CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Walter Parise) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv.ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Crotone del 21.6.2022, , che è Parte_1 amministratore e socio unico della società che gestisce in San Mauro CP_2
Marchesato un impianto di distribuzione di carburanti, ha rivendicato dall' “il CP diritto all'indennità” spettantegli per l'infortunio sul lavoro che ha denunciato di aver
Pag. 1 di 6 subito il 28.9.2021 a causa di una caduta che gli ha provocato la frattura del collo del femore destro. Ha attribuito la caduta all'imprevisto movimento dell'autovettura condotta da (suo fratello), con il quale stava parlando nel Controparte_3 piazzale della stazione di servizio. L'impatto lo ha sbalzato a terra provocandogli il grave trauma che gli è stato refertato nella stessa data presso il pronto soccorso dell'ospedale di Crotone.
2. Il tribunale ha rigettato il ricorso per due ordini di motivi.
2.1. In primo luogo, perché ha constatato che le allegazioni attoree in merito all'infortunio non coincidono con la descrizione dello stesso che si rinviene nella denuncia che la società ha presentato all' in data 11.3.2022, là dove si legge CP che il ricorrente è scivolato cadendo mentre percorreva a piedi lo spiazzo antistante l'impianto di distribuzione carburanti. Ha ritenuto non credibile che una discrasia tanto evidente possa essere il frutto dell'errore commesso dal commercialista incaricato della trasmissione della denuncia, anche perché la dinamica denunciata collima con quella riportata nel verbale del pronto soccorso, mentre quella allegata in ricorso non combacia con la versione che lo stesso ricorrente riferì al personale dell' il 18.1.2022. Ha inoltre evidenziato come quest'ultima versione, secondo CP la quale il ricorrente era stato investito mentre scendeva dall'auto di un familiare che lo aveva accompagnato sul luogo di lavoro, è stata contraddetta dal teste S_
, il quale ha dichiarato che il ricorrente era già nella stazione di servizio, prima
[...] dell'arrivo dell'autovettura del fratello. Ha quindi ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di provare l'infortunio per cui rivendica l'indennizzo.
2.2. In secondo luogo, ha ritenuto che, quand'anche la dinamica del sinistro fosse quella allegata in ricorso, non sia comunque ravvisabile l'occasione di lavoro perché il ricorrente non ha allegato e provato di aver subito l'infortunio nel mentre stava svolgendo la sua prestazione lavorativa. Ha quindi escluso il nesso di derivazione eziologica tra la prestazione lavorativa e l'infortunio.
3. Il ricorrente interpone appello e chiede l'integrale riforma della grava sentenza censurandone entrambi i capi.
3.1. Censura il primo capo perché addebita al tribunale: a) di non aver voluto sentire il commercialista che si era reso responsabile dell'erronea descrizione dell'infortunio nella denuncia inviata all' ; b) di non aver considerato che quella CP
Pag. 2 di 6 denuncia era stata preceduta da una prima istanza inviata per posta elettronica all' dallo stesso infortunato, nella quale la dinamica del sinistro era descritta in CP termini coincidenti con quelli che si rinvengono esposti in ricorso;
c) di aver enfatizzato il verbale redatto presso l' il 18.1.2022 che però non ha nessun CP valore probatorio perché chi lo ha redatto non è stato chiamato a darne conferma in udienza;
d) di aver svalutato che nel verbale del pronto soccorso si dava comunque atto che l'infortunio si era verificato mentre il ricorrente era al lavoro.
3.2. Censura il secondo capo perché addebita al tribunale di aver trascurato che in ricorso egli aveva chiaramente dedotto di essersi infortunato mentre stava
“svolgendo il proprio lavoro e come amministratore e come dipendente”, e ciò è stato confermato dai testimoni escussi.
4. Nella resistenza dell' , che nel chiedere il rigetto dell'appello ha CP ribadito l'eccezione di inapplicabilità della tutela antinfortunistica al caso di specie, il
Collegio, acquisite le note della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello non merita accoglimento per due ordini alternativi di ragioni.
6. In primo luogo, è invero assorbente di ogni altra questione l'eccezione, non esaminata in primo grado e ribadita dall' , di inapplicabilità al caso di CP specie della rivendicata tutela indennitaria.
6.1. Il ricorrente l'ha rivendicata nella duplice veste di dipendente e di amministratore della società di cui è unico socio. Sennonché:
1) non ha dato prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quella stessa società. Ed anzi, in senso contrario, si apprezzano: a) le risultanze della visura camerale, che attesta come la società avesse un unico lavoratore, e la deposizione del teste , il quale ha riferito di essere lui che all'epoca del sinistro lavorava S_ alle dipendenze della società; b) il fatto che nella denuncia di infortunio pervenuta all' l'11.3.2022 si precisa che l'infortunato aveva con la società un rapporto di CP lavoro “parasubordinato” in quanto “imprenditore o responsabile di piccolo esercizio di commercio al dettaglio”; c) la dirimente impossibilità giudica di configurare come
Pag. 3 di 6 subordinato il rapporto tra l'amministratore unico e la società di cui egli sia anche l'unico socio, com'è nel caso del ricorrente1;
2) all'amministratore unico di una società di capitali che di essa non sia anche dipendente, la tutela assicurativa non si applica2. CP
6.2. Vero è che l'art. 4, n. 7, del DPR n. 1124/1965 estende la copertura assicurativa anche ai soci di ogni tipo di società, ma solo qualora essi prestino opera manuale o sovrintendano al lavoro altrui3. E nel caso in esame non è stato provato (e per vero nemmeno è stato dedotto) che il ricorrente abbia subito l'infortunio nel mentre stava sovraintendendo al lavoro altrui (del quale, per l'appunto, il ricorso non fa menzione) o che fosse impegnato in una qualche prestazione manuale che lo esponeva al rischio concretizzatosi col verificarsi del sinistro4. Il tribunale ha correttamente rimarcato, in proposito, come non sia stato dedotto, né provato che egli stesse rifornendo di carburante l'auto del fratello. Ed in effetti la circostanza: a) non è stata riferita dai testimoni escussi (la madre del ricorrente e l'anzidetto dipendente, che si sono limitati a dichiarare che, all'arrivo dell'automobile, il ricorrente le si era avvicinato e aveva aperto lo sportello del lato passeggero); b) non è nemmeno stata specificamente allegata;
c) è smentita dalle stesse allegazioni attoree in merito al fatto che il ricorrente è stato colpito dall'autovettura del fratello mentre “parlava” con lui e, per farlo, aveva aperto lo sportello del lato passeggero.
Pag. 4 di 6 7. L'assenza del requisito soggettivo di applicabilità della tutela è sufficiente per confermare l'impugnata pronuncia di rigetto. Ma, alternativamente, lo stesso risultato si impone ove si abbia riguardo al contrasto tra le risultanze istruttorie che –
d'accordo col tribunale – induce a ritenere indimostrato il verificarsi del sinistro con le modalità che, nella prospettiva del ricorrente, dovrebbero garantirne l'indennizzabilità.
7.1. Ed invero, le testimonianze rese da chi ha asserito di avervi assistito, ossia, come si è già detto, dalla madre del ricorrente e dall'unico dipendente della sua azienda, sono da reputarsi inattendibili perché contrastanti con la versione dei fatti che il medesimo ricorrente riferì al medico della sede di Crotone che lo sentì il CP
18.1.2022. In merito all'infortunio, egli dichiarò che si era verificato “mentre scendeva dall'automobile di un familiare che lo aveva accompagnato sul luogo di lavoro”. Tale versione però contraddice l'affermazione dei testimoni secondo cui, invece, il ricorrente si trovava già sul piazzale della pompa di benzina quando sopraggiunse l'automobile guidata dal fratello.
7.2. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il verbale redatto dal medico dell' , che riporta l'anzidetta dichiarazione, fa fede fino a querela di CP falso quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e alle dichiarazioni a lui rese5. Non necessita, pertanto, di conferma testimoniale.
7.3. Dall'esito contraddittorio delle risultanze istruttorie, che si riflette in danno della parte onerata della relativa prova, scaturisce, pertanto, l'ulteriore e alternativo motivo di rigetto del gravame.
Pag. 5 di 6 8. Le spese dell'appello – come già quelle di primo grado – seguono la soccombenza perché il ricorrente non ha formulato la rituale declaratoria di incapienza reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini del relativo esonero, ma si è limitato ad attestare il mancato superamento della soglia reddituale di esenzione dal contributo unificato.
9. In ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri tariffari vigenti, le spese si liquidano come da dispositivo.
10. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso depositato il 25.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Crotone, giudice del lavoro, n. 474/24, pubblicata in data 7.6.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida CP in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13009/2003: “La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione …”. 2 In dottrina: “Sono compresi anche i soci amministratori, tranne l'amministratore unico”. 3 Cass. 23382/2018: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovraintendenza del lavoro altrui che determini l'esposizione a rischio ambientale”. 4 In dottrina: “i giudici di legittimità sono soliti distinguere l'opera manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui, per le quali ricorre l'obbligo assicurativo, dallo svolgimento di compiti meramente organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività, che rimangono invece esclusi dalla tutela assicurativa”. 5 Cfr. Cass. 18868/2015: “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”; Cass. 6045/2000: “Il certificato CP_ redatto da un medico convenzionato con l per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza …”; Cass.
5707/1984: “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti …”; Cass. 1025/1971: “La fede pubblica privilegiata è attribuita dalla legge all'atto pubblico cioè ad un documento formale, in relazione a ciò che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuto od avvenuto in sua presenza …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Walter Parise) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv.ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Crotone del 21.6.2022, , che è Parte_1 amministratore e socio unico della società che gestisce in San Mauro CP_2
Marchesato un impianto di distribuzione di carburanti, ha rivendicato dall' “il CP diritto all'indennità” spettantegli per l'infortunio sul lavoro che ha denunciato di aver
Pag. 1 di 6 subito il 28.9.2021 a causa di una caduta che gli ha provocato la frattura del collo del femore destro. Ha attribuito la caduta all'imprevisto movimento dell'autovettura condotta da (suo fratello), con il quale stava parlando nel Controparte_3 piazzale della stazione di servizio. L'impatto lo ha sbalzato a terra provocandogli il grave trauma che gli è stato refertato nella stessa data presso il pronto soccorso dell'ospedale di Crotone.
2. Il tribunale ha rigettato il ricorso per due ordini di motivi.
2.1. In primo luogo, perché ha constatato che le allegazioni attoree in merito all'infortunio non coincidono con la descrizione dello stesso che si rinviene nella denuncia che la società ha presentato all' in data 11.3.2022, là dove si legge CP che il ricorrente è scivolato cadendo mentre percorreva a piedi lo spiazzo antistante l'impianto di distribuzione carburanti. Ha ritenuto non credibile che una discrasia tanto evidente possa essere il frutto dell'errore commesso dal commercialista incaricato della trasmissione della denuncia, anche perché la dinamica denunciata collima con quella riportata nel verbale del pronto soccorso, mentre quella allegata in ricorso non combacia con la versione che lo stesso ricorrente riferì al personale dell' il 18.1.2022. Ha inoltre evidenziato come quest'ultima versione, secondo CP la quale il ricorrente era stato investito mentre scendeva dall'auto di un familiare che lo aveva accompagnato sul luogo di lavoro, è stata contraddetta dal teste S_
, il quale ha dichiarato che il ricorrente era già nella stazione di servizio, prima
[...] dell'arrivo dell'autovettura del fratello. Ha quindi ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di provare l'infortunio per cui rivendica l'indennizzo.
2.2. In secondo luogo, ha ritenuto che, quand'anche la dinamica del sinistro fosse quella allegata in ricorso, non sia comunque ravvisabile l'occasione di lavoro perché il ricorrente non ha allegato e provato di aver subito l'infortunio nel mentre stava svolgendo la sua prestazione lavorativa. Ha quindi escluso il nesso di derivazione eziologica tra la prestazione lavorativa e l'infortunio.
3. Il ricorrente interpone appello e chiede l'integrale riforma della grava sentenza censurandone entrambi i capi.
3.1. Censura il primo capo perché addebita al tribunale: a) di non aver voluto sentire il commercialista che si era reso responsabile dell'erronea descrizione dell'infortunio nella denuncia inviata all' ; b) di non aver considerato che quella CP
Pag. 2 di 6 denuncia era stata preceduta da una prima istanza inviata per posta elettronica all' dallo stesso infortunato, nella quale la dinamica del sinistro era descritta in CP termini coincidenti con quelli che si rinvengono esposti in ricorso;
c) di aver enfatizzato il verbale redatto presso l' il 18.1.2022 che però non ha nessun CP valore probatorio perché chi lo ha redatto non è stato chiamato a darne conferma in udienza;
d) di aver svalutato che nel verbale del pronto soccorso si dava comunque atto che l'infortunio si era verificato mentre il ricorrente era al lavoro.
3.2. Censura il secondo capo perché addebita al tribunale di aver trascurato che in ricorso egli aveva chiaramente dedotto di essersi infortunato mentre stava
“svolgendo il proprio lavoro e come amministratore e come dipendente”, e ciò è stato confermato dai testimoni escussi.
4. Nella resistenza dell' , che nel chiedere il rigetto dell'appello ha CP ribadito l'eccezione di inapplicabilità della tutela antinfortunistica al caso di specie, il
Collegio, acquisite le note della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello non merita accoglimento per due ordini alternativi di ragioni.
6. In primo luogo, è invero assorbente di ogni altra questione l'eccezione, non esaminata in primo grado e ribadita dall' , di inapplicabilità al caso di CP specie della rivendicata tutela indennitaria.
6.1. Il ricorrente l'ha rivendicata nella duplice veste di dipendente e di amministratore della società di cui è unico socio. Sennonché:
1) non ha dato prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quella stessa società. Ed anzi, in senso contrario, si apprezzano: a) le risultanze della visura camerale, che attesta come la società avesse un unico lavoratore, e la deposizione del teste , il quale ha riferito di essere lui che all'epoca del sinistro lavorava S_ alle dipendenze della società; b) il fatto che nella denuncia di infortunio pervenuta all' l'11.3.2022 si precisa che l'infortunato aveva con la società un rapporto di CP lavoro “parasubordinato” in quanto “imprenditore o responsabile di piccolo esercizio di commercio al dettaglio”; c) la dirimente impossibilità giudica di configurare come
Pag. 3 di 6 subordinato il rapporto tra l'amministratore unico e la società di cui egli sia anche l'unico socio, com'è nel caso del ricorrente1;
2) all'amministratore unico di una società di capitali che di essa non sia anche dipendente, la tutela assicurativa non si applica2. CP
6.2. Vero è che l'art. 4, n. 7, del DPR n. 1124/1965 estende la copertura assicurativa anche ai soci di ogni tipo di società, ma solo qualora essi prestino opera manuale o sovrintendano al lavoro altrui3. E nel caso in esame non è stato provato (e per vero nemmeno è stato dedotto) che il ricorrente abbia subito l'infortunio nel mentre stava sovraintendendo al lavoro altrui (del quale, per l'appunto, il ricorso non fa menzione) o che fosse impegnato in una qualche prestazione manuale che lo esponeva al rischio concretizzatosi col verificarsi del sinistro4. Il tribunale ha correttamente rimarcato, in proposito, come non sia stato dedotto, né provato che egli stesse rifornendo di carburante l'auto del fratello. Ed in effetti la circostanza: a) non è stata riferita dai testimoni escussi (la madre del ricorrente e l'anzidetto dipendente, che si sono limitati a dichiarare che, all'arrivo dell'automobile, il ricorrente le si era avvicinato e aveva aperto lo sportello del lato passeggero); b) non è nemmeno stata specificamente allegata;
c) è smentita dalle stesse allegazioni attoree in merito al fatto che il ricorrente è stato colpito dall'autovettura del fratello mentre “parlava” con lui e, per farlo, aveva aperto lo sportello del lato passeggero.
Pag. 4 di 6 7. L'assenza del requisito soggettivo di applicabilità della tutela è sufficiente per confermare l'impugnata pronuncia di rigetto. Ma, alternativamente, lo stesso risultato si impone ove si abbia riguardo al contrasto tra le risultanze istruttorie che –
d'accordo col tribunale – induce a ritenere indimostrato il verificarsi del sinistro con le modalità che, nella prospettiva del ricorrente, dovrebbero garantirne l'indennizzabilità.
7.1. Ed invero, le testimonianze rese da chi ha asserito di avervi assistito, ossia, come si è già detto, dalla madre del ricorrente e dall'unico dipendente della sua azienda, sono da reputarsi inattendibili perché contrastanti con la versione dei fatti che il medesimo ricorrente riferì al medico della sede di Crotone che lo sentì il CP
18.1.2022. In merito all'infortunio, egli dichiarò che si era verificato “mentre scendeva dall'automobile di un familiare che lo aveva accompagnato sul luogo di lavoro”. Tale versione però contraddice l'affermazione dei testimoni secondo cui, invece, il ricorrente si trovava già sul piazzale della pompa di benzina quando sopraggiunse l'automobile guidata dal fratello.
7.2. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il verbale redatto dal medico dell' , che riporta l'anzidetta dichiarazione, fa fede fino a querela di CP falso quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e alle dichiarazioni a lui rese5. Non necessita, pertanto, di conferma testimoniale.
7.3. Dall'esito contraddittorio delle risultanze istruttorie, che si riflette in danno della parte onerata della relativa prova, scaturisce, pertanto, l'ulteriore e alternativo motivo di rigetto del gravame.
Pag. 5 di 6 8. Le spese dell'appello – come già quelle di primo grado – seguono la soccombenza perché il ricorrente non ha formulato la rituale declaratoria di incapienza reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini del relativo esonero, ma si è limitato ad attestare il mancato superamento della soglia reddituale di esenzione dal contributo unificato.
9. In ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri tariffari vigenti, le spese si liquidano come da dispositivo.
10. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso depositato il 25.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Crotone, giudice del lavoro, n. 474/24, pubblicata in data 7.6.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida CP in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13009/2003: “La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione …”. 2 In dottrina: “Sono compresi anche i soci amministratori, tranne l'amministratore unico”. 3 Cass. 23382/2018: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovraintendenza del lavoro altrui che determini l'esposizione a rischio ambientale”. 4 In dottrina: “i giudici di legittimità sono soliti distinguere l'opera manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui, per le quali ricorre l'obbligo assicurativo, dallo svolgimento di compiti meramente organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività, che rimangono invece esclusi dalla tutela assicurativa”. 5 Cfr. Cass. 18868/2015: “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”; Cass. 6045/2000: “Il certificato CP_ redatto da un medico convenzionato con l per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza …”; Cass.
5707/1984: “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti …”; Cass. 1025/1971: “La fede pubblica privilegiata è attribuita dalla legge all'atto pubblico cioè ad un documento formale, in relazione a ciò che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuto od avvenuto in sua presenza …”.