Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4158 del 2024, proposto da C.R. Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della Determina del Dirigente del Settore Tecnico – Ambiente e Manutenzione n. 420/24 del 18.6.24, nella parte in cui quantifica in Euro 11.665,81 oltre IVA, anziché in Euro 47.062,72 oltre IVA ed Euro 6.269, 85 per interessi legali, l’adeguamento del prezzo dell’appalto di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, delle fontane ornamentali e dell’arredo urbano secondo le variazioni dell’indice ISTAT, di cui all’istanza della ricorrente del 19.10.22,
nonché
per la consequenziale declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l’importo aggiuntivo di Euro 41.666,76, oltre IVA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato C.R. Verde S.r.L. ha impugnato la Determina del Dirigente del Settore Tecnico – Ambiente e Manutenzione n. 420/24 del 18.6.24, nella parte in cui quantifica in euro 11.665,81 oltre IVA, anziché in Euro 47.062,72 oltre IVA ed Euro 6.269, 85 per interessi legali, l’adeguamento del prezzo dell’appalto di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, delle fontane ornamentali e dell’arredo urbano secondo le variazioni dell’indice ISTAT, di cui all’istanza della ricorrente del 19.10.22.
La ricorrente ha dedotto che:
- con disciplinare di gara prot. n. 9092 del 14.3.16, la SUA di Caserta – Provv.to Interregionale OO.PP. Campania, avviò, per conto del Comune di S. Maria C.V., la procedura di gara per l’affidamento per anni quattro del “ Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, delle fontane ornamentali e dell’arredo urbano ”;
- all’esito della gara, la ricorrente risultò aggiudicataria, e il contratto fu stipulato in data 30.1.18, e fu eseguito regolarmente;
- con istanza del 19.10.22 la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 17 del C.S.A., l’adeguamento del prezzo dell’appalto secondo le variazioni dell’indice ISTAT per l’importo di euro 4.762,50 per il periodo marzo 2020 - marzo 2021, ed euro 47.020,45 per il periodo marzo 2021 - settembre 2022;
- con nota del 28.5.24 prot. 28761 il Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione, al fine di evadere l’istanza, ha chiesto alla ricorrente di fornire la documentazione relativa ai cedolini di pagamento relativi alla retribuzione dei dipendenti degli anni 2019-2020-2021 e 2022; all’elenco delle attrezzature, macchinari e mezzi d’opera utilizzati sul cantiere cittadino; all’eventuale altra documentazione da cui si riscontra il suddetto aumenti dei prezzi;
- tale richiesta è stata riscontrata dalla ricorrente con missiva a mezzo pec del 4.6.24, con la quale è stato evidenziato che la richiesta della documentazione di cui alla nota prot. 28761/24 è ingiustificata;
- con la impugnata Determina n. 420/24 il Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione, riportato in premessa l’esito dell’interlocuzione con la ricorrente, ha proceduto alla quantificazione della “revisione del prezzo di appalto” riconoscendo l’importo complessivo di euro 11.665,81 oltre IVA.
Si è costituita l’amministrazione intimata eccependo il difetto di giurisdizione, e sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 12 marzo 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Infatti « va confermata la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo in ordine alle questioni oggetto di controversia, afferenti alla corretta determinazione degli importi spettanti alla ricorrente a titolo di revisione prezzi. Sul punto il Collegio intende ribadire il costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, secondo il quale, in materia di revisione dei prezzi:
1) “l'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa ha assunto una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937); 2) ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l'art. 244 del Codice dei contratti pubblici, superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti al quantum della revisione dei prezzi e al G.A. quelle relative all'an debeatur, impone la concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1478; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21.01.2019, n. 116); 3) l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244, d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell' art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi - nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del quantum debeatur - incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., S.U., 1° febbraio 2019, n. 3160; Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446; T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 aprile 2019, n. 396) » (Tar Campania, Napoli, sez. V, 30.1.2023, n. 684).
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Come illustrato sopra in premessa, in data 19 ottobre 2022, la ricorrente ha richiesto l'adeguamento del canone di appalto, nella misura di € 4.762,50 per il periodo a marzo 2020 a marzo 2021 (importo fatturato di € 407.052,53 moltiplicato per l'1,17%), nonché di € 47.020,45 per il periodo da marzo 2021 a settembre 2022 (importo fatturato di € 497.095,00 moltiplicato per il 9,46%).
Il Comune resistente, tuttavia, prospettando di non disporre di sufficienti elementi per decidere sulla richiesta, ha richiesto con nota prot. 0028761 del 30 maggio 2024 all'odierna ricorrente di fornire ulteriore documentazione utile a determinare gli elementi sui quali calcolare l'adeguamento, e in particolare: cedolini di pagamento per i dipendenti degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; elenco delle attrezzature, macchinari e mezzi utilizzati nel cantiere cittadino; altra documentazione che possa giustificare la revisione dei prezzi.
In risposta, tuttavia, con nota acquisita al prot. 29537 del 4 giugno 2024, l’odierna ricorrente non ha fornito i documenti richiesti né ha prodotto alcun altro documento, limitandosi a ribadire la richiesta di revisione del prezzo dell'appalto e sostenendo che la richiesta documentale dell’amministrazione resistente sia « ingiustificata ».
Orbene, il Collegio ritiene che la richiesta di adeguamento del prezzo, che è facoltativa e non automatica in virtù dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, è sottoposta al principio dell’onere della prova a carico del richiedente in ordine ai presupposti dell’adeguamento stesso. L’amministrazione, che ha la facoltà di operare l’adeguamento, ha indicato con precisione i documenti da produrre per verificare la correttezza del quantum della richiesta dell’odierna ricorrente, la quale però nulla ha prodotto in quanto ha ritenuto « ingiustificata » la richiesta dei documenti formulata dall’Amministrazione. Il Comune resistente peraltro, pur a fronte di tale mancata produzione dei documenti espressamente richiesti, ha riconosciuto l’adeguamento economico per € 11.665,81, cioè nei limiti in cui la richiedente aveva dimostrato i presupposti, mentre non ha riconosciuto la maggior somma richiesta, in quanto non documentata per il rifiuto di produrre gli specifici documenti richiesti dall’amministrazione.
Il Collegio ritiene che sia corretto l’operato dell’amministrazione, la quale in un’ottica collaborativa e di correttezza ha indicato con precisione i documenti che la richiedente avrebbe dovuto produrre; viceversa l’odierna ricorrente, con una condotta non rispondente alla logica collaborativa, ha unilateralmente ritenuto « ingiustificata » la richiesta di ulteriori specifici documenti formulata dall’amministrazione resistente. Dunque l’odierna ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio in sede procedimentale, non avendo prodotto i documenti richiesti dall’amministrazione, e non potendo quindi richiedere fondatamente la maggior somma indicata nel ricorso.
4. Il ricorso è pertanto respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO