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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8951/2024; promossa da: , nato il [...] ad [...] – Parte_1
Australia (EE), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Ariello;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 23.2.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento dei benefici previsti ex L. 104/92 art.3 co.3, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, integrando i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti ex L. 104/92 art.3 co.3 portatrice di handicap con connotazione di gravità a far data dal 1 gennaio 2024.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato CP_1
all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti ed al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici previsti dalla l.104/92 art.3, comma 3.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione, le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
-dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell , CP_1
all'erogazione della indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dei benefici previsti ex l.104/92 art.3 co.3, a decorrere dal 1 gennaio 2024 - Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida CP_1
in € 1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 8 /7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8951/2024; promossa da: , nato il [...] ad [...] – Parte_1
Australia (EE), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Ariello;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 23.2.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento dei benefici previsti ex L. 104/92 art.3 co.3, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, integrando i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti ex L. 104/92 art.3 co.3 portatrice di handicap con connotazione di gravità a far data dal 1 gennaio 2024.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato CP_1
all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti ed al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici previsti dalla l.104/92 art.3, comma 3.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione, le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
-dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell , CP_1
all'erogazione della indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dei benefici previsti ex l.104/92 art.3 co.3, a decorrere dal 1 gennaio 2024 - Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida CP_1
in € 1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 8 /7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio