Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2025, proposto da
RE RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Velia Scarnecchia e Maria Michela Cammarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 7 maggio 2024 n. 231
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 231 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 1523/2023 ivi proposto dalla prof.ssa RE RA contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente GIRARDI MARIAGRETA, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 1.500,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00 con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari..”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 3 settembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 23 giugno 2025 e in pari data depositato la prof.ssa RE RA ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “1) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, nonché all’Ufficio Scolastico per il Veneto ambito Territoriale di Vicenza, in persona del Dirigente pro tempore, l’ottemperanza della sentenza nr. 231/2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza ed iscritta al nr. 1523/2023 R.G.L. del Tribunale di Vicenza, notificata come per legge nelle date 13 maggio 2024 e 3settembre 2024 e, conseguentemente, l’erogazione della c.d. “carta del docente” mediante l’accredito sul “borsellino elettronico” dell’istante, dell’importo di €. 500,00 per ogni annualità riconosciuta alla ricorrente, e quindi di €. 1.500,00; 2) nominare sin d’ora un commissario ad acta il quale, per il caso di perdurante in ottemperanza della sentenza del Ministero, provveda in via sostitutiva all’accredito della predetta somma di €. 1.500,00, a titolo della c.d. “carta del docente” per gli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in favore della ricorrente; 3) condannare, in ogni caso, il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio Scolastico per il Veneto ambito Territoriale di Vicenza, in persona del Dirigente pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore delle sottoscritte difensore che si dichiarano antistatarie.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 18 febbraio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa RE RA della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore delle procuratrici della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa RE RA della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa RE RA, e per essa alle procuratrici dichiaratesi antistatarie Avvocate Velia Scarnecchia e Maria Michela Cammarino, in solido tra loro, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
RE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AN | Ida RA |
IL SEGRETARIO