Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Assunta Baranello contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Nicoletta dell'Omo con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 26.04.1998, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Circello (BN).
Con memoria difensiva del 7/03/2025 si è costituito in giudizio
[...]
, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 proposta dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 7/04/2025, le parti, personalmente presenti, hanno raggiunto un accordo conciliativo su impulso dello scrivente giudice relatore, dal seguente tenore: “Pronuncia divorzile;
versamento da parte di Controparte_1
1
; spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Per_2
Milano; assegno unico percepito al 50% tra le parti”.
Hanno dunque precisato le conclusioni e discusso la causa conformemente all'accordo raggiunto.
La causa è stata all'esito rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M.
Il PM ha concluso in data 8/04/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda divorzile è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- sentenza di separazione giudiziale n. 118/2024 del 29/01/2024;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, ribadita in sede di udienza, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, compendiate nel verbale di udienza del 7/04/2025, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, in virtù dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 26.04.1998, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Circello (BN), alle condizioni tutte riportate nell'accordo tra loro raggiunto all'udienza del 7/04/2025, che si deve intendere in questa sede integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 R.G. n. 2184/2024
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- SPESE compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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