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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore Dott.ssa Maria Iandiorio ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 3207 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, avente ad oggetto:
opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 relative a sanzioni per emissione
di assegni a vuoto vertente
TRA
nato ad [...], il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonio Todisco
- APPELLANTE -
E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. presso i cui uffici, in Napoli, alla via C.F._2
Diaz n. 11, domicilia per legge
- APPELLATA
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza numero 584/2022 emessa dal Parte_1
giudice di pace di con la quale era stato rigettato il suo ricorso. CP_1
Aveva infatti richiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. N. M IT PR AVUTG
0002955 20220114 emessa dalla prefettura di con cui gli era stato ingiunto di pagare CP_1
la complessiva somma di € 3644,80 per cinque violazioni dell'articolo 2 della legge 386/1990 deducendo il mancato rispetto del termine di giorni 90 previsto dall'articolo 8 bis della citata legge nonché la carenza di legittimazione passiva.
Ha ritenuto il giudice di pace che l'articolo 8 bis prevede che entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifichi all'interessato gli estremi della violazione ai sensi l'articolo 14 della legge 689/1981, norma la quale prevede che quando la violazione non può essere contestata immediatamente gli estremi della violazione possono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni.
L'ultimo comma dell'articolo 14 sancisce, inoltre, che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Nel caso di specie, ha specificato il giudice di pace, l'opposta prefettura ha documentalmente provato di aver notificato all'opponente nel termine previsto dalla citata normativa i verbali di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 2 della legge 386/90 che hanno comportato l'adozione dell'ordinanza opposta.
In particolare, il verbale di accertamento in atti n. 0018453-20170504 del 4.5.2017 è stato notificato all'opponente il 12 maggio 2017 e le informative dei due assegni risultano ricevute dalla il 17 Febbraio 2017 e il verbale di accertamento n. 0014539 - Controparte_1
20170406 del 4.5.2017 è stato notificato all'opponente in data 14 Aprile e le informative dei tre assegni risultano ricevute dalla prefettura di in data 17 Febbraio 2017. CP_1
In ordine alla carenza di legittimazione passiva ha, inoltre, rilevato che l'opponente ha apposto la propria firma su ogni assegno oggetto di contestazione quale legale rappresentante della senza averne il titolo perché era cessato l'incarico di legale rappresentante della Parte_2
società. La norma dell'articolo 11 del RD 1736/1933 in materia di assegni dispone che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida,
tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o è indicato con la sola iniziale,
precisando poi, all'articolo 14, che chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona che non ha il potere di agire è obbligato come se l'avesse firmato in proprio.
In tal senso, la Cassazione ha tratto il principio per cui l'assunzione di un'obbligazione cartolare in nome altrui suppone l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente.
Ha concluso ritenendo che nel caso di specie, gli illeciti vadano addebitati all'opponente che ha apposto sugli assegni la propria firma sul timbro della società, pur sapendo di non avere più i poteri rappresentativi della stessa e quindi impegnandosi in proprio e in proprio rispondendo anche degli illeciti amministrativi contestatigli.
Con l'odierno appello, ha incentrato il suo gravame con l'assunto in base Parte_1
al quale Cassazione Civile, VI sezione, n. 3070 del 10.02.2020 sia “di parere diverso a quanto
indicato dal giudicante, infatti la decisione del Giudice di Pace contrasta con l'orientamento
della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza della Cassazione Civile, Sezione VI,
n. 3070 del 10 febbraio 2020. In tale pronuncia, si afferma che il firmatario di un assegno
non è automaticamente obbligato al pagamento se non è anche il titolare del conto su cui è
emesso l'assegno”. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello ed evidenziando che l'appellante CP_1
abbia chiesto la rateizzazione dell'importo ingiunto con l'ordinanza oggi appellata.
All'udienza del 20.3.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello non coglie nel segno.
Ed infatti la sentenza citata con il presente gravame ha ad oggetto il diverso caso in cui, pur non essendo specificato il collegamento con l'ente di appartenenza, il soggetto titolare intendeva obbligarsi il nome e per conto di un ente, nella specie una società per azioni.
Il principio di diritto correttamente individuato dal giudice di pace non è stato minimamente scalfito dalla sentenza citata dalla parte appellante, anzi è stato da quest'ultima sottolineato ed evidenziato proprio al fine di ribadire come la mancata indicazione del rapporto organico non stia ad indicare l'insussistenza dello stesso.
Nel caso di specie, invece, l'appropriarsi di un titolo istituzionale non più spettante trae in inganno chi deve ricevere il pagamento per il tramite dell'assegno poiché si ingenera il dubbio e la legittima aspettativa di effettuare delle transazioni con un ente societario e non con una persona fisica ipoteticamente meno affidabile e meno solvibile.
In entrambi gli orientamenti citati -sia quello del giudice di pace che quello individuato dall'odierno appellante- si vuole sottolineare come spendere o non spendere la qualifica organica non deve alterare le legittime aspettative di chi debba ricevere il pagamento.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Trattandosi di atto notificato dopo il 30.1.2013 va, altresì, posto a carico degli appellanti il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/12 all'art. 13 co.
1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma, pertanto, la sentenza n. 584/2022 emessa dal Giudice di pace di
Avellino;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1100,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%;
pone a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co. 17 L.
228/12 all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso in Avellino in data 25.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio