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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1453/2023
Il giorno 03/07/2025, nella causa iscritta al n RG 1453 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Parte_1 C.F._1
Tiberina n°128, con l'avv. GALLONI CESARE ), dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ROMERO, 10 00052 CERVETERI con l'avv. DI BRIGIDA CLAUDIA ) dal quale rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ha proposto querela di falso in via principale avverso la domanda di Parte_1 iscrizione all'Albo degli Avvocati di del 12.1.2009, sostenendo di non averla mai CP_1 sottoscritta né presentata.
A fondamento della domanda, ha esposto che la falsità dell'atto in questione è stata accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 95/2016, divenuta irrevocabile in data
8.4.2016, nella quale è stata altresì accertata l'estraneità dell'odierno attore ai fatti, sia in ragione della falsità della sottoscrizione, sia in quanto all'epoca della presentazione della domanda egli era ricoverato presso la Casa di Cura “Samadi” di Roma;
ha quindi prospettato l'interesse ad ottenere l'accertamento in sede civile della falsità del documento, al fine di richiedere al giudice disciplinare la revocazione della sentenza emessa nei suoi confronti.
Si è costituito l'Ordine degli Avvocati di , eccependo l'inammissibilità della CP_1 querela in quanto il contenuto falso dell'autodichiarazione sull'assenza di precedenti preliminari non
è mai stato messo in discussione dal COA, è documentalmente verificabile ed è stato incidentalmente accertato nell'ambito del giudizio disciplinare conclusosi con la radiazione del dott. Pt_1 comminata in ragione di plurimi capi di incolpazione;
inoltre, ha evidenziato che, successivamente alla protocollazione della domanda, avvenuta il 12.1.2009, l'odierno attore si è presentato innanzi al
Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale e ha prestato il giuramento, cui l'efficacia della domanda era condizionata;
ha altresì dedotto che la querela di falso è stata proposta tardivamente, essendo ormai divenuta irrevocabile la sentenza del Consiglio Nazionale Forense confermativa della radiazione dell'odierno attore dall'Albo; peraltro, ha evidenziato che l'istanza di riapertura del procedimento disciplinare proposta dall'odierno attore nel 2017 è stata dichiarata inammissibile dal
CDD di Roma.
È stato eseguito il rituale avviso al PM Sede, il quale nulla ha osservato.
All'esito della prima udienza del 5.10.2023, acquisito l'originale del documento in contestazione, la causa è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'eccezione di inammissibilità della querela di falso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata da parte convenuta, è fondata.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo:
3 di 6 con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, la quale richiama, in tema, Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento.
Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n.
330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Ciò premesso, nel caso di specie l'odierno attore ha chiesto di accertare la falsità dell'atto costituito dalla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di presentata il 12.1.2009 CP_1 argomentando sia in ordine alla non autenticità della sottoscrizione sia in ordine a quanto accertato in sede penale da questo Tribunale con sentenza n. 95/2016, relativamente dunque alla falsità ideologica del documento laddove attesta falsamente l'assenza di condanne e procedimenti penali in capo a
Parte_1
4 di 6 Trattasi, infatti dell'autodichiarazione che accompagna la domanda di iscrizione all'albo che il
Giudice penale, seppure in via incidentale, ha ritenuto falsa in ragione della incontestata sussistenza di condanna a carico di emessa dal Tribunale Penale di Roma del 10 dicembre 2008, Parte_1 con la quale veniva applicata, a richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per la commissione di gravi reati (associazione a delinquere, ricettazione, falsità ideologica, corruzione in atti giudiziari).
Sotto questo profilo, deve escludersi che l'Ordine degli Avvocati di possa CP_1 avvalersi della dichiarazione, atteso che, al contrario, proprio il COA ha invocato la falsità della dichiarazione stessa nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione dell'odierno attore. Pertanto, sulla falsità ideologica dell'atto non sussiste alcuna incertezza che l'odierno attore possa avere interesse ad eliminare in via giudiziale.
Sotto altro profilo, l'odierno attore ha chiesto di accertare la non autenticità del documento, che assume di non aver sottoscritto. In buona sostanza, vuole sentir accertare la Parte_1 propria estraneità rispetto al falso ideologico di cui si è detto, al fine di riaprire il procedimento disciplinare sul presupposto dell'accertamento della falsità della prova a fondamento della sanzione irrogatagli (radiazione) ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c..
Orbene, deve anzitutto escludersi in astratto che l'interesse ad agire dell'odierno attore possa individuarsi nella futura revocazione della sentenza di radiazione siccome pronunciata sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395, n. 2 c.p.c. essendo tale accertamento precluso dal giudicato (Cass. n. 19413/2017).
Peraltro, in concreto, va rilevato che la radiazione dall'Albo è stata irrogata non solo in ragione del falso attribuito a ma anche e soprattutto in quanto la condanna subita Parte_1 prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici ed era quindi oggettivamente ostativa all'iscrizione all'Albo stesso. Inoltre, l'attribuzione del falso a è motivata anche in ordine al fatto che egli, Parte_1 successivamente alla presentazione della domanda (asseritamente da parte di terzi ignoti), si è avvalso degli effetti della stessa prestando giuramento ed esercitando la professione di avvocato, nella piena consapevolezza della domanda presentata.
Quindi, non si vede come l'eventuale accertamento della non autenticità della dichiarazione mendace possa determinare di per sé la riapertura del procedimento disciplinare in senso favorevole all'accusato. Tanto è vero che il CDD di Roma, già investito dell'istanza di riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 comma 1 lett. a) della L. 247/2012, ne ha dichiarato l'inammissibilità proprio sulla scorta dei rilievi sin qui esposti.
5 di 6 Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c.;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6