TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 102/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. G. Jachia Presidente
Dott. S. Cardinali Giudice
Dott. F. Miccio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, nella procedura per l'omologazione al concordato preventivo con liquidazione del patrimonio p.u. n. 102/25 promossa dalla società , Parte_1
dato atto che non sono state proposte opposizioni, dato atto che è stata ampiamente raggiunta sia la maggioranza generale del chirografo che la maggioranza delle classi (solo una non ha approvato il concordato) ex art. 109 co.1 del CCII, dato atto che nel parere conclusivo il commissario non ha riferito di fatti sopravvenuti incidenti sulla fattibilità del concordato, ed ha concluso favorevolmente per l'omologa, ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La vicenda concordataria era stata così riassunta (nelle parti di interesse anche in questa sede) nel decreto di apertura della procedura:
1. La genesi della crisi.
La è una società costituita il 27 luglio 1998, iscritta presso il Registro Parte_1 delle Imprese di Roma in data 3 novembre 1998 (REA n. 905073 e P.IVA ed P.IVA_1 attiva nella realizzazione di opere di edilizia residenziale ed ogni altra attività comunque accessoria o connessa all'attività edilizia;
in particolare, la società ha quale oggetto sociale
“le attività dirette alla realizzazione di opere di edilizia e ogni altra attività comunque accessoria o connessa all'attività edilizia;
- opere ed impianti di idraulica, elettrici termici, area compressa, condizionamento, refrigerazione, gas e antifurto;
- opere ed attività di falegnameria, infissi, pavimentazioni, arredamenti, fissi e mobili;
1 - opere di manufatti cementizi e lavorazione in ferro;
- opere di muratura, tinteggiatura e di rivestimento interno ed esterno;
- opere di carpenteria e opere di ferramenta;
- costruzioni e ristrutturazioni di immobili, fabbricati urbani e rustici, civili ed industriali;
- opere di urbanizzazione, canalizzazioni e opere stradali e movimento di terra;
- opere di accessori per edilizia e sanitari;
- autotrasporti per conto proprio e per conto terzi;
- opere connesse, accessorie ed affini all'attività edilizia”.
I fattori che hanno portato all'impossibilità, per la società, di far fronte all'adempimento regolare delle proprie obbligazioni di natura finanziaria, sono consistiti in modo preponderante nella mancata di riscossione del compenso maturato dalla società in esecuzione dei contratti di appalto sottoscritti con le cooperative edilizie AN OF 88, Sonia 82 e Pio X, per la costruzione di edifici sociali nel Comune dell'Aquila (e, più precisamente, nella località Colle Preturo), a seguito della decisione dei soci delle cooperative di recedere dal programma sociale relativo allo sviluppo residenziale a causa delle difficoltà nell'accesso al credito e delle condizioni non favorevoli o sostenibili dei finanziamenti.
Nel tentativo di risolvere tale situazione economico-finanziaria, la – il cui CP_1 capitale sociale era originariamente appartenente alla (55%) e al Parte_1 sig. (45%) e successivamente ceduto alla (55%) Persona_1 Parte_2
e alla NE CA (45%) - ha acquistato gli asset immobiliari dalle Controparte_2 cooperative verso un prezzo corrispettivo complessivamente pari ad euro 10.230.000, corrisposto come segue:
i) euro 6.500.000 tramite l'impiego di un finanziamento ottenuto dal Medio Credito Italiano;
ii) euro 1.221.885 tramite la compensazione del credito vantato dalla nei Parte_3 confronti di;
Pt_4
iii) 1.981.665 euro tramite la compensazione del credito vantato dalla Parte_3 nei confronti di AN OF 88 [i crediti di cui ai sub. ii) e iii) ammontanti a complessivi euro 3.203.550 erano originariamente vantati dalla nei confronti delle cooperative Parte_1
Sonia 82 e AN OF 88 e sono stati ceduti alla il 15 marzo 2013]. CP_1
I crediti vantati dalla nei confronti della - inizialmente pari ad euro Parte_1 CP_1
3.203.550, ovvero pari al valore dei crediti cedutile (v. supra) - sono aumentati fino a concorrenza dell'importo di euro 5.052.173,50 “a causa dei successivi finanziamenti erogati tra il 2011 e il 2014” (cfr. pag. 10 del ricorso) e sono inesigibili. Benché, infatti, il valore di mercato degli asset immobiliari della fosse stimato a 5.680.000 euro (cfr. CP_1
2 perizia dell'architetto del 15 dicembre 2024), il valore di realizzo dell'attivo (euro Per_2
5.680.000) risulta di gran lunga inferiore al debito ipotecario (euro 7.524.802).
In buona sostanza, dunque, le cause della crisi aziendale sono riconducibili prevalentemente al settore di appartenenza, ovvero all'edilizia residenziale, nonché alla conseguente e progressiva inesigibilità del credito di Euro 5.052.173,30 vantato dalla nei Parte_1 confronti della originariamente vantato nei confronti delle cooperative Parte_3 edilizie AN OF 88, Sonia 82 e Pio X a titolo di compenso per la realizzazione di un complesso residenziale sito nel Comune di l'Aquila (località Colle di Preturo), e successivamente ceduto (in data 15.03.2013) alla a titoli di finanziamento CP_1 soci.
In tale contesto e in ragione della crisi di liquidità da esso derivante, la società ha sostanzialmente interrotto la propria attività a partire dall'esercizio 2014: il volume d'affari degli esercizi successivi è, infatti, principalmente riconducibile “ai proventi derivanti dalle transazioni definite con alcuni creditori, oppure al ribaltamento dei costi per la fornitura di acqua di cantiere alla NE CA Gestioni S.r.l. relative a un'utenza che è rimasta formalmente intestata alla Società e che, per ragioni amministrative, non è stato possibile volturare” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Tale squilibrio finanziario ha determinato l'impossibilità per di Parte_1 adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni verso i diversi creditori e ha generato, per l'effetto, l'insorgere di una ingente esposizione debitoria.
2. Il piano concordatario
La proposta concordataria che la ricorrente ha formulato ai propri creditori si basa su di un Piano di concordato con liquidazione del patrimonio (è pacifico, difatti, che non vi sia più da tempo una azienda in esercizio diretto o indiretto) redatto ai sensi dell'art. 87 CCII che prevede, sostanzialmente, l'apporto di finanza esterna da parte della CB CO 02 s.r.l. (la quale ha sottoscritto un impegno irrevocabile, e sospensivamente condizionato all'omologa del piano concordatario, a farsi carico del fabbisogno concordatario di fino a concorrenza dell'importo di euro 1 milione circa) e - in minima parte - Parte_1
l'utilizzo dei flussi rinvenienti dalla valorizzazione dell'attivo della Società (questi ultimi complessivamente pari ad euro 10.498,00).
L'attivo concordatario alla data di riferimento (31.05.2025) è complessivamente pari ad euro 1.163.593,00 (superiore al valore di liquidazione realizzabile nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale indicato in euro 10.499,00), di cui:
i) Euro 4.972 di credito vs Erario c/IVA (oggetto di compensazione con la debitoria tributaria ex art. 155 CCII);
ii) Euro 5.000 relativi alle spese di giustizia, così come previsto dal decreto di fissazione del termine del 5.3.2025 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 84 CCII;
3 iii) Euro 526,00 di disponibilità liquide c/cassa contanti;
iv) Euro 1.153.141 di finanza esterna (apportata dalla CB 02 S.r.l.).
La parte più consistente dell'attivo concordatario è rappresentata dall'apporto di finanza esterna da parte della CB 02 S.r.l. e la sostenibilità dell'impegno della CB è supportato dalla consistenza patrimoniale della stessa.
La soddisfazione del fabbisogno concordatario è altresì garantita dall'impegno della CP_3
a concedere un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (sospensivamente condizionato all'omologa del piano concordatario della su un immobile di proprietà ubicato in Parte_1
Roma, Via C.A. Jemolo n.179 / Via A. ANdulli n.91, N.C.E.U. fg. 209, part. 1600 sub. 21-22, cat. A/10, libero da gravami e dal valore di mercato di euro 617.008,00.
Il passivo concordatario alla data di riferimento (31.05.2025) è pari ad euro 4.871.812,00 al netto degli oneri prededucibili (pari ad euro 167.510,00). Ai fini della determinazione del passivo concordatario, la ricorrente ha già tenuto conto dell'accordo para concordatario che ha sottoscritto con determinati creditori finanziari (nella specie, YODA, POP NPLS, Marte SPV,
), per effetto del quale è stato rideterminato l'importo del credito vantato dagli CP_4 stessi mediante lo stralcio del 60% del valore nominale dei crediti.
Il passivo concordatario, inclusivo degli oneri prededucibili, risulta quindi complessivamente pari ad euro 5.039.322,00, di cui:
a) euro 167.510,00, quali oneri prededucibili;
b) euro 124.241, quali crediti vantati da imprese artigiane privilegiate (Azienda
Artigiana Croce Sette);
c) euro 270.485, quali crediti vantati da enti previdenziali (INPS/INAIL):
d) euro 1.269.930, quali crediti vantanti dall'erario (Agenzia delle Entrate);
e) euro 824.056, quali crediti chirografari vantati da istituti di credito con i quali la società ha già concluso accordo para concordatario [cfr. Controparte_5 [...]
; CP_6 Controparte_7 Controparte_8
f) euro 1.600.134, quali crediti chirografari vantati da istituti di credito con i quali la società non concluso alcun accordo para concordatario [ ); Controparte_9 CP_10 Controparte_11
Banco Posta];
[...] CP_12 Controparte_7
g) euro 755.758, quali crediti vantati da ceditori non finanziari chirografi [Cogedil S.r.l; Fallimento (ora vs NE CA Gestioni S.r.l.); CP_13 Controparte_14 Controparte_15
e altri].
[...]
La Società, considerata l'incapienza degli attivi patrimoniali societari, ha inteso anche fare ricorso all'istituto della Transazione Fiscale di cui all'art. 88 CCII in relazione ai crediti tributari e previdenziali aventi titolo e/o causa anteriore alla data del 31 maggio 2025. Il debito
4 tributario concorsuale è quantificato in euro 283.488,04, di cui “Euro 282.832,04, integralmente affidato all'Agente di Riscossione, deve aggiungersi l'importo di Euro 656 riferiti ai contributi per la gestione separata Inps per il periodo gennaio e febbraio 2022” (cfr. pag. 18 della Transazione Fiscale: v. il documento n. 27).
Ipotizzando che l'omologa del concordato preventivo intervenga nel mese di dicembre 2025, la proposta prevede:
a) la parziale soddisfazione [limitatamente ad euro 4.256,00] dei crediti vantati dalle “agenzie fiscali” mediante l'integrale utilizzo in compensazione dei crediti tributari pregressi, degradando in chirografo il residuo importo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 155 CCII;
b) il degrado integrale dei crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie muniti di privilegio generale ex artt. 2753 e 2754 c.c. [pari a complessivi euro 270.485, di cui euro 262.079 riferiti all'INPS ed euro 8.406 riferiti all'INAIL], con l'inserimento nell'apposita “classe 2” e soddisfo nella misura del 20%.
In relazione ai crediti tributari e contributivi, il professionista (dott. - Controparte_16 conformemente al dettato normativo di cui all'art. 88 commi 1 e 2 CCII - ha attestato la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale: l'alternativa della liquidazione giudiziale, infatti, “l'attivo ricavabile in ipotesi di liquidazione giudiziale della non consentirebbe alcun il soddisfacimento dei crediti contributivi, nemmeno in Parte_1 minima parte, mentre i crediti tributari verrebbero soddisfatti nella misura dello 0,19% mediante compensazione ai sensi dell'art. 155 CCII”.
Il valore di liquidazione (giudiziale) ex art. 87, comma 1, lettera c), CCII, è pari ad euro 10.499,00 e corrisponde al valore rinveniente dal realizzo degli elementi costituenti il patrimonio della alla data del 31.05.2025 (comprensivo di credito vs Erario c/IVA Parte_1
e disponibilità liquide): tale valore verrà utilizzato in parte per il pagamento delle spese di procedura e degli oneri e in parte (euro 4.256,00) per il pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2752 co. 1 e 2 c.c., mediante compensazione ex art. 155 CCII. Le restanti risorse sono apportate dal terzo e sono quindi qualificabili come risorse “esterne” ex art. 84 co. 4 ultimo periodo e sono distribuibili senza vincoli di sorta.
3. Sulle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili
Quanto al tema delle azioni proponibili e delle altre prospettive recuperatorie – da prendere obbligatoriamente in considerazione in quanto facenti astrattamente parte del valore che potrebbe essere tratto in sede di liquidazione giudiziale, in relazione al quale è possibile prevedere il non integrale pagamento dei creditori privilegiati ex art. 84 co. 5 del CCII - il piano ne esclude la rilevanza, atteso che:
a) eventuali azioni di responsabilità dei confronti dell'Amministratore Unico della , Parte_1 il Sig. “sarebbero comunque connotate dall'alea tipica legata all'azioni Persona_1 giudiziali, oltreché dall'incertezza riguardo alla concreta esperibilità, legata all'ampio arco
5 temporale intercorso dagli accadimenti che hanno generato la tensione finanziaria della ad oggi della;
Parte_1
b) eventuali azioni revocatorie ex art. 165 o 166 CCII non produrrebbero “alcuna utilità aggiuntiva in favore dei creditori, in ragione dell'incapienza patrimoniale del Sig. Per_1
, al tempo stesso, come, considerato lo stato di sostanziale inattività della Società
[...] nell'arco dei precedenti 5 anni rispetto alla data di deposito, non sono state ravvisate condotte dispositive suscettibili” (cfr. pag. 45 del Piano).
4. La proposta ai creditori – le regole di diritto.
La proposta concordataria ai creditori, come già anticipato, si inserisce in un piano concordatario con liquidazione del patrimonio.
Si prevede, in ragione del fatto che la ricorrente ha risorse “interne” quasi nulle, e che l'adempimento del concordato è reso possibile dall'apporto significativo di risorse esterne, la degradazione per incapienza a chirografo della quasi totalità dei crediti privilegiati, consentita dall'art. 84 co. 5 del CCII “purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” (art. 84 co. 5 del CCII).
Vale ricordare che le risorse esterne sono distribuibili anche in deroga alle regole dell'articolo 2740 e 2741 c.c. (ossia senza rispettare l'ordine delle cause di prelazione) ai sensi dell'art. 84 comma 4 del CCII.
Nel caso di specie, il valore - in ipotesi di apertura di liquidazione giudiziale - della
[...]
è stato individuato, come già evidenziato, in euro 10.499,00, corrispondente alla Parte_1 somma del valore del credito vantato dalla società vs Erario c/IVA e al valore delle disponibilità liquide.
Non si pone – né avrebbe potuto porsi, non trattandosi di concordato in continuità aziendale – il tema della distribuzione della eccedenza secondo la regola della relative priority rule di cui all'art. 84 co. 6; le risorse esterne sono state stimate in euro1.153.141,00 importo integralmente corrispondente all'apporto promesso dalla Parte_5
4. La proposta di concordato ai creditori
[...]
Nel caso di specie la proposta ai creditori prevede la suddivisione dei creditori in 6 classi, e segnatamente:
⎯ CLASSE 1 (per un totale di euro 124.241), imprese artigiane privilegiate: Azienda Artigiana Croce Sette;
⎯ CLASSE 2 (per un totale di euro 270.485); enti previdenziali: EN previdenziali (INPS/INAIL);
⎯ CLASSE 3 (per un totale di euro 1.269.930); erario: Agenzia delle Entrate d);
⎯ CLASSE 4 - Crediti chirografari degli Istituti di credito con accordo paraconcordatario (per un totale di euro 824.056); finanziari chirografi con para-concordatario: Controparte_5
6 ) CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_17
[...]
5 - Crediti chirografari degli Istituti di credito senza accordo paraconcordatario (per
[...] un totale di euro 1.600.134); finanziari chirografi senza para-concordatario: Controparte_18
Banco Posta;
[...] Controparte_11 Controparte_19
⎯ 6 - (per un totale di euro 755.758), altri ceditori non finanziari chirografi: Cogedil CP_17
S.r.l; (ora vs NE CA Gestioni S.r.l.); Controparte_20 Controparte_14 [...]
CP_15
Quanto ai pagamenti, la proposta concordataria prevede:
• il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili complessivamente pari ad euro 167.510,00 entro l'anno 2025;
• il pagamento nella misura di euro 4.256,00 dei crediti privilegiati ex art. 2752 co. 1 e 2 c.c., mediante compensazione ex art. 155 CCII e degrado in chirografo del residuo importo di euro 1.269.930,00;
• il soddisfacimento integrale dei debiti privilegiati nei confronti dei dipendenti complessivamente pari ad euro 22.952 entro il termine dell'esercizio 2025 (i.e. debiti vs personale per TFR);
• il soddisfacimento dei creditori privilegiati, ovvero i debiti verso l'Erario e gli EN Previdenziali, nonché il fondo rischi privilegiati (degradati per incapienza) e, in particolare:
- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso il fondo rischi privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 (degradati in chirografo) al 20% e mediante n. 5 rate annuali di cui la prima nel mese di dicembre 2025 e l'ultima entro dicembre 2029 [cfr. debiti verso l'impresa artigiana Croce Sette e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 24.848,00, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 124.241,00];
- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso i creditori privilegiati ex art. 2753 e 2754 c.c. al 20% [cfr. debiti EN previdenziali e, per l'effetto, il pagamento delle somme di euro 25.816,00 nel 2025 e di euro 28.281,00 nel 2026, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 292.396,00];
- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso i creditori privilegiati ex art. 2752 co. 1 e 2 c.c. al 20% [cfr. debiti vs Erario e, per l'effetto, il pagamento delle somme di euro 198.091,00 nel 2026 e di euro 55.895,00 nel 2027, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 1.351.900,00];
• Il soddisfacimento dei creditori chirografari e del fondo rischi chirografari, nella misura del 20%, e in particolare:
7 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso i creditori chirografari al 20% [e, per l'effetto, il pagamento delle somme di euro 174.733,00 nel 2027, di euro 230.628,00 nel 2028 e di euro 228.757,00 nel 2029 in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 4.618.873,00];
- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso il fondo rischi chirografari al 20% [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 1.872,00 nel 2029 in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 9.358,00].
5. Le valutazioni del Tribunale
Quanto alle valutazioni spettanti al Tribunale in sede di ammissione al concordato di un concordato di tipo liquidatorio, vale riportate quanto disposto in merito dall'art. 47 del CCII, ai sensi del quale “a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica (…) l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare la corretta formazione delle classi;
il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell' absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza (nella sola ipotesi, che qui non ricorre, del concordato in continuità aziendale, e solo in sede di omologazione); la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria;
quanto al piano, il rispetto dei contenuti descritti dall'art. 87 del CCII;
quanto all'attestazione, la sua adeguatezza motivazionale. La verifica della fattibilità del piano è invece espressamente limitata alla non manifesta inattitudine del piano a raggiungere i suoi obiettivi.
A ciò deve aggiungersi, quanto al concordato di tipo liquidatorio, che necessita accertare che sia rispettata anche la previsione dettata dall'art. 84, co. 4, CCII, secondo cui "la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali".
Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, ferma la competenza territoriale del tribunale e data la completezza documentale ed iniziando l'analisi dalla proposta ai creditori, si osserva:
a) Che per valutare la ammissibilità (ossia la legittimità) della proposta occorre previamente considerare da dove, nel piano, si traggono le risorse per operare i pagamenti, e ciò in quanto,
8 a seconda della provenienza (ossia se si tratti di risorse integranti valore di liquidazione;
eccedenza sul valore di liquidazione;
finanza esterna) operano, come già detto, regole distributive differenti (rispettivamente absolute priority rule;
relative priority rule nel solo concordato in continuità aziendale;
libertà di distribuzione per la finanza esterna) e sempre in base alla provenienza è possibile verificare la possibilità, ex art. 84 co. 5, di non pagare integralmente i creditori privilegiati, degradandoli - per incapienza rispetto al valore dei beni sui quali la causa di prelazione insiste – in tutto od in parte in chirografo;
b) che a tal fine in all. 1.1 è presente una relazione nella quale si attesta da parte di un professionista indipendente che “Alla data della domanda di concordato (17.06.2025), sulla base della situazione patrimoniale di riferimento al 31.05.2025, a fronte di un valore di realizzo dell'attivo pari a Euro 10.498, si ritiene che il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. c) del CCII, sia nullo, atteso che l'attivo realizzabile dalla liquidazione degli asset societario sarebbe integralmente eroso dagli oneri prededucibili di procedura. Sulla base di quanto esposto, risulta quantomai evidente la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale” (cfr. in particolare pag. 44 della relazione a firma dott. e pertanto è soddisfatta la Persona_3 prescrizione di cui all'art. 84 co. 5;
c) che nel caso di specie, in base al piano, le risorse complessivamente distribuibili sono pari ad euro 1.163.638,00, di cui euro 10.498,00 di valore di liquidazione ed euro 1.153.141,00 di finanza esterna;
d) che la proposta si fonda su di una distribuzione del valore di liquidazione nel rispetto della c.d. absolute priority rule (ossia dell'ordine delle cause di prelazione), limitatamente all'importo di euro 10.498,00;
g) che è stata avanzata proposta di transazione fiscale e vi è ai sensi dell'art. 88, co.2, CCII, specifica attestazione che il piano concordatario prevede il soddisfacimento, in termini migliorativi quanto a importo e tempistica, dei creditori erariali in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
Quanto al piano concordatario, si osserva che:
a) i suoi contenuti rispecchiano le previsioni di cui all'art. 87 del CCII;
b) in punto di fattibilità, il professionista ha attestato l'idoneità della CB a far fronte all'impegno assunto nei confronti della ovvero l'apporto di finanza esterna pari a Parte_1
Euro 1.153.141,00 in ragione di quanto emerso dall'analisi della situazione patrimoniale della stessa al 30.04.2025, da cui è emerso che “le immobilizzazioni materiali, pari a Euro 1.056.179 afferiscono agli immobili di proprietà- ubicati nel Comune di Vetralla (i.e. n. 4 villini bifamiliari e n. 1 villino unifamiliare), la cui dismissione rappresenta la principale fonte dell'apporto di finanza in favore della e – sulla base della stima eseguita da Parte_1 broker immobiliare, cui la CB in data 21.05.2025 ha conferito un incarico di mediazione – “Il
9 valore di realizzo degli asset immobiliari è stato stimato in Euro 917.000, che a fronte di un valore residuo dell'ipoteca iscritto sugli asset pari a Euro 208.064,46, determina un cash-in (al netto delle agency fee per il mediatore) stimato in Euro 681.681” (cfr. in particolare pag. 38 della relazione a firma dott. ; Persona_3
c) ancora in punto di fattibilità – sulla base di quanto attestato dal professionista – può ritenersi che la CB disponga delle risorse finanziarie idonee a far fronte agli impegni assunti la (finanza esterna Euro 1.153.141), nella misura in cui: il Patrimonio Parte_1
Netto risulta pari a Euro 1.123.603; le disponibilità liquide ammontano a Euro 1.190.020; il timing ed il valore di realizzo dell'attivo fisso risultano ragionevoli, oltre che compatibili con il timing di soddisfazione del fabbisogno concordatario della oltre a crediti fiscali Parte_1 da superbonus di cui la CB è già titolare (per euro 418.239,39), può ragionevolmente ritenersi che il completamento degli interventi in corso di esecuzione comporterà la maturazione di ulteriori crediti fiscali (dal valore di realizzo stimato in Euro 178.872,00).
d) che la relazione di attestazione è adeguatamente motivata.
3. Tutto ciò premesso, quanto all'omologazione è sufficiente osservare che si è determinata l'ipotesi di approvazione del concordato ex art. 109 del CCII comma 1, in ragione del raggiungimento sia della maggioranza dei creditori ammessi al voto che della maggioranza delle classi. Più in dettaglio, in base alla relazione del commissario giudiziale la proposta di concordato con liquidazione del patrimonio risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad euro 4.239.207 che rappresenta la maggioranza (87,45%) dei crediti ammessi al voto;
inoltre, la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta nel maggior numero di classi (5 su 6).
In assenza di opposizioni e di fatti sopravvenuti rilevanti, il concordato può dunque senza dubbio essere omologato.
Vale ricordare in questa sede quali siano percentuali e tempi di adempimento della proposta:
- integralmente le passività prededucibili (quantificate in Euro 167.510 per spese di procedura), in un arco temporale ricompreso tra l'omologa e i successivi quattro anni.
- I debiti verso i dipendenti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (quantificati in Euro 22.952 per TFR) saranno soddisfatti integralmente nell'anno 2025 (sicché a tali creditori non competerà il diritto di voto ex art. 109, terzo comma, del Codice della Crisi).
- I rimanenti creditori (privilegiati degradati in chirografo e chirografari), saranno soddisfatti nella misura del 20% del valore nominale e sono stati suddivisi, per omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici, nelle seguenti sei classi dotate del diritto di voto:
a) CLASSE 1 - crediti privilegiati vs. artigiani ex art. 2751-bis n. 5 c.c. degradati in chirografo (per un totale di euro 124.241), soddisfatti nell'arco temporale 2025-2029:
Azienda Artigiana Croce Sette;
10 b) CLASSE 2 - crediti degli EN Previdenziali ex art. 2753-2754 c.c. degradati in chirografo (per un totale di euro 270.485), da pagarsi nell'arco temporale 2025-2029:
EN previdenziali (INPS/INAIL);
c) CLASSE 3 creditori privilegiati ex art. 2752 co 1 e 2 c.c. degradati in chirografo(per un totale di euro 1.269.930) da pagarsi entro cinque anni dall'omologazione del concordato:
Agenzia delle Entrate;
d) CLASSE 4 - crediti chirografari degli Istituti di credito con accordo paraconcordatario (per un totale di euro 824.056), da pagarsi entro cinque anni dall'omologazione del concordato:
(Mercatoria) Controparte_5
(Hoist) Controparte_6
Controparte_7 Controparte_7
Controparte_8
e) 5 - crediti chirografari degli Istituti di credito senza accordo paraconcordatario (per CP_17 un totale di euro 1.600.134), da pagarsi entro cinque anni dall'omologazione del concordato:
) Controparte_9 CP_10
Controparte_11
CP_12 Controparte_7
Banco Posta
f) 6 – crediti chirografari ab origine (per un totale di euro 755.758), da pagarsi entro CP_17 cinque anni dall'omologazione del concordato:
[...]
(ora vs NE CA Gestioni S.r.l.) Controparte_21
Controparte_14
Controparte_15
Altri.
4. Quanto alla fase esecutiva, si è già osservato in sede di ammissione come si tratta di concordato formalmente di tipo liquidatorio (non essendovi più una azienda in esercizio né diretto né indiretto) ma non è, nella particolare fattispecie all'esame, previsto lo svolgimento di alcuna attività liquidatoria atteso che l'intero attivo – tranne un credito fiscale di circa 10.000,00 euro del quale è titolare la società - proviene da finanza esterna: non è dunque necessario provvedere alla nomina di un liquidatore, che l'articolo 114 del CCII riserva al caso in cui si debba svolgere attività di liquidazione.
11 Quanto alle altre prescrizioni, si rimanda al dispositivo che segue.
p.q.m.
- omologa il concordato preventivo proposta dalla società con Parte_1 sede legale in Roma (RM), 00156, Via Carlo Arturo Jemolo, n. 151, Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma REA n. RM – 905073 P.IVA_1
-dispone che la società proponente provveda:
a) con cadenza almeno quadrimestrale a trasmettere al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano, sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti e sulle attività finalizzate a reperire le risorse necessarie ad eseguire i pagamenti che sono state espletate;
b) ad eseguire, conformemente alla proposta omologata e nel rigoroso rispetto della tempistica proposta, i pagamenti ai creditori sulla base di piani di riparto che dovranno essere previamente trasmessi al commissario giudiziale per un visto finalizzato a verificarne la coerenza con la proposta concordataria;
c) il commissario giudiziale avrà facoltà di chiedere alla società proponente ulteriori informazioni;
fermi i poteri di cui all'art. 119 e 120 del CCII – sorveglierà l'attuazione del piano concordatario con le seguenti modalità:
- vigilerà sul concreto sviluppo del piano e riferirà tempestivamente al giudice delegato su eventuali circostanze dalle quali possa derivare pregiudizio ai creditori ex art. 118 comma 1 del CCII;
- terrà informati con rapporti riepilogativi almeno semestrali i creditori ai sensi dell'art. 118 del CCII;
detti rapporti dovranno essere anche depositati nel procedimento e dovranno in ogni caso riferire sul rispetto del piano concordatario e dei tempi previsti per il pagamento dei creditori;
- conclusa l'esecuzione del concordato depositerà un rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 118 comma 1 del CCII;
manda alla cancelleria perché proceda alle comunicazioni ex art. 48 comma 5 CCII.
Roma, 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia
12