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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA
nella persona dei magistrati
Dott.ssa AR SERRAO Presidente Rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.2180/25 V.G, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via Aldobrandino da Siena n. 12, cf. Parte_1 [...]
C.F._1
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], cf. Parte_2 [...]
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Daniela Marrelli (c.f. -) presso il cui studio in C.F._3
Siena, Via Montanini n.152, entrambi sono elettivamente domiciliati, come da procure congiunte telematicamente al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 18.6.2025 )
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025 , e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 11/03/2000, in Siena contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nate due figlie:
e , entrambe a Siena, rispettivamente l'11/10/2001 e il 07/03/2003; che da anni nel Per_1 Per_2 rapporto coniugale si era verificata una frattura insanabile che aveva reso impossibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
che avevano o deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi si danno atto, reciprocamente, di essere autonomi economicamente di talché rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento, mentre entrambi continueranno a contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni, fino a quando le stesse non avranno raggiunto una completa autonomia economica.
Nel dettaglio, il sig. continuerà a sostenere economicamente le figlie mediante il Parte_1 versamento del canone dell'immobile da loro condotto in locazione, in Milano, fino alla concorrenza di Euro
1100,00 mensili, fino al completamento degli studi;
continuerà, altresì, a versare le tasse universitarie fino a quando non avrà conseguito il diploma di laurea. La signora da parte sua, provvederà a Per_2 Pt_2 soddisfare tutte le altre esigenze di natura economica delle figlie. Quanto alle spese per master di secondo livello, o similari, se ed in quanto previamente concordate, dovranno essere ripartite tra i genitori a perfetta metà.
c) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni reciproca pendenza di carattere economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, se non per effetto di quanto con il presente atto stabilito e, pertanto, si rilasciano reciprocamente quietanza finale, transattiva e pienamente liberatoria e satisfattiva.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte , rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare ( art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c) .
Il giudice istruttore ha rimesso a decisione al Collegio come da decreto del 17.6.2025
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse delle figlie entrambe maggiorenni.
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 18.6.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
e così provvede :
[...] Parte_2
Omologa la separazione consensuale tra e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza che hanno contratto matrimonio in Siena in data 11.3.2000 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Siena, al n. 5, Parte II – Serie A- volume 1- anno 2000,alle condizioni sopraindicate
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 17.10.2025
La Presidente est.
AR AO Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA
nella persona dei magistrati
Dott.ssa AR SERRAO Presidente Rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.2180/25 V.G, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via Aldobrandino da Siena n. 12, cf. Parte_1 [...]
C.F._1
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], cf. Parte_2 [...]
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Daniela Marrelli (c.f. -) presso il cui studio in C.F._3
Siena, Via Montanini n.152, entrambi sono elettivamente domiciliati, come da procure congiunte telematicamente al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 18.6.2025 )
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025 , e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 11/03/2000, in Siena contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nate due figlie:
e , entrambe a Siena, rispettivamente l'11/10/2001 e il 07/03/2003; che da anni nel Per_1 Per_2 rapporto coniugale si era verificata una frattura insanabile che aveva reso impossibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
che avevano o deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi si danno atto, reciprocamente, di essere autonomi economicamente di talché rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento, mentre entrambi continueranno a contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni, fino a quando le stesse non avranno raggiunto una completa autonomia economica.
Nel dettaglio, il sig. continuerà a sostenere economicamente le figlie mediante il Parte_1 versamento del canone dell'immobile da loro condotto in locazione, in Milano, fino alla concorrenza di Euro
1100,00 mensili, fino al completamento degli studi;
continuerà, altresì, a versare le tasse universitarie fino a quando non avrà conseguito il diploma di laurea. La signora da parte sua, provvederà a Per_2 Pt_2 soddisfare tutte le altre esigenze di natura economica delle figlie. Quanto alle spese per master di secondo livello, o similari, se ed in quanto previamente concordate, dovranno essere ripartite tra i genitori a perfetta metà.
c) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni reciproca pendenza di carattere economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, se non per effetto di quanto con il presente atto stabilito e, pertanto, si rilasciano reciprocamente quietanza finale, transattiva e pienamente liberatoria e satisfattiva.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte , rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare ( art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c) .
Il giudice istruttore ha rimesso a decisione al Collegio come da decreto del 17.6.2025
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse delle figlie entrambe maggiorenni.
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 18.6.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
e così provvede :
[...] Parte_2
Omologa la separazione consensuale tra e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza che hanno contratto matrimonio in Siena in data 11.3.2000 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Siena, al n. 5, Parte II – Serie A- volume 1- anno 2000,alle condizioni sopraindicate
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 17.10.2025
La Presidente est.
AR AO Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi