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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 56-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CACCIOLA, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell' Avv. Francesco Cacciola, C.F. , del foro di C.F._2
Salerno, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 124/2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.3.2025, ha depositato, con l'assistenza Parte_1 dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa , un Persona_1 piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 4.4.2025, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.
Con relazione del 5.5.2025, l'OCC dottoressa ha comunicato di avere Persona_1 ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che erano pervenute osservazioni critiche solo dal creditore , il CP_1 quale si è opposto alla omologa del piano e della proposta, assumendo che il ricorrente avrebbe determinato il sovraindebitamento con colpa grave.
2.1 Al fine di decidere, può essere immediatamente evidenziato che, come già evidenziatosi nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, “il presupposto di accesso allo strumento del piano del consumatore, originariamente delineato da una definizione non brillante sintetizzata nel fuorviante concetto di
“meritevolezza”, è stato schiarito dall'art. 7 c. 2 lett. d-ter, introdotto dal d.l. 137 del
2020, il quale, riprendendo l'analoga disposizione ora inserita nell'art. 69 c. 1 del CCII, condiziona l'ammissibilità del piano alla assenza di colpa grave, mala fede o frode nel sovraindebitamento.
1 Al contempo, è stata introdotta anche una specifica disciplina del trattamento del creditore, banca o intermediario finanziario, che abbia concesso credito violando l'obbligo, sancito dall'art. 124 bis TUB, di valutare il merito creditizio del cliente, anticipando l'entrata in vigore di previsioni contenute del CCII ispirate a principi di responsible lending.
Segnatamente, mentre l'art. 9 c.
3-bis lett. e) richiede all'OCC di verificare se “il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, l'art. 12 c.
3-bis ha introdotto una ipotesi di sanzione processuale per la violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nella interpretazione delle modifiche, la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno proposto differenti letture.
Secondo una prima tesi, il presupposto di accesso al procedimento non ha mutato caratteristiche, restando pur sempre incentrato sulla condotta del debitore (vd.
Tribunale Catania 5.3.2021). Questa tesi, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla c.d. meritevolezza ... inquadra il presupposto in termini oggettivi. Il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l'obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere colposamente provocato il sovraindebitamento mediante comportamenti successivi alla assunzione prudente dell'obbligazione.
Si tratta di ipotesi in cui il debitore, nell'assumere l'obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. La modifica normativa, allora, incide solamente sulla soglia di prudenza richiesta dalla legge, secondo il parametro della gravità, da intendersi quale scostamento dalle più elementari regole che devono guidare un consumatore nella assunzione e nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo una tesi opposta, la gravità della colpa assume un valore di maggiore ampiezza rispetto alla semplice condotta del debitore, richiamando l'esigenza di valutare complessivamente la situazione in cui il sovraindebitamento si è verificato.
Questa giurisprudenza ha quindi individuato due specifici elementi che dovrebbero arricchire il quadro della valutazione della condotta del debitore: a) i motivi che hanno
2 portato il debitore a sovraindebitarsi, invero già utilizzati da una precedente giurisprudenza per riempire di contenuto la nozione di meritevolezza;
b) il comportamento del finanziatore al momento di concedere il credito.
Seguendo questo filone di pensiero, una parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere l'accesso al piano del consumatore solo a quelle condotte connotate dal dolo di danneggiare i creditori o da operazioni di puro rischio, recuperando alla colpa lieve le ipotesi di sovraindebitamento per necessità o quelle causate dalla mancata cooperazione del creditore nella valutazione del merito creditizio” (cfr. Tribunale di
Cagliari decreto di omologa del 2.3.2023). Ed è in questa seconda prospettiva, conforme allo “spirito” della direttiva Insolvency – la quale non prevede alcun criterio in tema di colpa per l'accesso all'istituto e prevede il diritto all'esdebitazione, con la conseguenza che i casi di inammissibilità dovrebbero essere considerati residuali, pena la frustrazione degli obiettivi della legislatore che ha inteso ampliare le ipotesi di accesso agli istituti di regolazione della crisi ancor più che alla cancellazione dei debiti
– che deve essere interpretato l'art. 69 CCII.
2.2 Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente (nato a [...] il [...]) è un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato presso la società Camporosso
Srl (qualifica/mansione di salumiere), a far data dal 06/06/2001. Il suo nucleo familiare (in disparte le vicende inerenti la separazione) è composto da T_
e dal figlio di quest'ultima. Si legge nella relazione del gestore che
[...] T_
(nata il [...] in [...], non svolge al momento nessuna
[...] attività lavorativa, percependo esclusivamente una pensione di reversibilità di euro
362,07 mensili, mentre (nato a [...] il [...]), figlio della CP_2 signora , lavora come operaio, con contratto di apprendistato presso la società T_
Sarlux Srl e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.979,68.
Sull'origine del sovraindebitamento, l'OCC ha evidenziato che:
“Le ragioni che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento sono legate al venir meno della liquidità necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte, aggravate nel periodo della separazione legale (13/11/2012), momento in cui il signor ha dovuto Pt_1 corrispondere una quota di mantenimento mensile e sostenere spese per l'abitazione in affitto (affitto che tuttora grava sulle disponibilità mensili). Dalla documentazione consegnata dal signor risulta, inoltre, sia una richiesta di rateizzazione di alcune Pt_1 cartelle di IT (02/11/2016), sia l'estinzione anticipata dei finanziamenti SS
BA SP (20/04/2022) e FI SP (31/05/2022) in seguito alla stipula del contratto di cessione del quinto (11/03/2022). Detto comportamento rileva la Per_2
3 volontà ad estinguere posizioni debitorie pregresse e la consapevolezza delle banche che esiste una reale difficoltà del debitore ad onorare, con la corrente liquidità, le obbligazioni: la stipula di un nuovo finanziamento va a chiudere due posizioni debitorie pregresse, oltre che conferire ulteriore liquidità per la differenza.
Il finanziamento Neos Finance, con numero 96 rate da euro 576,35 mensili decorre dal
21/12/2011, mentre il finanziamento Findomestic decorre dal 21/05/2012 con numero
120 rate mensili da euro 282,40, rispettivamente cedute ed a sofferenza”.
Dunque, il sovraindebitamento è maturato, in conseguenza di concause (quali, sostenimento di spese legali legate alla separazione ed alle spese per il mantenimento dei figli), che, in quanto “esogene”, portano di per sé ad escludere il ricorrere della colpa grave in capo al sig. . Pt_1
3.1 Il piano (riportando quanto illustrato dall'OCC, alle pagine 34-36 della relazione) prevede quanto segue:
4 5 La proposta prevede:
- il pagamento in prededuzione del saldo del 60% relativo al compenso OCC, pari ad euro 1.196,75 (al lordo di cassa dottori commercialisti ed Iva) e del 75% del compenso
Avvocati pari ad euro 951,60 (al lordo di cassa avvocati ed Iva) a sentenza definitiva del Tribunale ed in unica soluzione;
- il pagamento al 100% del debito in privilegio (compenso Avvocati pari al saldo del
25% ex art. 2751 bis n. 2, debiti per TARI, tasse automobilistiche, Irpef, come previsto dall'art. 2752 co.1, co. 4, c.c.) e del 17,23% del debito in chirografo (finanziarie, multe per infrazioni stradali, oneri di notifica Agente Riscossione).
3.2 Quanto ai crediti di IFIS BA e Bibanca, “assistiti” dalla cessione del quinto, pare opportuno evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio – con la conseguenza la cessione è, di per sé, inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum: nella cessione del quinto dello stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto;
in tale schema, infatti, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto – non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito avente ad oggetto lo stipendio – posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio stesso.
Ciò posto, pare opportuno evidenziare che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali “pagamenti”
6 percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
***
In ragione di quanto sopra considerato, l'opposizione del creditore deve Parte_3 essere superata ed il piano proposto da deve essere omologato. Parte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da proposta e Parte_1 relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 09/05/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CACCIOLA, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell' Avv. Francesco Cacciola, C.F. , del foro di C.F._2
Salerno, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 124/2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.3.2025, ha depositato, con l'assistenza Parte_1 dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa , un Persona_1 piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 4.4.2025, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.
Con relazione del 5.5.2025, l'OCC dottoressa ha comunicato di avere Persona_1 ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che erano pervenute osservazioni critiche solo dal creditore , il CP_1 quale si è opposto alla omologa del piano e della proposta, assumendo che il ricorrente avrebbe determinato il sovraindebitamento con colpa grave.
2.1 Al fine di decidere, può essere immediatamente evidenziato che, come già evidenziatosi nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, “il presupposto di accesso allo strumento del piano del consumatore, originariamente delineato da una definizione non brillante sintetizzata nel fuorviante concetto di
“meritevolezza”, è stato schiarito dall'art. 7 c. 2 lett. d-ter, introdotto dal d.l. 137 del
2020, il quale, riprendendo l'analoga disposizione ora inserita nell'art. 69 c. 1 del CCII, condiziona l'ammissibilità del piano alla assenza di colpa grave, mala fede o frode nel sovraindebitamento.
1 Al contempo, è stata introdotta anche una specifica disciplina del trattamento del creditore, banca o intermediario finanziario, che abbia concesso credito violando l'obbligo, sancito dall'art. 124 bis TUB, di valutare il merito creditizio del cliente, anticipando l'entrata in vigore di previsioni contenute del CCII ispirate a principi di responsible lending.
Segnatamente, mentre l'art. 9 c.
3-bis lett. e) richiede all'OCC di verificare se “il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, l'art. 12 c.
3-bis ha introdotto una ipotesi di sanzione processuale per la violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nella interpretazione delle modifiche, la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno proposto differenti letture.
Secondo una prima tesi, il presupposto di accesso al procedimento non ha mutato caratteristiche, restando pur sempre incentrato sulla condotta del debitore (vd.
Tribunale Catania 5.3.2021). Questa tesi, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla c.d. meritevolezza ... inquadra il presupposto in termini oggettivi. Il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l'obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere colposamente provocato il sovraindebitamento mediante comportamenti successivi alla assunzione prudente dell'obbligazione.
Si tratta di ipotesi in cui il debitore, nell'assumere l'obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. La modifica normativa, allora, incide solamente sulla soglia di prudenza richiesta dalla legge, secondo il parametro della gravità, da intendersi quale scostamento dalle più elementari regole che devono guidare un consumatore nella assunzione e nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo una tesi opposta, la gravità della colpa assume un valore di maggiore ampiezza rispetto alla semplice condotta del debitore, richiamando l'esigenza di valutare complessivamente la situazione in cui il sovraindebitamento si è verificato.
Questa giurisprudenza ha quindi individuato due specifici elementi che dovrebbero arricchire il quadro della valutazione della condotta del debitore: a) i motivi che hanno
2 portato il debitore a sovraindebitarsi, invero già utilizzati da una precedente giurisprudenza per riempire di contenuto la nozione di meritevolezza;
b) il comportamento del finanziatore al momento di concedere il credito.
Seguendo questo filone di pensiero, una parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere l'accesso al piano del consumatore solo a quelle condotte connotate dal dolo di danneggiare i creditori o da operazioni di puro rischio, recuperando alla colpa lieve le ipotesi di sovraindebitamento per necessità o quelle causate dalla mancata cooperazione del creditore nella valutazione del merito creditizio” (cfr. Tribunale di
Cagliari decreto di omologa del 2.3.2023). Ed è in questa seconda prospettiva, conforme allo “spirito” della direttiva Insolvency – la quale non prevede alcun criterio in tema di colpa per l'accesso all'istituto e prevede il diritto all'esdebitazione, con la conseguenza che i casi di inammissibilità dovrebbero essere considerati residuali, pena la frustrazione degli obiettivi della legislatore che ha inteso ampliare le ipotesi di accesso agli istituti di regolazione della crisi ancor più che alla cancellazione dei debiti
– che deve essere interpretato l'art. 69 CCII.
2.2 Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente (nato a [...] il [...]) è un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato presso la società Camporosso
Srl (qualifica/mansione di salumiere), a far data dal 06/06/2001. Il suo nucleo familiare (in disparte le vicende inerenti la separazione) è composto da T_
e dal figlio di quest'ultima. Si legge nella relazione del gestore che
[...] T_
(nata il [...] in [...], non svolge al momento nessuna
[...] attività lavorativa, percependo esclusivamente una pensione di reversibilità di euro
362,07 mensili, mentre (nato a [...] il [...]), figlio della CP_2 signora , lavora come operaio, con contratto di apprendistato presso la società T_
Sarlux Srl e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.979,68.
Sull'origine del sovraindebitamento, l'OCC ha evidenziato che:
“Le ragioni che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento sono legate al venir meno della liquidità necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte, aggravate nel periodo della separazione legale (13/11/2012), momento in cui il signor ha dovuto Pt_1 corrispondere una quota di mantenimento mensile e sostenere spese per l'abitazione in affitto (affitto che tuttora grava sulle disponibilità mensili). Dalla documentazione consegnata dal signor risulta, inoltre, sia una richiesta di rateizzazione di alcune Pt_1 cartelle di IT (02/11/2016), sia l'estinzione anticipata dei finanziamenti SS
BA SP (20/04/2022) e FI SP (31/05/2022) in seguito alla stipula del contratto di cessione del quinto (11/03/2022). Detto comportamento rileva la Per_2
3 volontà ad estinguere posizioni debitorie pregresse e la consapevolezza delle banche che esiste una reale difficoltà del debitore ad onorare, con la corrente liquidità, le obbligazioni: la stipula di un nuovo finanziamento va a chiudere due posizioni debitorie pregresse, oltre che conferire ulteriore liquidità per la differenza.
Il finanziamento Neos Finance, con numero 96 rate da euro 576,35 mensili decorre dal
21/12/2011, mentre il finanziamento Findomestic decorre dal 21/05/2012 con numero
120 rate mensili da euro 282,40, rispettivamente cedute ed a sofferenza”.
Dunque, il sovraindebitamento è maturato, in conseguenza di concause (quali, sostenimento di spese legali legate alla separazione ed alle spese per il mantenimento dei figli), che, in quanto “esogene”, portano di per sé ad escludere il ricorrere della colpa grave in capo al sig. . Pt_1
3.1 Il piano (riportando quanto illustrato dall'OCC, alle pagine 34-36 della relazione) prevede quanto segue:
4 5 La proposta prevede:
- il pagamento in prededuzione del saldo del 60% relativo al compenso OCC, pari ad euro 1.196,75 (al lordo di cassa dottori commercialisti ed Iva) e del 75% del compenso
Avvocati pari ad euro 951,60 (al lordo di cassa avvocati ed Iva) a sentenza definitiva del Tribunale ed in unica soluzione;
- il pagamento al 100% del debito in privilegio (compenso Avvocati pari al saldo del
25% ex art. 2751 bis n. 2, debiti per TARI, tasse automobilistiche, Irpef, come previsto dall'art. 2752 co.1, co. 4, c.c.) e del 17,23% del debito in chirografo (finanziarie, multe per infrazioni stradali, oneri di notifica Agente Riscossione).
3.2 Quanto ai crediti di IFIS BA e Bibanca, “assistiti” dalla cessione del quinto, pare opportuno evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio – con la conseguenza la cessione è, di per sé, inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum: nella cessione del quinto dello stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto;
in tale schema, infatti, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto – non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito avente ad oggetto lo stipendio – posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio stesso.
Ciò posto, pare opportuno evidenziare che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali “pagamenti”
6 percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
***
In ragione di quanto sopra considerato, l'opposizione del creditore deve Parte_3 essere superata ed il piano proposto da deve essere omologato. Parte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da proposta e Parte_1 relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 09/05/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
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