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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
APPIGNANI LORENZO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Inps-Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - 80078750587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula, 70 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 DIRITTI DI CANC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato, l'INPS ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720240125712865000, notificata in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a ruolo iscritto da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia, presso il
Tribunale di Sondrio che ha chiesto il recupero di tributi (contributo unificato, imposta di registro e imposta di bollo) in relazione all'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Tribunale di Sondrio nella procedura esecutiva NRG 299/2019.
L'INPS eccepisce in particolare:
- illegittimità per difetto di motivazione
- indebita pretesa dell'importo nei confronti dell'INPS in qualità di terzo pignorato.
Il ricorso si conclude pertanto con la richiesta di accoglimento delle doglianze esposte, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con proprie controdeduzioni, si è dapprima costituito il Ministero della Giustizia rappresentando che l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Sondrio “si è limitato, come previsto dalla legge e dalla convenzione in essere tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia, a trasmettere all'Agente della Riscossione il titolo esecutivo unitamente alla nota A1 contenente la prenotazione delle spese anticipate dall'Erario in favore del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato” e che, conseguentemente, “le denunciate censure risultano estranee al Ministero della Giustizia”.
Successivamente, si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A. che evidenzia che “nessuna responsabilità può essere addebitata ad Equitalia Giustizia, laddove i dati trasmessi siano insufficienti, incompleti o errati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In particolare, questo Giudice rileva che, nel caso di specie, dall'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 19 novembre 2019, asseritamente all'origine della cartella di pagamento impugnata, si evince che il soccombente è il debitore pignorato, mentre l'INPS è il terzo pignorato. D'altronde, né dalla lettura del decreto di ammissione al gratuito patrocinio del creditore procedente, né dall'ordinanza emessa dal Tribunale di
Sondrio, emerge – né avrebbe potuto essere altrimenti in assenza di una specifica norma in tal senso - alcuna indicazione da cui possa ricavarsi che il terzo pignorato (l'INPS) debba farsi carico, in luogo del debitore esecutato e dello Stato, del contributo unificato, dell'imposta di registro e della imposta di bollo. L'Istituto, odierno ricorrente, non può essere pertanto gravato di alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di eseguire le singole trattenute entro la quota di legge (un quinto della pensione netta percepita dal debitore)
e di riversarne l'importo al creditore procedente.
A ciò si aggiunga che, come documentato in atti e incontestato, Equitalia Giustizia S.p.A., con riguardo ad altri due ruoli esattoriali (portati dalle cartella di pagamento nn. 09720240129106557000 e
09720240125712966000) perfettamente speculari, quanto alle ragioni di merito, a quello oggetto del presente giudizio, ha dedotto l'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio da parte del Ministero della Giustizia.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Giudice ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questo Giudice accoglie il ricorso. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti sulla base della particolarità delle questioni trattate e della natura comunque pubblica di tutti i soggetti coinvolti, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle complessive spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Sondrio, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE
dottor Lorenzo Appignani
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
APPIGNANI LORENZO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Inps-Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - 80078750587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula, 70 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 DIRITTI DI CANC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125712865000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato, l'INPS ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720240125712865000, notificata in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a ruolo iscritto da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia, presso il
Tribunale di Sondrio che ha chiesto il recupero di tributi (contributo unificato, imposta di registro e imposta di bollo) in relazione all'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Tribunale di Sondrio nella procedura esecutiva NRG 299/2019.
L'INPS eccepisce in particolare:
- illegittimità per difetto di motivazione
- indebita pretesa dell'importo nei confronti dell'INPS in qualità di terzo pignorato.
Il ricorso si conclude pertanto con la richiesta di accoglimento delle doglianze esposte, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con proprie controdeduzioni, si è dapprima costituito il Ministero della Giustizia rappresentando che l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Sondrio “si è limitato, come previsto dalla legge e dalla convenzione in essere tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia, a trasmettere all'Agente della Riscossione il titolo esecutivo unitamente alla nota A1 contenente la prenotazione delle spese anticipate dall'Erario in favore del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato” e che, conseguentemente, “le denunciate censure risultano estranee al Ministero della Giustizia”.
Successivamente, si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A. che evidenzia che “nessuna responsabilità può essere addebitata ad Equitalia Giustizia, laddove i dati trasmessi siano insufficienti, incompleti o errati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In particolare, questo Giudice rileva che, nel caso di specie, dall'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 19 novembre 2019, asseritamente all'origine della cartella di pagamento impugnata, si evince che il soccombente è il debitore pignorato, mentre l'INPS è il terzo pignorato. D'altronde, né dalla lettura del decreto di ammissione al gratuito patrocinio del creditore procedente, né dall'ordinanza emessa dal Tribunale di
Sondrio, emerge – né avrebbe potuto essere altrimenti in assenza di una specifica norma in tal senso - alcuna indicazione da cui possa ricavarsi che il terzo pignorato (l'INPS) debba farsi carico, in luogo del debitore esecutato e dello Stato, del contributo unificato, dell'imposta di registro e della imposta di bollo. L'Istituto, odierno ricorrente, non può essere pertanto gravato di alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di eseguire le singole trattenute entro la quota di legge (un quinto della pensione netta percepita dal debitore)
e di riversarne l'importo al creditore procedente.
A ciò si aggiunga che, come documentato in atti e incontestato, Equitalia Giustizia S.p.A., con riguardo ad altri due ruoli esattoriali (portati dalle cartella di pagamento nn. 09720240129106557000 e
09720240125712966000) perfettamente speculari, quanto alle ragioni di merito, a quello oggetto del presente giudizio, ha dedotto l'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio da parte del Ministero della Giustizia.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Giudice ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questo Giudice accoglie il ricorso. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti sulla base della particolarità delle questioni trattate e della natura comunque pubblica di tutti i soggetti coinvolti, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle complessive spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Sondrio, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE
dottor Lorenzo Appignani