TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3384/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel MA ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3384/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 04/11/1977;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CAFARO SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
3) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli separatamente per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, provvedendo, ciascun genitore, ai loro bisogni in autonomia nel periodo in cui avrà con sé i minori. In merito alle decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei minori e, comunque, per le decisioni di straordinaria amministrazione, queste verranno assunte di comune accordo, salvo i casi di stretta urgenza e indifferibilità, con la previsione che eventuali dinieghi alle decisioni da assumere dovranno pervenire per iscritto ed essere adeguatamente motivati. 4) La casa coniugale sita in Cusano Milanino, viale Roma n. 7, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1 insieme ai figli.
5) Quanto al mutuo è stato estinto dalle parti nel mese di dicembre 2023.
6) Salvo diversi accordi che dovessero essere assunti direttamente tra le parti, i minori manterranno la permanenza paritaria presso entrambi i genitori, confermando così le modalità tra loro già concordate e attualmente in essere, che prevedono quanto segue:
a) i minori continueranno a trascorrere, in via alternata, una settimana continuativa con la madre presso l'abitazione coniugale e una settimana con il padre presso la propria residenza;
nella settimana di sua competenza, pertanto, il Sig. terrà con sé i figli dal lunedì, all'uscita dalla Pt_2 scuola, sino alla mattina del lunedì successivo;
b) in merito alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno ogni anno con il padre la sera del 24 dicembre mentre con la madre il giorno di Natale;
quanto al restante periodo di vacanza, coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, i minori lo trascorreranno con i genitori sulla scorta dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto;
c) in merito alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; quanto al restante periodo di vacanza, coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, i minori lo trascorreranno con i genitori sulla scorta dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto a); e) quanto alla frequentazione durante le altre feste di precetto e relativi eventuali ponti (25/04,
01.05, 02.06, 01.11 e 08.12), la stessa viene regolamentata seguendo il calendario di visita ordinario e, pertanto, i minori trascorreranno tali periodi con il genitore cui compete la settimana interessata;
g) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il 30.06 di ogni anno il periodo di ferie che intendono trascorrere con i figli.
7) Tenuto conto della permanenza paritaria dei minori presso ciascun genitore, le parti dichiarano di rinunciare alla previsione reciproca di un contributo al mantenimento ordinario per i figli, provvedendovi essi direttamente.
Quanto invece alle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportivo – ricreative) nell'interesse dei minori, le stesse vengono ripartite tra i coniugi al 50%, come da protocollo di intesa del
Tribunale di Monza che qui di seguito si riporta: Spese che possono essere erogate senza necessità di preventivo accordo: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese: in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Per far fronte al pagamento di dette spese, i coniugi, ogni mese, verseranno sul conto corrente agli stessi cointestato e acceso nel corso del matrimonio, che a tal fine verrà mantenuto in essere, la somma di € 50,00 cadauno, con facoltà di utilizzo paritario dello stesso esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie e con impegno al versamento di eventuali conguagli, sempre nella misura del 50%, che dovessero rendersi necessari a seconda dell'entità delle spese sostenute. 8) I libretti di deposito intestati ai minori, accesi presso il Banco Desio, verranno mantenuti aperti e resteranno nella disponibilità di entrambi i genitori.
9) La Sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico mensile che verrà Parte_1 dalla stessa versato sul conto corrente n. 015300 c/o la Banca Popolare di Milano intestato ad entrambe le parti.
10) In questa sede le parti intendono regolare anche il concorso per le spese per il cane intestato alla sig.ra e acquistato su richiesta della figlia nel mese di dicembre 2020. Parte_1 Per_2
Il cane continuerà a vivere presso la casa della sig.ra e il sig. verserà Parte_1 Pt_2 mensilmente quale concorso alle spese per l'animale l'importo di € 50,00 e ciò entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Tale importo comprende tutte le spese di mantenimento ordinario, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle alimentari, farmaci antiparassitari e anti filaria, vaccinazioni periodiche, toelettatura, prodotti per l'igiene, ecc.
Il sig. in merito a tali costi di mantenimento ordinario per il cane, sostenuti in via Pt_2 esclusiva dalla sig.ra nel periodo che decorre dal suo acquisto (dicembre 2020) ad Parte_1 oggi (aprile 2025), riconosce l'importo complessivo di € 2.650,00 (€ 50,00 x 53 mesi), che, per accordo delle parti verranno versati in rate mensili di € 50,00 ciascuna, a decorrere dal mese di maggio 2025 (il versamento verrà eseguito il giorno 10 congiuntamente a quello previsto per il mantenimento ordinario dell'animale) e ciò sino a integrale estinzione del suddetto importo.
11) In merito alle eventuali spese straordinarie per il veterinario non rientranti nel controllo periodico dell'animale verranno concordate fra le parti e ripartite al 50 %. La spese per l'assicurazione del cane resta di competenza esclusiva della sig.ra Parte_1
Il sig. , inoltre, si impegna a riconoscere, a decorrere dal corrente anno (2025), il 50 % Pt_2 delle eventuali spese sostenute dalla sig.ra per il ricovero dell'animale presso pensioni Parte_1
e/o strutture apposite, durante il periodo di vacanze o durante eventuali ponti e week end, per un limite massimo di giorni concordati in 15 all'anno, prevedendo come costo medio per la struttura l'importo di € 30,00 al giorno. 12) I ricorrenti, fatto salvo quanto sopra, dichiarano di avere già regolato i reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto alla richiesta di corresponsione di assegni per il proprio mantenimento e/o alimentari.
13) I coniugi confermano e prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i minori.
14) In merito all'onere previsto ex art. 473 bis 51 cpc delle parti di produrre le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, avendo reciproca conoscenza delle rispettive proprietà mobiliari ed immobiliari, dei titoli in loro possesso e degli investimenti in essere e di aver preso visione dei documenti relativi a quanto sopra e infine di aver visionato i rispettivi movimenti bancari degli ultimi tre anni dichiarano di rinunciare reciprocamente alla loro esibizione e produzione.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 18.05.2023. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (15.10.2008) e (07.09.2011) e, Per_1 Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
15/05/2025, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Cusano Milanino (MI) in data 19/02/2011 (atto n.1,
[...] Parte_2
Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel MA NC
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel MA ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3384/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 04/11/1977;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CAFARO SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
3) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli separatamente per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, provvedendo, ciascun genitore, ai loro bisogni in autonomia nel periodo in cui avrà con sé i minori. In merito alle decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei minori e, comunque, per le decisioni di straordinaria amministrazione, queste verranno assunte di comune accordo, salvo i casi di stretta urgenza e indifferibilità, con la previsione che eventuali dinieghi alle decisioni da assumere dovranno pervenire per iscritto ed essere adeguatamente motivati. 4) La casa coniugale sita in Cusano Milanino, viale Roma n. 7, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1 insieme ai figli.
5) Quanto al mutuo è stato estinto dalle parti nel mese di dicembre 2023.
6) Salvo diversi accordi che dovessero essere assunti direttamente tra le parti, i minori manterranno la permanenza paritaria presso entrambi i genitori, confermando così le modalità tra loro già concordate e attualmente in essere, che prevedono quanto segue:
a) i minori continueranno a trascorrere, in via alternata, una settimana continuativa con la madre presso l'abitazione coniugale e una settimana con il padre presso la propria residenza;
nella settimana di sua competenza, pertanto, il Sig. terrà con sé i figli dal lunedì, all'uscita dalla Pt_2 scuola, sino alla mattina del lunedì successivo;
b) in merito alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno ogni anno con il padre la sera del 24 dicembre mentre con la madre il giorno di Natale;
quanto al restante periodo di vacanza, coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, i minori lo trascorreranno con i genitori sulla scorta dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto;
c) in merito alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; quanto al restante periodo di vacanza, coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, i minori lo trascorreranno con i genitori sulla scorta dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto a); e) quanto alla frequentazione durante le altre feste di precetto e relativi eventuali ponti (25/04,
01.05, 02.06, 01.11 e 08.12), la stessa viene regolamentata seguendo il calendario di visita ordinario e, pertanto, i minori trascorreranno tali periodi con il genitore cui compete la settimana interessata;
g) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il 30.06 di ogni anno il periodo di ferie che intendono trascorrere con i figli.
7) Tenuto conto della permanenza paritaria dei minori presso ciascun genitore, le parti dichiarano di rinunciare alla previsione reciproca di un contributo al mantenimento ordinario per i figli, provvedendovi essi direttamente.
Quanto invece alle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportivo – ricreative) nell'interesse dei minori, le stesse vengono ripartite tra i coniugi al 50%, come da protocollo di intesa del
Tribunale di Monza che qui di seguito si riporta: Spese che possono essere erogate senza necessità di preventivo accordo: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese: in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Per far fronte al pagamento di dette spese, i coniugi, ogni mese, verseranno sul conto corrente agli stessi cointestato e acceso nel corso del matrimonio, che a tal fine verrà mantenuto in essere, la somma di € 50,00 cadauno, con facoltà di utilizzo paritario dello stesso esclusivamente per il pagamento delle spese straordinarie e con impegno al versamento di eventuali conguagli, sempre nella misura del 50%, che dovessero rendersi necessari a seconda dell'entità delle spese sostenute. 8) I libretti di deposito intestati ai minori, accesi presso il Banco Desio, verranno mantenuti aperti e resteranno nella disponibilità di entrambi i genitori.
9) La Sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico mensile che verrà Parte_1 dalla stessa versato sul conto corrente n. 015300 c/o la Banca Popolare di Milano intestato ad entrambe le parti.
10) In questa sede le parti intendono regolare anche il concorso per le spese per il cane intestato alla sig.ra e acquistato su richiesta della figlia nel mese di dicembre 2020. Parte_1 Per_2
Il cane continuerà a vivere presso la casa della sig.ra e il sig. verserà Parte_1 Pt_2 mensilmente quale concorso alle spese per l'animale l'importo di € 50,00 e ciò entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Tale importo comprende tutte le spese di mantenimento ordinario, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle alimentari, farmaci antiparassitari e anti filaria, vaccinazioni periodiche, toelettatura, prodotti per l'igiene, ecc.
Il sig. in merito a tali costi di mantenimento ordinario per il cane, sostenuti in via Pt_2 esclusiva dalla sig.ra nel periodo che decorre dal suo acquisto (dicembre 2020) ad Parte_1 oggi (aprile 2025), riconosce l'importo complessivo di € 2.650,00 (€ 50,00 x 53 mesi), che, per accordo delle parti verranno versati in rate mensili di € 50,00 ciascuna, a decorrere dal mese di maggio 2025 (il versamento verrà eseguito il giorno 10 congiuntamente a quello previsto per il mantenimento ordinario dell'animale) e ciò sino a integrale estinzione del suddetto importo.
11) In merito alle eventuali spese straordinarie per il veterinario non rientranti nel controllo periodico dell'animale verranno concordate fra le parti e ripartite al 50 %. La spese per l'assicurazione del cane resta di competenza esclusiva della sig.ra Parte_1
Il sig. , inoltre, si impegna a riconoscere, a decorrere dal corrente anno (2025), il 50 % Pt_2 delle eventuali spese sostenute dalla sig.ra per il ricovero dell'animale presso pensioni Parte_1
e/o strutture apposite, durante il periodo di vacanze o durante eventuali ponti e week end, per un limite massimo di giorni concordati in 15 all'anno, prevedendo come costo medio per la struttura l'importo di € 30,00 al giorno. 12) I ricorrenti, fatto salvo quanto sopra, dichiarano di avere già regolato i reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto alla richiesta di corresponsione di assegni per il proprio mantenimento e/o alimentari.
13) I coniugi confermano e prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i minori.
14) In merito all'onere previsto ex art. 473 bis 51 cpc delle parti di produrre le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, avendo reciproca conoscenza delle rispettive proprietà mobiliari ed immobiliari, dei titoli in loro possesso e degli investimenti in essere e di aver preso visione dei documenti relativi a quanto sopra e infine di aver visionato i rispettivi movimenti bancari degli ultimi tre anni dichiarano di rinunciare reciprocamente alla loro esibizione e produzione.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 18.05.2023. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (15.10.2008) e (07.09.2011) e, Per_1 Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
15/05/2025, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Cusano Milanino (MI) in data 19/02/2011 (atto n.1,
[...] Parte_2
Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel MA NC