CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2024, n. 21537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21537 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UM ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 21537 Anno 2024 Presidente: CIAMPI ES MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 13 novembre 2023, rigettava l'istanza di riesame avanzata da MB CO avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del 5 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto. 2. Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti sul prevenuto in ordine all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina in epoca prossima al 10 marzo 2020, detenendola a fini di spaccio e di fatto smerciandola nel quartiere città vecchia di Taranto e restituendo parte del prezzo, oggetto di dilazione, a NO DA. 3. I giudici della cautela ritenevano altresì la sussistenza altresì delle esigenze cautelari e il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 4. L'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 5. Con unico, ampio motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza e dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. 5.1. In relazione ai gravi indizi, la difesa deduce carenza assoluta di motivazione. L'ordinanza impugnata non aveva enunciato le ragioni per le quali erano state ritenute non attendibili le prove contrarie;
aveva argomentato illogicamente e contraddittoriamente in ordine alla certa identificazione dell'indagato quale interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate, non era stata valutata con il necessario rigore la gravità del quadro indiziario, trattandosi di cd" droga parlata". 5.2. In relazione alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla documentazione prodotta relativa alla insussistenza del requisito dell'attualità. Il Tribunale si era limitato a valutare i precedenti penali del MB ma aveva trascurato che dal febbraio 2023, epoca in cui era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva intrapreso un percorso riabilitativo, improntato al rispetto delle prescrizioni impostegli. L'ordinanza impugnata non aveva tenuto in nessun conto la relazione della sezione Anticrinnine della questura di Taranto, che evidenziava come il MB non aveva rapporti con la criminalità organizzata. Tanto influiva sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati. ; 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). 3. Tanto premesso, quanto alle censure avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3.1. L'ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerente e logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, laddove il motivo proposto si risolve, sostanzialmente, in un inammissibile tentativo di rilettura in fatto del significato delle intercettazioni telefoniche. Va invero ricordato, in proposito, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, a fronte dei plurimi 4 2 riferimenti al nome " IC o CO, il Tribunale offre molteplici riscontri individualizzanti. I giudici di merito richiamano in particolare la conversazione tra Di BE VI, venditore della partita di droga all'indagato, e la figlia RI, in cui si fa riferimento a " CO" quale compagno di " CA che era una vicina di casa e stava per avere una figlia. L'ordinanza sottolinea che la compagna del MB, di nome RA, era effettivamente incinta all'epoca dei fatti;
che il MB e a compagna avevano avuto una figlia;
che la compagna del MB viveva nello stesso stabile del Di BE. Il Tribunale trae da tali riscontri puntuali la conclusione non illogica che il riferimento al " CO" nelle conversazioni captate è dunque riferito all'odierno indagato. L'ordinanza cita poi diffusamente i contenuti delle colloqui telefonici intercettati tra il NO DA e Di BE VI, venditori della droga che il " CO" chiamato anche " il compagno" avrebbe dovuto spacciare, traendone conclusioni perfettamente coerenti ed in linea con i loro contenuto, debitamente trascritto, da cui si evince che al CO erano state consegnate " 100 papere", ossia 100 grammi di cocaina, parte di un quantitativo di gr. 650, che gli era stato all'origine promesso ( sei papere e mezzo); che si trattava all'evidenza di stupefacente, posto che i due venditori NO e Di BE si lamentavano del fatto che il compagno stava " a punto zero", quindi non stava vendendo la droga come si aspettavano ( " se hai preso l'impegno lo devi portare alla fine., meno male che ho dato una scemenza), riferendosi al minore quantitativo consegnato. A tali considerazioni il Tribunale aggiunge, con dovizia di particolari, anche le risultanze dei servizi di osservazione e controllo della PG, dai quali emerge un incontro tra il venditore NO e il MB, preceduto da conversazioni captate tra i due venditori in cui parlavano del recupero di " un tino" e un secchio e mezzo (ossia 1150 euro) e sette secchi e mezzo ( ossia 750 euro), riferendosi alla somma di denaro consegnata quale provento della attività di spaccio. 4. Passando alle esigenze cautelari, deve nuovamente essere condivisa, in quanto niente affatto illogica, la motivazione del giudice del riesame. Con particolare riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto 3 implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). In particolare, dunque, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13 settembre 2016, Draghici ed altro, Rv. 267965). 4.1. Ciò chiarito, il Tribunale ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame e alla personalità dell'indagato, già condannato, nonostante la giovane età ( classe 1993) alla pena di sette anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art 74 DPR 309/1990, divenuta irrevocabile nel luglio 2017; due condanne per evasione per fatti del 2017; una condanna per numerose ipotesi di spaccio, irrevocabile nel 2020. Si evidenzia quindi la propensione a delinquere dell'indagato che, nonostante le gravi condanne, era rimasto in contatto con personaggi legati all'ambiente criminale da cui aveva acquistato la droga al fine di spacciarla. I giudici di merito hanno altresì fatto corretto riferimento ad altre conversazioni captate nell'aprile 2020, riferite ad un'altra partita di 100 gr di cocaina, con conseguente aumento del debito nei confronti del duo NO Di BE, e conseguente interesse a perseverare nella attività di spaccio, tramite la quale il MB poteva saldare il debito nei confronti dei fornitori;
la propensione dell'indagato a porre in essere condotte contrarie alle ordinarie prescrizioni imposte dal vivere civile poiché, mentre si trovava agli arresti domiciliari, il 15 agosto 2022, in stato di alterazione psicofisica, si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 582 e 576 comma 1 cod. pen. Si tratta, dunque, di elementi idonei a rendere concreta ed attuale l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta, unico tema su cui si appunta il ricorso, che non ha sollevato rilievi in ordine alla adeguatezza della misura. . Né coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata valutazione della relazione della questura di Taranto, che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto essere allegata. 4 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
aveva argomentato illogicamente e contraddittoriamente in ordine alla certa identificazione dell'indagato quale interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate, non era stata valutata con il necessario rigore la gravità del quadro indiziario, trattandosi di cd" droga parlata". 5.2. In relazione alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla documentazione prodotta relativa alla insussistenza del requisito dell'attualità. Il Tribunale si era limitato a valutare i precedenti penali del MB ma aveva trascurato che dal febbraio 2023, epoca in cui era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva intrapreso un percorso riabilitativo, improntato al rispetto delle prescrizioni impostegli. L'ordinanza impugnata non aveva tenuto in nessun conto la relazione della sezione Anticrinnine della questura di Taranto, che evidenziava come il MB non aveva rapporti con la criminalità organizzata. Tanto influiva sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati. ; 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). 3. Tanto premesso, quanto alle censure avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3.1. L'ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerente e logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, laddove il motivo proposto si risolve, sostanzialmente, in un inammissibile tentativo di rilettura in fatto del significato delle intercettazioni telefoniche. Va invero ricordato, in proposito, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, a fronte dei plurimi 4 2 riferimenti al nome " IC o CO, il Tribunale offre molteplici riscontri individualizzanti. I giudici di merito richiamano in particolare la conversazione tra Di BE VI, venditore della partita di droga all'indagato, e la figlia RI, in cui si fa riferimento a " CO" quale compagno di " CA che era una vicina di casa e stava per avere una figlia. L'ordinanza sottolinea che la compagna del MB, di nome RA, era effettivamente incinta all'epoca dei fatti;
che il MB e a compagna avevano avuto una figlia;
che la compagna del MB viveva nello stesso stabile del Di BE. Il Tribunale trae da tali riscontri puntuali la conclusione non illogica che il riferimento al " CO" nelle conversazioni captate è dunque riferito all'odierno indagato. L'ordinanza cita poi diffusamente i contenuti delle colloqui telefonici intercettati tra il NO DA e Di BE VI, venditori della droga che il " CO" chiamato anche " il compagno" avrebbe dovuto spacciare, traendone conclusioni perfettamente coerenti ed in linea con i loro contenuto, debitamente trascritto, da cui si evince che al CO erano state consegnate " 100 papere", ossia 100 grammi di cocaina, parte di un quantitativo di gr. 650, che gli era stato all'origine promesso ( sei papere e mezzo); che si trattava all'evidenza di stupefacente, posto che i due venditori NO e Di BE si lamentavano del fatto che il compagno stava " a punto zero", quindi non stava vendendo la droga come si aspettavano ( " se hai preso l'impegno lo devi portare alla fine., meno male che ho dato una scemenza), riferendosi al minore quantitativo consegnato. A tali considerazioni il Tribunale aggiunge, con dovizia di particolari, anche le risultanze dei servizi di osservazione e controllo della PG, dai quali emerge un incontro tra il venditore NO e il MB, preceduto da conversazioni captate tra i due venditori in cui parlavano del recupero di " un tino" e un secchio e mezzo (ossia 1150 euro) e sette secchi e mezzo ( ossia 750 euro), riferendosi alla somma di denaro consegnata quale provento della attività di spaccio. 4. Passando alle esigenze cautelari, deve nuovamente essere condivisa, in quanto niente affatto illogica, la motivazione del giudice del riesame. Con particolare riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto 3 implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). In particolare, dunque, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13 settembre 2016, Draghici ed altro, Rv. 267965). 4.1. Ciò chiarito, il Tribunale ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame e alla personalità dell'indagato, già condannato, nonostante la giovane età ( classe 1993) alla pena di sette anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art 74 DPR 309/1990, divenuta irrevocabile nel luglio 2017; due condanne per evasione per fatti del 2017; una condanna per numerose ipotesi di spaccio, irrevocabile nel 2020. Si evidenzia quindi la propensione a delinquere dell'indagato che, nonostante le gravi condanne, era rimasto in contatto con personaggi legati all'ambiente criminale da cui aveva acquistato la droga al fine di spacciarla. I giudici di merito hanno altresì fatto corretto riferimento ad altre conversazioni captate nell'aprile 2020, riferite ad un'altra partita di 100 gr di cocaina, con conseguente aumento del debito nei confronti del duo NO Di BE, e conseguente interesse a perseverare nella attività di spaccio, tramite la quale il MB poteva saldare il debito nei confronti dei fornitori;
la propensione dell'indagato a porre in essere condotte contrarie alle ordinarie prescrizioni imposte dal vivere civile poiché, mentre si trovava agli arresti domiciliari, il 15 agosto 2022, in stato di alterazione psicofisica, si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 582 e 576 comma 1 cod. pen. Si tratta, dunque, di elementi idonei a rendere concreta ed attuale l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta, unico tema su cui si appunta il ricorso, che non ha sollevato rilievi in ordine alla adeguatezza della misura. . Né coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata valutazione della relazione della questura di Taranto, che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto essere allegata. 4 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente