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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6497/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. – Parte_1 premesso di aver inoltrato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari almeno all'80% ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata e almeno pari al 75% per ottenere 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato ai sensi della legge 388/2000 e almeno pari al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88, D.M.
239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 e almeno pari al 51% ai fini della concessione del congedo speciale per cure, ex art. 7 D. Lgs. 119/1, e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92 ma di non essere mai stato chiamato a visita dall' – adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde ottenere il CP_1 riconoscimento in suo favore delle condizioni sanitarie sottese alle prestazioni in parola con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30/05/2022 o altra data ritenuta di giustizia.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice,
Dott. , reputava il periziando unicamente invalido in misura del 67% a Persona_1 partire dal mese di marzo e, incidentalmente, portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92; avverso tali risultanze veniva proposta opposizione parziale nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_1 specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sono state sollevate contestazioni mediante il richiamo alle note del consulente di parte.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e s.s. della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Inoltre, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il ricorrente a visita ed esaminato la Per_1 documentazione medica agli atti, ha ritenuto che lo stesso, per le accertate patologie di “Ipoacusia percettiva bilaterale con deep sui 4 kHz;
- cardiomiopatia ipertensiva controlata farmacologicamente e sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in trattamento domiciliare con ventilatore automatico a pressione positiva;
- spondilodiscoartrosi diffusa con neuropatia periferica degli arti superiori e pregresso intervento per stenosi del canale lombare da L4 a L5 con laminectomia stabilizzazione posteriore (2013) in meniscosi delle ginocchia;
- sindrome ansioso- depressiva endoreattiva in trattamento psicofarmacologico.” non sia da considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67% e non soffra di menomazioni tali da averne ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto alla decorrenza, il ctu specifica quanto segue: “Tale condizione, verosimilmente riconducibile al sopravvenuto aggravamento clinico e funzionale del quadro clinico preesistente, è stata obiettivata al grado di espressività clinica e disfunzionale normativamente richiesta in occasione delle operazioni peritali espletate il 12.06.2024 e può essere ritenuta sussistente, tenuto conto del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali patologie in diagnosi, da epoca di circa 3 mesi antecedente (marzo 2024)”.
Le conclusioni a cui è giunto il Dott. , condivisibili poiché esenti da vizi logici, Per_1 possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte del ricorrente non colgono nel segno. Nello specifico, l'istante asserisce che il CTU avrebbe omesso di attribuire un codice alla seguente patologia: “sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in trattamento domiciliare con ventilatore automatico a pressione positiva”, a cui andrebbe assegnato per analogia il codice 6004 (asma intrinseco - 35%).
Senonchè, il Dott. nella propria diagnosi ha tenuto conto di tale menomazione a Per_1 cui ha attribuito una invalidità del 45% unitamente alla cardiomiopatia ipertensiva controllata farmacologicamente che, sommata alle altre patologie concorrenti, parimenti indicate con i relativi codici, hanno portato alla valutazione di un grado di invalidità globale non superiore al 67%.
L'ulteriore documentazione depositata successivamente al ricorso in opposizione, inoltre, non appare idonea a giustificare un rinnovo della consulenza, estrinsecandosi in ripetizioni di esami già effettuati e già posti all'attenzione del Dott. , oppure Per_1 in aggravamenti non di portata tale da comportare una valutazione sostanzialmente differente del quadro invalidante.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, o a certificati medici successivi non costituenti aggravamenti tali da indurre a rinnovare le operazioni peritali.
Invero, si ribadisce come il consulente abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
In ragione della mancata emissione del decreto di omologa, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del 67% fini dell'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 a partire dal mese di marzo 2024; stante il riconoscimento soltanto parziale della domanda, peraltro con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite di entrambi i giudizi possono essere compensate.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del
67% con decorrenza da marzo 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6497/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. – Parte_1 premesso di aver inoltrato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari almeno all'80% ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata e almeno pari al 75% per ottenere 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato ai sensi della legge 388/2000 e almeno pari al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88, D.M.
239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 e almeno pari al 51% ai fini della concessione del congedo speciale per cure, ex art. 7 D. Lgs. 119/1, e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92 ma di non essere mai stato chiamato a visita dall' – adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde ottenere il CP_1 riconoscimento in suo favore delle condizioni sanitarie sottese alle prestazioni in parola con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30/05/2022 o altra data ritenuta di giustizia.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice,
Dott. , reputava il periziando unicamente invalido in misura del 67% a Persona_1 partire dal mese di marzo e, incidentalmente, portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92; avverso tali risultanze veniva proposta opposizione parziale nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_1 specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sono state sollevate contestazioni mediante il richiamo alle note del consulente di parte.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e s.s. della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Inoltre, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il ricorrente a visita ed esaminato la Per_1 documentazione medica agli atti, ha ritenuto che lo stesso, per le accertate patologie di “Ipoacusia percettiva bilaterale con deep sui 4 kHz;
- cardiomiopatia ipertensiva controlata farmacologicamente e sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in trattamento domiciliare con ventilatore automatico a pressione positiva;
- spondilodiscoartrosi diffusa con neuropatia periferica degli arti superiori e pregresso intervento per stenosi del canale lombare da L4 a L5 con laminectomia stabilizzazione posteriore (2013) in meniscosi delle ginocchia;
- sindrome ansioso- depressiva endoreattiva in trattamento psicofarmacologico.” non sia da considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67% e non soffra di menomazioni tali da averne ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto alla decorrenza, il ctu specifica quanto segue: “Tale condizione, verosimilmente riconducibile al sopravvenuto aggravamento clinico e funzionale del quadro clinico preesistente, è stata obiettivata al grado di espressività clinica e disfunzionale normativamente richiesta in occasione delle operazioni peritali espletate il 12.06.2024 e può essere ritenuta sussistente, tenuto conto del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali patologie in diagnosi, da epoca di circa 3 mesi antecedente (marzo 2024)”.
Le conclusioni a cui è giunto il Dott. , condivisibili poiché esenti da vizi logici, Per_1 possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte del ricorrente non colgono nel segno. Nello specifico, l'istante asserisce che il CTU avrebbe omesso di attribuire un codice alla seguente patologia: “sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in trattamento domiciliare con ventilatore automatico a pressione positiva”, a cui andrebbe assegnato per analogia il codice 6004 (asma intrinseco - 35%).
Senonchè, il Dott. nella propria diagnosi ha tenuto conto di tale menomazione a Per_1 cui ha attribuito una invalidità del 45% unitamente alla cardiomiopatia ipertensiva controllata farmacologicamente che, sommata alle altre patologie concorrenti, parimenti indicate con i relativi codici, hanno portato alla valutazione di un grado di invalidità globale non superiore al 67%.
L'ulteriore documentazione depositata successivamente al ricorso in opposizione, inoltre, non appare idonea a giustificare un rinnovo della consulenza, estrinsecandosi in ripetizioni di esami già effettuati e già posti all'attenzione del Dott. , oppure Per_1 in aggravamenti non di portata tale da comportare una valutazione sostanzialmente differente del quadro invalidante.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, o a certificati medici successivi non costituenti aggravamenti tali da indurre a rinnovare le operazioni peritali.
Invero, si ribadisce come il consulente abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
In ragione della mancata emissione del decreto di omologa, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del 67% fini dell'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 a partire dal mese di marzo 2024; stante il riconoscimento soltanto parziale della domanda, peraltro con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite di entrambi i giudizi possono essere compensate.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del
67% con decorrenza da marzo 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti