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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti, ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 994/ 2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, da avv.to VARRIALE Parte_1 FERDINANDO con cui domicilia VIA EMANUELE CIRILLO , 35 80041 BOSCOREALE
RICORRENTE
E
in proprio e quale l.r. della ditta “ ” e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli Avv. VINCENZO SICILIANI e CASILLO FRANCESCO con cui domiciliano presso lo studio legale in via CARILLI 8 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Resistenti
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione, a trattazione scritta, sono state rassegnate le conclusioni di cui al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2022 esponeva di avere lavorato alle dipendenze dei Parte_1 convenuti dal 2004 al 2021, svolgendo mansioni di barbiere nei giorni e con gli orari indicati in ricorso, venendo retribuito inizialmente con € 270, per i primi tre anni, e poi con € 300 settimanali e di essere stato regolarizzato solo per un breve periodo, dall'11/7/2017 al 12/07/2018, e dal 26/07/2020 al 31/03/2021 ma come collaboratore domestico alle dipendenze di pur svolgendo sempre le mansioni di barbiere. Si doleva di non avere ricevuto la paga CP_3 prevista per le sue mansioni, e, rivendicando mansioni di livello 3 del CCNL acconciatori e barbieri, il TFR, il pagamento della tredicesima mensilità, ed altre differenze retributive, concludeva chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i resistenti per l'intero periodo, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma indicata in ricorso per tutte le differenze retributive, comprensive di scatti di anzianità e tfr come da conteggi allegati, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che sollevavano varie eccezioni preliminari e contestavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato invocato, anche la sua legittimazione passiva, e concludevano per il CP_3 rigetto del ricorso con rivalsa delle spese.
Esperito tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della discussione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza.
****************
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal resistente in relazione al difetto di legittimazione passiva dei resistenti e di prescrizione. Il ricorrente ha allegato, invero, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 2004 al 2021; si pone quindi un problema di merito e di verificare se effettivamente vi sia stata attività lavorativa nonostante i documenti che attestavano la chiusura dell'attività, e di verificare se abbia o meno CP_3 avuto con il ricorrente un rapporto almeno di codatorialità. Per quanto riguarda la prescrizione poi, essa decorre dalla cessazione del rapporto, che, come allegato sarebbe avvenuta nel 2021.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dai resistenti. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero
1 contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa. (tra le ultime Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379, così come è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.” (Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011). Dal ricorso si comprende petitum e causa petendi.
Il ccnl è depositato in atti.
Nel merito, si evidenzia che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito a concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza del rapporto dedotto o dei relativi elementi sintomatici. L'onere di allegazione e prova è poi particolarmente rigoroso nel caso di lavoro straordinario e supplementare.
Alla stregua dei noti criteri stabiliti dal codice di rito e dalla giurisprudenza può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Sono stati sentiti due testi di parte ricorrente e due testi di parte resistente.
Il teste , di parte ricorrente, amico del ricorrente, riferisce su tutto il periodo allegato in ricorso (dal 2004/2005 Tes_1 al 2021); ha riferito che andava al negozio del resistente a fare i capelli ma solo il sabato, e che si Controparte_1 recava li ogni settimana/15 gg verso le 19.00/20.00 (salvo poi, in fase di rilettura del verbale, precisare che andava quasi sempre presto al negozio verso le 16/17, ed aspettare il suo turno anche fino alle 21/22 vista la fila e i tempi di attesa). Gli orari di lavoro del ricorrente li sa per averli saputi dal ricorrente stesso, così come la paga mensile.
Il teste di parte ricorrente riferisce per il periodo dal 2015 al 2020 circa (“ci sono andato da 4/5 anni prima del Tes_2 covid fino al 2020”). Ha dichiarato che andava al negozio tutte le settimane il sabato mattina per fare la barba, a volte andava nel pomeriggio con il figlio per fagli tagliere i capelli, e che barba e capelli glieli faceva il ricorrente.
Il teste di parte resistente riferisce di aver frequentato il negozio negli ultimi 5/6 anni prima della Testimone_3 chiusura e quindi da circa il 2014/2015, ogni 4/5 giorni o comunque una volta a settimana, e di aver visto il ricorrente lavorare li solo nell'anno 2017/2018 e che ha lavorato come aiutante di . Ha riferito che non ha mai Controparte_1 aspettato molto per farsi barba o capelli, al più una mezz'ora.
Il teste sempre di parte resistente ha frequentato il negozio intorno al 2017/2018, circa una volta a Testimone_4 settimana. Ha riferito che non sempre c'era , e che lui andava sempre presto, verso le 8.30/9.00. Parte_1
Tutti i testi hanno concordemente riferito che non lavorava al negozio, e di non averla vista mai al CP_3 negozio.
Nel rispetto dei canoni di valutazione delle prove testimoniali va sottolineato che circostanze rilevanti sono quelle a cui i testi hanno personalmente assistito, e su cui possono direttamente riferire, e non quelle che sono state riferite da terzi o dal ricorrente stesso. Di tali ultime dichiarazioni non è possibile tenere conto ai fini del decidere. Altresì la prova testimoniale subisce i limiti indicati dall'art. 2724 cc e sg.
Nel caso di specie, come si è premesso, la domanda attorea è contestata dal convenuto che nega che alcun rapporto di lavoro subordinato si sia instaurato tra lui e la ricorrente.
Va evidenziato preliminarmente che alcun elemento pertanto è emerso a carico di . CP_3
Per quanto riguarda , non sono risultati provati il fondamentale elemento della eterodirezione della Controparte_1 prestazione e la correlativa soggezione del lavoratore al potere disciplinare e sanzionatorio della parte datoriale, essendo necessario che il potere direttivo del datore di lavoro, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Allo stesso modo, non è emersa la prova degli indici sussidiari più significativi della subordinazione, ovverosia l'obbligatorietà della prestazione con necessità di giustificare eventuali assenze, la predeterminazione da parte del datore di orari di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione, il corrispondente obbligo del prestatore di rispettare tali indicazioni, la corresponsione di una retribuzione fissa periodica, circostanza riferita da un teste ma non acquisita da egli direttamente, in quanto a lui riferita dal ricorrente. E' evidente invero, da quanto esposto, che i testi non hanno riferito circostanze utili e sufficienti per ritenere sussistente un rapporto di tipo subordinato dal 2004 al 2021. Le testimonianze sono generiche e temporalmente limitate, rese poi da clienti del negozio, che necessariamente si recavano in negozio non più di una volta a settimana e per il tempo necessario a tagliare i capelli o a fare la barba. L'unico teste che ha riferito sull'intero periodo ( ) invero ha riferito solo sulla giornata del sabato, e ciò non è Tes_1 sufficiente a ritenere provato quanto dedotto in ricorso. Nessun teste riferisce sugli orari e su tutti gli elementi necessari per la subordinazione.
2 Parte ricorrente, proponendo una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, fondata sull'assunto di aver ricevuto un compenso (nella misura indicata in ricorso) non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, avrebbe, in ogni caso, dovuto provare l'articolazione oraria della sua prestazione lavorativa o comunque l'entità della stessa, consentendo così di apprezzare l'inadeguatezza della retribuzione che lo stesso lavorator riconosce di aver percepito.
Tale prova non è stata affatto raggiunta, atteso che i testi si sono limitati a riferire di occasionali e sporadiche circostanze in cui sono andati come clienti presso il negozio, senza consentire di delineare la compiuta articolazione della prestazione lavorativa resa dal ricorrente e di apprezzare, quindi, la inadeguatezza della retribuzione che egli stesso ammette di aver percepito.
Indubbiamente ai fini della prova della subordinazione, che spetta a parte ricorrente, la prova si presenta debole ed estremamente lacunosa. Non si esclude che una forma di collaborazione tra la ricorrente ed il resistente possa esservi stata, ma è' evidente che quanto riferito dai testimoni risulta insufficiente per provare un rapporto di lavoro subordinato, continuativo, in tutto il periodo dedotto in ricorso nei giorni e con l'orario indicato.
Le dichiarazioni rese non consentono quindi, globalmente considerate, di pervenire all'accoglimento della domanda.
La registrazione telefonica, disconosciuta dal resistente in memoria difensiva, è complessivamente incomprensibile e non prova comunque nulla in relazione a quanto dedotto in ricorso. Essa invero è per lo più in dialetto, non si sa quando è stata fatta e tra chi si svolge la conversazione.
In conclusione, atteso che l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio è integralmente contestata dal convenuto
(che nega di avere mai avuto alle proprie dipendenze il ricorrente tranne per il periodo contrattualizzato), ed in CP_1 ragione di quanto emerso dall'istruttoria, (la prova orale, contrastata dalle dichiarazione dei testi di parte resistente, è risultata insufficiente a sostenere un giudizio di fondatezza del ricorso), deve concludersi nel senso della estraneità degli odierni resistenti al rapporto di lavoro così come dedotto in giudizio.
La Suprema Corte ha affermato che: "qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto, non già propendere per la natura subordinata del rapporto". (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
Per quanto riguarda il periodo contrattualizzato, dalle buste paga depositate dal resistente , firmate Controparte_1 anche per quietanza, emerge che il ricorrente ha avuto tutto il dovuto, tfr compreso e che anzi le somme mensili sono anche superiori a quelle indicate nei conteggi come dovute come retribuzione base, non avendo il ricorrente provato nulla riguardo agli straordinari e agli altri istituti contrattuali. Risultano pagati i ratei di tredicesima e di tfr, ed anche gli assegni familiari.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Pone le spese di lite a carico della parte soccombente che liquida in complessive € 4.500 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Motivi contestuali.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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