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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4418/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 azienda agricola unipersonale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria P.IVA_1
Costanzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Via Vasco de Gama n.
14;
- attore opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Verona, Via Albere n. 29/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mazzucato e dall'Avv. Sara
Annechini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Verona, Via Albere n. 29/a.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 14.7.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 12.7.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1103/21 emesso dal Tribunale di Verona il 6.4.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 76.898,56, a saldo delle fatture n. 144 del CP_1
30.4.2018, n. 186 del 30.6.2018, n. 197 del 29.7.2019 e n. 32 del 15.2.2021, relative al corrispettivo per lavori di impiantistica svolti presso l'immobile di sua proprietà denominato 'Villa Allegri', sito in Negrar di
Valpolicella, località Torbe.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, la nullità insanabile del decreto ingiuntivo a causa della nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio (per mancata enunciazione delle generalità del legale rappresentante e per illeggibilità della firma, nonché per mancata produzione della visura camerale).
Il decreto ingiuntivo sarebbe inoltre nullo per l'inidoneità del corredo documentale allegato al ricorso a fornire la prova del credito azionato e per la mancanza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c..
Nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo sul presupposto che nulla sia più dovuto a e, in via riconvenzionale, ha chiesto che sia accertata la responsabilità di CP_1 quest'ultima per inadempimento e per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nonché dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, e che pertanto la stessa sia condannata al risarcimento dei danni arrecati all'opponente in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, quantificati in complessivi €
316.059,33. Ha chiesto inoltre la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno della propria domanda, in punto di fatto ha dedotto che: a) in data 27.2.2017 ha sottoscritto il contratto di appalto con cui ha affidato a , a fronte del corrispettivo di € 120.000, la realizzazione
CP_1 degli impianti termo-idraulici di 'Villa Allegri', nell'ambito dei lavori di ristrutturazione integrale del predetto edificio storico, volti a trasformarlo in un agriturismo di lusso;
b) in pari data si è tenuta una riunione organizzativa alla presenza del committente, di e di tutte le altre imprese coinvolte nella
CP_1 ristrutturazione, in cui sono stati calendarizzati i lavori con l'obiettivo di ultimare le opere nel mese di ottobre 2017; c) dal 28.3.2017 sino all'8.8.2017, nonostante i solleciti, non è comparsa in cantiere;
d)
CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2017 gli operai di hanno presenziato in cantiere solo saltuariamente
CP_1
e senza preavviso, e tale gestione disorganizzata e inefficace del lavoro ha creato disagi e ritardi nel lavoro delle altre imprese;
e) come accertato da un proprio perito di fiducia, ha realizzato opere per € CP_1
84.455,45, importo che si ottiene detraendo dal valore complessivo dei lavori pari ad € 100.302,40
l'importo di € 15.846,95, relativo ai sanitari acquistati direttamente dal sig. f) la contabilità Pt_1 presentata da è errata, in quanto alcune voci sono state conteggiate due volte (ad esempio, le dorsali CP_1
pagina 2 di 11 dell'impianto idraulico sono state contabilizzate nel SAL finale del febbraio 2019, benché fossero già ricomprese nel contratto originario), le quantità di materiali e le ore di manodopera indicate sono eccessive, nessuna verifica è possibile in assenza di un disegno del tracciato delle tubazioni posate;
g) la fattura n.
144/2018 si riferisce a ore in economia non pattuite nel contratto, la cui consistenza e quantificazione è contestata, considerato che la stessa ne ha più volte rideterminato l'importo totale;
h) ha CP_1 CP_1 accumulato significativi ritardi (ad esempio, nell'installazione della pompa di calore) e ha realizzato opere con vizi e difetti (quali l'errata posa delle placche dei rubinetti, la realizzazione di giunture non necessarie con incremento del rischio di perdite d'acqua, l'errato montaggio dei doccioni e dei comandi doccia,
l'inversione dei tubi dell'acqua calda/fredda); i) a causa dei ritardi e dei vizi, l'opponente ha potuto avviare l'attività della struttura ricettiva soltanto a partire da novembre 2019 (anziché, come previsto, a novembre
2017), subendo un danno economico a causa dei canoni medio tempore pagati per l'affitto di fondi rustici, dei debiti contratti con il ceto bancario per finanziare l'attività agrituristica, del mancato incasso dei proventi dell'attività ricettiva.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo che: i) non si è mai tenuta alcuna riunione organizzativa per la programmazione dei lavori con le altre imprese coinvolte;
ii) tutte le opere commissionate sono state eseguite a regola d'arte e consegnate al committente che le ha accettate;
iii) nulla può essere contestato a per la tempistica di esecuzione dei lavori, poiché che non erano pattuiti CP_1 termini di consegna e, in ogni caso, i disagi occorsi sono imputabili al committente, il quale, nonostante la complessità dell'intervento di ristrutturazione, non ha nominato un direttore lavori per il coordinamento delle maestranze e la verifica di fattibilità delle numerose modifiche progettuali e lavorazioni extra volute in corso d'opera (quali la demolizione e smaltimento dei vecchi impianti), oppure si tratta di ritardi conseguenti all'iter amministrativo per le pratiche edilizie o a contestazioni mosse dai vicini;
iv) nel giugno
2017 il committente ha voluto un diverso posizionamento delle camere da letto e dei bagni e relativi scarichi ed ha quindi chiesto a di studiare una soluzione impiantistica differente da quella posta a CP_1 base del preventivo, salvo poi comunicare le proprie determinazioni in merito solo a ottobre 2017; v) nel luglio 2017 il committente ha comunicato che intendeva acquistare i sanitari in autonomia e , CP_1 pertanto, ha stornato gli importi relativi alla loro fornitura e posa ed ha modificato i disegni progettuali dei bagni per adattarli ai diversi sanitari scelti dal committente (sospesi e non più a pavimento); vi) il committente ha successivamente chiesto a di provvedere alla posa dei piatti doccia, che, come da CP_1 accordi, è stata conteggiata a parte;
vii) in data 3.5.2018 si è svolto un sopralluogo in contraddittorio, nel pagina 3 di 11 quale ha riepilogato lo stato di avanzamento dei lavori, precisando quali dei lavori ancora da CP_1 eseguire fossero ricompresi o meno nel preventivo, e il committente non ha sollevato contestazioni, né in quella sede, né a fronte dell'invio del SAL sinottico in data 8.5.2018; viii) a settembre 2018 gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento/condizionamento sono stati terminati e collaudati a freddo, mentre non poteva darsi corso all'installazione della centrale termica (benché già acquistata da ) per mancanza CP_1 del necessario locale di alloggiamento, che doveva essere realizzato a cura di ix) nel febbraio 2019, Pt_1 su richiesta di e nonostante la mancanza del locale di alloggiamento, ha comunque Pt_1 CP_1 installato gruppo frigo e pompa di calore, a cui si riferisce la fattura n. 186/18; nel settembre 2019 è stata riscontrata la mancata accensione della pompa, evento inevitabile in quanto la stessa non è stata fin da subito protetta dalle intemperie, e EC pro bono pacis si è fatta carico della sua sostituzione;
x) a settembre
2019, su richiesta di ha fornito e installato l'impianto di addolcimento dell'acqua a cui fa Pt_1 CP_1 riferimento la fattura n. 32/2021; xi) ha eseguito lavorazioni come da SAL finale per € 98.094,01, CP_1 opere in economia per € 21.097,00, fornitura e posa impianto addolcitore per € 4.788,00, per un totale di €
123.979,01 oltre IVA, ricevendo tuttavia il pagamento di soli € 51.880,22 oltre IVA;
xii) la contabilità finale
è stata condivisa all'incontro del 17.5.2019; xiii) i vizi lamentati sono mere imperfezioni estetiche e/o non sono imputabili all'opposta, e comunque l'opponente sarebbe decaduto dalla relativa garanzia in difetto di una tempestiva denuncia;
xiv) sono infondate e comunque non provate le pretese risarcitorie avanzate in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 14.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito del quale sono stati ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 25.5.2022.
Alle udienze del 30.11.2022, 1.2.2023 e 10.5.2023 si è svolta l'istruttoria orale e, con successiva ordinanza del 30.5.2023, è stata disposta una CTU volta ad accertare e quantificare le opere eseguite da e a CP_1 verificare l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 18.7.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
pagina 4 di 11 1. È pacifica è l'esistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, qualificabile come contratto di appalto ed avente ad oggetto la realizzazione, presso l'immobile di proprietà dell'opponente in località
Torbe di Negrar (VR), Via Cengio n. 6, dell'impianto termico e sanitario.
In particolare, con la sottoscrizione per accettazione in data 27.2.2017 del preventivo predisposto da in base all'originario progetto dell'Ing. l'appaltatrice è stata incaricata da di CP_1 Per_1 Pt_1 realizzare l'impianto idrico-sanitario, termico, di condizionamento idronico, di adduzione acqua e gas, di aspirazione nei bagni e di termoregolazione, nonché di fornire e posare sanitari e rubinetterie (doc. 4 fascicolo ). CP_1
Sono invece controverse tra le parti le questioni concernenti: a) la consistenza dei lavori realizzati dall'impresa in base al contratto originario;
b) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori extra-preventivo e la loro quantificazione;
c) la sussistenza di vizi nelle opere realizzate;
d) l'esistenza di un pregiudizio per il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Si procede dunque con l'esame delle questioni delineate.
2. Per quanto riguarda la consistenza delle opere realizzate in base al contratto, si fa riferimento all'esaustivo e ben argomentato elaborato peritale depositato dal CTU Per. Ind. il quale, nel Persona_2 pieno contraddittorio con i CTP e sulla base di rilievi eseguiti in loco oltre che dall'esame della documentazione in atti (ivi compresa la contabilità finale trasmessa al committente con email del 18.5.2019, sub doc. 27), ha accertato che l'impresa appaltatrice ha eseguito opere da capitolato per il valore complessivo di € 60.087,60. Si rinvia in proposito al dettagliato computo metrico contenuto alle pagg. da 5
a 12 dell'elaborato peritale.
Su tale importo, proprio perché determinato in base alle intese contrattuali raggiunte dalle parti, è corretto riconoscere lo sconto del 9,67%, applicato in sede di offerta contrattuale (cfr. pag. 17 del menzionato doc.
4). Risulta così che l'impresa ha realizzato opere in base al contratto per un valore complessivo di €
54.277,13, maturando un credito di pari importo a titolo di corrispettivo.
3. Per quanto concerne le opere aggiuntive, va premesso che le contestazioni del committente riguardano solo in modo estremamente generico l'an di tali prestazioni e si concentrano piuttosto sul relativo quantum, contestando l'eccessività della pretesa e la presenza di duplicazioni nella contabilità.
In ogni caso, l'istruttoria orale ha fugato ogni residuo dubbio anche in punto di an, ovvero sul fatto che il committente ha effettivamente richiesto in corso d'opera numerose modifiche dell'originario assetto progettuale e, di conseguenza, ha commissionato all'impresa una pluralità di lavori non previsti nel computo metrico in base al quale era stato formulato il preventivo.
pagina 5 di 11 In particolare, i TI hanno confermato che, su richiesta di ha provveduto ad eseguire le Pt_1 CP_1 seguenti opere aggiuntive: smontaggio, demolizione e smaltimento degli impianti esistenti nell'immobile
(TI , ; modifica della posizione dei sanitari nei bagni e rifacimento delle Tes_1 Tes_2 Tes_3 dorsali di distribuzione degli impianti in conseguenza del mantenimento dell'originaria pavimentazione
(TI , ma anche;
adattamento del progetto iniziale con previsione Tes_1 Per_1 Tes_4 Tes_5 di scarichi a muro e acquisto di staffe e minuteria, per effetto della scelta del committente di installare sanitari sospesi;
installazione dei piatti doccia, richiesto dopo che la posa dei sanitari era stata stralciata dal preventivo per volontà del committente di farvi fronte con altre ditte;
completamento delle linee sanitarie, di riscaldamento e collegamento dei collettori (su tutti i punti da ultimo menzionati, teste ). Tes_1
In generale, poi, i TI escussi hanno univocamente confermato l'esecuzione da parte di di tutte le CP_1 lavorazioni indicate nei rapportini prodotti con i documenti nn. 6 e 28 nonché la distinta delle ore impiegate per eseguire le opere extra contratto in economia, di cui al doc. 15.
Alla luce di quanto precede, si può pertanto affermare che esiste un valido fondamento negoziale per la pretesa di un compenso aggiuntivo da parte dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1661 c.c.. Risulta infatti dimostrata sia l'iniziativa del committente nel richiedere l'esecuzione di opere extra sia l'effettiva realizzazione di tali opere da parte dell'impresa.
4. In punto di quantum, non può invece dirsi raggiunta la prova di un accordo tra le parti circa la tariffazione da applicare alle opere extra e, di conseguenza, la loro complessiva quantificazione.
Non è infatti sufficiente a comprovare un siffatto accordo lo scambio di email avvenuto in data 9.5.2018
(doc. 16): dal documento richiamato si evince soltanto la richiesta del committente di predisporre due fatture separate, una per le opere contrattuali e una per le opere extra contratto (email delle ore 14:46) e l'invio delle due fatture da parte di (email delle ore 15:24), ma non si rinviene una successiva CP_1 conferma o accettazione degli importi fatturati.
In senso contrario, la trattativa successivamente intercorsa tra le parti per la quantificazione delle opere extra (anche con la proposta di di riconoscere uno sconto) dimostra che un accordo sul punto non CP_1
è mai stato in concreto raggiunto.
L'unica eccezione riguarda la fornitura e posa dell'impianto di addolcimento dell'acqua, per cui l'accordo raggiunto dalle parti sull'importo totale di € 4.788,00 si può desumere dal preventivo prodotto sub doc. 24, che è stato trasmesso al committente e da questi accettato e mai contestato.
Ne consegue che, fermo il corrispettivo pattuito per l'impianto di addolcimento dell'acqua, il corrispettivo da riconoscere all'impresa per le opere extra va determinato in base ai valori di mercato dell'epoca, e pagina 6 di 11 dunque, secondo i parametri correttamente individuati dal CTU, facendo duplice riferimento al prezziario
DEI 2018 – Prezzi informativi dell'edilizia 'Impianti Tecnologici' (per il conteggio) e al c.d.
[...]
– Impianti Idraulici (per la quantificazione). Controparte_2
Pertanto, come accertato all'esito dell'indagine peritale, ha eseguito lavori extra per il valore di € CP_1
63.406,11 (all'importo di € 60.276,40 stimato dal CTU, che ricomprende per la fornitura e posa dell'addolcitore la minor somma di € 1.658,29 di cui alle voci 27-28-20-30, deve infatti sommarsi il maggior valore di tale lavorazione pari ad € 3.129,71, derivante dalla pattuizione negoziale inter partes di complessivi
€ 4.788,00).
Sull'importo che precede, non va evidentemente applicato lo sconto contrattuale, essendo quest'ultimo una pattuizione riferita alle sole lavorazioni ricomprese nel preventivo originario.
5. Si è dunque acclarato che ha realizzato in favore di opere contrattuali per € 54.277,13 ed CP_1 Pt_1 extracontrattuali per € 63.406,11, che hanno fatto sorgere il suo diritto ad un corrispettivo complessivo pari ad € 117.683,24, oltre IVA.
Si esclude la debenza in favore di del maggior importo richiesto di € 6.295,77 (derivante dal fatto CP_1 che l'impresa afferma di vantare un credito complessivo di € 123.979,01, anziché di € 117.683,24). La differenza in parola è il frutto di una superiore quantificazione del numero di ore in economia necessarie per svolgere le opere extra (ad esempio, le demolizioni) e dal maggior asserito valore della posa in opera della pompa di calore.
Si richiamano tuttavia le compiute risposte rese dal CTU alle osservazioni del perito dell'opposta e si dà atto che la quantificazione operata nell'elaborato corrisponde propriamente a quella valutazione di congruità che è stata demandata al CTU con il quesito.
Invero, non ha avanzato argomenti atti ad inficiare la validità del conteggio operato dal CTU. Non CP_1 rileva, infatti, che i TI abbiano confermato lo svolgimento del numero di ore indicato nei rapportini dell'impresa, poiché, come si è detto, a fronte di una contestazione del committente e in mancanza di un accordo tra le parti, al CTU è stato espressamente chiesto di quantificare il tempo ritenuto congruo per le lavorazioni così come in concreto svolte dall'impresa (e dunque, ad esempio, tenendo in debito conto il fatto che alcune lavorazioni sono state 'rifatte' o emendate in corso d'opera).
Anche rispetto alla fornitura e posa della pompa di calore non può che riconoscersi dovuto l'importo reputato congruo dal CTU in base ai valori di mercato, considerato che (a differenza del caso dell'impianto addolcitore) non vi è in atti la prova di un preventivo di maggiore importo inoltrato al committente e della sua positiva accettazione.
pagina 7 di 11 6. Pertanto, considerato il valore complessivo delle opere (€ 117.683,24 oltre IVA) e considerati i pagamenti in acconto già pacificamente eseguiti dall'opponente (€ 51.880,22 oltre IVA), ne consegue che l'ammontare del credito residuo di a titolo di corrispettivo ammonta ad € 65.803,02 oltre IVA al CP_1
10%, e dunque ad € 72.383,32.
È appena il caso di evidenziare che le risultanze peritali, coerenti e adeguatamente motivate, sono idonee a fondare la decisione, senza che si ravvisi la necessità dei chiarimenti richiesti dall'opponente (il CTU ha dato compiuta risposta ai rilievi del perito di parte e a tali esaustive repliche integralmente si rinvia).
7. Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale, si dà atto che l'opponente ha lamentato in primis
l'esistenza di vizi e difetti delle opere appaltate, chiedendo di accertare il proprio controcredito risarcitorio derivante dalla garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., da opporre in compensazione al residuo credito dell'appaltatrice.
La domanda riconvenzionale in parte qua è infondata.
Il CTU ha innanzitutto escluso che costituiscano vizi e/o difetti dell'opera alcune delle circostanze lamentate dall'opponente, quali la presenza di giunzioni ritenute non necessarie nelle tubazioni della cucina
(tali giunzioni, invero, erano previste nel progetto e sono conformi alle normative vigenti) e la fissazione di alcuni doccioni con resina (il che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non preclude eventuali future manutenzioni).
Diversamente, il CTU non ha nemmeno potuto accertare la problematica concernente l'installazione di doccioni di forma tale da far fuoriuscire acqua all'esterno della doccia, poiché al momento del sopralluogo il committente aveva già fatto sostituire i doccioni nei box doccia in questione.
Ha invece accertato che le opere realizzate da presentano alcuni difetti in relazione alla posa della CP_1 rubinetteria. In particolare, ha riscontrato che alcune placche dei miscelatori non sono perfettamente orizzontali e che all'interno di un box doccia il tubo dell'acqua calda è invertito con quello dell'acqua fredda.
La soluzione di tali difetti, di consistenza peraltro minimale rispetto all'entità dell'appalto, comporta la necessità di agevoli interventi di ripristino consistenti – quanto al primo difetto accertato – nel sostituire la placchetta storta e/o nel portarla in bolla con silicone e/o nel raddrizzare il miscelatore all'interno dello scasso, e – quanto al secondo difetto accertato – nell'invertire il posizionamento della manopola di comando del doccione o nel sostituire il comando esterno con uno reversibile. Il tutto per un costo complessivo delle opere di ripristino stimato dal CTU in € 3.750,00.
pagina 8 di 11 Quanto precede diviene tuttavia irrilevante alla luce dell'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall'appaltatrice ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c..
I difetti accertati dal CTU sono tutti di carattere palese e non occulto. A fronte dell'eccezione, era dunque preciso onere dell'opponente dimostrare di aver svolto una tempestiva denuncia entro sessanta giorni dalla consegna delle opere (che si può individuare nel momento della trasmissione del SAL finale con email del
18.5.2019, di cui al doc. 27, o, in un'ottica di maggior favore per l'opponente, al successivo mese di settembre 2019, data dell'ultimo intervento eseguito da , ovvero l'installazione dell'addolcitore). CP_1
L'esistenza di una denuncia specifica e tempestiva dei difetti sopra indicati non si rinviene nei documenti prodotti e non è stata provata per via TImoniale.
Nessun ristoro può dunque essere riconosciuto per tale tipologia di pregiudizio.
8. Sono infondate e devono essere disattese anche le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'opponente con domanda riconvenzionale.
Deve escludersi, in primo luogo, l'esistenza di un danno causato al committente da un asserito ritardo nella consegna delle opere oltre il mese di ottobre 2017.
E ciò non solo perché il contratto di appalto, conclusosi mediante l'apposizione di firma per accettazione sul preventivo dell'impresa, non contiene alcuna regolamentazione scritta che contempli la previsione di un termine, tantomeno essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., per l'ultimazione delle opere. Del resto, non è stata fornita neppure la prova che le parti avessero stabilito un siffatto termine essenziale con un'intesa verbale, essendo inammissibili – in quanto aventi ad oggetti patti aggiunti/contrari al contenuto di un documento ex art. 2722 c.c. – i capitoli di prova TImoniale (nn. 9,10) volti a dimostrare l'accordo in tal senso, asseritamente raggiunto durante un incontro programmatico tenutosi prima dell'inizio dei lavori.
Anche qualora tale accordo fosse provato, tuttavia, l'esistenza di un pregiudizio derivante dal ritardo sarebbe comunque esclusa per la circostanza, dirimente, che l'oggetto dell'appalto è stato variato numerose volte in corso d'opera, a seguito di richiesta del committente di modificare i progetti ed eseguire opere aggiuntive extra preventivo (v. sopra). È evidente come tale circostanza abbia fisiologicamente prolungato i tempi necessari per il completamento dei lavori oltre il mese di ottobre 2017 e come la stessa non sia riconducibile a una negligente condotta dell'appaltatrice.
Deve infine aggiungersi l'ulteriore considerazione per cui il cantiere ha contemplato la presenza e il coordinamento di numerose imprese (peraltro in assenza di un direttore lavori), il che non consentirebbe in ogni caso di ritenere provato il necessario nesso causale tra la specifica condotta di e il protrarsi dei CP_1 lavori oltre l'autunno del 2017. Alla luce dei documenti e di quanto emerso dall'istruttoria (anche pagina 9 di 11 relativamente all'esistenza di significativi 'tempi morti' tra alcune richieste di , ad esempio in CP_1 relazione ai sanitari prescelti, e la risposta del committente) rimane generica e indimostrata l'allegazione di circa l'inefficiente gestione del cantiere da parte dell'appaltatrice. Pt_1
9. Se dunque, per tutte le ragioni che precedono, non è stato provato un inadempimento di sotto CP_1 forma di ritardo nella consegna delle opere finite (e nemmeno sotto forma di violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto), ne consegue che non possono essere imputati all'appaltatrice nemmeno gli ulteriori pregiudizi di carattere economico lamentati dall'opponente, in termini di costi sostenuti per l'accesso al credito bancario, esborsi per la conduzione in affitto di fondi rustici e impossibilità di avviare sin dal 2017 l'attività agrituristica.
10. In conclusione, risulta quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 pari ad € 72.383,32 a titolo di residuo corrispettivo delle opere appaltate e, dall'altro lato, l'inesistenza di controcrediti risarcitori dell'opponente.
Va pertanto rigettata la domanda riconvenzionale di mentre il decreto ingiuntivo n. 1103/21 del Pt_1
Tribunale di Verona (emesso per un importo superiore rispetto al credito accertato) va revocato e l'opponente va condannato a pagare a favore di il minor importo di € 72.383,32, oltre interessi ex CP_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (ovvero del deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
11. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014.
Per la stessa ragione, si pongono definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 13.2.2024.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito residuo di a titolo di corrispettivo dell'appalto ammonta CP_1 ad € 72.383,32 e pertanto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1103/21 del
6.4.2021, condanna a pagare in favore di la somma di € 72.383,32, Parte_1 CP_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda monitoria fino al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) condanna alla rifusione in favore dei delle spese di lite, che si liquidano: Parte_1 CP_1
pagina 10 di 11 - per la fase monitoria, in € 406,50 per spese ed € 2455,25 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
- per il giudizio di opposizione, in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU, come liquidate con decreto del Parte_1
13.2.2024.
Verona, 4.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4418/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 azienda agricola unipersonale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria P.IVA_1
Costanzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Via Vasco de Gama n.
14;
- attore opponente - contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Verona, Via Albere n. 29/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mazzucato e dall'Avv. Sara
Annechini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Verona, Via Albere n. 29/a.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 14.7.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 12.7.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1103/21 emesso dal Tribunale di Verona il 6.4.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 76.898,56, a saldo delle fatture n. 144 del CP_1
30.4.2018, n. 186 del 30.6.2018, n. 197 del 29.7.2019 e n. 32 del 15.2.2021, relative al corrispettivo per lavori di impiantistica svolti presso l'immobile di sua proprietà denominato 'Villa Allegri', sito in Negrar di
Valpolicella, località Torbe.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, la nullità insanabile del decreto ingiuntivo a causa della nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio (per mancata enunciazione delle generalità del legale rappresentante e per illeggibilità della firma, nonché per mancata produzione della visura camerale).
Il decreto ingiuntivo sarebbe inoltre nullo per l'inidoneità del corredo documentale allegato al ricorso a fornire la prova del credito azionato e per la mancanza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c..
Nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo sul presupposto che nulla sia più dovuto a e, in via riconvenzionale, ha chiesto che sia accertata la responsabilità di CP_1 quest'ultima per inadempimento e per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nonché dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, e che pertanto la stessa sia condannata al risarcimento dei danni arrecati all'opponente in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, quantificati in complessivi €
316.059,33. Ha chiesto inoltre la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno della propria domanda, in punto di fatto ha dedotto che: a) in data 27.2.2017 ha sottoscritto il contratto di appalto con cui ha affidato a , a fronte del corrispettivo di € 120.000, la realizzazione
CP_1 degli impianti termo-idraulici di 'Villa Allegri', nell'ambito dei lavori di ristrutturazione integrale del predetto edificio storico, volti a trasformarlo in un agriturismo di lusso;
b) in pari data si è tenuta una riunione organizzativa alla presenza del committente, di e di tutte le altre imprese coinvolte nella
CP_1 ristrutturazione, in cui sono stati calendarizzati i lavori con l'obiettivo di ultimare le opere nel mese di ottobre 2017; c) dal 28.3.2017 sino all'8.8.2017, nonostante i solleciti, non è comparsa in cantiere;
d)
CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2017 gli operai di hanno presenziato in cantiere solo saltuariamente
CP_1
e senza preavviso, e tale gestione disorganizzata e inefficace del lavoro ha creato disagi e ritardi nel lavoro delle altre imprese;
e) come accertato da un proprio perito di fiducia, ha realizzato opere per € CP_1
84.455,45, importo che si ottiene detraendo dal valore complessivo dei lavori pari ad € 100.302,40
l'importo di € 15.846,95, relativo ai sanitari acquistati direttamente dal sig. f) la contabilità Pt_1 presentata da è errata, in quanto alcune voci sono state conteggiate due volte (ad esempio, le dorsali CP_1
pagina 2 di 11 dell'impianto idraulico sono state contabilizzate nel SAL finale del febbraio 2019, benché fossero già ricomprese nel contratto originario), le quantità di materiali e le ore di manodopera indicate sono eccessive, nessuna verifica è possibile in assenza di un disegno del tracciato delle tubazioni posate;
g) la fattura n.
144/2018 si riferisce a ore in economia non pattuite nel contratto, la cui consistenza e quantificazione è contestata, considerato che la stessa ne ha più volte rideterminato l'importo totale;
h) ha CP_1 CP_1 accumulato significativi ritardi (ad esempio, nell'installazione della pompa di calore) e ha realizzato opere con vizi e difetti (quali l'errata posa delle placche dei rubinetti, la realizzazione di giunture non necessarie con incremento del rischio di perdite d'acqua, l'errato montaggio dei doccioni e dei comandi doccia,
l'inversione dei tubi dell'acqua calda/fredda); i) a causa dei ritardi e dei vizi, l'opponente ha potuto avviare l'attività della struttura ricettiva soltanto a partire da novembre 2019 (anziché, come previsto, a novembre
2017), subendo un danno economico a causa dei canoni medio tempore pagati per l'affitto di fondi rustici, dei debiti contratti con il ceto bancario per finanziare l'attività agrituristica, del mancato incasso dei proventi dell'attività ricettiva.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo che: i) non si è mai tenuta alcuna riunione organizzativa per la programmazione dei lavori con le altre imprese coinvolte;
ii) tutte le opere commissionate sono state eseguite a regola d'arte e consegnate al committente che le ha accettate;
iii) nulla può essere contestato a per la tempistica di esecuzione dei lavori, poiché che non erano pattuiti CP_1 termini di consegna e, in ogni caso, i disagi occorsi sono imputabili al committente, il quale, nonostante la complessità dell'intervento di ristrutturazione, non ha nominato un direttore lavori per il coordinamento delle maestranze e la verifica di fattibilità delle numerose modifiche progettuali e lavorazioni extra volute in corso d'opera (quali la demolizione e smaltimento dei vecchi impianti), oppure si tratta di ritardi conseguenti all'iter amministrativo per le pratiche edilizie o a contestazioni mosse dai vicini;
iv) nel giugno
2017 il committente ha voluto un diverso posizionamento delle camere da letto e dei bagni e relativi scarichi ed ha quindi chiesto a di studiare una soluzione impiantistica differente da quella posta a CP_1 base del preventivo, salvo poi comunicare le proprie determinazioni in merito solo a ottobre 2017; v) nel luglio 2017 il committente ha comunicato che intendeva acquistare i sanitari in autonomia e , CP_1 pertanto, ha stornato gli importi relativi alla loro fornitura e posa ed ha modificato i disegni progettuali dei bagni per adattarli ai diversi sanitari scelti dal committente (sospesi e non più a pavimento); vi) il committente ha successivamente chiesto a di provvedere alla posa dei piatti doccia, che, come da CP_1 accordi, è stata conteggiata a parte;
vii) in data 3.5.2018 si è svolto un sopralluogo in contraddittorio, nel pagina 3 di 11 quale ha riepilogato lo stato di avanzamento dei lavori, precisando quali dei lavori ancora da CP_1 eseguire fossero ricompresi o meno nel preventivo, e il committente non ha sollevato contestazioni, né in quella sede, né a fronte dell'invio del SAL sinottico in data 8.5.2018; viii) a settembre 2018 gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento/condizionamento sono stati terminati e collaudati a freddo, mentre non poteva darsi corso all'installazione della centrale termica (benché già acquistata da ) per mancanza CP_1 del necessario locale di alloggiamento, che doveva essere realizzato a cura di ix) nel febbraio 2019, Pt_1 su richiesta di e nonostante la mancanza del locale di alloggiamento, ha comunque Pt_1 CP_1 installato gruppo frigo e pompa di calore, a cui si riferisce la fattura n. 186/18; nel settembre 2019 è stata riscontrata la mancata accensione della pompa, evento inevitabile in quanto la stessa non è stata fin da subito protetta dalle intemperie, e EC pro bono pacis si è fatta carico della sua sostituzione;
x) a settembre
2019, su richiesta di ha fornito e installato l'impianto di addolcimento dell'acqua a cui fa Pt_1 CP_1 riferimento la fattura n. 32/2021; xi) ha eseguito lavorazioni come da SAL finale per € 98.094,01, CP_1 opere in economia per € 21.097,00, fornitura e posa impianto addolcitore per € 4.788,00, per un totale di €
123.979,01 oltre IVA, ricevendo tuttavia il pagamento di soli € 51.880,22 oltre IVA;
xii) la contabilità finale
è stata condivisa all'incontro del 17.5.2019; xiii) i vizi lamentati sono mere imperfezioni estetiche e/o non sono imputabili all'opposta, e comunque l'opponente sarebbe decaduto dalla relativa garanzia in difetto di una tempestiva denuncia;
xiv) sono infondate e comunque non provate le pretese risarcitorie avanzate in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 14.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito del quale sono stati ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 25.5.2022.
Alle udienze del 30.11.2022, 1.2.2023 e 10.5.2023 si è svolta l'istruttoria orale e, con successiva ordinanza del 30.5.2023, è stata disposta una CTU volta ad accertare e quantificare le opere eseguite da e a CP_1 verificare l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 18.7.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
pagina 4 di 11 1. È pacifica è l'esistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, qualificabile come contratto di appalto ed avente ad oggetto la realizzazione, presso l'immobile di proprietà dell'opponente in località
Torbe di Negrar (VR), Via Cengio n. 6, dell'impianto termico e sanitario.
In particolare, con la sottoscrizione per accettazione in data 27.2.2017 del preventivo predisposto da in base all'originario progetto dell'Ing. l'appaltatrice è stata incaricata da di CP_1 Per_1 Pt_1 realizzare l'impianto idrico-sanitario, termico, di condizionamento idronico, di adduzione acqua e gas, di aspirazione nei bagni e di termoregolazione, nonché di fornire e posare sanitari e rubinetterie (doc. 4 fascicolo ). CP_1
Sono invece controverse tra le parti le questioni concernenti: a) la consistenza dei lavori realizzati dall'impresa in base al contratto originario;
b) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori extra-preventivo e la loro quantificazione;
c) la sussistenza di vizi nelle opere realizzate;
d) l'esistenza di un pregiudizio per il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Si procede dunque con l'esame delle questioni delineate.
2. Per quanto riguarda la consistenza delle opere realizzate in base al contratto, si fa riferimento all'esaustivo e ben argomentato elaborato peritale depositato dal CTU Per. Ind. il quale, nel Persona_2 pieno contraddittorio con i CTP e sulla base di rilievi eseguiti in loco oltre che dall'esame della documentazione in atti (ivi compresa la contabilità finale trasmessa al committente con email del 18.5.2019, sub doc. 27), ha accertato che l'impresa appaltatrice ha eseguito opere da capitolato per il valore complessivo di € 60.087,60. Si rinvia in proposito al dettagliato computo metrico contenuto alle pagg. da 5
a 12 dell'elaborato peritale.
Su tale importo, proprio perché determinato in base alle intese contrattuali raggiunte dalle parti, è corretto riconoscere lo sconto del 9,67%, applicato in sede di offerta contrattuale (cfr. pag. 17 del menzionato doc.
4). Risulta così che l'impresa ha realizzato opere in base al contratto per un valore complessivo di €
54.277,13, maturando un credito di pari importo a titolo di corrispettivo.
3. Per quanto concerne le opere aggiuntive, va premesso che le contestazioni del committente riguardano solo in modo estremamente generico l'an di tali prestazioni e si concentrano piuttosto sul relativo quantum, contestando l'eccessività della pretesa e la presenza di duplicazioni nella contabilità.
In ogni caso, l'istruttoria orale ha fugato ogni residuo dubbio anche in punto di an, ovvero sul fatto che il committente ha effettivamente richiesto in corso d'opera numerose modifiche dell'originario assetto progettuale e, di conseguenza, ha commissionato all'impresa una pluralità di lavori non previsti nel computo metrico in base al quale era stato formulato il preventivo.
pagina 5 di 11 In particolare, i TI hanno confermato che, su richiesta di ha provveduto ad eseguire le Pt_1 CP_1 seguenti opere aggiuntive: smontaggio, demolizione e smaltimento degli impianti esistenti nell'immobile
(TI , ; modifica della posizione dei sanitari nei bagni e rifacimento delle Tes_1 Tes_2 Tes_3 dorsali di distribuzione degli impianti in conseguenza del mantenimento dell'originaria pavimentazione
(TI , ma anche;
adattamento del progetto iniziale con previsione Tes_1 Per_1 Tes_4 Tes_5 di scarichi a muro e acquisto di staffe e minuteria, per effetto della scelta del committente di installare sanitari sospesi;
installazione dei piatti doccia, richiesto dopo che la posa dei sanitari era stata stralciata dal preventivo per volontà del committente di farvi fronte con altre ditte;
completamento delle linee sanitarie, di riscaldamento e collegamento dei collettori (su tutti i punti da ultimo menzionati, teste ). Tes_1
In generale, poi, i TI escussi hanno univocamente confermato l'esecuzione da parte di di tutte le CP_1 lavorazioni indicate nei rapportini prodotti con i documenti nn. 6 e 28 nonché la distinta delle ore impiegate per eseguire le opere extra contratto in economia, di cui al doc. 15.
Alla luce di quanto precede, si può pertanto affermare che esiste un valido fondamento negoziale per la pretesa di un compenso aggiuntivo da parte dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1661 c.c.. Risulta infatti dimostrata sia l'iniziativa del committente nel richiedere l'esecuzione di opere extra sia l'effettiva realizzazione di tali opere da parte dell'impresa.
4. In punto di quantum, non può invece dirsi raggiunta la prova di un accordo tra le parti circa la tariffazione da applicare alle opere extra e, di conseguenza, la loro complessiva quantificazione.
Non è infatti sufficiente a comprovare un siffatto accordo lo scambio di email avvenuto in data 9.5.2018
(doc. 16): dal documento richiamato si evince soltanto la richiesta del committente di predisporre due fatture separate, una per le opere contrattuali e una per le opere extra contratto (email delle ore 14:46) e l'invio delle due fatture da parte di (email delle ore 15:24), ma non si rinviene una successiva CP_1 conferma o accettazione degli importi fatturati.
In senso contrario, la trattativa successivamente intercorsa tra le parti per la quantificazione delle opere extra (anche con la proposta di di riconoscere uno sconto) dimostra che un accordo sul punto non CP_1
è mai stato in concreto raggiunto.
L'unica eccezione riguarda la fornitura e posa dell'impianto di addolcimento dell'acqua, per cui l'accordo raggiunto dalle parti sull'importo totale di € 4.788,00 si può desumere dal preventivo prodotto sub doc. 24, che è stato trasmesso al committente e da questi accettato e mai contestato.
Ne consegue che, fermo il corrispettivo pattuito per l'impianto di addolcimento dell'acqua, il corrispettivo da riconoscere all'impresa per le opere extra va determinato in base ai valori di mercato dell'epoca, e pagina 6 di 11 dunque, secondo i parametri correttamente individuati dal CTU, facendo duplice riferimento al prezziario
DEI 2018 – Prezzi informativi dell'edilizia 'Impianti Tecnologici' (per il conteggio) e al c.d.
[...]
– Impianti Idraulici (per la quantificazione). Controparte_2
Pertanto, come accertato all'esito dell'indagine peritale, ha eseguito lavori extra per il valore di € CP_1
63.406,11 (all'importo di € 60.276,40 stimato dal CTU, che ricomprende per la fornitura e posa dell'addolcitore la minor somma di € 1.658,29 di cui alle voci 27-28-20-30, deve infatti sommarsi il maggior valore di tale lavorazione pari ad € 3.129,71, derivante dalla pattuizione negoziale inter partes di complessivi
€ 4.788,00).
Sull'importo che precede, non va evidentemente applicato lo sconto contrattuale, essendo quest'ultimo una pattuizione riferita alle sole lavorazioni ricomprese nel preventivo originario.
5. Si è dunque acclarato che ha realizzato in favore di opere contrattuali per € 54.277,13 ed CP_1 Pt_1 extracontrattuali per € 63.406,11, che hanno fatto sorgere il suo diritto ad un corrispettivo complessivo pari ad € 117.683,24, oltre IVA.
Si esclude la debenza in favore di del maggior importo richiesto di € 6.295,77 (derivante dal fatto CP_1 che l'impresa afferma di vantare un credito complessivo di € 123.979,01, anziché di € 117.683,24). La differenza in parola è il frutto di una superiore quantificazione del numero di ore in economia necessarie per svolgere le opere extra (ad esempio, le demolizioni) e dal maggior asserito valore della posa in opera della pompa di calore.
Si richiamano tuttavia le compiute risposte rese dal CTU alle osservazioni del perito dell'opposta e si dà atto che la quantificazione operata nell'elaborato corrisponde propriamente a quella valutazione di congruità che è stata demandata al CTU con il quesito.
Invero, non ha avanzato argomenti atti ad inficiare la validità del conteggio operato dal CTU. Non CP_1 rileva, infatti, che i TI abbiano confermato lo svolgimento del numero di ore indicato nei rapportini dell'impresa, poiché, come si è detto, a fronte di una contestazione del committente e in mancanza di un accordo tra le parti, al CTU è stato espressamente chiesto di quantificare il tempo ritenuto congruo per le lavorazioni così come in concreto svolte dall'impresa (e dunque, ad esempio, tenendo in debito conto il fatto che alcune lavorazioni sono state 'rifatte' o emendate in corso d'opera).
Anche rispetto alla fornitura e posa della pompa di calore non può che riconoscersi dovuto l'importo reputato congruo dal CTU in base ai valori di mercato, considerato che (a differenza del caso dell'impianto addolcitore) non vi è in atti la prova di un preventivo di maggiore importo inoltrato al committente e della sua positiva accettazione.
pagina 7 di 11 6. Pertanto, considerato il valore complessivo delle opere (€ 117.683,24 oltre IVA) e considerati i pagamenti in acconto già pacificamente eseguiti dall'opponente (€ 51.880,22 oltre IVA), ne consegue che l'ammontare del credito residuo di a titolo di corrispettivo ammonta ad € 65.803,02 oltre IVA al CP_1
10%, e dunque ad € 72.383,32.
È appena il caso di evidenziare che le risultanze peritali, coerenti e adeguatamente motivate, sono idonee a fondare la decisione, senza che si ravvisi la necessità dei chiarimenti richiesti dall'opponente (il CTU ha dato compiuta risposta ai rilievi del perito di parte e a tali esaustive repliche integralmente si rinvia).
7. Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale, si dà atto che l'opponente ha lamentato in primis
l'esistenza di vizi e difetti delle opere appaltate, chiedendo di accertare il proprio controcredito risarcitorio derivante dalla garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., da opporre in compensazione al residuo credito dell'appaltatrice.
La domanda riconvenzionale in parte qua è infondata.
Il CTU ha innanzitutto escluso che costituiscano vizi e/o difetti dell'opera alcune delle circostanze lamentate dall'opponente, quali la presenza di giunzioni ritenute non necessarie nelle tubazioni della cucina
(tali giunzioni, invero, erano previste nel progetto e sono conformi alle normative vigenti) e la fissazione di alcuni doccioni con resina (il che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non preclude eventuali future manutenzioni).
Diversamente, il CTU non ha nemmeno potuto accertare la problematica concernente l'installazione di doccioni di forma tale da far fuoriuscire acqua all'esterno della doccia, poiché al momento del sopralluogo il committente aveva già fatto sostituire i doccioni nei box doccia in questione.
Ha invece accertato che le opere realizzate da presentano alcuni difetti in relazione alla posa della CP_1 rubinetteria. In particolare, ha riscontrato che alcune placche dei miscelatori non sono perfettamente orizzontali e che all'interno di un box doccia il tubo dell'acqua calda è invertito con quello dell'acqua fredda.
La soluzione di tali difetti, di consistenza peraltro minimale rispetto all'entità dell'appalto, comporta la necessità di agevoli interventi di ripristino consistenti – quanto al primo difetto accertato – nel sostituire la placchetta storta e/o nel portarla in bolla con silicone e/o nel raddrizzare il miscelatore all'interno dello scasso, e – quanto al secondo difetto accertato – nell'invertire il posizionamento della manopola di comando del doccione o nel sostituire il comando esterno con uno reversibile. Il tutto per un costo complessivo delle opere di ripristino stimato dal CTU in € 3.750,00.
pagina 8 di 11 Quanto precede diviene tuttavia irrilevante alla luce dell'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall'appaltatrice ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c..
I difetti accertati dal CTU sono tutti di carattere palese e non occulto. A fronte dell'eccezione, era dunque preciso onere dell'opponente dimostrare di aver svolto una tempestiva denuncia entro sessanta giorni dalla consegna delle opere (che si può individuare nel momento della trasmissione del SAL finale con email del
18.5.2019, di cui al doc. 27, o, in un'ottica di maggior favore per l'opponente, al successivo mese di settembre 2019, data dell'ultimo intervento eseguito da , ovvero l'installazione dell'addolcitore). CP_1
L'esistenza di una denuncia specifica e tempestiva dei difetti sopra indicati non si rinviene nei documenti prodotti e non è stata provata per via TImoniale.
Nessun ristoro può dunque essere riconosciuto per tale tipologia di pregiudizio.
8. Sono infondate e devono essere disattese anche le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'opponente con domanda riconvenzionale.
Deve escludersi, in primo luogo, l'esistenza di un danno causato al committente da un asserito ritardo nella consegna delle opere oltre il mese di ottobre 2017.
E ciò non solo perché il contratto di appalto, conclusosi mediante l'apposizione di firma per accettazione sul preventivo dell'impresa, non contiene alcuna regolamentazione scritta che contempli la previsione di un termine, tantomeno essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., per l'ultimazione delle opere. Del resto, non è stata fornita neppure la prova che le parti avessero stabilito un siffatto termine essenziale con un'intesa verbale, essendo inammissibili – in quanto aventi ad oggetti patti aggiunti/contrari al contenuto di un documento ex art. 2722 c.c. – i capitoli di prova TImoniale (nn. 9,10) volti a dimostrare l'accordo in tal senso, asseritamente raggiunto durante un incontro programmatico tenutosi prima dell'inizio dei lavori.
Anche qualora tale accordo fosse provato, tuttavia, l'esistenza di un pregiudizio derivante dal ritardo sarebbe comunque esclusa per la circostanza, dirimente, che l'oggetto dell'appalto è stato variato numerose volte in corso d'opera, a seguito di richiesta del committente di modificare i progetti ed eseguire opere aggiuntive extra preventivo (v. sopra). È evidente come tale circostanza abbia fisiologicamente prolungato i tempi necessari per il completamento dei lavori oltre il mese di ottobre 2017 e come la stessa non sia riconducibile a una negligente condotta dell'appaltatrice.
Deve infine aggiungersi l'ulteriore considerazione per cui il cantiere ha contemplato la presenza e il coordinamento di numerose imprese (peraltro in assenza di un direttore lavori), il che non consentirebbe in ogni caso di ritenere provato il necessario nesso causale tra la specifica condotta di e il protrarsi dei CP_1 lavori oltre l'autunno del 2017. Alla luce dei documenti e di quanto emerso dall'istruttoria (anche pagina 9 di 11 relativamente all'esistenza di significativi 'tempi morti' tra alcune richieste di , ad esempio in CP_1 relazione ai sanitari prescelti, e la risposta del committente) rimane generica e indimostrata l'allegazione di circa l'inefficiente gestione del cantiere da parte dell'appaltatrice. Pt_1
9. Se dunque, per tutte le ragioni che precedono, non è stato provato un inadempimento di sotto CP_1 forma di ritardo nella consegna delle opere finite (e nemmeno sotto forma di violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto), ne consegue che non possono essere imputati all'appaltatrice nemmeno gli ulteriori pregiudizi di carattere economico lamentati dall'opponente, in termini di costi sostenuti per l'accesso al credito bancario, esborsi per la conduzione in affitto di fondi rustici e impossibilità di avviare sin dal 2017 l'attività agrituristica.
10. In conclusione, risulta quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 pari ad € 72.383,32 a titolo di residuo corrispettivo delle opere appaltate e, dall'altro lato, l'inesistenza di controcrediti risarcitori dell'opponente.
Va pertanto rigettata la domanda riconvenzionale di mentre il decreto ingiuntivo n. 1103/21 del Pt_1
Tribunale di Verona (emesso per un importo superiore rispetto al credito accertato) va revocato e l'opponente va condannato a pagare a favore di il minor importo di € 72.383,32, oltre interessi ex CP_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (ovvero del deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
11. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014.
Per la stessa ragione, si pongono definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 13.2.2024.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito residuo di a titolo di corrispettivo dell'appalto ammonta CP_1 ad € 72.383,32 e pertanto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1103/21 del
6.4.2021, condanna a pagare in favore di la somma di € 72.383,32, Parte_1 CP_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda monitoria fino al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) condanna alla rifusione in favore dei delle spese di lite, che si liquidano: Parte_1 CP_1
pagina 10 di 11 - per la fase monitoria, in € 406,50 per spese ed € 2455,25 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
- per il giudizio di opposizione, in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese della CTU, come liquidate con decreto del Parte_1
13.2.2024.
Verona, 4.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 11 di 11