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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI Ufficio Esecuzioni e Crisi d'Impresa e Sovraindebitamento Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Sergio Memmo Presidente est. dott. Francesco Giliberti Giudice dott. Antonio I. Natali Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 COI di
Controparte_1 C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2025, il debitore ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dalla legge e, in particolare, la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.
Il ricorrente ha svolto attività di impresa, ma l'attività è cessata nel 2015 e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa € 223042,45 euro, percepisce una busta paga di € 1420 mensili per 13 mensilità. Il ricorrente non possiede beni immobili, salvo il diritto d'uso su enfiteusi su un immobile sito in Francavilla Fontana, abita in un appartamento condotto in comodato, è proprietario di una vettura Hunday immatricolata nel 2008 ed il nucleo familiare è composto da quattro persone, la zia la Persona_1 compagna e figlia minore Controparte_2 Persona_2
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del l'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
Dalla liquidazione sono esclusi esclusivamente i beni di cui all' art 268 comma 4 CCII;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere 1'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei altri beni ove essa risulti antieconomica.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La
2 decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_1
[...] C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Memmo;
b) liquidatore l'avv. Cristina Surico
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
STABILISCE
3 in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di €1.300,00, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL DA
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
4 - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo (tenendo conto che i compensi per l'assistenza legale della ricorrente nel ricorso per apertura della liquidazione controllata non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, e che, trattandosi di liquidazione controllata, i compensi del Gestore, in prededuzione, quand'anche dovessero trovare il consenso del ricorrente/sovraindebitato, dovranno essere liquidati dal Tribunale nella misura di legge a saldo al termine della procedura, stante il disposto dell'art. 6 CCII.) e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare 1'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
5 - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL DA
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
6 DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI Ufficio Esecuzioni e Crisi d'Impresa e Sovraindebitamento Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Sergio Memmo Presidente est. dott. Francesco Giliberti Giudice dott. Antonio I. Natali Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 COI di
Controparte_1 C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2025, il debitore ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dalla legge e, in particolare, la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.
Il ricorrente ha svolto attività di impresa, ma l'attività è cessata nel 2015 e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa € 223042,45 euro, percepisce una busta paga di € 1420 mensili per 13 mensilità. Il ricorrente non possiede beni immobili, salvo il diritto d'uso su enfiteusi su un immobile sito in Francavilla Fontana, abita in un appartamento condotto in comodato, è proprietario di una vettura Hunday immatricolata nel 2008 ed il nucleo familiare è composto da quattro persone, la zia la Persona_1 compagna e figlia minore Controparte_2 Persona_2
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del l'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
Dalla liquidazione sono esclusi esclusivamente i beni di cui all' art 268 comma 4 CCII;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere 1'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei altri beni ove essa risulti antieconomica.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La
2 decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_1
[...] C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Memmo;
b) liquidatore l'avv. Cristina Surico
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
STABILISCE
3 in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di €1.300,00, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL DA
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
4 - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo (tenendo conto che i compensi per l'assistenza legale della ricorrente nel ricorso per apertura della liquidazione controllata non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, e che, trattandosi di liquidazione controllata, i compensi del Gestore, in prededuzione, quand'anche dovessero trovare il consenso del ricorrente/sovraindebitato, dovranno essere liquidati dal Tribunale nella misura di legge a saldo al termine della procedura, stante il disposto dell'art. 6 CCII.) e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare 1'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
5 - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL DA
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
6 DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Brindisi, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
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