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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3093/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti CORRADO DE CESARE e GIANLUCA DE Parte_1
CESARE;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISITNA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente;
-per l'effetto condannare l in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Roma (RM), via IV
Novembre n. 144, alla liquidazione del danno biologico,nella misura del 12%, di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da Giustizia, con ratei maturati nell'ambito prescrizionale ed interessi;
-con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c.”. La domanda attorea deve essere rigettata.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 23.06.2023) - ha previsto l'erogazione da parte dell di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (ernia discale lombare) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le Per_1 cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, che ha ritenuto ascrivibile ad una causa esclusiva extra-lavorativa, ritenendo che “sig. è risultato Parte_1 attualmente affetto da: ”Er-nie e discopatie lombari multiple in spondiloartrosi, coxartrosi. Scoliosi lombare. Il Ricorrente ha riferito in anamnesi di aver svolto negli anni, e sin dal 1981, attività di termoidraulico e di idraulico presso varie aziende.
Ė allegato il fascicolo estratto contributivo, da cui si evince l'attività lavorativa svolta presso varie aziende (non tutte edili, ad. esempio la Società Sportiva Dilettantistica Gestione
Poliva- lente, che parrebbe una società sportiva ippica).
Non viene documentata negli anni alcuna mansione specifica a rischio movimentazione manuale dei carichi, né alcun certifica- to di idoneità da cui risulti la mansione e/o l'esposizione lavorativa;
né -tantomeno - alcun Documento di Valutazione dei
Rischi da cui si possa evincere l'esposizione a rischio specifico.
Dal punto di vista clinico e medico-legale, inoltre, il Ricorrente allega referto radiografico e di risonanza magnetica, da cui risulta la presenza di scoliosi lombare dx. convessa, nonché di coxartrosi e spondiloartrosi;
ed anche la presenza di ernie multiple lombari. Elementi tutti che fanno propendere per una prevalente predisposizione individuale.
Non meno importante constatazione riguarda il Giudizio di Idoneità del 19.09.2024 che riporta come mansione quella di “idraulico” e come fattori di rischio: ”rumore, polveri, posture” (ma non quindi la movimentazione manuale dei carichi.
Pertanto, all'esame degli atti di causa posti alla nostra attenzione, non appare dimostrato un rischio lavorativo specifico di movimentazione manuale dei carichi sia pure come concausa efficiente e determinante.”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Tenuto conto della natura strettamente tecnica della valutazione posta a base della decisione, nella specie appaiono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Restano tuttavia definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, posto che l , essendo parte interamente vittoriosa, non può CP_1 essere tenuta a sopportare neppure in parte i costi del giudizio
(v. Cass. 406/08).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte ricorrente.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3093/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti CORRADO DE CESARE e GIANLUCA DE Parte_1
CESARE;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISITNA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente;
-per l'effetto condannare l in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Roma (RM), via IV
Novembre n. 144, alla liquidazione del danno biologico,nella misura del 12%, di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da Giustizia, con ratei maturati nell'ambito prescrizionale ed interessi;
-con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c.”. La domanda attorea deve essere rigettata.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 23.06.2023) - ha previsto l'erogazione da parte dell di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (ernia discale lombare) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le Per_1 cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, che ha ritenuto ascrivibile ad una causa esclusiva extra-lavorativa, ritenendo che “sig. è risultato Parte_1 attualmente affetto da: ”Er-nie e discopatie lombari multiple in spondiloartrosi, coxartrosi. Scoliosi lombare. Il Ricorrente ha riferito in anamnesi di aver svolto negli anni, e sin dal 1981, attività di termoidraulico e di idraulico presso varie aziende.
Ė allegato il fascicolo estratto contributivo, da cui si evince l'attività lavorativa svolta presso varie aziende (non tutte edili, ad. esempio la Società Sportiva Dilettantistica Gestione
Poliva- lente, che parrebbe una società sportiva ippica).
Non viene documentata negli anni alcuna mansione specifica a rischio movimentazione manuale dei carichi, né alcun certifica- to di idoneità da cui risulti la mansione e/o l'esposizione lavorativa;
né -tantomeno - alcun Documento di Valutazione dei
Rischi da cui si possa evincere l'esposizione a rischio specifico.
Dal punto di vista clinico e medico-legale, inoltre, il Ricorrente allega referto radiografico e di risonanza magnetica, da cui risulta la presenza di scoliosi lombare dx. convessa, nonché di coxartrosi e spondiloartrosi;
ed anche la presenza di ernie multiple lombari. Elementi tutti che fanno propendere per una prevalente predisposizione individuale.
Non meno importante constatazione riguarda il Giudizio di Idoneità del 19.09.2024 che riporta come mansione quella di “idraulico” e come fattori di rischio: ”rumore, polveri, posture” (ma non quindi la movimentazione manuale dei carichi.
Pertanto, all'esame degli atti di causa posti alla nostra attenzione, non appare dimostrato un rischio lavorativo specifico di movimentazione manuale dei carichi sia pure come concausa efficiente e determinante.”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Tenuto conto della natura strettamente tecnica della valutazione posta a base della decisione, nella specie appaiono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Restano tuttavia definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, posto che l , essendo parte interamente vittoriosa, non può CP_1 essere tenuta a sopportare neppure in parte i costi del giudizio
(v. Cass. 406/08).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte ricorrente.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli