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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 762/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 762/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pitaro;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scerbo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 397/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 05.03.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: annullare e/o riformare la sentenza n. 397/2018 resa inter partes dal Tribunale Civile di Catanzaro nel giudizio n. R.G. 54/2009, mai notificata all'appellante e comunicata dalla cancelleria con p.e.c. del 05/03/2018; conseguentemente, accogliere in toto tutte le domande e conclusioni formulate
1 dall'odierno appellante nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale datato 29/12/2008 e notificato il 2.1.2009, che qui si riportano integralmente: “Nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1045/08 emesso dal Tribunale Civile di
Catanzaro per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e dell'espletato giudizio per accertamento tecnico preventivo, anche con rimborso delle spese già sostenute di euro 1.116,33 oltre IVA liquidate al
C.T.U. Ing. . In via riconvenzionale: a) Accertare e dichiarare che Persona_1 nessuna altra somma di denaro è dovuta dal sig. all'odierna ditta opposta e, Pt_1 per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla riduzione del Parte_1
prezzo pattuito per i lavori de quibus, con conseguente restituzione delle maggiori somme già corrisposte dall'odierno opponente;
b) accertare e dichiarare che i vizi dell'opera, esposti in narrativa, sono dovuti esclusivamente a colpa dell'appaltatore
- odierno opposto e, per l'effetto, previa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1456 e 1457
c.c. e/o 1453 e 1455 c.c. e/o 1668 c.c., di risoluzione dei contratti di appalto stipulati inter partes, condannare la , in persona del legale rappresentante in CP_1
carica pro tempore sig. , a pagare in favore del sig. Controparte_2 Pt_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, la somma di euro
[...]
32.758,13 (di cui euro 8.958,44, oltre IVA, e pertanto euro 10.750,13 per danni arrecati da cattiva e parziale esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
euro 9.800,00 per mancata immissione nel mercato immobiliare;
euro 12.208,00 per penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di entrambi gli immobili) accertata dal C.T.U.
Ing. , ovvero la minore o maggiore somma che sarà accertata corso di causa Per_1
dal Giudice anche in considerazione della necessità di rifare ex novo i lavori oggetto dei contratti de quibus”.
Per l'appellata: “insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni ed istanze formulate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1045/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della veniva ingiunto al sig. il pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma di €33.060,00, portata dalle fatture n. 3 dell'8/2/2008 e n. 6 del
2 29/02/2008, per lavori di ristrutturazione su due unità immobiliari, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 02.01.2009 il sig. proponeva opposizione Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, esponeva che: era proprietario di due unità immobiliari site in Catanzaro, alla Via Marincola Cattaneo, al piano terra del fabbricato “ex De Salazar”; dopo aver acquistato i predetti immobili ed al fine di rivenderli dopo averli ristrutturati, in data 29.03.2007 stipulava con la Ditta G.Ipresit due contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli stessi;
per l'esecuzione di detti lavori le parti avevano stabilito (artt. 3 dei rispettivi contratti) un corrispettivo a corpo di Euro 22.000,00, oltre I.V.A., per l'unità immobiliare più piccola e di Euro 34.000,00, oltre I.V.A., per l'unità immobiliare più grande, concordando che “Ogni pagamento effettuato dal committente prima della consegna finale, anche se riferito a parti specificamente indicate, costituisce semplice acconto e non implica accettazione delle lavorazioni eseguite da parte dell'appaltatore stesso. Si ribadisce che i prezzi concordati, in espressa deroga agli artt. 1467 e 1667 c.c., sono pieni ed indipendenti da qualsiasi eventualità e non è pertanto ammessa alcuna variazione di detti prezzi per eventuali aumenti di costo, di merce, di materiali, noli e trasporti, sicurezza o quant'altro, che potranno verificarsi nel periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e quella di collaudo finale”; all'art. 6 dei rispettivi contratti le parti avevano, inoltre, stabilito che: i lavori di manutenzione straordinaria sugli appartamenti dovevano essere ultimati entro e non oltre centoventi giorni lavorativi;
in caso di ritardo, l'appaltatore doveva corrispondere una penale, pari ad euro 34,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna per l'immobile più grande e ad euro 22,00 per ogni giorno di ritardo per l'immobile più piccolo;
decorsi i trenta giorni di ritardo nella consegna dei lavori, il committente aveva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'impresa senza necessità di preventiva messa in mora;
i contratti di appalto stipulati inter partes prevedevano, quindi, un termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) per il committente (120 gg. lavorativi dalla consegna dei lavori, avvenuta il 02.04.2007) e, in caso di inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, una clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) che facultava il committente a risolvere gli stessi senza necessità di preventiva messa in mora;
i lavori in questione erano iniziati il 02.04.2007; al momento della stipula dei contratti il sig. aveva prontamente corrisposto alla Pt_1
3 ditta un primo acconto di Euro 3.500,00, come risultava dalla ricevuta n. CP_1
1 del 29.03.2007 (allegata al fascicolo di parte del ricorso per accertamento tecnico preventivo) rilasciata e quietanzata dalla ditta e successivamente CP_1
l'ulteriore somma di Euro 31.500,00 (come risultava dalle ulteriori ricevute allegate); per i lavori in questione, pertanto, il sig. aveva corrisposto all'appaltatore la Pt_1
complessiva somma di Euro 35.000,00, circostanza pacificamente ammessa dalla stessa pur avendo il correttamente e diligentemente adempiuto le CP_1 Pt_1
proprie obbligazioni, nel mese di novembre 2007 la aveva, CP_1 inopinatamente e senza alcuna ragione, improvvisamente sospeso l'esecuzione dei lavori, senza nulla comunicare al committente;
decorso circa un anno dall'inizio dei lavori, e quindi decorso abbondantemente il termine essenziale di 120 giorni stabilito per la consegna dei lavori, stante la mancata ultimazione degli stessi da parte della e la necessità di avere la disponibilità dei due immobili, con racc. Controparte_1
a/r del 06.02.2008 (allegata al fascicolo di parte del ricorso per A.T.P.), il sig. Pt_1
comunicava alla la volontà di procedere alla risoluzione dei contratti di CP_1
appalto, come previsto dai contratti, e chiedeva l'immediata restituzione delle chiavi degli immobili, invitando l'appaltatore a concordare un sopralluogo per la verifica, la consistenza e la bontà dei lavori eseguiti;
in data 03.04.2008 le parti procedevano ad effettuare in contraddittorio un sopralluogo sui luoghi dei cantieri, al fine di verificare la quantità e la qualità dei lavori effettuati, nel corso del quale lo stesso sig. , titolare della ditta appaltatrice, riconosceva le anomalie Controparte_2
riscontrate dal Direttore dei Lavori, il IT IL;
stante il grave Persona_2
inadempimento della il sig. proponeva ricorso per accertamento CP_1 Pt_1
tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1895/2008 Trib. Catanzaro;
in tale procedimento, nel quale la rimaneva contumace, il c.t.u. nominato CP_1
accertava che i lavori effettuati dalla ditta erano stati parzialmente e, CP_1
soprattutto, malamente eseguiti e, conseguentemente, accertava e quantificava tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente; nelle more della proposizione del giudizio per ottenere la risoluzione dei contratti de quibus e il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a causa della cattiva e parziale esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili sopra descritti, la notificava al sig. il decreto ingiuntivo CP_1 Pt_1
n. 1045/2008.
Sulla scorta di tali premesse il sig. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e in via riconvenzionale: 1) la riduzione del prezzo pattuito per i lavori de quibus,
4 con conseguente restituzione delle maggiori somme già corrisposte da esso opponente;
2) la risoluzione dei contratti di appalto stipulati inter partes;
3) la condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti CP_1
e patiendi, della complessiva somma di euro 32.758,13 (di cui euro 8.958,44, oltre
IVA, e pertanto euro 10.750,13 per danni arrecati da cattiva e parziale esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
euro 9.800,00 per mancata immissione nel mercato immobiliare;
euro 12.208,00 per penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di entrambi gli immobili), già accertata dal C.T.U. Ing. nel corso del giudizio per A.T.P., Per_1
ovvero della minore o maggiore somma da accertare in corso di causa.
Si costituiva la che chiedeva la conferma del decreto opposto, o, in via CP_1
gradata, che venisse accertata e dichiarata come dovuta la somma di euro 20.288,32, comprensiva di IVA.
Rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale con sentenza n. 397/2018 così decideva: “1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1045/2008; 2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 15.016,57 oltre IVA e interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, per come specificato in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Segnatamente il giudice di primo grado osservava che parte opposta aveva dato prova, offrendo idonea documentazione, della pretesa creditoria;
che dall'accertamento tecnico preventivo era emerso che l'opposta aveva eseguito lavori per €47.774,70 oltre iva ed aveva arrecato danni all'opponente, derivanti da cattiva e parziale esecuzione dei lavori, per €18.132,10 oltre iva;
che pertanto l'opponente era tenuto a corrispondere all'opposto la somma residua di €15.016,57 oltre iva, quale differenza tra il dovuto e la somma spettante a titolo di risarcimento danni.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.04.2018, formulando le seguenti doglianze: 1) il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente condannato il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, della Pt_1 somma di €15.016,57, oltre Iva e interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, avendo omesso di considerare che, nel corso dell'esecuzione dei lavori parzialmente e malamente eseguiti dalla il aveva corrisposto all'appaltatore la CP_1 Pt_1
complessiva somma di €35.000,00, circostanza che era stata pacificamente ammessa da controparte nel corso del giudizio di primo grado ed ancor prima nel ricorso per
5 decreto ingiuntivo, e comunque documentalmente provata;
detta somma era sufficiente a coprire i costi delle opere malamente eseguite dalla ditta appellata, e ciò anche in considerazione della sussistenza di gravi vizi e difformità, accertate nel corso del giudizio per A.T.P., che gli immobili presentavano;
il , pertanto, nulla Pt_1
doveva alla e anzi era creditore della stessa;
2) nel riportare in sentenza CP_1 le risultanze dell'A.T.P. il Tribunale di Catanzaro aveva erroneamente quantificato i danni patiti e patiendi dal sig. a causa della cattiva e parziale esecuzione dei Pt_1
lavori; che invero i danni arrecati a causa della cattiva e parziale esecuzione dei lavori erano stati quantificati dal c.t.u. in complessivi € 32.758,13, così ripartiti: a) €
8.958,44 + € 1.791,69 per IVA 20% e così complessivamente € 10.750,13 per i danni arrecati dalla cattiva e parziale esecuzione dei lavori della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
b) € 9.800,00 per danni relativi alla mancata immissione nel mercato immobiliare dei due beni immobili;
c) € 7.412,00 quale penale per la ritardata consegna dei lavori sull'unità immobiliare più grande ed € 4.796,00 per quella più piccola, per un importo complessivo di € 12.208,00; il Giudice, pur riconoscendo la correttezza e la validità dell'operato del c.t.u., aveva erroneamente riportato in sentenza le risultanze dell'A.T.P. ed aveva, altrettanto erroneamente, sancito che i danni erano pari ad euro 18.132,10, oltre iva (importo errato e notevolmente inferiore a quello accertato dal c.t.u. ), incorrendo Per_1 verosimilmente in un mero errore materiale;
che infatti l'importo di € 18.132,10 oltre iva, che il giudice erroneamente aveva quantificato come “danni derivanti all'opponente dalla cattiva e parziale esecuzione dei lavori”, era, in realtà, l'importo che il c.t.u. Ing. aveva quantificato quale costo delle lavorazioni eseguite Per_1 dalla ditta sull'unità immobiliare più piccola;
che inoltre l'importo di CP_1
€15.016,57 oltre Iva al cui pagamento il IA era stato erroneamente condannato corrispondeva alla differenza tra il costo delle lavorazioni eseguite dalla CP_1 pari ad € 47.774,70, e i danni che il c.t.u. aveva, in realtà, accertato come spettanti all'appellante a titolo di risarcimento, pari ad € 32.758,13; 3) il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale;
il c.t.u. Ing. aveva Per_1
accertato che il costo delle lavorazioni parzialmente eseguite dalla era CP_1 pari ad €57.329,64 (cioè € 47.774,70 oltre IVA al 20%) e che i danni arrecati al sig.
a causa della cattiva esecuzione dei lavori ammontavano ad €32.758,13, Pt_1
conseguentemente, il reale valore dei lavori eseguiti dalla era pari ad CP_1
€24.571,51 (€ 57.329,64 – 32.758,13); avendo l'appellante già corrisposto la somma
6 di €35.000,00, derivava che lo stesso era creditore della somma di € 10.428,49 (€
35.000,00 - € 24.571,51); a tale importo andavano poi aggiunte le ulteriori somme necessarie per il rifacimento ex novo e/o la corretta esecuzione dei lavori in questione, somme da liquidarsi anche in via equitativa e/o sulla scorta della documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.08.2018 la che CP_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
All'esito della prima udienza di trattazione del 09.10.2018 la Corte rinviava al 25 maggio 2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
7 2.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione per aver omesso di considerare che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, egli aveva corrisposto all'appaltatore la complessiva somma di euro 35.000,00.
Il motivo è fondato.
L'indicata circostanza deve ritenersi pacifica avendone dato atto la stessa ditta sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione CP_1
e risposta e comunque emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dal Pt_1
in primo grado.
3.2. Con il secondo e terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha quantificato i danni da cattiva e parziale esecuzione dei lavori in €18.132,10 oltre iva ed ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Rileva, in proposito, che il giudice di primo grado, nel fare proprie le risultanze dell'ATP espletato ante causam, ha quantificato, sicuramente per una svista,
l'importo dei danni subiti dal in €18.132,10 oltre iva, laddove detto importo Pt_1
corrisponde in realtà al costo delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore sull'unità immobiliare più piccola.
Anche tale doglianza è fondata apparendo l'indicata quantificazione dei danni frutto di mera 'svista' del primo giudice.
8 Ciò emerge chiaramente dal fatto che il Tribunale ha condannato il al Pt_1 pagamento della somma di €15.016,57 oltre Iva, importo che corrisponde alla differenza tra il costo delle lavorazioni eseguite dalla pari ad € 47.774,70, CP_1
e l'importo dei danni che il c.t.u. ha accertato come spettanti all'appellante, pari ad
€ 32.758,13, con ciò mostrando integrale adesione alla c.t.u. anche in parte qua.
La sentenza va, dunque, riformata quantificando i danni sofferti dal in Pt_1
€32.758,13, importo corrispondente a quello indicato dal c.t.u., le cui conclusioni non hanno formato oggetto di censura in questa sede.
Non possono, invece, riconoscersi le ulteriori somme richieste dall'appellante per il rifacimento ex novo e/o la corretta esecuzione dei lavori in quanto i danni da cattiva esecuzione dei lavori come quantificati in sede di ATP ricomprendono in sé i costi di rifacimento delle opere, sicchè il riconoscimento di ulteriori voci di spesa comporterebbe un'illegittima duplicazione del risarcimento.
Conclusivamente, poiché il costo dei lavori eseguiti dalla è pari ad CP_1
€57.329,64 e l'importo dei danni subiti dal è pari ad €32.758,13, residuerebbe Pt_1 un credito della pari ad €24.571,51. Avendo tuttavia l'odierno appellante CP_1
versato la somma di €35.000,00, egli ha diritto alla restituzione dell'importo di
€10.428,49.
Ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata va, quindi, riformata disponendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal
, la condanna della al pagamento della somma di €10.428,49, oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(02.01.2009) al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico CP_1
dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
9 Anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo (c.t.u. e compensi legali) vanno poste interamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con citazione notificata il 10.04.2018, nei confronti di in persona del CP_3
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
397/2018, pubblicata il 05.03.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1045/2008, condanna la al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di €10.428,49, oltre interessi Parte_1
legali dal 02.01.2009 al saldo;
c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio e nel procedimento per ATP liquidandole: per il primo grado in €184,9 per esborsi ed in €3.545,00 per compensi;
per il secondo grado in €1.077,45 per spese vive ed in €1.984,00 per compensi;
per il procedimento di ATP in €279,69 per esborsi ed in €1.699,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge;
d) pone a carico dell'appellata le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 762/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pitaro;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scerbo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 397/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 05.03.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: annullare e/o riformare la sentenza n. 397/2018 resa inter partes dal Tribunale Civile di Catanzaro nel giudizio n. R.G. 54/2009, mai notificata all'appellante e comunicata dalla cancelleria con p.e.c. del 05/03/2018; conseguentemente, accogliere in toto tutte le domande e conclusioni formulate
1 dall'odierno appellante nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale datato 29/12/2008 e notificato il 2.1.2009, che qui si riportano integralmente: “Nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1045/08 emesso dal Tribunale Civile di
Catanzaro per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e dell'espletato giudizio per accertamento tecnico preventivo, anche con rimborso delle spese già sostenute di euro 1.116,33 oltre IVA liquidate al
C.T.U. Ing. . In via riconvenzionale: a) Accertare e dichiarare che Persona_1 nessuna altra somma di denaro è dovuta dal sig. all'odierna ditta opposta e, Pt_1 per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla riduzione del Parte_1
prezzo pattuito per i lavori de quibus, con conseguente restituzione delle maggiori somme già corrisposte dall'odierno opponente;
b) accertare e dichiarare che i vizi dell'opera, esposti in narrativa, sono dovuti esclusivamente a colpa dell'appaltatore
- odierno opposto e, per l'effetto, previa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1456 e 1457
c.c. e/o 1453 e 1455 c.c. e/o 1668 c.c., di risoluzione dei contratti di appalto stipulati inter partes, condannare la , in persona del legale rappresentante in CP_1
carica pro tempore sig. , a pagare in favore del sig. Controparte_2 Pt_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, la somma di euro
[...]
32.758,13 (di cui euro 8.958,44, oltre IVA, e pertanto euro 10.750,13 per danni arrecati da cattiva e parziale esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
euro 9.800,00 per mancata immissione nel mercato immobiliare;
euro 12.208,00 per penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di entrambi gli immobili) accertata dal C.T.U.
Ing. , ovvero la minore o maggiore somma che sarà accertata corso di causa Per_1
dal Giudice anche in considerazione della necessità di rifare ex novo i lavori oggetto dei contratti de quibus”.
Per l'appellata: “insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni ed istanze formulate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1045/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della veniva ingiunto al sig. il pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma di €33.060,00, portata dalle fatture n. 3 dell'8/2/2008 e n. 6 del
2 29/02/2008, per lavori di ristrutturazione su due unità immobiliari, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 02.01.2009 il sig. proponeva opposizione Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, esponeva che: era proprietario di due unità immobiliari site in Catanzaro, alla Via Marincola Cattaneo, al piano terra del fabbricato “ex De Salazar”; dopo aver acquistato i predetti immobili ed al fine di rivenderli dopo averli ristrutturati, in data 29.03.2007 stipulava con la Ditta G.Ipresit due contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli stessi;
per l'esecuzione di detti lavori le parti avevano stabilito (artt. 3 dei rispettivi contratti) un corrispettivo a corpo di Euro 22.000,00, oltre I.V.A., per l'unità immobiliare più piccola e di Euro 34.000,00, oltre I.V.A., per l'unità immobiliare più grande, concordando che “Ogni pagamento effettuato dal committente prima della consegna finale, anche se riferito a parti specificamente indicate, costituisce semplice acconto e non implica accettazione delle lavorazioni eseguite da parte dell'appaltatore stesso. Si ribadisce che i prezzi concordati, in espressa deroga agli artt. 1467 e 1667 c.c., sono pieni ed indipendenti da qualsiasi eventualità e non è pertanto ammessa alcuna variazione di detti prezzi per eventuali aumenti di costo, di merce, di materiali, noli e trasporti, sicurezza o quant'altro, che potranno verificarsi nel periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e quella di collaudo finale”; all'art. 6 dei rispettivi contratti le parti avevano, inoltre, stabilito che: i lavori di manutenzione straordinaria sugli appartamenti dovevano essere ultimati entro e non oltre centoventi giorni lavorativi;
in caso di ritardo, l'appaltatore doveva corrispondere una penale, pari ad euro 34,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna per l'immobile più grande e ad euro 22,00 per ogni giorno di ritardo per l'immobile più piccolo;
decorsi i trenta giorni di ritardo nella consegna dei lavori, il committente aveva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'impresa senza necessità di preventiva messa in mora;
i contratti di appalto stipulati inter partes prevedevano, quindi, un termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) per il committente (120 gg. lavorativi dalla consegna dei lavori, avvenuta il 02.04.2007) e, in caso di inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, una clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) che facultava il committente a risolvere gli stessi senza necessità di preventiva messa in mora;
i lavori in questione erano iniziati il 02.04.2007; al momento della stipula dei contratti il sig. aveva prontamente corrisposto alla Pt_1
3 ditta un primo acconto di Euro 3.500,00, come risultava dalla ricevuta n. CP_1
1 del 29.03.2007 (allegata al fascicolo di parte del ricorso per accertamento tecnico preventivo) rilasciata e quietanzata dalla ditta e successivamente CP_1
l'ulteriore somma di Euro 31.500,00 (come risultava dalle ulteriori ricevute allegate); per i lavori in questione, pertanto, il sig. aveva corrisposto all'appaltatore la Pt_1
complessiva somma di Euro 35.000,00, circostanza pacificamente ammessa dalla stessa pur avendo il correttamente e diligentemente adempiuto le CP_1 Pt_1
proprie obbligazioni, nel mese di novembre 2007 la aveva, CP_1 inopinatamente e senza alcuna ragione, improvvisamente sospeso l'esecuzione dei lavori, senza nulla comunicare al committente;
decorso circa un anno dall'inizio dei lavori, e quindi decorso abbondantemente il termine essenziale di 120 giorni stabilito per la consegna dei lavori, stante la mancata ultimazione degli stessi da parte della e la necessità di avere la disponibilità dei due immobili, con racc. Controparte_1
a/r del 06.02.2008 (allegata al fascicolo di parte del ricorso per A.T.P.), il sig. Pt_1
comunicava alla la volontà di procedere alla risoluzione dei contratti di CP_1
appalto, come previsto dai contratti, e chiedeva l'immediata restituzione delle chiavi degli immobili, invitando l'appaltatore a concordare un sopralluogo per la verifica, la consistenza e la bontà dei lavori eseguiti;
in data 03.04.2008 le parti procedevano ad effettuare in contraddittorio un sopralluogo sui luoghi dei cantieri, al fine di verificare la quantità e la qualità dei lavori effettuati, nel corso del quale lo stesso sig. , titolare della ditta appaltatrice, riconosceva le anomalie Controparte_2
riscontrate dal Direttore dei Lavori, il IT IL;
stante il grave Persona_2
inadempimento della il sig. proponeva ricorso per accertamento CP_1 Pt_1
tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1895/2008 Trib. Catanzaro;
in tale procedimento, nel quale la rimaneva contumace, il c.t.u. nominato CP_1
accertava che i lavori effettuati dalla ditta erano stati parzialmente e, CP_1
soprattutto, malamente eseguiti e, conseguentemente, accertava e quantificava tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente; nelle more della proposizione del giudizio per ottenere la risoluzione dei contratti de quibus e il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a causa della cattiva e parziale esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili sopra descritti, la notificava al sig. il decreto ingiuntivo CP_1 Pt_1
n. 1045/2008.
Sulla scorta di tali premesse il sig. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e in via riconvenzionale: 1) la riduzione del prezzo pattuito per i lavori de quibus,
4 con conseguente restituzione delle maggiori somme già corrisposte da esso opponente;
2) la risoluzione dei contratti di appalto stipulati inter partes;
3) la condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti CP_1
e patiendi, della complessiva somma di euro 32.758,13 (di cui euro 8.958,44, oltre
IVA, e pertanto euro 10.750,13 per danni arrecati da cattiva e parziale esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
euro 9.800,00 per mancata immissione nel mercato immobiliare;
euro 12.208,00 per penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di entrambi gli immobili), già accertata dal C.T.U. Ing. nel corso del giudizio per A.T.P., Per_1
ovvero della minore o maggiore somma da accertare in corso di causa.
Si costituiva la che chiedeva la conferma del decreto opposto, o, in via CP_1
gradata, che venisse accertata e dichiarata come dovuta la somma di euro 20.288,32, comprensiva di IVA.
Rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale con sentenza n. 397/2018 così decideva: “1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1045/2008; 2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 15.016,57 oltre IVA e interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, per come specificato in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Segnatamente il giudice di primo grado osservava che parte opposta aveva dato prova, offrendo idonea documentazione, della pretesa creditoria;
che dall'accertamento tecnico preventivo era emerso che l'opposta aveva eseguito lavori per €47.774,70 oltre iva ed aveva arrecato danni all'opponente, derivanti da cattiva e parziale esecuzione dei lavori, per €18.132,10 oltre iva;
che pertanto l'opponente era tenuto a corrispondere all'opposto la somma residua di €15.016,57 oltre iva, quale differenza tra il dovuto e la somma spettante a titolo di risarcimento danni.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.04.2018, formulando le seguenti doglianze: 1) il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente condannato il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, della Pt_1 somma di €15.016,57, oltre Iva e interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, avendo omesso di considerare che, nel corso dell'esecuzione dei lavori parzialmente e malamente eseguiti dalla il aveva corrisposto all'appaltatore la CP_1 Pt_1
complessiva somma di €35.000,00, circostanza che era stata pacificamente ammessa da controparte nel corso del giudizio di primo grado ed ancor prima nel ricorso per
5 decreto ingiuntivo, e comunque documentalmente provata;
detta somma era sufficiente a coprire i costi delle opere malamente eseguite dalla ditta appellata, e ciò anche in considerazione della sussistenza di gravi vizi e difformità, accertate nel corso del giudizio per A.T.P., che gli immobili presentavano;
il , pertanto, nulla Pt_1
doveva alla e anzi era creditore della stessa;
2) nel riportare in sentenza CP_1 le risultanze dell'A.T.P. il Tribunale di Catanzaro aveva erroneamente quantificato i danni patiti e patiendi dal sig. a causa della cattiva e parziale esecuzione dei Pt_1
lavori; che invero i danni arrecati a causa della cattiva e parziale esecuzione dei lavori erano stati quantificati dal c.t.u. in complessivi € 32.758,13, così ripartiti: a) €
8.958,44 + € 1.791,69 per IVA 20% e così complessivamente € 10.750,13 per i danni arrecati dalla cattiva e parziale esecuzione dei lavori della ditta appaltatrice su entrambi gli immobili;
b) € 9.800,00 per danni relativi alla mancata immissione nel mercato immobiliare dei due beni immobili;
c) € 7.412,00 quale penale per la ritardata consegna dei lavori sull'unità immobiliare più grande ed € 4.796,00 per quella più piccola, per un importo complessivo di € 12.208,00; il Giudice, pur riconoscendo la correttezza e la validità dell'operato del c.t.u., aveva erroneamente riportato in sentenza le risultanze dell'A.T.P. ed aveva, altrettanto erroneamente, sancito che i danni erano pari ad euro 18.132,10, oltre iva (importo errato e notevolmente inferiore a quello accertato dal c.t.u. ), incorrendo Per_1 verosimilmente in un mero errore materiale;
che infatti l'importo di € 18.132,10 oltre iva, che il giudice erroneamente aveva quantificato come “danni derivanti all'opponente dalla cattiva e parziale esecuzione dei lavori”, era, in realtà, l'importo che il c.t.u. Ing. aveva quantificato quale costo delle lavorazioni eseguite Per_1 dalla ditta sull'unità immobiliare più piccola;
che inoltre l'importo di CP_1
€15.016,57 oltre Iva al cui pagamento il IA era stato erroneamente condannato corrispondeva alla differenza tra il costo delle lavorazioni eseguite dalla CP_1 pari ad € 47.774,70, e i danni che il c.t.u. aveva, in realtà, accertato come spettanti all'appellante a titolo di risarcimento, pari ad € 32.758,13; 3) il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale;
il c.t.u. Ing. aveva Per_1
accertato che il costo delle lavorazioni parzialmente eseguite dalla era CP_1 pari ad €57.329,64 (cioè € 47.774,70 oltre IVA al 20%) e che i danni arrecati al sig.
a causa della cattiva esecuzione dei lavori ammontavano ad €32.758,13, Pt_1
conseguentemente, il reale valore dei lavori eseguiti dalla era pari ad CP_1
€24.571,51 (€ 57.329,64 – 32.758,13); avendo l'appellante già corrisposto la somma
6 di €35.000,00, derivava che lo stesso era creditore della somma di € 10.428,49 (€
35.000,00 - € 24.571,51); a tale importo andavano poi aggiunte le ulteriori somme necessarie per il rifacimento ex novo e/o la corretta esecuzione dei lavori in questione, somme da liquidarsi anche in via equitativa e/o sulla scorta della documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.08.2018 la che CP_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
All'esito della prima udienza di trattazione del 09.10.2018 la Corte rinviava al 25 maggio 2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
7 2.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione per aver omesso di considerare che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, egli aveva corrisposto all'appaltatore la complessiva somma di euro 35.000,00.
Il motivo è fondato.
L'indicata circostanza deve ritenersi pacifica avendone dato atto la stessa ditta sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione CP_1
e risposta e comunque emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dal Pt_1
in primo grado.
3.2. Con il secondo e terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha quantificato i danni da cattiva e parziale esecuzione dei lavori in €18.132,10 oltre iva ed ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Rileva, in proposito, che il giudice di primo grado, nel fare proprie le risultanze dell'ATP espletato ante causam, ha quantificato, sicuramente per una svista,
l'importo dei danni subiti dal in €18.132,10 oltre iva, laddove detto importo Pt_1
corrisponde in realtà al costo delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore sull'unità immobiliare più piccola.
Anche tale doglianza è fondata apparendo l'indicata quantificazione dei danni frutto di mera 'svista' del primo giudice.
8 Ciò emerge chiaramente dal fatto che il Tribunale ha condannato il al Pt_1 pagamento della somma di €15.016,57 oltre Iva, importo che corrisponde alla differenza tra il costo delle lavorazioni eseguite dalla pari ad € 47.774,70, CP_1
e l'importo dei danni che il c.t.u. ha accertato come spettanti all'appellante, pari ad
€ 32.758,13, con ciò mostrando integrale adesione alla c.t.u. anche in parte qua.
La sentenza va, dunque, riformata quantificando i danni sofferti dal in Pt_1
€32.758,13, importo corrispondente a quello indicato dal c.t.u., le cui conclusioni non hanno formato oggetto di censura in questa sede.
Non possono, invece, riconoscersi le ulteriori somme richieste dall'appellante per il rifacimento ex novo e/o la corretta esecuzione dei lavori in quanto i danni da cattiva esecuzione dei lavori come quantificati in sede di ATP ricomprendono in sé i costi di rifacimento delle opere, sicchè il riconoscimento di ulteriori voci di spesa comporterebbe un'illegittima duplicazione del risarcimento.
Conclusivamente, poiché il costo dei lavori eseguiti dalla è pari ad CP_1
€57.329,64 e l'importo dei danni subiti dal è pari ad €32.758,13, residuerebbe Pt_1 un credito della pari ad €24.571,51. Avendo tuttavia l'odierno appellante CP_1
versato la somma di €35.000,00, egli ha diritto alla restituzione dell'importo di
€10.428,49.
Ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata va, quindi, riformata disponendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal
, la condanna della al pagamento della somma di €10.428,49, oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(02.01.2009) al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico CP_1
dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
9 Anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo (c.t.u. e compensi legali) vanno poste interamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con citazione notificata il 10.04.2018, nei confronti di in persona del CP_3
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
397/2018, pubblicata il 05.03.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1045/2008, condanna la al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di €10.428,49, oltre interessi Parte_1
legali dal 02.01.2009 al saldo;
c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio e nel procedimento per ATP liquidandole: per il primo grado in €184,9 per esborsi ed in €3.545,00 per compensi;
per il secondo grado in €1.077,45 per spese vive ed in €1.984,00 per compensi;
per il procedimento di ATP in €279,69 per esborsi ed in €1.699,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge;
d) pone a carico dell'appellata le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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