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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2024
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione –Persone e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. RE GI Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. LE AC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820 del Ruolo Generale R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo il 5.7.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Scarfò, ed elettivamente domiciliato in PE, via Fonti Coperte n. 38, presso lo studio del suo difensore (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E contro
pagina 1 di 9 , C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
22.9.2003
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di PE.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso ricorso per la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio - mediante revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne - nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentando: che con sentenza n. 747/2013 il Tribunale di PE ha definito le condizioni dello scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
che il giudizio di divorzio si è svolto in un clima di violenza per il ricorrente, vittima di diversi episodi sfociati in un procedimento penale;
che, per tutela della propria incolumità personale, l'odierno ricorrente è stato costretto ad abbandonare ogni esercizio dei propri diritti inerenti la responsabilità genitoriale, tanto che non vede il figlio dall'anno 2012; che in tutti questi anni la madre ha continuato a violare ogni diritto del ricorrente riguardo alla gestione di e che Controparte_2 nemmeno i Servizi Sociali incaricati dall'Autorità Giudiziaria sono riusciti a imporre alla madre il rispetto delle sentenze e dei diritti del ricorrente.
pagina 2 di 9 Il ricorrente ha altresì esposto che, in data 22.9.2021, è Controparte_2 divenuto maggiorenne;
che lo stesso, nel mese di maggio 2022, si è ritirato dalla scuola facendo espressa richiesta di negare al padre ogni informazione riguardante le proprie scelte scolastiche, disponendo la revoca al medesimo delle credenziali di accesso al registro elettronico;
che l'abbandono scolastico attuato dal figlio dimostra la mancanza di interesse dello stesso al raggiungimento di qualsivoglia traguardo formativo;
che, in attesa che il figlio iniziasse un percorso lavorativo, il padre ha continuato a pagare mensilmente l'assegno di mantenimento;
che, con istanza di accesso agli atti del 2.4.2024, il ricorrente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa ai redditi percepiti dal figlio nell'anno 2023; che con PEC del 9.5.2024 l'Agenzia delle Entrate ha consegnato al richiedente la Certificazione Unica 2024 da cui si evince che percepisce un assegno mensile per il servizio civile Controparte_2 pari ad euro 507,30 netti;
che il padre non è mai stato messo al corrente di tutto ciò.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di divorzio, la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento di posto a Controparte_2 suo carico con decorrenza dalla domanda;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
All'udienza di prima comparizione del 21.11.2024, è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato: di non vedere il figlio dal 2012; di averlo visto, dalla nascita, circa 20 volte;
di aver dovuto effettuare un accesso agli atti per sapere se lavorasse e sentire le professoresse di scuola per sapere se avesse concluso gli studi;
che, appena compiuto 18 anni, il figlio ha chiesto alla scuola di negare al padre ogni tipo di informazione. All'esito, dichiarata la contumacia dei resistenti, con ordinanza riservata ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 13.1.2025, il
Giudice delegato ha adottato i provvedimenti urgenti e provvisori - confermando pagina 3 di 9 l'obbligo a carico di di contribuire nella misura fissata nelle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 747/2013 del Tribunale di PE al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Controparte_2 economicamente autosufficiente – e ha rinviato per la rimessione in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate, a seguito della quale il giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
**** In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Nel caso di specie la domanda di modifica formulata dal ricorrente, in quanto fondata sul fatto sopravvenuto dell'estinzione dell'obbligazione di mantenimento, deve ritenersi ammissibile.
Sul contributo di mantenimento in favore del figlio . Controparte_2
Passando al merito, con riguardo al contributo di mantenimento in favore del figlio , divenuto maggiorenne, si osserva in diritto che, per Controparte_2
pagina 4 di 9 giurisprudenza uniforme, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli … non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica” (Cass. 7168/2016). In questo senso è stato osservato che “il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (cfr. Cass. 5088/2018). L'obbligo di mantenimento per i figli, quindi, si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso.
Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il
“principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die, e in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
pagina 5 di 9 l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 823/2024).
In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “… Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al
pagina 6 di 9 reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr.
26875/2023).
Nel caso in esame, se da un lato, i resistenti, rimanendo contumaci, hanno omesso di allegare e dimostrare la persistenza dell'obbligo di mantenimento, così non adempiendo all'onere probatorio che su di essi gravava, dall'altro lato, la documentazione prodotta dal ricorrente, e in particolare la documentazione integrativa depositata con nota del 29.5.2025, offre prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligo medesimo.
Nel caso che ci occupa, infatti, emerge che il figlio , che già al Controparte_2
momento dell'introduzione del presente giudizio, risultava essersi ritirato, una volta divenuto maggiorenne, dalla classe IV della scuola superiore, Liceo Statale
SS LL di PE (v. istanza del 25.5.2022; cfr. doc. 5 ricorso introduttivo), e svolgere servizio civile presso il Dipartimento per le Politiche
Sociali, da cui percepiva assegno mensile, come da Certificazione Unica 2024 prodotta da parte ricorrente, in merito ai redditi percepiti dal figlio nell'anno
2023 (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo); risulterebbe avere poi continuato a percepire redditi anche per l'anno 2024, come da comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal ricorrente dinnanzi all'Agenzie delle Entrate (cfr. all. 13 depositata con nota del 29.5.2025).
Da tale comunicazione, in particolare, emerge che “[…] nei confronti di
[...]
, sono presenti due Certificazioni Uniche relative ai redditi Controparte_2
dell'anno 2022 e 2023. […] Risultano redditi percepiti anche per l'anno 2024 ma,
pagina 7 di 9 ad oggi, non risulta visibile la Certificazione Unica” (cfr. all. 13 depositata con nota del 29.5.2025).
Alla luce delle emergenze processuali, quindi, è possibile ritenere che
[...]
, subito dopo il volontario abbandono scolastico nel maggio 2022, abbia CP_2
intrapreso lo svolgimento del servizio civile percependo redditi sin dallo stesso anno, e abbia poi continuato a svolgere attività lavorativa rendendosi pertanto idoneo al lavoro.
Pertanto, si può ritenere che , in assenza di ulteriori e contrarie Controparte_2
allegazioni, tenendo conto dell'età raggiunta dal ragazzo (22 anni), abbia disposto di un tempo sufficientemente congruo -almeno tre anni dal momento dell'interruzione volontaria del percorso di studi e dal contestuale inizio del servizio civile- per rendersi indipendente economicamente, e sia ormai in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di sostentamento.
La stessa mancata costituzione in giudizio confermerebbe il disinteresse dei resistenti a ricevere il contributo di mantenimento da parte del ricorrente.
Pertanto, deve considerarsi non più dovuto il contributo paterno di mantenimento in favore del figlio , che quindi deve essere Controparte_2
revocato a far data dalla pronuncia della sentenza (dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede provvisoria).
Il contributo dei genitori alle sue esigenze di vita non può dunque più ricondursi all'adempimento dell'obbligazione legale di mantenimento, ma deve bensì inquadrarsi nell'ambito di una partecipazione spontanea, che, seppur frequentemente prestata in ragione dei rapporti affettivi di solito esistenti tra pagina 8 di 9 genitori e figli, non può in alcun modo essere imposta e resta rimessa alla libera volontà dei genitori.
Sulle spese.
Le spese di lite, considerando la contumacia dei resistenti e l'assenza di attività difensiva vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di PE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio come disposte con sentenza del
Tribunale di PE n. 747/2013 pubbl. il 5.6.2013, revoca il contributo di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio Parte_1
maggiorenne , con decorrenza a far data dalla Controparte_2
pubblicazione della presente sentenza.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in PE, nella Camera di Consiglio del 6.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LE AC RE GI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione –Persone e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. RE GI Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. LE AC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820 del Ruolo Generale R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo il 5.7.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Scarfò, ed elettivamente domiciliato in PE, via Fonti Coperte n. 38, presso lo studio del suo difensore (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E contro
pagina 1 di 9 , C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
22.9.2003
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di PE.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso ricorso per la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio - mediante revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne - nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentando: che con sentenza n. 747/2013 il Tribunale di PE ha definito le condizioni dello scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
che il giudizio di divorzio si è svolto in un clima di violenza per il ricorrente, vittima di diversi episodi sfociati in un procedimento penale;
che, per tutela della propria incolumità personale, l'odierno ricorrente è stato costretto ad abbandonare ogni esercizio dei propri diritti inerenti la responsabilità genitoriale, tanto che non vede il figlio dall'anno 2012; che in tutti questi anni la madre ha continuato a violare ogni diritto del ricorrente riguardo alla gestione di e che Controparte_2 nemmeno i Servizi Sociali incaricati dall'Autorità Giudiziaria sono riusciti a imporre alla madre il rispetto delle sentenze e dei diritti del ricorrente.
pagina 2 di 9 Il ricorrente ha altresì esposto che, in data 22.9.2021, è Controparte_2 divenuto maggiorenne;
che lo stesso, nel mese di maggio 2022, si è ritirato dalla scuola facendo espressa richiesta di negare al padre ogni informazione riguardante le proprie scelte scolastiche, disponendo la revoca al medesimo delle credenziali di accesso al registro elettronico;
che l'abbandono scolastico attuato dal figlio dimostra la mancanza di interesse dello stesso al raggiungimento di qualsivoglia traguardo formativo;
che, in attesa che il figlio iniziasse un percorso lavorativo, il padre ha continuato a pagare mensilmente l'assegno di mantenimento;
che, con istanza di accesso agli atti del 2.4.2024, il ricorrente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa ai redditi percepiti dal figlio nell'anno 2023; che con PEC del 9.5.2024 l'Agenzia delle Entrate ha consegnato al richiedente la Certificazione Unica 2024 da cui si evince che percepisce un assegno mensile per il servizio civile Controparte_2 pari ad euro 507,30 netti;
che il padre non è mai stato messo al corrente di tutto ciò.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di divorzio, la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento di posto a Controparte_2 suo carico con decorrenza dalla domanda;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
All'udienza di prima comparizione del 21.11.2024, è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato: di non vedere il figlio dal 2012; di averlo visto, dalla nascita, circa 20 volte;
di aver dovuto effettuare un accesso agli atti per sapere se lavorasse e sentire le professoresse di scuola per sapere se avesse concluso gli studi;
che, appena compiuto 18 anni, il figlio ha chiesto alla scuola di negare al padre ogni tipo di informazione. All'esito, dichiarata la contumacia dei resistenti, con ordinanza riservata ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 13.1.2025, il
Giudice delegato ha adottato i provvedimenti urgenti e provvisori - confermando pagina 3 di 9 l'obbligo a carico di di contribuire nella misura fissata nelle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 747/2013 del Tribunale di PE al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Controparte_2 economicamente autosufficiente – e ha rinviato per la rimessione in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate, a seguito della quale il giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
**** In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Nel caso di specie la domanda di modifica formulata dal ricorrente, in quanto fondata sul fatto sopravvenuto dell'estinzione dell'obbligazione di mantenimento, deve ritenersi ammissibile.
Sul contributo di mantenimento in favore del figlio . Controparte_2
Passando al merito, con riguardo al contributo di mantenimento in favore del figlio , divenuto maggiorenne, si osserva in diritto che, per Controparte_2
pagina 4 di 9 giurisprudenza uniforme, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli … non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica” (Cass. 7168/2016). In questo senso è stato osservato che “il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (cfr. Cass. 5088/2018). L'obbligo di mantenimento per i figli, quindi, si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso.
Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il
“principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die, e in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
pagina 5 di 9 l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 823/2024).
In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “… Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al
pagina 6 di 9 reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr.
26875/2023).
Nel caso in esame, se da un lato, i resistenti, rimanendo contumaci, hanno omesso di allegare e dimostrare la persistenza dell'obbligo di mantenimento, così non adempiendo all'onere probatorio che su di essi gravava, dall'altro lato, la documentazione prodotta dal ricorrente, e in particolare la documentazione integrativa depositata con nota del 29.5.2025, offre prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligo medesimo.
Nel caso che ci occupa, infatti, emerge che il figlio , che già al Controparte_2
momento dell'introduzione del presente giudizio, risultava essersi ritirato, una volta divenuto maggiorenne, dalla classe IV della scuola superiore, Liceo Statale
SS LL di PE (v. istanza del 25.5.2022; cfr. doc. 5 ricorso introduttivo), e svolgere servizio civile presso il Dipartimento per le Politiche
Sociali, da cui percepiva assegno mensile, come da Certificazione Unica 2024 prodotta da parte ricorrente, in merito ai redditi percepiti dal figlio nell'anno
2023 (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo); risulterebbe avere poi continuato a percepire redditi anche per l'anno 2024, come da comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal ricorrente dinnanzi all'Agenzie delle Entrate (cfr. all. 13 depositata con nota del 29.5.2025).
Da tale comunicazione, in particolare, emerge che “[…] nei confronti di
[...]
, sono presenti due Certificazioni Uniche relative ai redditi Controparte_2
dell'anno 2022 e 2023. […] Risultano redditi percepiti anche per l'anno 2024 ma,
pagina 7 di 9 ad oggi, non risulta visibile la Certificazione Unica” (cfr. all. 13 depositata con nota del 29.5.2025).
Alla luce delle emergenze processuali, quindi, è possibile ritenere che
[...]
, subito dopo il volontario abbandono scolastico nel maggio 2022, abbia CP_2
intrapreso lo svolgimento del servizio civile percependo redditi sin dallo stesso anno, e abbia poi continuato a svolgere attività lavorativa rendendosi pertanto idoneo al lavoro.
Pertanto, si può ritenere che , in assenza di ulteriori e contrarie Controparte_2
allegazioni, tenendo conto dell'età raggiunta dal ragazzo (22 anni), abbia disposto di un tempo sufficientemente congruo -almeno tre anni dal momento dell'interruzione volontaria del percorso di studi e dal contestuale inizio del servizio civile- per rendersi indipendente economicamente, e sia ormai in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di sostentamento.
La stessa mancata costituzione in giudizio confermerebbe il disinteresse dei resistenti a ricevere il contributo di mantenimento da parte del ricorrente.
Pertanto, deve considerarsi non più dovuto il contributo paterno di mantenimento in favore del figlio , che quindi deve essere Controparte_2
revocato a far data dalla pronuncia della sentenza (dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede provvisoria).
Il contributo dei genitori alle sue esigenze di vita non può dunque più ricondursi all'adempimento dell'obbligazione legale di mantenimento, ma deve bensì inquadrarsi nell'ambito di una partecipazione spontanea, che, seppur frequentemente prestata in ragione dei rapporti affettivi di solito esistenti tra pagina 8 di 9 genitori e figli, non può in alcun modo essere imposta e resta rimessa alla libera volontà dei genitori.
Sulle spese.
Le spese di lite, considerando la contumacia dei resistenti e l'assenza di attività difensiva vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di PE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio come disposte con sentenza del
Tribunale di PE n. 747/2013 pubbl. il 5.6.2013, revoca il contributo di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio Parte_1
maggiorenne , con decorrenza a far data dalla Controparte_2
pubblicazione della presente sentenza.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in PE, nella Camera di Consiglio del 6.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LE AC RE GI
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