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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. - all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
Appellante
E
in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'avv. Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2022 del Tribunale di Rieti, sez. lavoro, pubblicata in data
24/03/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato Parte_1
con decorrenza giuridica dal 01/01/1994, ed economica dal 11/10/1994; di avere fornito la propria disponibilità dall' a.s. 2016/2017 (inizio servizio 08.09.16) al 31.08.19, a prestare servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche ed educative previste dagli artt. 625 e segg. del d.lgs. n.
297/94, ai sensi del R.D. n. 740 del 1940, e di aver fatto richiesta di rientro nei ruoli metropolitani dal
01.09.19; di avere agito nei confronti del , Controparte_3
Cont oggi nnanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, perché venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero ed alla conseguente ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturate;
di avere il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con sentenza n. 2533/18, passata in giudicato, condannato l'amministrazione convenuta a riconoscere l'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione per il servizio prestato e da prestare all'estero, dall'a.s. 2016/2017 fino al 31.08.25 e ad effettuare la relativa ricostruzione di carriera applicando la supervalutazione del servizio all'estero senza il riassorbimento del beneficio, e a corrispondere tutte le somme a lei spettanti oltre interessi
Cont legali dalla maturazione al saldo;
di non avere il ato esecuzione alla sentenza,; ha chiamato in giudizio il resistente formulando le seguenti conclusioni: “Condannare l'Amministrazione CP_1
resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 2533/18 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato la supervalutazione del servizio all'estero dall'a.s. 2015/2016 al 31.08.25 e per l'effetto condannare
l'amministrazione ad inquadrare la ricorrente nella quinta fascia stipendiale dal 01.01.18 con un'anzianità e passaggio alla sesta fascia stipendiale (35 e oltre) per il 01.09.23 o la diversa data accertata in giudizio;
⦁ condannare l'amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'anzianità di anni 28 al 01.01.18 e passaggio alla successiva fascia stipendiale (35 e oltre) al 01.09.23 o la diversa data accertata in giudizio;
⦁ Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.397,64 oltre alla somma di euro 149,85 mensili fino al 31.08.23 ed euro 111,59 mensili fino al 30.04.25 il tutto oltre i ratei di tredicesima mensilità e interessi legali dalla maturazione al saldo, il tutto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate al lordo dei contributi previdenziali e fiscali, nonché di tutte le somme che a tale titolo matureranno fino al giorno della sentenza, a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera tenuto conto del C.C.N.L. Comparto
Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo o alla diversa somma accertata in giudizio;
⦁ condannare l'amministrazione all'adeguamento dello stipendio tabellare della ricorrente alla anzianità maturata ed accertata giudizialmente dalla data che sarà ritenuta di Giustizia”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza dell'amministrazione convenuta, ha così disposto “dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa di fronte al TAR del Lazio;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.296,00, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA se dovute”.
Il primo giudice, richiamata la sentenza n. 2533/18 del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, passata in giudicato tra le parti, “avente ad oggetto la supervalutazione del servizio prestato all'estero e il conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale, a seguito della ricostruzione di carriera, nonché il pagamento delle relative differenze economiche”, e la domanda della ricorrente
(pag. 11 del ricorso introduttivo del giudizio), ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che “ Invero l'art. 134 del codice del processo amministrativo devolve al giudice amministrativo, tra le altre ipotesi, la “giurisdizione con cognizione estesa al merito delle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV” ossia del giudizio di ottemperanza, laddove l'art. 112, comma 2, lette. C) c.p.a. dispone che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Il giudice di prime cure ha rilevato che la ricorrente aveva lamentato l'inesatta esecuzione del giudicato di una sentenza del giudice ordinario emessa nei confronti della pubblica amministrazione, per cui doveva ritenersi sussistere il difetto di giurisdizione.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, laddove erano state formulate ex novo delle richieste, quali il corretto inquadramento stipendiale alla data del ricorso e la liquidazione di ulteriori differenze retributive maturate nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro di Roma, che non avevano ad oggetto le conclusioni formulate nel precedente giudizio.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Si è costituito il appellato, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1 All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Sostiene parte appellante che il ricorso di primo grado aveva ad oggetto richieste nuove rispetto a quelle decise con la sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e precisamente il corretto inquadramento e le differenze retributive stipendiali, in relazione alle quali solo il giudice ordinario poteva pronunciarsi.
La censura deve essere disattesa.
Osserva il Collegio che è la stessa appellante a riconoscere che “ E' indubbio che, nel caso de quo, si verte in ipotesi di palese e manifesta inottemperanza da parte della pubblica amministrazione interessata che non ha dato esecuzione alla predetta sentenza n. 2533/18 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, passata in giudicato” che “ha riconosciuto differenze stipendiali in ragione della corretta anzianità di servizio della docente alla luce della supervalutazione del suo servizio all'estero” e a chiedere, stando alla decisione del Tribunale di Roma, “la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2018 come sancito dalla sentenza del Tribunale di Roma e quantificate come sopra”.
Con la sentenza passata in giudicato tra le parti il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva disposto “Condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere l'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione, per il servizio prestato e da prestare all'estero, dall'a.s. 2016/2017 fino al 31.8.2025, quando terminerà l'incarico; condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere gli aumenti dovuti nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, utili ai fini dell'anzianità per il passaggio alle classi di stipendio superiori, dalla maturazione al saldo. Condanna l'amministrazione convenuta ad effettuare la relativa ricostruzione di carriera applicando la supervalutazione del servizio estero senza il riassorbimento del beneficio, e a corrispondere tutte le somme a lei spettanti, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”.
Parte appellante, per sostenere il motivo di appello e, quindi, la giurisdizione del giudice del lavoro, nelle note autorizzate depositate per l'odierna udienza ha rilevato che “la sentenza di cui ha chiesto esecuzione, però, contiene una condanna generica, in quanto dichiara ed accerta il diritto alla supervalutazione e alla ricostruzione di carriera…senza indicare gli anni di anzianità che devono spettare applicando la supervalutazione, né quantifica le differenze retributive dovute”. Rileva la Corte che, come anche di recente confermato dal Consiglio di Stato
(Sezione VII Sentenza 22 giugno 2023, n. 6155), “L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. prevede l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario «al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda al caso deciso, al giudicato». Pertanto, i momenti di cognizione ammessi nel giudizio di ottemperanza aventi ad oggetto le predette pronunce possono essere soltanto quelli strettamente consequenziali al giudicato o ad essi connessi: vale a dire, la domanda di interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato, la domanda dei danni consequenziali alla non esecuzione o impossibilità di esecuzione del giudicato, i chiarimenti sul giudicato. Non sono invece concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o lacune caratterizzanti il giudicato, perché diversamente opinando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l'ottemperanza diventerebbe la sede per riconoscere al giudice amministrativo ambiti di cognizione riservati ad altre giurisdizioni (Cass., Sez. un., 19 dicembre 2011, n. 27277).Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve, quindi, svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario, recupererebbe indebitamente il ceduto sindacato sul rapporto sottostante ove difetta di giurisdizione (C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561). Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, C.d.S., Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia - e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (C.d.S., Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773). Ne consegue, dunque, che mentre per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dal giudice amministrativo è possibile in sede di ottemperanza colmare le eventuali lacune del giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, non essendo il giudice amministrativo dell'esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l'azione del giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente. Non si può, quindi, in alcun modo, in sede di giudizio di ottemperanza, porre in essere quell'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Il giudizio di ottemperanza nel caso di sentenze del giudice ordinario trova, infatti, un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, non potendosene precisare il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria, in termini analoghi a quelli delle pronunce del giudice amministrativo” ed ancora “il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per
l'ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato.
Mentre la sentenza di condanna che non contiene l'esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo. Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario. 6.1.- Anche questa Sezione ha affermato che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione in materia, la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell'assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l'ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica
e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all'interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all'uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011 n. 6773).
La sentenza del Tribunale di Roma n. 2533/2018, passata in giudicato, e per la cui esecuzione parte appellante ha introdotto il presente giudizio, contiene gli elementi temporali (dal 1/1/2018 fino al termine dell'incarico 31/8/2025), i criteri per la quantificazione degli aumenti (dovuti nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi) utili ai fini dell'anzianità per il passaggio alle classi di stipendio superiori, e la condanna alle differenze retributive spettanti in base ai criteri indicati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Quanto ha formato oggetto delle domande dell'originaria ricorrente non richiedeva, quindi, ulteriore attività cognitoria riservata alla giurisdizione del giudice ordinario (avendo la stessa appellante fatto rifermento alla sola differenza matematica tra le retribuzioni percepite e quelle rivendicate) ma , avendo ad oggetto l'esecuzione di specifiche statuizioni rimaste ineseguite, doveva esserne richiesta l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Correttamente il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è fondato con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del appellato che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso CP_1
spese forfettarie nella misura del 15%, ed oneri di legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa