Articolo 283 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 283.

(Divieto di uscita dal territorio dello Stato).

E' vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938