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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 346/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 346/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA IS e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN Odetta e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 04/11/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 28/02/2025 il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'origine professionale della patologia di cui soffre (ernie discali e protrusioni L1-L2 e L3-L4), con quantificazione dell'invalidità derivatane nella misura del 7%, e conseguentemente la condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo indennizzo ai sensi del DPR 1124/1965 e al D.Lgs. 38/2000;
pagina 1 di 2 - in sede di costituzione in giudizio l' rappresentava che era stato nel CP_1 frattempo riesaminato il caso, con il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, quanto meno in termini concausali, e di un'invalidità del 7%; produceva pertanto il relativo provvedimento, che quantificava l'indennizzo in euro 8.049,65);
- all'udienza del 04/11/2025 le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha chiesto altresì la rifusione delle spese di lite.
Ritenuto che:
- in esito al riconoscimento da parte dell' della prestazione richiesta CP_1 dal ricorrente, deve essere dichiarata, conformemente alla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
- in mancanza di accordo sulle spese di lite, le stesse - liquidate in dispositivo
- devono essere poste a carico della parte resistente, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale ed in applicazione del principio di causalità. Deve ritenersi infatti che le ragioni della parte ricorrente avrebbero trovato accoglimento, alla luce di quanto effettivamente riconosciuto dall' Deve comunque essere considerato, nella CP_1 quantificazione delle spese, il comportamento dell' , che CP_2 provvedendo in sede amministrativa ha evitato i costi di ulteriori fasi giudiziali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, CP_1 liquidando la somma di euro 1.885,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 04/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 346/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA IS e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN Odetta e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 04/11/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 28/02/2025 il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'origine professionale della patologia di cui soffre (ernie discali e protrusioni L1-L2 e L3-L4), con quantificazione dell'invalidità derivatane nella misura del 7%, e conseguentemente la condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo indennizzo ai sensi del DPR 1124/1965 e al D.Lgs. 38/2000;
pagina 1 di 2 - in sede di costituzione in giudizio l' rappresentava che era stato nel CP_1 frattempo riesaminato il caso, con il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, quanto meno in termini concausali, e di un'invalidità del 7%; produceva pertanto il relativo provvedimento, che quantificava l'indennizzo in euro 8.049,65);
- all'udienza del 04/11/2025 le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha chiesto altresì la rifusione delle spese di lite.
Ritenuto che:
- in esito al riconoscimento da parte dell' della prestazione richiesta CP_1 dal ricorrente, deve essere dichiarata, conformemente alla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
- in mancanza di accordo sulle spese di lite, le stesse - liquidate in dispositivo
- devono essere poste a carico della parte resistente, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale ed in applicazione del principio di causalità. Deve ritenersi infatti che le ragioni della parte ricorrente avrebbero trovato accoglimento, alla luce di quanto effettivamente riconosciuto dall' Deve comunque essere considerato, nella CP_1 quantificazione delle spese, il comportamento dell' , che CP_2 provvedendo in sede amministrativa ha evitato i costi di ulteriori fasi giudiziali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, CP_1 liquidando la somma di euro 1.885,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 04/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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