Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 7233/2024, instaurata tra le parti:
(CF: ) (ricorrente), ass. avv.ti Parte_1 C.F._1
TURLIONE MARIA LUISA, elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore,
sito in Torino, corso Re Umberto n. 8
(C.F. ) (convenuto), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato CP_1 P.IVA_1
presso l'Ufficio legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad atp – procedimento ex art. 445 bis co 6 cpc
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato in data 4/1/2024, ha chiesto Parte_1
la nomina di consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 l. 18/1980; ciò, in ragione dell'accertamento, in sede amministrativa, del solo stato di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti proprie della sua età grave con una percentuale di invalidità
pari al 100%.
1
, il quale, con consulenza depositata in data 16/5/2024, ha ritenuto che non sussistenti
[...]
le condizioni mediche previste all'art.1 L.18/80.
Parte ricorrente ha depositato atto di contestazione alle risultanze della c.t.u., e in data 28/8/2024
ha instaurato il presente giudizio di opposizione.
Parte ricorrente ha contestato le risultanze della relazione del c.t.u., in quanto a suo dire contrastanti (anzi, in aperta contraddizione) con il quadro clinico e soprattutto con le risultanze della documentazione sanitaria versata in atti e ha quindi chiesto nuovo accertamento peritale.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di nuovo consulente tecnico, nella persona della dott.ssa (previa sostituzione del dott. Persona_2
, precedentemente nominato, ma dichiaratosi incompatibile con lo svolgimento Persona_3
dell'incarico).
La relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata depositata in data 30/5/2025.
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte, nei termini che si vanno ad esaminare.
Quanto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 l. 18/1980, si richiamano le considerazioni della ctu nominata in questa fase di giudizio, dott.ssa la quale, con ragionamento congruo e scevro da Per_2
illogicità, previo esame di tutta la documentazione versata in atti, ha considerato:
“[…] si è visto trattarsi di un uomo di età non così avanzata (72 anni alla data in cui si scrive)
ma affetto da plurime patologie: già nel 2021 era ritenuto soggetto invalido, 80%, per m. di
Alzheimer in atrofia frontale e ipotiroidismo, asma bronchiale, IPB, gonartrosi bilaterale con deficit equilibrio, impianto PM per cardiopatia aritmogena.
Procedendo, poi, con l'analisi cronologica degli accertamenti clinici:
2 • Ambulatorio C.D.C.D. 30 maggio 2022: "... Vedi visita precedente... Disturbo
neurocognitivo maggiore ... dipendente negli atti quotidiani... trascorre la giornata a guardare la TV;
fa passeggiate se accompagnato (non può essere lasciato solo...)...
test cognitivi inficiati da barriera linguistica... orientato solo nel proprio domicilio...
si rinnova piano terapeutico... Condizioni generali discrete...MMSE 11,7/30, ADL
4/6, IADL 1/5...". Tradotto: se anche si volesse considerare il fatto che il test MMSE è
condizionato dalla barriera linguistica, comunque si trattava già di soggetto in discrete condizioni generali, solo parzialmente orientato e parzialmente autonomo
• 30.11.2022 rinnovo piano terapeutico con e "...Stabilità sul Parte_2 Parte_3
piano cognitivo comportamentale... disorientato nel tempo, si è verificato un episodio di disorientamento spaziale... ADL dipendente eccetto che per gli spostamenti fuori dal letto e nell'alimentazione... 16,4/30... test inficiato dalla barriera CP_2
linguistica...". Tradotto: stabile ma in lieve peggioramento sul piano cognitivo comportamentale e sull'orientamento
• Ambulatorio C.D.C.D. 31.5.2023: "... riferito lieve peggioramento del quadro clinico dal precedente controllo, in particolare sul piano dell'autonomia funzionale
(necessita di assistenza nel lavarsi, vestirsi, andare ai servizi); sempre maggiori dimenticanze... urgenza minzionale... ADL dipendente in 3/6. IADL: non autonomo...
consiglio inoltre prosecuzione pratiche per IC e UVG in quanto il paziente necessita di supervisione continua... MMSE 11,7/30 ADL 4/6...". Anche non considerando il si tratta di soggetto che è diventato incontinente e dipendente nella maggior CP_2
parte delle ADL.
• 5.12.2023 Ambulatorio C.D.C.D. "...la moglie riferisce progressivo lento declino del quadro cognitivo-comportamentale... SPMSQ 7 errori...".
3 Tanto premesso, pur considerando come attendibile il rilievo dell'autonomia motoria certificata sia dalla Commissione ASL il 26.6.2023 che dal Dr. , CTU in ATP, pur Per_1
tenuto conto del fatto che è giudicato non autonomo nelle ADL a partire da maggio 2023, si deve considerare la qualifica della demenza ai sensi della L. 18/1980 con particolare riferimento alla gravità della stessa già dal periodo precedente. Il punteggio che si ottiene somministrando il test MMSE va da 0 a 30: quando il risultato supera 26 si parla di livello 2
(nessuna compromissione), quando 18-25 livello 1 (media compromissione), quando 0-17
livello 0 (grave compromissione).
Il nostro caso afferisce al livello 0 (grave compromissione) sin dalla domanda e sin dalla prima valutazione della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, Condizioni
Visive e della Sordità che già il 26.6.2023 approvava e quindi convalidava la diagnosi di
"atrofia frontale con deterioramento cognitivo severo MMSE 11,7/30...".
Per questo ritengo che l'indennità richiesta sia da approvare sin dalla domanda amministrativa”.
La dott.ssa ha quindi concluso (in assenza di osservazioni dai cc.tt.pp.) per la Per_2
sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio oggetto di domanda, dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u. nominata devono essere condivise, alla luce dei principi di diritto che regolano la materia;
deve infatti osservarsi quanto considerato dalla Corte di
Cassazione in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale di cui all'art. 1 l. 18/1980: “ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento,
ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita
4 di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona” (Cass. n. 24980/2022;
sostanzialmente conforme Cass. n. 15882/2015, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi,
diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”; si veda ancora Cass. n. 7273/2011, secondo la quale:
“le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano”; nonché Cass. ord.
n. 26092/2010, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 5 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi,
diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”. Nel caso di specie, è stata accertata l'impossibilità, per il ricorrente, di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, come si è visto.
Si deve quindi accertare in questa sede che in capo al ricorrente sussistono Parte_1
i requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 l. 18/1980, a far data dal 14/4/2023 (domanda amministrativa).
3. In ordine alle spese di lite, deve ritenersi che le stesse debbano essere rifuse in favore del ricorrente per entrambe le fasi di giudizio, considerando che quando il ricorso ex art. 445 bis cpc è stato depositato le condizioni sanitarie sussistevano già.
La liquidazione è operata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alle liti del ricorrente, che si è dichiarata antistataria.
Le spese di c.t.u. delle due fasi di giudizio (liquidate rispettivamente con decreto del 6/8/2024
e con decreto del 16/6/2025) devono essere poste a carico dell' , in ragione della CP_1
soccombenza.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità ex art. 1 l. 18/1980 a far data dal 14/4/2023;
- visto 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore del ricorrente, antistataria CP_1
con diritto alla distrazione, delle spese di lite delle due fasi di giudizio, che vengono liquidate
6 in complessivi euro 6.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. delle due fasi di giudizio, liquidate rispettivamente con decreto del 6/8/2024 e con decreto del 16/6/2025, a carico di . CP_1
Torino, 18/6/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare