Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività dell'atto di recupero

    Il credito contestato era un credito non spettante e non inesistente. Pertanto, si applicava il termine ordinario di decadenza per l'accertamento, che era già spirato al momento della notifica dell'atto di recupero.

  • Accolto
    Erroneo richiamo a norme inapplicabili

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'atto ha comportato l'assorbimento delle restanti censure.

  • Accolto
    Erroneo assunto dell'Agenzia sulla inesistenza del credito fiscale

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'atto ha comportato l'assorbimento delle restanti censure.

  • Accolto
    Contestazione nel merito

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'atto ha comportato l'assorbimento delle restanti censure.

  • Accolto
    Adeguatezza qualitativa e quantitativa delle spese sostenute

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'atto ha comportato l'assorbimento delle restanti censure.

  • Accolto
    Contestazione sanzione amministrativa

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'atto ha comportato l'assorbimento delle restanti censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 115
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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