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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa BA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13932/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
VI VE n. 1, C.F.: rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
PA Di Carlo, pec: elett.te dom.ta in Palermo, via Email_1
VI Di CO n. 29 presso lo Studio del procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
RO CI
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MEDIANTE DEPOSITO - A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 07.10.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di ad avere Parte_1
corrisposto l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 28.11.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, atteso che CP_1
la ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio e le liquida come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come CP_1
da separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.10.2024, parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu resa nel procedimento sommario, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare CP_1
dell'assegno mensile di assistenza.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e contestava la CP_2
domanda, chiedendo il rigetto.
Disposta la rinnovazione della ctu, veniva affidato l'incarico al Dott. Persona_1
, specialista in ortopedia e traumatologia, il quale depositava la relazione
[...]
peritale.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, soltanto la ricorrente depositava note scritte;
pertanto sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione della
CP_ ricorrente e nella memoria di costituzione dell' la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
Il consulente infatti ha accertato che le patologie che affliggono la periziata soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Ha diagnosticato infatti che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche e cedimento vertebrale di L5: cod.7105, 40%; Discopatie multiple cervicali e lombari con compromissione radicolare: cod. 7338, per analogia
15%; Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva media: 2205, 25%; Ipertensione arteriosa in trattamento: cod. 6445, 15%; Diabete mellito in trattamento con IGO: cod. 9309, 41%. Sindrome fibromialgia primaria”.
Ha pertanto riconosciuto la stessa invalida con permanente riduzione della capacità lavorativa pari al 74% e quindi meritevole dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 28.11.2023, data in cui vi è certificazione neurologica.
Le suddette conclusioni appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la ricorrente ha i requisiti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che, CP_1
stante l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato della ricorrente, si liquidano in favore dell'Erario come da separato decreto.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 07.10.2025
Il Giudice onorario
BA LL
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa BA LL in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.