CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 968/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto 237, presso lo studio l'Avv.
[...]
Crescenzo Giuseppe Rinaldi che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta su foglio separato ed allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona dell'Amministratore Unico, Geom. , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano (Napoli) alla via Roma n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Sanseverino che la rappresenta e difenda in forza di procura da intendersi apposta su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata;
, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in Controparte_3 Persona_1 CP_3
Palazzo Tursi, Civica Avvocatura, Via Garibaldi, 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Allasia che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites in data 12.7.2022.
Appellata; contro
; CP_4 Appellata contumace;
e contro
CP_5
Appellata contumace.
Conclusioni
Parte appellante.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
1772/2022, resa inter partes dal Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella
Gabriel, nella causa civile iscritta al n. 13023/17 R.G.A.C., pubblicata in data 08.07.2022 e notificata in data 02.09.2022, così provvedere:
1) nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo all'appellante Parte_1
mandante dell'ATI orizzontale e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della medesima a vedersi riconoscere gli importi così come richiesti in domanda con ricorso monitorio dalla stessa proposto nei confronti del odierna opposta ed accolta con l'emissione del Decreto Controparte_3
Ingiuntivo n. 2734/2017.
2) in riforma del capo di sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di giudizio, condannare le parti appellate e per quanto di ragione, alle Controparte_3 Controparte_1
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie.
Parte appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
1) rigettare in via preliminare, perché inammissibile ed infondata, l'istanza di sospensione della sentenza n. 1172 pubblicata in data 8.7.2022 dal Tribunale di Genova;
2) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.;
3) sempre in via preliminare disporre, in ogni caso, per tutte le ragioni suesposte la estromissione immediata dal presente giudizio della per difetto di difetto di interesse ad agire Controparte_1
dei contraddittori nei confronti della medesima e/o per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della mandataria appellata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite;
4) in ogni caso, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 1172 pubblicata in data
8.7.2022 dal Tribunale di Genova, per tutte le ragioni indicate in narrativa che qui da intendersi come trascritte e, per l'effetto, confermare la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 2734 del 6.9.2017
(Procedimento R.G. 8439/2017) emesso dal Tribunale di Genova;
5) rigettare, in ogni caso, tutte le domande formulate in appello da - ivi comprese Controparte_6
quelle spiegate via subordinata - anche, ove d'uopo, per le ragioni dichiarate assorbite dal Giudice di prima istanza, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
6) con vittoria di competenze di lite del presente grado di giudizio con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per anticipazione fattane.”.
Parte appellata Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in atti, previa conferma dell'ordinanza 16-20 marzo 2023 di reiezione dell'istanza di sospensiva, dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e/o infondato e non provato l'appello proposto da
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1772/2022 e per Controparte_6
l'effetto confermare tale pronuncia dichiarando che nulla è dovuto dal a Controparte_3 CP_6
in conseguenza dell'esecuzione del contratto d'appalto rep. N. 67767 del 27.5.2015. In
[...]
subordine, per la denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza appellata e conseguente condanna del a pagare a qualsivoglia somma, rigettate tutte le Controparte_3 Controparte_6
eccezioni di rivolte contro il , condannare in persona del CP_1 Controparte_3 CP_1
legale rappresentante pro-tempore, in proprio e/o quale capogruppo mandataria del
[...]
– a rifondere al , in tutto o in parte, dette somme Parte_3 Controparte_6 Controparte_3
o, comunque, a manlevarlo e tenerlo indenne in relazione a qualsivoglia domanda di Controparte_6
Vinte le spese e i compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi
(24,50% per gli avvocati di ente pubblico, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico )”. CP_3 CP_3
Motivi in fatto e diritto della decisione
La società da ora ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo CP_6 CP_6
il pagamento di euro 108.651,04 oltre accessori, somma risultante dagli ultimi Stati di avanzamento lavori approvati dal Comune di nell'ambito di un contratto di appalto pubblico avente ad CP_3
oggetto “lavori rilevanti nel progetto europeo R2 Cities: riqualificazione energetica degli edifici di
Edilizia residenziale pubblica siti in via Pavese civ. 14-24 e in via Vittorini civ. 17-27 nel quartiere di
San Pietro in Prà: installazione di nuovi serramenti”. Ottenuto il titolo provvisoriamente esecutivo, ha proposto opposizione il stazione appaltante, eccependo in via pregiudiziale Controparte_3
la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire della società, attesa la qualità di mandante Cont in ATI avente quale mandataria la società da ora , e nel merito contestando Controparte_1
la titolarità del credito per essere lo stesso stato oggetto di pagamento direttamente ad un subappaltatore, , in presenza di inadempimento della stessa ingiungente e chiedendo Parte_4
l'autorizzazione a chiamare in causa la mandataria dell'ATI e la subappaltatrice. Autorizzata solo la Con prima chiamata, si è costituita contestando la mancata formulazione di domande nei suoi confronti e nel merito evidenziando il corretto pagamento effettuato dalla stazione appaltante. In corso di causa sono intervenuti e , allegando la loro qualità di cessionari CP_4 CP_7
di una parte del credito.
Con sentenza n. 1772/2022 il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo parte opposta carente di legitimatio ad causam, atteso il contenuto dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, codice degli appalti in vigore ratione temporis, dichiarate assorbite le altre questioni. Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di legittimazione ad agire in capo alla sola mandataria, prendendo in esame il principio di autonomia dei soggetti dell'ATI ed escludendone la rilevanza rispetto al profilo dell'eccezione.
Ha presentato appello svolgendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli CP_6
artt. 115 e 112 c.p.c. -difetto e contraddittorieta' della motivazione – mancata analisi della documentazione versata in atti – violazione di norme di diritto - erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.
L'appellante ha individuato i punti 10-11.1 pagg.
7-8 della sentenza “10. – ritenuta la fondatezza dell'opposizione perché sussiste, come eccepito dal fin dall'atto di citazione, il difetto di CP_3
legittimazione attiva di come meglio specificato nel prosieguo;
11. – ritenuto, in diritto, Parte_1
che: 11.1. – l'art. d.lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti ratione temporis applicabile) prevede che “…
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e i punti 12.1 – 12.3 “ e Parte_1 Controparte_1
aggiudicataria della gara indetta dal per l'affidamento del progetto concernente Controparte_3
l'installazione di nuovi serramenti negli edifici di Edilizia residenziale pubblica nel quartiere di San Part Pietro di Prà, costituivano in data 20.04.2015 un in cui assumeva la veste di Parte_1 mandante e uello di mandataria. In particolare, in tale atto, le parti pattuivano, Controparte_1
da un lato, che “le imprese del Raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, conferiscono alla società mandataria procura speciale per il compimento, in Controparte_1
nome e per conto delle sottoscritte imprese, di tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti e/o connessi con l'affidamento dell'appalto. Così, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e fino alla completa estinzione di ogni rapporto, il mandatario è autorizzato a stipulare in nome e per conto delle sottoscritte, con ogni più ampio potere tutti gli atti contrattuali conseguenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione del detto contratto svolgendo tutte le relative necessarie attività; discutere di liquidazione, di riserve ed in genere salvaguardare, nel modo dalla società mandataria ritenuto più opportuno, le ragioni e gli interessi delle imprese associate;
chiedere anticipazioni sul corrispettivo dell'appalto; incassare le somme dovute sia in via di anticipazione, sia in acconto e sia a saldo e rilasciare le corrispondenti quietanze in proporzione delle quote di partecipazione e di esecuzione di ciascuna impresa ( 49,20% e Controparte_8 Controparte_1
50,80% delle opere ricadenti nella categoria OS6 – prevalente) con ogni esonero di ogni persona e ente pagatore da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati;
stare in giudizio anche in nome
e per conto dei mandanti nei confronti della società Appaltante”; dall'altro, che “le imprese sottoscritte sono autonome sia per gli adempimenti fiscali, sia per quel che concerne gli oneri sociali per le mano d'opera dipendente e potranno emettere fattura separatamente nei confronti dell'Ente
Appaltante per la propria quota percentuale di partecipazione su ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) e quindi alle lavorazioni di cui alla categoria OS6, mentre la mandataria è responsabile dell'intero appalto nei confronti dell'Ente Appaltante per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'affidamento dei lavori” (doc. 3 ; 12.2. – In data 27.05.2015 il CP_3 CP_9
Part
quale mandataria del stipulavano il contratto di appalto, nel quale le parti Controparte_1
convenivano, tra l'altro, per quel che ivi interessa, che i pagamenti da parte della stazione appaltante sarebbero avvenuti pro-quota per ognuna delle due società (art. 11 doc. 2 ; 12.3. – Tali CP_3
clausole contrattuali ricalcano quelle legislative analizzate al punto 11, senza che possa inferirsi, quindi, per le ragioni sopraesposte, dalla autonomia come contemplata nell'atto di costituzione del Part e dalla pattuizione del pagamento pro quota di cui al medesimo negozio e a quello di appalto, alcuna legittimazione della mandante a chiedere, ancor più sotto il profilo processuale alla stazione appaltante il pagamento della propria quota derivante dall'appalto;” oggetto di impugnazione. Ha poi contestato il punto 12.5 e 12.6. Ha infine appellato la decisione con riferimento al ritenuto assorbimento di ogni questione di merito chiedendo l'esame dello stesso e richiamando in generale gli argomenti svolti in primo grado.
L'appellante ha ripercorso la motivazione allegando che il Giudice adito non ha tenuto conto di quanto le parti avevano pattuito, sia nel contratto di appalto stipulato tra il Controparte_3
Cont (stazione appaltante), la (mandataria) e la (mandante) – ovvero le imprese in ATI - Parte_1
Pt_ sia in quello di subappalto stipulato tra le predette due società e la subappaltatrice . In particolare, ha richiamato il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto, n. rep. 67767 del
27.11.2015, relativo alle modalità di pagamento sottolineando che l'Ente Committente si era obbligato al pagamento pro quota del corrispettivo maturato dalle Imprese partecipanti al RTI, come confermato dai pagamenti dei precedenti SAL. Ha poi contestato di aver mai conferito alcun mandato all'incasso alla mandataria osservando come questo non privi di titolo diretto il mandante ed ha argomentato sui limiti del mandato in rem propriam, il quale che non priva il mandante del potere di compiere gli atti interni al mandato stesso.
Si è costituito il eccependo: l'inammissibilità dell'appello per violazione degli Controparte_3
artt. 342 e 348bis cpc per non avere impugnato la ratio decidendi ma aver trattato nel merito la domanda;
l'inammissibilità della difesa fondata sull'irrevocabilità del mandato all'incasso in rem propriam per essere la stessa del tutto nuovo nel grado;
ha contestato l'allegato violazione dell'art. 112 cpc se riferito ai motivi nuovi svolti in atto di appello. Ha dedicato ampio spazio della comparsa a difese afferenti il merito della causa. Cont Si è costituita rilevando l'inammissibilità del motivo d'appello riferito alla violazione degli artt.
115 e 112 cpc sia perché il tribunale aveva correttamente statuito sulla carenza di legittimazione attiva, sia per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c., non avendo rappresentato le ragioni per cui vi sarebbe stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la rilevanza di queste ai fini della decisione impugnata.
Assegnata la causa in decisione, parte appellante non ha depositato memorie conclusive nel termine concesso.
Il Giudice di prime cure ha statuito sulla mancanza di legitimatio ad causam dell'odierna appellante, per essere la stessa, in qualità di mandataria in ATI, priva di legittimazione ad agire, secondo il dettato dell'art. 37 d.lgsl. 163/2006. La pronuncia ha richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte che ha specificato il contenuto della rappresentanza esclusiva contemplata dalla legge in capo all'impresa mandataria ed ha altresì analizzato le disposizioni, in particolare proprio il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto n.rep. 67767 del 27.11.2015 intervenuto tra il CP_3
in qualità di stazione appaltante, e l'ATI.
[...]
L'appello, sviluppato in unico punto, nella prima parte indica una asserita violazione tra chiesto e pronunciato – artt. 115 e 112 cpc-. Il motivo è infondato e non individua il punto della decisione: il
Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione processuale di non ha motivato sulla CP_6
legittimazione nel merito. Se pure il aveva sollevato l'eccezione in via Controparte_3
pregiudiziale, tuttavia è bene ricordare che il Giudice avrebbe potuto sollevarla ex officio. Occorre allora esaminare il motivo afferente all'erronea applicazione di norme di legge con riguardo alla ritenuta rappresentanza esclusiva in capo alla mandataria, in presenza di disposizioni del contratto di appalto che, al contrario e secondo la tesi dell'appellante, indicavano una situazione giuridica diversa.
L'art. 37 d.lgsl. 163/2006, disposizione che, come correttamente indicato dal giudicante, è presente anche nella disciplina legislativa precedente e successiva – art. 22 L. 584/1977, art. 48 D.Lgs.
50/2016 e in ultimo art. 68 D.Lgs. 36/2023- detta, ai commi 16 e 17: “16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 17. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”.
È interessante evidenziare che, anche nell'ultima normativa dettata dal legislatore in tema di appalti pubblici, di cui al già ricordato D.Lgs. 36/2023, la quale pure contiene una riforma completa del settore, è presente, all'art. 68, ai commi 7 e 8, una disposizione assolutamente sovrapponibile a quella sopra riportata, dettando: “
7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”. Secondo la difesa dell'appaltante, poiché il contratto concluso con il conteneva una disciplina che Controparte_3
impegnava l'Ente a corrispondere direttamente alla mandante le somme di sua Controparte_6 spettanza nel rispetto delle quote in ATI, questo avrebbe comportato la titolarità anche processuale dell'esercizio dei diritti collegati. Benché la difesa si esprima in termini di una scarsa attenzione del giudicante nel leggere i documenti, la stessa non si avvede che in motivazione, al punto 12.3, pag.
12, viene fatto espresso riferimento proprio all'art. 11 del contratto di appalto, concludendo per la diversità di prospettive, osservando il giudice come i pagamenti diretti non facciano venire meno la disciplina generale contenuta nella disposizione di legge ed afferente al diverso profilo della rappresentanza. Occorre dunque sottolineare, per quanto occorrer possa, che la ratio decidendi della sentenza impugnata muove dal contenuto della norma di legge che prevede, quale principio generale, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, in capo alla mandante, in caso di sottoscrizione di contratto di appalto pubblico da parte di un raggruppamento di imprese – tra le parti è stato sottoscritto “raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato speciale di rappresentanza” in data 20.4.2015, doc. all. 0 comparsa di costituzione rimo CP_6
grado-. Questo principio deve ritenersi centrale nella normativa sulla fattispecie contrattuale, trattandosi di una disposizione mantenuta dal legislatore sempre eguale nel tempo, pur nelle molte modifiche alla disciplina succedutesi negli anni. Si tratta allora di valutare se, all'interno degli atti intervenuti tra le parti, il principio della rappresentanza esclusiva sia stato superato, dovendo sottolinearsi come, trattandosi di una disposizione presente nella normativa primaria, occorra una espressa previsione. Sotto questo profilo non rileva l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, essendo statuizione intercorsa solo tra mandante e mandataria, atteso che la questione investe la rappresentanza nei riguardi della stazione appaltante;
per altro, il contratto del Cont 20 aprile 2015, sottoscritto tra , contiene, a pagina 1, la previsione dell'accettazione, CP_6
Con da parte della capogruppo , di “mandato irrevocabile con rappresentanza” ai sensi della normativa vigente in materia di appalto affinché le (le società) rappresenti per la stipulazione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto di lavori innanzi descritti con il Comune di ”. La CP_3
sentenza di prime cure ha già ricordato la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affrontato il tema. In particolare, la questione del collegamento tra l'autonomia delle singole imprese costituenti il raggruppamento e la loro posizione rispetto alla stazione appaltante è stata esaminata già con riferimento alla disciplina del 1977, vedi C.Cass., n. 12732 del 20/07/2012, la cui massima detta: “In tema di associazione temporanea d'impresa, l'art. 22, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584, il quale prevede che l'autonomia delle imprese associate è conservata ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, non contiene alcuna deroga alla regola generale stabilita dal precedente secondo comma, in base alla quale alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante;
pertanto, la natura tributaria del credito (nella specie, azione di rivalsa IVA) non rileva ai fini della legittimazione a richiedere il pagamento al soggetto appaltante, che spetta pur sempre alla mandataria.”. Chiarito in generale il rapporto tra l'autonomia delle imprese e la loro posizione rispetto alla committente, appare utile sottolineare come il contratto di appalto 27 maggio 2015 – doc. 3 fascicolo primo grado nel rispetto del già ricordato contratto di aprile Controparte_3
Cont 2015 di costituzione dell'ATI, sia stato sottoscritto dalla sola nella qualità di mandataria;
nell'intestazione dell'atto si legge, con riguardo alle caratteristiche dell'ATI, la costituzione “con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza”. Con specifico riguardo all'art. 11, dedicato ai pagamenti, nel comma 3 è prevista, tra le altre complesse disposizioni, la corresponsione dei pagamenti delle somme dovute alle imprese costituite in ATI pro- quota e mediante bonifico bancario, con l'individuazione specifica dei conti bancari sui quali gli accrediti dovevano essere effettuati e la richiesta di indicazione di conti correnti caratterizzati da specifica destinazione. Questa disciplina, che fa esclusivamente riferimento alle modalità di pagamento pro-quota dei corrispettivi rispettivamente spettanti alle imprese associate, non modifica in alcun modo il diverso profilo della rappresentanza, soprattutto processuale. La disciplina riguarda le modalità operative del contratto di appalto, non interferisce con la disciplina generale.
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, difforme è la normativa riferita alla procedura di gara, per altro vertendosi in ambito di diritti qualificati diversamente.
In merito alle ulteriori difese, il costituendosi ha sottolineato come soltanto in Controparte_3
atto di appello ha argomentato, per dedurne la propria legittimazione, sulla natura del CP_6
mandato all'incasso in rem propriam contenuto nell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese del 20 aprile 2015 e ne ha evidenziato l'inammissibilità. Nulla sul punto ha argomentato l'appellante, che ha depositato il solo atto di appello. La posizione del deve essere CP_3
condivisa, trattandosi di tesi non dedotta nel giudizio di primo grado e non costituendo difesa in senso ampio, ma specifico argomento giuridico costituente eccezione alla disciplina generale contenuta nell'art. 37 codice degli appalti applicabile ratione temporis. Come già accennato sopra, la difesa non ha depositato, successivamente all'atto introduttivo, altre difese, non CP_6
utilizzando il termine concesso dalla Corte d'appello in data 10 aprile 2024, all'esito dell'udienza svolta secondo il disposto dell'art. 127ter cpc.
Le ulteriori difese, con specifico riguardo anche al rapporto di subappalto, non rilevano rispetto al profilo processuale sul quale la decisione di fonda, attenendo al merito della causa. Correttamente la mancanza di legittimazione ad agire in capo a a portato ad un assorbimento di tutte le CP_6
ulteriori questioni.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte appellante. In merito alla loro misura, poiché gli appellati hanno svolto difese soprattutto nel merito della causa, le spese devono essere liquidate, nel rispetto del parametro corrispondente al valore della domanda, da 52.001 a 260.000, nella misura del minimo ed esclusa la voce trattazione/istruttoria, assente. Nulla deve essere statuito con riguardo agli intervenuti in primo grado, affermati cessionari di parte del credito, ai quali è stato notificato l'appello, pur dovendosi rammentare i limiti previsti dalla legge in materia di cessione di crediti maturati nell'ambito di contratti di appalto pubblico. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- “1- quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
e avverso la sentenza n. 1772/2022
[...] Controparte_1 CP_4 CP_5
emessa dal Tribunale di Genova, respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate e Controparte_3
le spese di lite del grado, liquidate per ciascuna parte in euro 2.938,00 oltre Controparte_1
IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
dispone che le spese di lite dovute a siano pagate ai difensori i quali si sono Controparte_1
dichiarati antistatari;
sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in camera di consiglio in Genova, 26 novembre 2024. Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 968/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto 237, presso lo studio l'Avv.
[...]
Crescenzo Giuseppe Rinaldi che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta su foglio separato ed allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona dell'Amministratore Unico, Geom. , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano (Napoli) alla via Roma n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Sanseverino che la rappresenta e difenda in forza di procura da intendersi apposta su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata;
, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in Controparte_3 Persona_1 CP_3
Palazzo Tursi, Civica Avvocatura, Via Garibaldi, 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Allasia che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites in data 12.7.2022.
Appellata; contro
; CP_4 Appellata contumace;
e contro
CP_5
Appellata contumace.
Conclusioni
Parte appellante.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
1772/2022, resa inter partes dal Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella
Gabriel, nella causa civile iscritta al n. 13023/17 R.G.A.C., pubblicata in data 08.07.2022 e notificata in data 02.09.2022, così provvedere:
1) nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo all'appellante Parte_1
mandante dell'ATI orizzontale e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della medesima a vedersi riconoscere gli importi così come richiesti in domanda con ricorso monitorio dalla stessa proposto nei confronti del odierna opposta ed accolta con l'emissione del Decreto Controparte_3
Ingiuntivo n. 2734/2017.
2) in riforma del capo di sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di giudizio, condannare le parti appellate e per quanto di ragione, alle Controparte_3 Controparte_1
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie.
Parte appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
1) rigettare in via preliminare, perché inammissibile ed infondata, l'istanza di sospensione della sentenza n. 1172 pubblicata in data 8.7.2022 dal Tribunale di Genova;
2) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.;
3) sempre in via preliminare disporre, in ogni caso, per tutte le ragioni suesposte la estromissione immediata dal presente giudizio della per difetto di difetto di interesse ad agire Controparte_1
dei contraddittori nei confronti della medesima e/o per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della mandataria appellata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite;
4) in ogni caso, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 1172 pubblicata in data
8.7.2022 dal Tribunale di Genova, per tutte le ragioni indicate in narrativa che qui da intendersi come trascritte e, per l'effetto, confermare la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 2734 del 6.9.2017
(Procedimento R.G. 8439/2017) emesso dal Tribunale di Genova;
5) rigettare, in ogni caso, tutte le domande formulate in appello da - ivi comprese Controparte_6
quelle spiegate via subordinata - anche, ove d'uopo, per le ragioni dichiarate assorbite dal Giudice di prima istanza, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
6) con vittoria di competenze di lite del presente grado di giudizio con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per anticipazione fattane.”.
Parte appellata Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in atti, previa conferma dell'ordinanza 16-20 marzo 2023 di reiezione dell'istanza di sospensiva, dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e/o infondato e non provato l'appello proposto da
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1772/2022 e per Controparte_6
l'effetto confermare tale pronuncia dichiarando che nulla è dovuto dal a Controparte_3 CP_6
in conseguenza dell'esecuzione del contratto d'appalto rep. N. 67767 del 27.5.2015. In
[...]
subordine, per la denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza appellata e conseguente condanna del a pagare a qualsivoglia somma, rigettate tutte le Controparte_3 Controparte_6
eccezioni di rivolte contro il , condannare in persona del CP_1 Controparte_3 CP_1
legale rappresentante pro-tempore, in proprio e/o quale capogruppo mandataria del
[...]
– a rifondere al , in tutto o in parte, dette somme Parte_3 Controparte_6 Controparte_3
o, comunque, a manlevarlo e tenerlo indenne in relazione a qualsivoglia domanda di Controparte_6
Vinte le spese e i compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi
(24,50% per gli avvocati di ente pubblico, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico )”. CP_3 CP_3
Motivi in fatto e diritto della decisione
La società da ora ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo CP_6 CP_6
il pagamento di euro 108.651,04 oltre accessori, somma risultante dagli ultimi Stati di avanzamento lavori approvati dal Comune di nell'ambito di un contratto di appalto pubblico avente ad CP_3
oggetto “lavori rilevanti nel progetto europeo R2 Cities: riqualificazione energetica degli edifici di
Edilizia residenziale pubblica siti in via Pavese civ. 14-24 e in via Vittorini civ. 17-27 nel quartiere di
San Pietro in Prà: installazione di nuovi serramenti”. Ottenuto il titolo provvisoriamente esecutivo, ha proposto opposizione il stazione appaltante, eccependo in via pregiudiziale Controparte_3
la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire della società, attesa la qualità di mandante Cont in ATI avente quale mandataria la società da ora , e nel merito contestando Controparte_1
la titolarità del credito per essere lo stesso stato oggetto di pagamento direttamente ad un subappaltatore, , in presenza di inadempimento della stessa ingiungente e chiedendo Parte_4
l'autorizzazione a chiamare in causa la mandataria dell'ATI e la subappaltatrice. Autorizzata solo la Con prima chiamata, si è costituita contestando la mancata formulazione di domande nei suoi confronti e nel merito evidenziando il corretto pagamento effettuato dalla stazione appaltante. In corso di causa sono intervenuti e , allegando la loro qualità di cessionari CP_4 CP_7
di una parte del credito.
Con sentenza n. 1772/2022 il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo parte opposta carente di legitimatio ad causam, atteso il contenuto dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, codice degli appalti in vigore ratione temporis, dichiarate assorbite le altre questioni. Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di legittimazione ad agire in capo alla sola mandataria, prendendo in esame il principio di autonomia dei soggetti dell'ATI ed escludendone la rilevanza rispetto al profilo dell'eccezione.
Ha presentato appello svolgendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli CP_6
artt. 115 e 112 c.p.c. -difetto e contraddittorieta' della motivazione – mancata analisi della documentazione versata in atti – violazione di norme di diritto - erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.
L'appellante ha individuato i punti 10-11.1 pagg.
7-8 della sentenza “10. – ritenuta la fondatezza dell'opposizione perché sussiste, come eccepito dal fin dall'atto di citazione, il difetto di CP_3
legittimazione attiva di come meglio specificato nel prosieguo;
11. – ritenuto, in diritto, Parte_1
che: 11.1. – l'art. d.lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti ratione temporis applicabile) prevede che “…
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e i punti 12.1 – 12.3 “ e Parte_1 Controparte_1
aggiudicataria della gara indetta dal per l'affidamento del progetto concernente Controparte_3
l'installazione di nuovi serramenti negli edifici di Edilizia residenziale pubblica nel quartiere di San Part Pietro di Prà, costituivano in data 20.04.2015 un in cui assumeva la veste di Parte_1 mandante e uello di mandataria. In particolare, in tale atto, le parti pattuivano, Controparte_1
da un lato, che “le imprese del Raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, conferiscono alla società mandataria procura speciale per il compimento, in Controparte_1
nome e per conto delle sottoscritte imprese, di tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti e/o connessi con l'affidamento dell'appalto. Così, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e fino alla completa estinzione di ogni rapporto, il mandatario è autorizzato a stipulare in nome e per conto delle sottoscritte, con ogni più ampio potere tutti gli atti contrattuali conseguenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione del detto contratto svolgendo tutte le relative necessarie attività; discutere di liquidazione, di riserve ed in genere salvaguardare, nel modo dalla società mandataria ritenuto più opportuno, le ragioni e gli interessi delle imprese associate;
chiedere anticipazioni sul corrispettivo dell'appalto; incassare le somme dovute sia in via di anticipazione, sia in acconto e sia a saldo e rilasciare le corrispondenti quietanze in proporzione delle quote di partecipazione e di esecuzione di ciascuna impresa ( 49,20% e Controparte_8 Controparte_1
50,80% delle opere ricadenti nella categoria OS6 – prevalente) con ogni esonero di ogni persona e ente pagatore da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati;
stare in giudizio anche in nome
e per conto dei mandanti nei confronti della società Appaltante”; dall'altro, che “le imprese sottoscritte sono autonome sia per gli adempimenti fiscali, sia per quel che concerne gli oneri sociali per le mano d'opera dipendente e potranno emettere fattura separatamente nei confronti dell'Ente
Appaltante per la propria quota percentuale di partecipazione su ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) e quindi alle lavorazioni di cui alla categoria OS6, mentre la mandataria è responsabile dell'intero appalto nei confronti dell'Ente Appaltante per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'affidamento dei lavori” (doc. 3 ; 12.2. – In data 27.05.2015 il CP_3 CP_9
Part
quale mandataria del stipulavano il contratto di appalto, nel quale le parti Controparte_1
convenivano, tra l'altro, per quel che ivi interessa, che i pagamenti da parte della stazione appaltante sarebbero avvenuti pro-quota per ognuna delle due società (art. 11 doc. 2 ; 12.3. – Tali CP_3
clausole contrattuali ricalcano quelle legislative analizzate al punto 11, senza che possa inferirsi, quindi, per le ragioni sopraesposte, dalla autonomia come contemplata nell'atto di costituzione del Part e dalla pattuizione del pagamento pro quota di cui al medesimo negozio e a quello di appalto, alcuna legittimazione della mandante a chiedere, ancor più sotto il profilo processuale alla stazione appaltante il pagamento della propria quota derivante dall'appalto;” oggetto di impugnazione. Ha poi contestato il punto 12.5 e 12.6. Ha infine appellato la decisione con riferimento al ritenuto assorbimento di ogni questione di merito chiedendo l'esame dello stesso e richiamando in generale gli argomenti svolti in primo grado.
L'appellante ha ripercorso la motivazione allegando che il Giudice adito non ha tenuto conto di quanto le parti avevano pattuito, sia nel contratto di appalto stipulato tra il Controparte_3
Cont (stazione appaltante), la (mandataria) e la (mandante) – ovvero le imprese in ATI - Parte_1
Pt_ sia in quello di subappalto stipulato tra le predette due società e la subappaltatrice . In particolare, ha richiamato il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto, n. rep. 67767 del
27.11.2015, relativo alle modalità di pagamento sottolineando che l'Ente Committente si era obbligato al pagamento pro quota del corrispettivo maturato dalle Imprese partecipanti al RTI, come confermato dai pagamenti dei precedenti SAL. Ha poi contestato di aver mai conferito alcun mandato all'incasso alla mandataria osservando come questo non privi di titolo diretto il mandante ed ha argomentato sui limiti del mandato in rem propriam, il quale che non priva il mandante del potere di compiere gli atti interni al mandato stesso.
Si è costituito il eccependo: l'inammissibilità dell'appello per violazione degli Controparte_3
artt. 342 e 348bis cpc per non avere impugnato la ratio decidendi ma aver trattato nel merito la domanda;
l'inammissibilità della difesa fondata sull'irrevocabilità del mandato all'incasso in rem propriam per essere la stessa del tutto nuovo nel grado;
ha contestato l'allegato violazione dell'art. 112 cpc se riferito ai motivi nuovi svolti in atto di appello. Ha dedicato ampio spazio della comparsa a difese afferenti il merito della causa. Cont Si è costituita rilevando l'inammissibilità del motivo d'appello riferito alla violazione degli artt.
115 e 112 cpc sia perché il tribunale aveva correttamente statuito sulla carenza di legittimazione attiva, sia per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c., non avendo rappresentato le ragioni per cui vi sarebbe stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la rilevanza di queste ai fini della decisione impugnata.
Assegnata la causa in decisione, parte appellante non ha depositato memorie conclusive nel termine concesso.
Il Giudice di prime cure ha statuito sulla mancanza di legitimatio ad causam dell'odierna appellante, per essere la stessa, in qualità di mandataria in ATI, priva di legittimazione ad agire, secondo il dettato dell'art. 37 d.lgsl. 163/2006. La pronuncia ha richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte che ha specificato il contenuto della rappresentanza esclusiva contemplata dalla legge in capo all'impresa mandataria ed ha altresì analizzato le disposizioni, in particolare proprio il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto n.rep. 67767 del 27.11.2015 intervenuto tra il CP_3
in qualità di stazione appaltante, e l'ATI.
[...]
L'appello, sviluppato in unico punto, nella prima parte indica una asserita violazione tra chiesto e pronunciato – artt. 115 e 112 cpc-. Il motivo è infondato e non individua il punto della decisione: il
Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione processuale di non ha motivato sulla CP_6
legittimazione nel merito. Se pure il aveva sollevato l'eccezione in via Controparte_3
pregiudiziale, tuttavia è bene ricordare che il Giudice avrebbe potuto sollevarla ex officio. Occorre allora esaminare il motivo afferente all'erronea applicazione di norme di legge con riguardo alla ritenuta rappresentanza esclusiva in capo alla mandataria, in presenza di disposizioni del contratto di appalto che, al contrario e secondo la tesi dell'appellante, indicavano una situazione giuridica diversa.
L'art. 37 d.lgsl. 163/2006, disposizione che, come correttamente indicato dal giudicante, è presente anche nella disciplina legislativa precedente e successiva – art. 22 L. 584/1977, art. 48 D.Lgs.
50/2016 e in ultimo art. 68 D.Lgs. 36/2023- detta, ai commi 16 e 17: “16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 17. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”.
È interessante evidenziare che, anche nell'ultima normativa dettata dal legislatore in tema di appalti pubblici, di cui al già ricordato D.Lgs. 36/2023, la quale pure contiene una riforma completa del settore, è presente, all'art. 68, ai commi 7 e 8, una disposizione assolutamente sovrapponibile a quella sopra riportata, dettando: “
7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”. Secondo la difesa dell'appaltante, poiché il contratto concluso con il conteneva una disciplina che Controparte_3
impegnava l'Ente a corrispondere direttamente alla mandante le somme di sua Controparte_6 spettanza nel rispetto delle quote in ATI, questo avrebbe comportato la titolarità anche processuale dell'esercizio dei diritti collegati. Benché la difesa si esprima in termini di una scarsa attenzione del giudicante nel leggere i documenti, la stessa non si avvede che in motivazione, al punto 12.3, pag.
12, viene fatto espresso riferimento proprio all'art. 11 del contratto di appalto, concludendo per la diversità di prospettive, osservando il giudice come i pagamenti diretti non facciano venire meno la disciplina generale contenuta nella disposizione di legge ed afferente al diverso profilo della rappresentanza. Occorre dunque sottolineare, per quanto occorrer possa, che la ratio decidendi della sentenza impugnata muove dal contenuto della norma di legge che prevede, quale principio generale, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, in capo alla mandante, in caso di sottoscrizione di contratto di appalto pubblico da parte di un raggruppamento di imprese – tra le parti è stato sottoscritto “raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato speciale di rappresentanza” in data 20.4.2015, doc. all. 0 comparsa di costituzione rimo CP_6
grado-. Questo principio deve ritenersi centrale nella normativa sulla fattispecie contrattuale, trattandosi di una disposizione mantenuta dal legislatore sempre eguale nel tempo, pur nelle molte modifiche alla disciplina succedutesi negli anni. Si tratta allora di valutare se, all'interno degli atti intervenuti tra le parti, il principio della rappresentanza esclusiva sia stato superato, dovendo sottolinearsi come, trattandosi di una disposizione presente nella normativa primaria, occorra una espressa previsione. Sotto questo profilo non rileva l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, essendo statuizione intercorsa solo tra mandante e mandataria, atteso che la questione investe la rappresentanza nei riguardi della stazione appaltante;
per altro, il contratto del Cont 20 aprile 2015, sottoscritto tra , contiene, a pagina 1, la previsione dell'accettazione, CP_6
Con da parte della capogruppo , di “mandato irrevocabile con rappresentanza” ai sensi della normativa vigente in materia di appalto affinché le (le società) rappresenti per la stipulazione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto di lavori innanzi descritti con il Comune di ”. La CP_3
sentenza di prime cure ha già ricordato la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affrontato il tema. In particolare, la questione del collegamento tra l'autonomia delle singole imprese costituenti il raggruppamento e la loro posizione rispetto alla stazione appaltante è stata esaminata già con riferimento alla disciplina del 1977, vedi C.Cass., n. 12732 del 20/07/2012, la cui massima detta: “In tema di associazione temporanea d'impresa, l'art. 22, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584, il quale prevede che l'autonomia delle imprese associate è conservata ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, non contiene alcuna deroga alla regola generale stabilita dal precedente secondo comma, in base alla quale alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante;
pertanto, la natura tributaria del credito (nella specie, azione di rivalsa IVA) non rileva ai fini della legittimazione a richiedere il pagamento al soggetto appaltante, che spetta pur sempre alla mandataria.”. Chiarito in generale il rapporto tra l'autonomia delle imprese e la loro posizione rispetto alla committente, appare utile sottolineare come il contratto di appalto 27 maggio 2015 – doc. 3 fascicolo primo grado nel rispetto del già ricordato contratto di aprile Controparte_3
Cont 2015 di costituzione dell'ATI, sia stato sottoscritto dalla sola nella qualità di mandataria;
nell'intestazione dell'atto si legge, con riguardo alle caratteristiche dell'ATI, la costituzione “con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza”. Con specifico riguardo all'art. 11, dedicato ai pagamenti, nel comma 3 è prevista, tra le altre complesse disposizioni, la corresponsione dei pagamenti delle somme dovute alle imprese costituite in ATI pro- quota e mediante bonifico bancario, con l'individuazione specifica dei conti bancari sui quali gli accrediti dovevano essere effettuati e la richiesta di indicazione di conti correnti caratterizzati da specifica destinazione. Questa disciplina, che fa esclusivamente riferimento alle modalità di pagamento pro-quota dei corrispettivi rispettivamente spettanti alle imprese associate, non modifica in alcun modo il diverso profilo della rappresentanza, soprattutto processuale. La disciplina riguarda le modalità operative del contratto di appalto, non interferisce con la disciplina generale.
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, difforme è la normativa riferita alla procedura di gara, per altro vertendosi in ambito di diritti qualificati diversamente.
In merito alle ulteriori difese, il costituendosi ha sottolineato come soltanto in Controparte_3
atto di appello ha argomentato, per dedurne la propria legittimazione, sulla natura del CP_6
mandato all'incasso in rem propriam contenuto nell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese del 20 aprile 2015 e ne ha evidenziato l'inammissibilità. Nulla sul punto ha argomentato l'appellante, che ha depositato il solo atto di appello. La posizione del deve essere CP_3
condivisa, trattandosi di tesi non dedotta nel giudizio di primo grado e non costituendo difesa in senso ampio, ma specifico argomento giuridico costituente eccezione alla disciplina generale contenuta nell'art. 37 codice degli appalti applicabile ratione temporis. Come già accennato sopra, la difesa non ha depositato, successivamente all'atto introduttivo, altre difese, non CP_6
utilizzando il termine concesso dalla Corte d'appello in data 10 aprile 2024, all'esito dell'udienza svolta secondo il disposto dell'art. 127ter cpc.
Le ulteriori difese, con specifico riguardo anche al rapporto di subappalto, non rilevano rispetto al profilo processuale sul quale la decisione di fonda, attenendo al merito della causa. Correttamente la mancanza di legittimazione ad agire in capo a a portato ad un assorbimento di tutte le CP_6
ulteriori questioni.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte appellante. In merito alla loro misura, poiché gli appellati hanno svolto difese soprattutto nel merito della causa, le spese devono essere liquidate, nel rispetto del parametro corrispondente al valore della domanda, da 52.001 a 260.000, nella misura del minimo ed esclusa la voce trattazione/istruttoria, assente. Nulla deve essere statuito con riguardo agli intervenuti in primo grado, affermati cessionari di parte del credito, ai quali è stato notificato l'appello, pur dovendosi rammentare i limiti previsti dalla legge in materia di cessione di crediti maturati nell'ambito di contratti di appalto pubblico. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- “1- quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
e avverso la sentenza n. 1772/2022
[...] Controparte_1 CP_4 CP_5
emessa dal Tribunale di Genova, respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate e Controparte_3
le spese di lite del grado, liquidate per ciascuna parte in euro 2.938,00 oltre Controparte_1
IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
dispone che le spese di lite dovute a siano pagate ai difensori i quali si sono Controparte_1
dichiarati antistatari;
sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in camera di consiglio in Genova, 26 novembre 2024. Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno