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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. N. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, composta dai magistrati:
- dott. Eugenio Maria Turco, Presidente
- dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
- dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.n 1536/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente
TRA
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Conticelli
RICORRENTE E
C.F.: , nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vania Bracaletti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il sig. ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto in Viterbo il 30/01/1993 con la sig.ra . Controparte_1
Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Contestualmente richiedeva l'applicazione di un ordine di protezione in suo favore in ragione delle condotte illecite di parte resistente poste in essere in suo danno. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava, in particolare con riguardo all'assegnazione della casa familiare e, in subordine, in merito al riconoscimento, in caso di mancata assegnazione della indicata abitazione, di un contributo economico in suo favore. In merito alla richiesta di emissione di un ordine di protezione, tale istanza, in ragione della documentazione depositata, veniva accolta ed emesso, nel contraddittorio delle parti, il relativo provvedimento in data 2.10.2024. Successivamente, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, il GU, rigettata ogni richiesta istruttoria, rimetteva la causa alla decisione del collegio sulle conclusioni delle parti.
Quanto alla richiesta di separazione personale, ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio. Con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, si ritiene la richiesta non possa essere accolta. A tal riguardo si segnala che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i provvedimenti riguardanti l'assegnazione della casa coniugale devono considerare al fine della loro emissione il solo interesse dei figli minori, escludendo qualsiasi altra concorrente problematica (“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli..”(Sez. 1 n. 25604 del 12/10/2018 (Rv. 650826). Nel caso in esame, dunque, in assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nessun provvedimento potrà essere assunto in merito.
Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento del coniuge avanzata dalla
, la stessa appare meritevole di accoglimento seppur nei limiti di seguito indicati. CP_1
Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, n. 21504/2021). Passando al caso in esame, si ritiene che sulla base dei documenti depositati dalle parti, sussistano i presupposti per darsi luogo al riconoscimento di un assegno in favore della resistente seppur limitato ad una quota avente natura alimentare. Ciò considerando, infatti, da un lato le rispettive condizioni economiche delle parti (il ricorrente vive in un'abitazione dell'Ater, per la quale corrisponde un canone mensile di euro 100,00, percepisce un reddito mensile di euro 730,00 ed un assegno di accompagnamento di 500,00 euro mensili;
lo stesso, inoltre, di oltre 85 anni, proprio in ragione dell'età ha particolari necessità, certamente superiori a quella della resistente di 28 anni più giovane di lui. La resistente da parte sua, vive presso la figlia e percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente per circa 500,00 euro) e la considerevole durata del matrimonio, circa 32 anni. Alla luce di tali circostanze, che danno conto di un evidente diversità delle rispettive condizioni economiche delle parti ed in assenza di qualsiasi altra allegazione, in particolare con riguardo ad uno dei presupposti indicati dalla Corte Suprema (il pregresso stile di vita), il contributo in esame può essere quantificato limitatamente ad euro 100,00 mensili. Considerato il complessivo esito del giudizio, appare legittimo compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio da loro contratto in Viterbo in data 30.11.1993 e ritualmente trascritto (atto n. 29 parte 1 serie A), mandando all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. corrisponderà alla moglie la somma di euro 100,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT;
3. Spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 30.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, composta dai magistrati:
- dott. Eugenio Maria Turco, Presidente
- dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
- dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.n 1536/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente
TRA
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Conticelli
RICORRENTE E
C.F.: , nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vania Bracaletti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il sig. ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto in Viterbo il 30/01/1993 con la sig.ra . Controparte_1
Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Contestualmente richiedeva l'applicazione di un ordine di protezione in suo favore in ragione delle condotte illecite di parte resistente poste in essere in suo danno. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava, in particolare con riguardo all'assegnazione della casa familiare e, in subordine, in merito al riconoscimento, in caso di mancata assegnazione della indicata abitazione, di un contributo economico in suo favore. In merito alla richiesta di emissione di un ordine di protezione, tale istanza, in ragione della documentazione depositata, veniva accolta ed emesso, nel contraddittorio delle parti, il relativo provvedimento in data 2.10.2024. Successivamente, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, il GU, rigettata ogni richiesta istruttoria, rimetteva la causa alla decisione del collegio sulle conclusioni delle parti.
Quanto alla richiesta di separazione personale, ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio. Con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, si ritiene la richiesta non possa essere accolta. A tal riguardo si segnala che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i provvedimenti riguardanti l'assegnazione della casa coniugale devono considerare al fine della loro emissione il solo interesse dei figli minori, escludendo qualsiasi altra concorrente problematica (“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli..”(Sez. 1 n. 25604 del 12/10/2018 (Rv. 650826). Nel caso in esame, dunque, in assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nessun provvedimento potrà essere assunto in merito.
Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento del coniuge avanzata dalla
, la stessa appare meritevole di accoglimento seppur nei limiti di seguito indicati. CP_1
Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, n. 21504/2021). Passando al caso in esame, si ritiene che sulla base dei documenti depositati dalle parti, sussistano i presupposti per darsi luogo al riconoscimento di un assegno in favore della resistente seppur limitato ad una quota avente natura alimentare. Ciò considerando, infatti, da un lato le rispettive condizioni economiche delle parti (il ricorrente vive in un'abitazione dell'Ater, per la quale corrisponde un canone mensile di euro 100,00, percepisce un reddito mensile di euro 730,00 ed un assegno di accompagnamento di 500,00 euro mensili;
lo stesso, inoltre, di oltre 85 anni, proprio in ragione dell'età ha particolari necessità, certamente superiori a quella della resistente di 28 anni più giovane di lui. La resistente da parte sua, vive presso la figlia e percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente per circa 500,00 euro) e la considerevole durata del matrimonio, circa 32 anni. Alla luce di tali circostanze, che danno conto di un evidente diversità delle rispettive condizioni economiche delle parti ed in assenza di qualsiasi altra allegazione, in particolare con riguardo ad uno dei presupposti indicati dalla Corte Suprema (il pregresso stile di vita), il contributo in esame può essere quantificato limitatamente ad euro 100,00 mensili. Considerato il complessivo esito del giudizio, appare legittimo compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio da loro contratto in Viterbo in data 30.11.1993 e ritualmente trascritto (atto n. 29 parte 1 serie A), mandando all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. corrisponderà alla moglie la somma di euro 100,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT;
3. Spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 30.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco