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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/12/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1387/2023 tra
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 26 ROCCA SAN CASCIANO (FC), con il patrocinio dell'avv. RUCCI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO A. DIAZ N. 39 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]. 22 ROCCA SAN CASCIANO (FC), con il patrocinio dell'avv. GIBIINO FABRIZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle “Conclusioni congiunte delle parti” depositato nel fascicolo telematico in data 03/12/2024 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 09/05/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere se- paratamente, e ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Rocca San Casciano la relativa annotazione sull'atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rocca San Casciano ATTO N. 2, P 1 ANNO 2016:
- disporre l'affidamento esclusivo della minore nata a [...], in data [...], Persona_1
alla madre con collocamento presso la medesima. Controparte_1
- Delega ai Servizi Sociali del Comune di Rocca San Casciano della regolamentazione dei rapporti tra la minore ed il padre, attualmente detenuto, da assumersi tenuto conto della volontà della madre e nel superiore interesse della minore stessa, con il potere anche di sospenderli qualora ritenuti disturbanti
- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore Parte_1 Per_1 mensilmente in favore della madre la somma di € 300,00 (euro trecento/00) da
[...]
rivalutarsi annualmente secondo gli in-dici ISTAT, da versarsi in favore della Sig,ra CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla medesima, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Forlì. In via eccezionale detto contributo sarà ridotto ad euro 150,00 (euro 150/00) mensili per tutto il periodo di detenzione, sino a quando egli non avrà accesso a misure alternative.
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non tenuti a versare in favore dell'uno o dell'altro alcun assegno di mantenimento.
- il padre dichiara espressamente di autorizzare il rilascio – alla madre -del documento di identità valido per l'espatrio ed autorizza altresì al rilascio e al rinnovo del passaporto per la minore;
- le parti danno consenso allo svolgimento da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio alla attività di sostegno e vigilanza sul nucleo familiare e sulla minore;
- le spese legali si intendono compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione di coniugi” depositato il 09/05/2023, Parte_1
chiedeva la separazione da premettendo che dal matrimonio, celebrato Controparte_1 a Rocca San Casciano (FC) il 11/06/2016 (Anno 2016, N. 2, P. 1, /), era nata la figlia Per_1
in data 02/09/2016.
[...]
In particolare, il ricorrente chiedeva di: stabilire l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando l'esercizio del proprio diritto di visita alla figlia, anche in relazione alle festività; versare un contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì; la dichiarazione dell'autosufficienza economica dei coniugi, che pertanto non sono tenuti a versare in favore dell'altro alcun assegno di mantenimento;
il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 10/07/2023 CP_1
, non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando gli assunti di
[...]
controparte e chiedendo: l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il versamento da parte del padre, a titolo di mantenimento della minore, di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì; la dichiarazione dell'autosufficienza economica dei coniugi, che pertanto non sono tenuti a versare in favore dell'altro alcun assegno di mantenimento;
l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore.
In data 20/09/2023, la madre resistente modificava le proprie conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia e la regolamentazione degli incontri della stessa Per_1
con il padre tramite il Servizio Sociale competente, riportando comportamenti inadeguati tenuti dal e a fronte delle vicende penali a carico di quest'ultimo. Pt_1
Nell'istanza del 11/06/2024 la resistente rilevava la pronuncia di Sentenza penale del
Tribunale di Forlì con condanna ad anni 3 di reclusione del ricorrente, e all'udienza del
19/11/2024 il Giudice, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali del 07/11/2024, formulava una proposta per la conciliazione, dando breve rinvio per verificare l'avvenuta accettazione dell'accordo. All'udienza del 04/12/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver depositato conclusioni congiunte sul fascicolo telematico in data 03/12/2024. Alla luce dell'accordo sopravvenuto, trasformato il rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio. *******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, anche con riferimento all'affidamento in via esclusiva della figlia minore atteso che il padre risulta ristretto in carcere e alla disciplina dei rapporti padre-figlia per il tramite dei Servizi Sociali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 15/06/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 12/01/1990, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 11/06/2016 a Rocca San Casciano (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca San Casciano (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 2 Parte 1 Serie /); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; incarica i Servizi Sociali del Comune di Rocca San Casciano, come da accordo raggiunto tra le parti, di regolamentare i rapporti tra la minore ed il padre, attualmente detenuto, da assumersi tenuto conto della volontà della madre e nel superiore interesse della minore stessa, con il potere anche di sospenderli qualora ritenuti disturbanti;
richiede agli stessi Servizi di trasmettere relazione illustrativa e di aggiornamento con cadenza semestrale al Giudice tutelare in sede, alla cui Cancelleria manda per l'apertura di nuovo fascicolo nell'apposito Registro telematico;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.12.2024 Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1387/2023 tra
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 26 ROCCA SAN CASCIANO (FC), con il patrocinio dell'avv. RUCCI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO A. DIAZ N. 39 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]. 22 ROCCA SAN CASCIANO (FC), con il patrocinio dell'avv. GIBIINO FABRIZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA J. ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle “Conclusioni congiunte delle parti” depositato nel fascicolo telematico in data 03/12/2024 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 09/05/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere se- paratamente, e ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Rocca San Casciano la relativa annotazione sull'atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rocca San Casciano ATTO N. 2, P 1 ANNO 2016:
- disporre l'affidamento esclusivo della minore nata a [...], in data [...], Persona_1
alla madre con collocamento presso la medesima. Controparte_1
- Delega ai Servizi Sociali del Comune di Rocca San Casciano della regolamentazione dei rapporti tra la minore ed il padre, attualmente detenuto, da assumersi tenuto conto della volontà della madre e nel superiore interesse della minore stessa, con il potere anche di sospenderli qualora ritenuti disturbanti
- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore Parte_1 Per_1 mensilmente in favore della madre la somma di € 300,00 (euro trecento/00) da
[...]
rivalutarsi annualmente secondo gli in-dici ISTAT, da versarsi in favore della Sig,ra CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla medesima, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Forlì. In via eccezionale detto contributo sarà ridotto ad euro 150,00 (euro 150/00) mensili per tutto il periodo di detenzione, sino a quando egli non avrà accesso a misure alternative.
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non tenuti a versare in favore dell'uno o dell'altro alcun assegno di mantenimento.
- il padre dichiara espressamente di autorizzare il rilascio – alla madre -del documento di identità valido per l'espatrio ed autorizza altresì al rilascio e al rinnovo del passaporto per la minore;
- le parti danno consenso allo svolgimento da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio alla attività di sostegno e vigilanza sul nucleo familiare e sulla minore;
- le spese legali si intendono compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione di coniugi” depositato il 09/05/2023, Parte_1
chiedeva la separazione da premettendo che dal matrimonio, celebrato Controparte_1 a Rocca San Casciano (FC) il 11/06/2016 (Anno 2016, N. 2, P. 1, /), era nata la figlia Per_1
in data 02/09/2016.
[...]
In particolare, il ricorrente chiedeva di: stabilire l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando l'esercizio del proprio diritto di visita alla figlia, anche in relazione alle festività; versare un contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì; la dichiarazione dell'autosufficienza economica dei coniugi, che pertanto non sono tenuti a versare in favore dell'altro alcun assegno di mantenimento;
il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 10/07/2023 CP_1
, non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando gli assunti di
[...]
controparte e chiedendo: l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il versamento da parte del padre, a titolo di mantenimento della minore, di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì; la dichiarazione dell'autosufficienza economica dei coniugi, che pertanto non sono tenuti a versare in favore dell'altro alcun assegno di mantenimento;
l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto della minore.
In data 20/09/2023, la madre resistente modificava le proprie conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia e la regolamentazione degli incontri della stessa Per_1
con il padre tramite il Servizio Sociale competente, riportando comportamenti inadeguati tenuti dal e a fronte delle vicende penali a carico di quest'ultimo. Pt_1
Nell'istanza del 11/06/2024 la resistente rilevava la pronuncia di Sentenza penale del
Tribunale di Forlì con condanna ad anni 3 di reclusione del ricorrente, e all'udienza del
19/11/2024 il Giudice, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali del 07/11/2024, formulava una proposta per la conciliazione, dando breve rinvio per verificare l'avvenuta accettazione dell'accordo. All'udienza del 04/12/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver depositato conclusioni congiunte sul fascicolo telematico in data 03/12/2024. Alla luce dell'accordo sopravvenuto, trasformato il rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio. *******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, anche con riferimento all'affidamento in via esclusiva della figlia minore atteso che il padre risulta ristretto in carcere e alla disciplina dei rapporti padre-figlia per il tramite dei Servizi Sociali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 15/06/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 12/01/1990, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 11/06/2016 a Rocca San Casciano (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca San Casciano (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2016 Atto n° 2 Parte 1 Serie /); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; incarica i Servizi Sociali del Comune di Rocca San Casciano, come da accordo raggiunto tra le parti, di regolamentare i rapporti tra la minore ed il padre, attualmente detenuto, da assumersi tenuto conto della volontà della madre e nel superiore interesse della minore stessa, con il potere anche di sospenderli qualora ritenuti disturbanti;
richiede agli stessi Servizi di trasmettere relazione illustrativa e di aggiornamento con cadenza semestrale al Giudice tutelare in sede, alla cui Cancelleria manda per l'apertura di nuovo fascicolo nell'apposito Registro telematico;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.12.2024 Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi