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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 21918 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 21918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa alla udienza del 22 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate a tale udienza da parte appellante, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
della Pineta Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'avv. Gianluca Fontanella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 23 febbraio 2020 Persona_1
rep.21680 racc. 11619
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta a seguito di estratto di ruolonotifica di cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato a mezzo pec in data 28
novembre 2021 aveva proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento 09720110136011341 notificata il 17 marzo 2012 con la quale era stato sollecitato il pagamento della somma di euro 398 e relativa a sanzioni in materia di circolazione stradale elevate nel 2006 da conosciuta attraverso estratto di CP_1
ruolo ricevuto dalla in data 17 novembre 2021. Controparte_2
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento e la intervenuta prescrizione anche nel caso che la cartella di pagamento fosse stata notificata.
Si era costituita la contestando la impugnabilità Controparte_2
dell'estratto di ruolo e, comunque, la inammissibilità della dedotta prescrizione per carezna di interesse non avendo l'estratto di ruolo alcuna efficacia nel procedimento esecutivo e non potendo essere eccepita la prescrizione in via di azione.
Ha depositato documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 140 cpc perfezionata con consegna della raccomandata di avviso di deposito della cartella di pagamento sottoscritta dall'interessato in data 16 aprile del 2012 nonché la intimazione di pagamento 09720199056043824 notificata ai sensi dell'articolo 140 c pc mentre la intimazion e di pagamento risulta notificata ai sensi dell'articolo 143cpc e 60 del
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d.P.R. 600/1973 con dichiarazione di irreperibilità effettuata senza alcuna ricerca sulla base del solo riscontro della residenza nel luogo ove era stata tentata la notifica.
Si era costituita contestando la impugnabilità dell'estratto di ruolo e la CP_1
avvenuta notifica dei verbali di accertamento.
Il giudice di pace con sentenza 3673/2022 in data 21 -24 febbraio 2022, dopo che era entrata il vigore il comma 4 bis del d.P.R. 602/1973 e senza neppure considerarla malgrado si riferisse specificamenrte alla condiziooni per la impugnabilità dell'estratto di ruolo, con una motivazione non facilmente comprensibile e senza valutare la possibilità di proporre la opposizione rispetto all'estratto di ruolo ove la cartella di pagamento risultava notificata e la possibilità di rilevare la prescrizione, ha accolto la opposizione compensando le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitatamente al capo della Pt_1
decisione che aveva regolato le spese compensandole senza indicare le ragioni per le quali il giudice aveva ritenuto di regolare le spese senza utilizzare il criterio della soccombenza.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
Si è costituita senza proporre appello incidentali in relazione al capo della CP_1
sentenza con la quale era stata accolta la opposizione limitandosi a dedurre che il giudice di pace aveva correttamente disposto la compensazione delle spese tenuto conto della tipologia del contenzioso e del potere discrezionale attribuito al giudice . Inoltre ha indicato che la compensazione nei propri confronti teneva conto che la ragione dell'accoglimento era stata individuato nella condotta della . Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza del giorno 22
gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di appello incidentale non può essere valutata la decisione del giudice che ha ritenuto di poter esaminare la opposizione all'estratto di ruolo malgrado la rituale notifica
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della cartella di pagamento, requisito gia richiesto dalla sentenza delle sezioni unite
15794/2015 n llartcivoo12, comma 4 bis come introdotto con la legge 215/2021 entrata in vigore prima della pronunzia della decisione né l'rientamento della corte di cassazione in orine alla non valutabilità della prescrizione in via di azione tenuto conto della carenza di interesse conseguente al fatto che l'estratto di ruolo non aveva alcun effetto nel procedimento esecutivo, l'oggetto del presente giudizio è la sola regolazione delle spese di giudizio avendo il giudice di primo grado operato la compensazione delle spese del giudizio pur avendo totalmente accolto la opposizione proposta.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 3673/2022, devono essere condannati e la CP_1
in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di Controparte_2
giudizio.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3673/2022
ON e la , in solido, a rimborsare CP_1 Controparte_2
ad le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro Parte_1
691,50 complessivi di cui euro 600 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
ON e la , in solido, a rimborsare CP_1 Controparte_2
ad a rimborsare le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida Parte_1
in euro 343 complessivi di cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le
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spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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