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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17359/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei
cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 14.11.2025 e vista l'assenza del deposito di note da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
il giudice dott.ssa Patrizia Bellettati
dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17359/2023 promossa da:
Parte_1
[...] Entrambi con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LUIGI elettivamente domiciliato in CORSO MONTE CUCCO 119 TORINO presso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI RICORRENTI contro
(C.F. ), RESISTENTI Controparte_1 P.IVA_1
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che Parte_1 e sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti
[...] Parte_1 legittimi del sig. , il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente Persona_1 trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Emilia (BO) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. , di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1 propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di e Parte_1 [...] nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni Parte_1 alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29.12.2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il Persona_1 03/10/1872 a Castelfranco Emilia (BO) – Italia (cfr. doc. 04). Con ordinanza del 13.02.2025 veniva sospeso il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzione sulle questioni di legittimità costituzionale riferite alla L. 91/1992 poi rinviato al giorno 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Questioni poi dichiarate dalla Corte con sentenza del in data 01/08/2025 inammissibili ed infondate, Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 6 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc in data 26 novembre 2025. pagina 2 di 4 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con Persona_1 Controparte_2 (cfr. doc. 06) e dalla loro unione ivi nasceva il 15/06/1900 il sig. (cfr. doc. 07); CP_3 contraeva matrimonio il 09/02/1929 a San Paolo – Brasile con (cfr. CP_3 Persona_2 doc. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il 16/11/1931 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_3 contraeva matrimonio il 18/05/1957 a Fortaleza – Brasile con (cfr. Persona_3 Persona_4 doc. 10), e dalla loro unione nascevano :
-il 13/06/1966 a Bauru - Brasile il sig. (cfr. doc. 11) Parte_1
- il 14/09/1968 a Fortaleza – Brasile la sig.ra (cfr. doc. 12), la quale contraeva Parte_1 matrimonio 11/07/1996 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 13), passando ad Controparte_4 identificarsi con il nominativo di Parte_1
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Castelfranco Emilia in provincia di Bologna Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente vista la documentazione prodotta ( doc.1,2 e 3) E' ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di pagina 3 di 4 procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
1.I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano (anche noto come Persona_1 Persona_1 Parte_2
), il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_5 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2.Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 (anche noto come ) nella Persona_1 Parte_2 Persona_5 considerazione che è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata il [...] a [...] – Brasile, Parte_1 ato il 13/06/1966 a Bauru – Brasile, Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26.11.20
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei
cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 14.11.2025 e vista l'assenza del deposito di note da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
il giudice dott.ssa Patrizia Bellettati
dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17359/2023 promossa da:
Parte_1
[...] Entrambi con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LUIGI elettivamente domiciliato in CORSO MONTE CUCCO 119 TORINO presso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI RICORRENTI contro
(C.F. ), RESISTENTI Controparte_1 P.IVA_1
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che Parte_1 e sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti
[...] Parte_1 legittimi del sig. , il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente Persona_1 trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Emilia (BO) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. , di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1 propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di e Parte_1 [...] nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni Parte_1 alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29.12.2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il Persona_1 03/10/1872 a Castelfranco Emilia (BO) – Italia (cfr. doc. 04). Con ordinanza del 13.02.2025 veniva sospeso il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzione sulle questioni di legittimità costituzionale riferite alla L. 91/1992 poi rinviato al giorno 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Questioni poi dichiarate dalla Corte con sentenza del in data 01/08/2025 inammissibili ed infondate, Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 6 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc in data 26 novembre 2025. pagina 2 di 4 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con Persona_1 Controparte_2 (cfr. doc. 06) e dalla loro unione ivi nasceva il 15/06/1900 il sig. (cfr. doc. 07); CP_3 contraeva matrimonio il 09/02/1929 a San Paolo – Brasile con (cfr. CP_3 Persona_2 doc. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il 16/11/1931 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_3 contraeva matrimonio il 18/05/1957 a Fortaleza – Brasile con (cfr. Persona_3 Persona_4 doc. 10), e dalla loro unione nascevano :
-il 13/06/1966 a Bauru - Brasile il sig. (cfr. doc. 11) Parte_1
- il 14/09/1968 a Fortaleza – Brasile la sig.ra (cfr. doc. 12), la quale contraeva Parte_1 matrimonio 11/07/1996 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 13), passando ad Controparte_4 identificarsi con il nominativo di Parte_1
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Castelfranco Emilia in provincia di Bologna Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente vista la documentazione prodotta ( doc.1,2 e 3) E' ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di pagina 3 di 4 procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
1.I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano (anche noto come Persona_1 Persona_1 Parte_2
), il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_5 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2.Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 (anche noto come ) nella Persona_1 Parte_2 Persona_5 considerazione che è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata il [...] a [...] – Brasile, Parte_1 ato il 13/06/1966 a Bauru – Brasile, Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26.11.20
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4