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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (già Società_1 S.p.A, incorporante di Società_2 S.p.A.) - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 - C.F._Rappresentante_1Rappresentata da
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Torino - Corso Bolzano n. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPERO n. T7ECR0200110 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Per parte ricorrente Chiede che l'atto impugnato e indicato all'esordio di questo ricorso sia annullato o dichiarato nullo per tutte le ragioni – nella loro graduazione o alternatività - innanzi esposte, con ogni relativa, connessa e conseguente determinazione e dichiarando l'infondatezza della pretesa impositiva e sanzionatoria. Si richiede inoltre che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 546/1992.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, secondo l'importo recato dall'allegata nota.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino il 16 aprile 2025 e depositato l'8 maggio successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 746/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 S.r.l. impugnò l'atto di ricupero n. T7ECR0200110/2024 ad essa notificato il 23 gennaio 2025, riguardante un credito fiscale di € 740.816,00 per studi e ricerche maturato nel 2017 e compensato nel
2018, provvedimento preceduto dallo schema d'atto n. T7E210000868/2024, nei confronti del quale la società ricorrente presentò osservazioni, e seguito da un procedimento di adesione non perfezionatosi. La ricorrente, premesso un inquadramento generale nella vicenda ove si valorizzava la circostanza che le ragioni del recupero sarebbero in sintesi individuabili nel fatto che, errando, l'Agenzia ebbe a ritenere, per un verso, che mancherebbe l'originalità del prodotto e del processo creativo, poiché Società_2 S.p.A. (incorporata da Società_1 S.p.A., sua controllante, poi trasformatasi in
Ric_1 S.r.l.) si sarebbe limitata a rielaborare esperienze tecniche precedenti, adattandole pedissequamente alle richieste della committente e, per alto verso, gli studi e le ricerche condotti da
Soc_2 avrebbero perseguito solamente un fine commerciale sicché – quand'anche il risultato del lavoro sperimentale svolto da EL avesse posseduto una singolarità tecnica – la stessa non avrebbe maturato il diritto all'agevolazione fiscale, poneva a sostegno del gravame poneva quattro articolati motivi così testualmente rubricati:
1. A - Erroneo richiamo, nell'atto dell'Agenzia, a norme inapplicabili al caso concreto e conseguente assenza di fondamento normativo nell'atto medesimo;
2. B - Tardività e quindi inammissibilità dell'atto. Erroneo assunto dell'Agenzia sulla inesistenza del credito fiscale;
3. C - Il merito;
4. D - L'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle spese sostenute: infondatezza e apoditticità dei rilievi avversari, ai quali seguiva un rilievo (E) del seguente tenore: «Si osserva comunque, in estremo subordine, che, non trattandosi di credito inesistente, la pena amministrativa non avrebbe potuto superare la misura del 30%: in tal senso la ricorrente esprime la sua ultima contestazione».
Concludeva auspicando, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'11 giugno 2025 si costituì la Direzione provinciale I Torino che contestava i rilievi di ricorso, concludendo come in epigrafe.
Il 4 dicembre 2024 la ricorrente depositava istanza di sospensione corredata da produzioni documentali ma non notificata a controparte e, quindi, il 14 gennaio 2026 scambiava memoria illustrativa.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- In applicazione del principio della ragione più liquida la Corte ritiene di dover previamente esaminare il secondo motivo di ricorso nel quale viene rilevata la decadenza dell'Agenzia dal potere di emettere l'atto perché l'atto di ricupero n. T7ECR0200110/2024 che è riferito all'anno di imposta 2017 venne ad essa notificato il 23 gennaio 2025 e dunque dopo lo spirare del termine per la sua emissione.
In esso la ricorrente – a fronte di quanto osservato dall'Agenzia in sede di contraddittorio endoprocedimentale – pone altresì in rilievo che non potrebbe nel caso trovare applicazione il più esteso termine di otto anni recato dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 ( che prevede: «Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo») poiché nel
2017, con riferimento alla nozione giuridica di credito inesistente o non spettante trovava applicazione l'art. 13, comma 5 secondo periodo, d.lgs. n. 471/1997 nel testo all'epoca vigente («Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633») in relazione al quale le SSUU della Suprema Corte con sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419, precisarono che «devono ricorrere entrambi i requisiti ivi previsti per considerare il credito inesistente ossia: a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria […] se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante» con la conseguente inapplicabilità del maggior termine riferibile solo ai crediti inesistenti. Il Collegio condivide il rilievo della ricorrente alla luce dell'insegnamento recentemente impartito sia della Corte di legittimità sia della alla CGT 2° grado della Lombardia.
Quanto al primo, viene in rilievo l'ordinanza della Sezione V civile 27 settembre 2025, n. 26273, la quale ha ricordato «che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del
2008, soltanto quando il credito utilizzato è inesistente.
9.1. Tale condizione si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento (Cass., Sez. U, 11/12/2023, n. 34419). Con tale pronuncia le
Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra un primo più risalente e maggioritario orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, secondo cui tra le nozioni di “credito inesistente” e “credito non spettante” non vi sarebbe alcuna differenza (Cass. n. 10112 del 21/04/2017 e Cass. n. 19237 del 02/08/2017; Cass. 24093 del 30/10/2020; Cass. n. 354 del
13/01/2021; Cass. n. 31859 del 05/11/2021), e una più recente giurisprudenza che, sul rilievo che la nozione di credito inesistente è stata positivamente dettata con “il 'nuovo' art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997, come introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015”, ha ritenuto che il precedente orientamento “vada necessariamente superat(o) anche per effetto della citata novella, non tanto e non già perché quest'ultima sia direttamente applicabile alla fattispecie, ratione temporis, bensì perché nella stessa definizione positiva di 'credito inesistente' può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati” (Cass. n. 34444 e
34445 del 16/11/2021).
9.2. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dare “prevalenza” a quest'ultimo orientamento, osservando altresì che “il più severo regime giuridico previsto dall'art. 27, commi 16-20, ha riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale - solo la compensazione di crediti connotati da una condizione di inesistenza qualificata dalla non verificabilità in sede di controllo formale”; ancora, “Il corollario è che, in assenza di uno dei due requisiti, il credito, ai fini qui in rilievo, non può qualificarsi come inesistente..., sicché la sua indebita compensazione rileva come quella di credito "non spettante", sempre escluso dal più lungo termine di accertamento, nonché, sul piano afflittivo, oggi sanzionato ai sensi del comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997 e, in precedenza, ai sensi del comma 1 del medesimo decreto legislativo”».
Quanto al secondo, è illuminante la sentenza della sezione XXV 16 giugno 2025, n. 1482, nella quale la CGT 2° grado della Lombardia ha precisato che «La nozione di “inesistenza” del credito (da cui discende il maggior termine per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'Agenzia), come confermato anche dalla Cassazione (Cass. SS.UU. 11.12.2023, n. 34419) presuppone una situazione fittizia, del tutto assente nel caso di specie, ove rilevano l'esistenza e l'effettività dei progetti realizzati dalla Società. Orbene, tale circostanza ha trovato da ultimo definitiva conferma anche a livello normativo. Sul punto, infatti, occorre ricordare che nell'ambito del decreto delegato in tema di sanzioni tributarie (d.lgs. n. 87 del 2024), il legislatore ha meglio delineato, nell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, le definizioni di crediti “inesistenti” e “non spettanti”, valevoli anche ai fini tributari in virtù del richiamo contenuto nell'emendato art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997. In particolare, nell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000 sono state inserite le lettere g-quater) e g-quinquies). la lettera g-quater) definisce i crediti inesistenti come: I. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
II. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Viceversa, la successiva lettera g-quinquies) definisce i crediti non spettanti come: - i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza. Le definizioni “penalistiche” vengono mutuate anche in ambito tributario, posto che, come sopra cennato, il decreto interviene sul testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 rimandando alle definizioni del d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, la definizione di credito non spettante contenuta nel d.lgs. n. 74 del 2000 include anche i crediti per cui, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi,
“sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”».
Facendo applicazione di quegli ammaestramenti al caso oggetto del presente contenzioso si deve concludere che il credito contestato, pur ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento era fondato su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito (l'assenza di una sua applicazione industriale o di una sua finalità commerciale che, invece ne caso ricorrono). Pertanto era un credito non spettante – e non già di un credito inesistente – in relazione al quale il termine di decadenza era quello ordinario, già spirato al momento della notifica dello schema d'atto n. T7E210000868/2024 e sicuramente consumatosi prima della notifica dell'atto impugnato (23 gennaio 2025).
Da qui la fondatezza del motivo e l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle restanti censure.
2- Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino in complessivi € 15.000,00, oltre agli oneri previdenziali, all'IVA se dovuta ed al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino a rifondere alla Società ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre agli oneri previdenziali, all'IVA se dovuta ed al rimborso del CUT.
Così deciso 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (già Società_1 S.p.A, incorporante di Società_2 S.p.A.) - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 - C.F._Rappresentante_1Rappresentata da
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Torino - Corso Bolzano n. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPERO n. T7ECR0200110 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Per parte ricorrente Chiede che l'atto impugnato e indicato all'esordio di questo ricorso sia annullato o dichiarato nullo per tutte le ragioni – nella loro graduazione o alternatività - innanzi esposte, con ogni relativa, connessa e conseguente determinazione e dichiarando l'infondatezza della pretesa impositiva e sanzionatoria. Si richiede inoltre che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 546/1992.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, secondo l'importo recato dall'allegata nota.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino il 16 aprile 2025 e depositato l'8 maggio successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 746/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 S.r.l. impugnò l'atto di ricupero n. T7ECR0200110/2024 ad essa notificato il 23 gennaio 2025, riguardante un credito fiscale di € 740.816,00 per studi e ricerche maturato nel 2017 e compensato nel
2018, provvedimento preceduto dallo schema d'atto n. T7E210000868/2024, nei confronti del quale la società ricorrente presentò osservazioni, e seguito da un procedimento di adesione non perfezionatosi. La ricorrente, premesso un inquadramento generale nella vicenda ove si valorizzava la circostanza che le ragioni del recupero sarebbero in sintesi individuabili nel fatto che, errando, l'Agenzia ebbe a ritenere, per un verso, che mancherebbe l'originalità del prodotto e del processo creativo, poiché Società_2 S.p.A. (incorporata da Società_1 S.p.A., sua controllante, poi trasformatasi in
Ric_1 S.r.l.) si sarebbe limitata a rielaborare esperienze tecniche precedenti, adattandole pedissequamente alle richieste della committente e, per alto verso, gli studi e le ricerche condotti da
Soc_2 avrebbero perseguito solamente un fine commerciale sicché – quand'anche il risultato del lavoro sperimentale svolto da EL avesse posseduto una singolarità tecnica – la stessa non avrebbe maturato il diritto all'agevolazione fiscale, poneva a sostegno del gravame poneva quattro articolati motivi così testualmente rubricati:
1. A - Erroneo richiamo, nell'atto dell'Agenzia, a norme inapplicabili al caso concreto e conseguente assenza di fondamento normativo nell'atto medesimo;
2. B - Tardività e quindi inammissibilità dell'atto. Erroneo assunto dell'Agenzia sulla inesistenza del credito fiscale;
3. C - Il merito;
4. D - L'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle spese sostenute: infondatezza e apoditticità dei rilievi avversari, ai quali seguiva un rilievo (E) del seguente tenore: «Si osserva comunque, in estremo subordine, che, non trattandosi di credito inesistente, la pena amministrativa non avrebbe potuto superare la misura del 30%: in tal senso la ricorrente esprime la sua ultima contestazione».
Concludeva auspicando, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'11 giugno 2025 si costituì la Direzione provinciale I Torino che contestava i rilievi di ricorso, concludendo come in epigrafe.
Il 4 dicembre 2024 la ricorrente depositava istanza di sospensione corredata da produzioni documentali ma non notificata a controparte e, quindi, il 14 gennaio 2026 scambiava memoria illustrativa.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- In applicazione del principio della ragione più liquida la Corte ritiene di dover previamente esaminare il secondo motivo di ricorso nel quale viene rilevata la decadenza dell'Agenzia dal potere di emettere l'atto perché l'atto di ricupero n. T7ECR0200110/2024 che è riferito all'anno di imposta 2017 venne ad essa notificato il 23 gennaio 2025 e dunque dopo lo spirare del termine per la sua emissione.
In esso la ricorrente – a fronte di quanto osservato dall'Agenzia in sede di contraddittorio endoprocedimentale – pone altresì in rilievo che non potrebbe nel caso trovare applicazione il più esteso termine di otto anni recato dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 ( che prevede: «Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo») poiché nel
2017, con riferimento alla nozione giuridica di credito inesistente o non spettante trovava applicazione l'art. 13, comma 5 secondo periodo, d.lgs. n. 471/1997 nel testo all'epoca vigente («Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633») in relazione al quale le SSUU della Suprema Corte con sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419, precisarono che «devono ricorrere entrambi i requisiti ivi previsti per considerare il credito inesistente ossia: a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria […] se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante» con la conseguente inapplicabilità del maggior termine riferibile solo ai crediti inesistenti. Il Collegio condivide il rilievo della ricorrente alla luce dell'insegnamento recentemente impartito sia della Corte di legittimità sia della alla CGT 2° grado della Lombardia.
Quanto al primo, viene in rilievo l'ordinanza della Sezione V civile 27 settembre 2025, n. 26273, la quale ha ricordato «che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del
2008, soltanto quando il credito utilizzato è inesistente.
9.1. Tale condizione si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento (Cass., Sez. U, 11/12/2023, n. 34419). Con tale pronuncia le
Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra un primo più risalente e maggioritario orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, secondo cui tra le nozioni di “credito inesistente” e “credito non spettante” non vi sarebbe alcuna differenza (Cass. n. 10112 del 21/04/2017 e Cass. n. 19237 del 02/08/2017; Cass. 24093 del 30/10/2020; Cass. n. 354 del
13/01/2021; Cass. n. 31859 del 05/11/2021), e una più recente giurisprudenza che, sul rilievo che la nozione di credito inesistente è stata positivamente dettata con “il 'nuovo' art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997, come introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015”, ha ritenuto che il precedente orientamento “vada necessariamente superat(o) anche per effetto della citata novella, non tanto e non già perché quest'ultima sia direttamente applicabile alla fattispecie, ratione temporis, bensì perché nella stessa definizione positiva di 'credito inesistente' può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati” (Cass. n. 34444 e
34445 del 16/11/2021).
9.2. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dare “prevalenza” a quest'ultimo orientamento, osservando altresì che “il più severo regime giuridico previsto dall'art. 27, commi 16-20, ha riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale - solo la compensazione di crediti connotati da una condizione di inesistenza qualificata dalla non verificabilità in sede di controllo formale”; ancora, “Il corollario è che, in assenza di uno dei due requisiti, il credito, ai fini qui in rilievo, non può qualificarsi come inesistente..., sicché la sua indebita compensazione rileva come quella di credito "non spettante", sempre escluso dal più lungo termine di accertamento, nonché, sul piano afflittivo, oggi sanzionato ai sensi del comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997 e, in precedenza, ai sensi del comma 1 del medesimo decreto legislativo”».
Quanto al secondo, è illuminante la sentenza della sezione XXV 16 giugno 2025, n. 1482, nella quale la CGT 2° grado della Lombardia ha precisato che «La nozione di “inesistenza” del credito (da cui discende il maggior termine per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'Agenzia), come confermato anche dalla Cassazione (Cass. SS.UU. 11.12.2023, n. 34419) presuppone una situazione fittizia, del tutto assente nel caso di specie, ove rilevano l'esistenza e l'effettività dei progetti realizzati dalla Società. Orbene, tale circostanza ha trovato da ultimo definitiva conferma anche a livello normativo. Sul punto, infatti, occorre ricordare che nell'ambito del decreto delegato in tema di sanzioni tributarie (d.lgs. n. 87 del 2024), il legislatore ha meglio delineato, nell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, le definizioni di crediti “inesistenti” e “non spettanti”, valevoli anche ai fini tributari in virtù del richiamo contenuto nell'emendato art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997. In particolare, nell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000 sono state inserite le lettere g-quater) e g-quinquies). la lettera g-quater) definisce i crediti inesistenti come: I. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
II. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Viceversa, la successiva lettera g-quinquies) definisce i crediti non spettanti come: - i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza. Le definizioni “penalistiche” vengono mutuate anche in ambito tributario, posto che, come sopra cennato, il decreto interviene sul testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 rimandando alle definizioni del d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, la definizione di credito non spettante contenuta nel d.lgs. n. 74 del 2000 include anche i crediti per cui, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi,
“sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”».
Facendo applicazione di quegli ammaestramenti al caso oggetto del presente contenzioso si deve concludere che il credito contestato, pur ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento era fondato su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito (l'assenza di una sua applicazione industriale o di una sua finalità commerciale che, invece ne caso ricorrono). Pertanto era un credito non spettante – e non già di un credito inesistente – in relazione al quale il termine di decadenza era quello ordinario, già spirato al momento della notifica dello schema d'atto n. T7E210000868/2024 e sicuramente consumatosi prima della notifica dell'atto impugnato (23 gennaio 2025).
Da qui la fondatezza del motivo e l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle restanti censure.
2- Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino in complessivi € 15.000,00, oltre agli oneri previdenziali, all'IVA se dovuta ed al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino a rifondere alla Società ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre agli oneri previdenziali, all'IVA se dovuta ed al rimborso del CUT.
Così deciso 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore