Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2022, proposto da
LV NC, PAOLO NC, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona, Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 5 del 18.2.2022, pubblicata sul BURL il 22.6.2022, avente ad oggetto “ Nuovo Documento di Piano, variante generale al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. - esame osservazioni e controdeduzioni - approvazione definitiva ”, laddove ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico insistente sul parco dei ricorrenti;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e, in particolare, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 15 del 29.6.2021, di adozione della variante generale al GT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castione della Presolana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa NZ PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnano, in parte qua , la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castione della Presolana n. 5 del 18febbraio 2022, pubblicata sul BURL il 22 giugno 2022, avente ad oggetto “ Nuovo Documento di Piano, variante generale al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. - esame osservazioni e controdeduzioni - approvazione definitiva ”, laddove ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico di 1.812 mq insistente sul parco di proprietà dei ricorrenti, con conseguente trasformazione della destinazione urbanistica dell’area da residenziale a servizi pubblici, nonché ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2021, di adozione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (di seguito anche solo GT).
2. Il gravame è affidato a sei motivi di censura con cui è dedotta:
i) Violazione dell’art. 9, Cost. - Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 31/2014 - Violazione della l.r. n. 18/2019 - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per manifesta illogicità per aver disposto l’eliminazione di un parco secolare finalizzato alla realizzazione di un parcheggio, in ragione della violazione dei principi normativi in materia di riduzione del consumo di nuovo suolo e di rigenerazione urbana degli ambiti già edificati;
ii) Violazione degli artt. 42 e 97, Cost. - Violazione del principio di imparzialità - Disparità di trattamento - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Contraddittorietà intrinseca del provvedimento, con particolare riguardo alla disciplina dettata a tutela dei parchi e delle residenze di villeggiatura contenuta nell’art. 15 delle NTA del Piano delle Regole, per la prospettata contraddittorietà della previsione rispetto all’obiettivo generale della Variante di tutelare le ville e le residenze storiche con i relativi parchi, tra l’altro vietando la realizzazione di piazzali, parcheggi e in generale pavimentazioni anche con riferimento ad immobili, come quello dei ricorrenti, pur allo stato non qualificati come storici seppur condividenti una tale vocazione;
iii) Violazione degli artt. 42 e 97, Cost. – Violazione del principio di proporzionalità - Omessa o carente motivazione - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità manifesta -Erronea valutazione dei presupposti di fatto per aver reputato sottodimensionata l’attuale dotazione di parcheggi a servizio del nucleo storico del territorio comunale, per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, in quanto la zona sarebbe già dotata di sufficienti aree a parcheggio, spesso semivuote durante l’anno, e capienti persino nella stagione estiva;
iv) Violazione dell’art. 97, Cost. - Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 13, l.r. n. 12/2005 - Difetto di motivazione relativamente alle osservazioni presentate dai ricorrenti, per non aver esplicitato le ragioni sottese alla scelta di imporre la destinazione a parcheggio in corrispondenza del parco di pertinenza della villa, per essere le osservazioni presentate dai ricorrenti sul provvedimento di adozione della Variante state contraddette in modo generico;
v) Violazione dell’art. 42, Cost. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, l.r. n. 12/2005 - Omessa o carente motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta per aver introdotto una disciplina inapplicabile in tema di compensazione urbanistica, per violazione della normativa urbanistica regionale (LUR) in materia di indennità di esproprio;
vi) Violazione dell’art. 42, Cost. - Violazione del d.P.R. n. 327/2001 – Manifesta irragionevolezza - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta per non aver previamente individuato dei criteri certi per la con creta fruibilità dei diritti edificatori compensativi, alternativi all’indennità espropriativa. non essendo stata prevista alcuna indennità di esproprio ma solo una (teorica) assegnazione di diritti edificatori, senza però alcuna previsione in ordine al dovere delle aree di atterraggio R2 e R4 di ricevere i diritti edificatori generati dall’area assoggettata a vincolo di destinazione pubblica sicché la previsione impugnata sarebbe da qualificarsi come sostanzialmente espropriativa, ma illegittima perché senza previsione di alcuna indennità di esproprio.
3. Il Comune di Castione della Presolana si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva supportata da pertinente documentazione, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. All’approssimarsi dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memorie conclusive.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Giova richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza riguardo alla natura del potere pianificatorio, agli obblighi di motivazione gravanti sull’amministrazione e ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche operate.
Come è noto, “Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso. ” (così Consiglio di Stato, sez. II, 25/09/2024, n.7787).
All'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale , “corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito.” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/08/2024, n.7187).
La giurisprudenza prevalente nega la configurabilità, in capo al privato, di un’aspettativa legittima alla conservazione delle previsioni urbanistiche favorevoli, tranne in particolari casi.
Sul tema vanno richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sui limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all'esercizio di poteri pianificatori urbanistici, ambientali e paesaggistici: “ a) le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; b) anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; c) la semplice reformatio in peius della disciplina urbanistica attraverso il ridimensionamento dell'attitudine edificatoria di un'area è interdetta solo da determinazioni vincolanti per l'amministrazione in ordine ad una diversa "zonizzazione" dell'area stessa, ovvero tali da fondare legittime aspettative potendosi configurare un affidamento qualificato del privato esclusivamente in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione o ancora nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr., ex plurimis sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; Ad. plen. n. 24 del 1999); d) con riferimento all'esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell'affidamento è riservata ai seguenti tassativi casi: d1) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; d2) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; d3) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d4) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; d5) una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell'esercizio dello ius variandi su istanza del privato ” ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 09/08/2023, n.7723).
La citata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 24 del 22 dicembre 1999 ha posto in rilievo che per incidere negativamente sull'interesse alla conservazione di una precedente previsione urbanistica che consenta un più proficuo utilizzo dell'area non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del progetto di strumento urbanistico.
In questo caso, infatti, viene in considerazione una generica aspettativa del privato alla non reformatio in peius , cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica, ed indifferenziata rispetto a quella di ogni proprietario di aree che aspira a mantenere inalterato il valore dell'immobile.
6.2. Passando all’esame delle censure prospettate con i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di intima connessione, va rilevato che esse sono prive di pregio.
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la scelta pianificatoria effettuata dal Comune violerebbe la l. regionale Lombardia n. 31/2014, recante “ Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo ”, la quale detta disposizione affinché “ gli strumenti di governo del territorio (…) orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o di smesse (…) ” (art.1).
Le doglianze tuttavia non sono fondate.
Nell’ambito dell’attività di pianificazione del proprio territorio, il Comune ha compiuto delle scelte, discrezionali, tra le quali quella di assicurare la pedonalizzazione di una parte del paese, nell’intento di perseguire una maggior sostenibilità e vivibilità del centro storico.
Come emerge dalla Relazione allegata alla Variante Generale (doc.1 del Comune), l’individuazione di nuove aree di sosta si è resa necessaria “ a supporto della pedonalizzazione ”.
La l. regionale Lombardia n. 31/2014 stabilisce che gli strumenti di governo del territorio debbono orientare gli interventi edilizi “ prioritariamente ” verso le aree già degradate o dismesse; ciò implica il fatto che non è astrattamente vietata la previsione di un intervento a carico di un’area verde ma che, difronte a diverse possibili alternative, per la realizzazione dell’intervento medesimo dovrebbe essere preferita un’area già urbanizzata, degradata, dismessa o da riqualificare, se disponibile.
Ebbene, nella zona ove è ubicata la villa con giardino di proprietà dei ricorrenti, non vi è disponibilità di altre aree, degradate o da riqualificare, da destinarsi “ prioritariamente ” al descritto intervento (trasformazione in parcheggio), ritenuto strategico nella definizione del futuro assetto del territorio.
In ragione di tali evidenze, non si rinviene il paventato vizio di contraddittorietà della previsione rispetto all’obiettivo generale della Variante di tutelare le ville e le residenze storiche con i relativi parchi vietando la realizzazione di piazzali, parcheggi e in generale pavimentazioni in quanto, il riferimento della Relazione alla Variante alle residenze di villeggiatura, con i relativi parchi, come elemento caratterizzante il territorio comunale, fa salvi i superiori interessi pubblici da perseguire a seguito di un operato bilanciamento.
Ed infatti, in vista del perseguimento di un interesse dell’intera collettività, anche parte di un giardino privato può essere convertito a parcheggio.
Inoltre, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui, in zona, vi sono già numerosi parcheggi, spesso vuoti non è idonea da sola ad incidere sull’attività di pianificazione che presuppone scelte di carattere programmatico, che abbiano ad anticipare le prevedibili future esigenze del territorio e ad intervenire sin d’ora, prevedendo l’imposizione di quelle destinazioni utili al conseguimento del pubblico interesse, prima che un eventuale mutamento dello stato di fatto possa rendere impraticabili quelle soluzioni di “riordino urbano” oggi più facilmente conseguibili.
Parte ricorrente si duole, poi, del fatto che la prevista conversione a parcheggio di buona parte del giardino, si porrebbe in contrasto con le esigenze di tutela ambientale, che avrebbero dovuto impedire la “ cementificazione ” dell’attuale area verde.
A tale riguardo, bisogna tuttavia evidenziare che la Variante Generale impugnata è stata sottoposta a V.A.S. attraverso la quale sono stati tenuti in debito conto obiettivi di protezione ambientale, (intesa come sostenibilità ambientale interna); e tale V.A.S. si è conclusa con un parere finale “ positivo ”.
In ogni caso, la temuta “ cementificazione ” dell’area è solo ipotizzata dai ricorrenti, non essendovi allo stato ancora alcun progetto esecutivo riguardante il futuro parcheggio, che ben potrebbe essere realizzato nel rispetto delle alberature presenti (che potrebbero mantenere un effetto ombreggiante) e con le caratteristiche del “parcheggi verdi inerbiti”, che certamente salvaguarderebbero l’aspetto ambientale e paesaggistico. La doglianza, pertanto, è inaccoglibile.
6.3. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che il Comune, nel respingere le loro osservazioni, non avrebbe adeguatamente motivato la scelta pianificatoria assunta, a fronte di quanto da essi specificamente rappresentato.
Del pari, tali censure, non meritano di essere condivise.
Al riguardo va ricordato che “ le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esami nate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio ” (Cons. Stato, sez. IV, 30/05/2025, n. 4729).
Nel caso specifico, inoltre, premesso che l’articolo 13 della l. regionale Lombardia n. 12/2005 non dispone alcun obbligo del Comune di motivare il rigetto delle osservazioni, l’onere motivazionale appare adeguatamente.
Il Comune, infatti, ha rigettato le osservazioni spiegando che “ si tratta di un nuovo parcheggio al servizio della zona prossima al nucleo storico, priva di spazi di sosta e di altri spazi idonei alla loro collocazione ” (doc.2 del Comune) in aggiunta a quanto già evidenziato nella richiamata Relazione alla Variante Generale (doc.1 del Comune), con riferimento alla funzione di “s ostegno alla pedonalizzazione ”.
6.4. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe impresso un vincolo di destinazione a servizi pubblici eludendo gli obblighi in tema di indennità di esproprio, con la previsione di una soltanto teorica assegnazione di diritti edificatori, deducendo l’asserita violazione dell’art. 11 l. reg. Lombardia n. 12/2005.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il GT avrebbe attribuito diritti edificatori “ compensativi ” alle aree classificate per servizi (quale è la porzione di giardino oggetto di ricorso), da trasferirsi nelle zone R2 e R4, senza al contempo prevedere a carico delle predette zone il corrispondente dovere di ricevere i diritti edificatori generati dall’area assoggettata a vincolo di destinazione pubblica, così precludendo la possibilità di disporre con certezza di tale particolare forma di indennizzo, in luogo della comune indennità di espropriazione.
Di conseguenza, l’assoluta indeterminatezza in ordine all’applicazione del meccanismo dei criteri compensativi avrebbe introdotto una previsione di fatto espropriativa senza la previsione di un indennizzo, non potendosi assimilare l’astratto conferimento dei diritti edificatori ad una indennità di espropriazione.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Deve in primo luogo rilevarsi che l’istituto della perequazione compensativa di cui all’art. 11, comma 1 l. reg. Lombardia n. 12/2005 configura una facoltà, rimessa alla scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione.
Nondimeno, “ l’istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica: esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all’espropriazione, consistente nell’attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa […] , ai proprietari delle aree destinate all’edificazione ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 luglio 2020, n. 1279; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 giugno 2020, n. 1234; altresì, 21 gennaio 2019, n. 119; 30 giugno 2017, n. 1468; 2 marzo 2015, n. 596; 11 giugno 2014, n. 1542).
La titolarità di un diritto edificatorio compensativo legittima il proprietario ad esigere dall'Amministrazione l'individuazione di un'area di atterraggio nei termini convenzionali o, in mancanza, entro termini ragionevoli, da valutarsi caso per caso, tenuto conto delle circostanze del caso concreto; tale titolarità scaturisce da un accordo solutorio (di diritto pubblico) mediante il quale l'Amministrazione adempie all'obbligazione di corrispondere l'indennità (o il risarcimento) per l'esproprio mediante una “ datio in solutum ”; in mancanza di diversa previsione del titolo, l'effetto estintivo dell'obbligazione originaria si verificherà solo quando la diversa prestazione dedotta sarà eseguita ed il diritto costituito in capo al proprietario sarà esercitabile da parte di quest'ultimo; se la localizzazione del diritto edificatorio diviene oggettivamente impossibile, il titolare può esigere l'adempimento dell'obbligazione originaria, ovvero il pagamento della indennità di esproprio a sostituzione della quale era stato costituito il diritto edificatorio stesso (cfr. in termini T.A.R. Roma Lazio sez. II, 31/12/2021, n. 13664).
Nel caso di specie, l’art. 2 delle NTA del Documento di Piano dispone che “I proprietari delle aree dove il Piano dei Servizi prevede la destinazione a servizi pubblici (…) possono richiedere al Comune, in alternativa all’esproprio e/o alla cessione onerosa, di trasferire su altre aree i diritti edificatori nella misura stabilita dal Piano dei Servizi”.
La norma va letta in combinato disposto con l’art. 21 delle NTA del Piano dei Servizi che espressamente attribuisce alle aree classificate per servizi “un diritto edificatorio pari a 0,10 mq di SL per ogni mq di area: tali diritti possono essere trasferiti negli Ambiti di Trasformazione e nelle zone edificabili, con le modalità specificate dall’articolo 2 delle NTA del Documento di Piano”.
La norma citata, quindi, individua possibili “ aree di atterraggio ”, tali essendo le aree incluse negli “Ambiti di Trasformazione” e le “zone edificabili” in genere.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni emerge che con l’attribuzione di diritti edificatori compensativi all’area in oggetto, non si vuole imporre al proprietario tale unica modalità di indennizzo, non risultando preclusa al proprietario la possibilità di chiedere ed ottenere il versamento dell’indennità di esproprio, qualora il trasferimento di detti diritti non risulti concretamente praticabile (ad esempio, per l’indisponibilità di “ aree di atterraggio ”) oppure non sia desiderato.
Inoltre, l’art. 3 delle NTA del Documento di Piano specifica altresì che “Per la gestione dei diritti edificatori (…) è istituito presso il Comune il Registro dei diritti edificatori (…) sul quale dovranno essere annotati obbligatoriamente tutti i diritti generati , specificandone i mappali di provenienza e quelli di destinazione ”.
È dunque prevista l’attivazione di un apposito procedimento amministrativo ove il proprietario dovesse optare per lo sfruttamento dei diritti edificatori compensativi attribuiti dal GT che individua l’area di “ atterraggio ” ove esercitare la capacità edificatoria da parte del titolare del fondo di “ decollo ”, senza che tale specifica individuazione debba essere necessariamente prevista nell’ambito dello strumento generale, il quale ben può limitarsi ad una più generale forma di individuazione.
Ove poi l’atterraggio non fosse praticabile, il proprietario non resterebbe mai privo di indennizzo, potendo beneficiare del versamento della consueta indennità di esproprio; l’attribuzione di diritti edificatori si configura, quindi, come un’opportunità, alternativa al versamento dell’indennità di esproprio, secondo la volontà del proprietario e la concreta possibilità, da verificarsi di volta involta, di accedere a tale alternativa.
7. In conclusione il ricorso, siccome infondato, va respinto.
8. Le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie esaminata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE AB LL, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
NZ PP, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NZ PP | BE AB LL |
IL SEGRETARIO