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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1555 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]del Greco, in Parte_1
Via Villa delle Ginestre, n. 6, C.F.: , el. dom. in Napoli al Corso C.F._1
Vittorio Emanuele n. 244, presso la , nella persona dell' Controparte_1 avv. GIOVANNI PALMA, C.F.: , dal quale è rappresentata e difesa, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva:
che, in data 13.02.2023, veniva attenzionata dalla notifica da parte dell' sede di CP_2 Castellammare di un'ordinanza– ingiunzione n. OI-001941156, protocollo
.5101.31/01/2023.0028814; CP_2 che la ricorrente, attraverso il detto atto impugnato, veniva, per la prima volta, a conoscenza dell'esistenza di un atto di accertamento prot. n.
.5101.30/10/2019.0234402 del 18.11.2019; CP_2
che il detto accertamento afferiva alla Società DESCA S.r.l., P.IVA: P.IVA_1 ma mai prima era stato messo a conoscenza della ricorrente;
che l'atto impugnato conteneva l'ordine di pagare la somma di €10.000.00 quale sanzione amministrativa per presunte violazioni amministrative relative all'anno 2016. Tanto premesso, l' istante deduceva, in via preliminare ed assorbente, che l'avviso di accertamento non era mai stato notificato ritualmente, nonché la prescrizione e adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell' ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Con le note depositate in data 5.11.2024, l' provvedeva a rideterminare la CP_2 sanzione in € 2.812,94.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 Preliminarmente, va rilevato che, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. ,la indagine giudiziale deve essere condotta nei limiti delle censure formulate dalla parte ricorrente. Ciò premesso, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione, deducendo la omessa notifica dell'atto di accertamento, nonché la prescrizione.
Le doglianze sono prive di pregio. L'avviso di accertamento ex art. 2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) protocollo
.5101.30/10/2019.0234402 del 18/11/2019 è stato regolarmente notificato in data CP_2
18/11/2019 come attestato dall'avviso di ricevimento, allegato alla memoria (ove si CP_2 legge molto chiaramente la firma autografa da parte del legittimo destinatario ossia della sig.ra , apposta sulla stessa cartolina nello spazio dedicato “firma del Parte_1 destinatario”). Inoltre, la ricorrente ha addotto come prescritto il termine di esigibilità del credito
Orbene, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'articolo 2943, quarto comma, dispone che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato (nella fattispecie, notificato regolarmente in data 18/11/2019) determina l'effetto interruttivo della prescrizione. Rilevato, tuttavia, che l' ha rideterminato la sanzione, in ossequio all'art. 23 CP_2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in € 2.812,94, la ordinanza deve essere ridotta al predetto importo.
Spese compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio e della sopravvenienza della previsione normativa, che ha imposto la rideterminazione della sanzione.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: ridetermina la sanzione in € 2.812,94; compensa le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, 23.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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