Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
Il decreto del Pretore di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., (ammesso - in quanto tale - solo contro un provvedimento che incida con carattere di definitività su diritti soggettivi e che non sia altrimenti impugnabile), in quanto, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento può proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR TI GI AT e IN, nell'espressa qualità di erede testa testamentario del defunto RE US in persona del parroco e legale rapp.te Don BONINO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso lo studio dell'avvocato SAVINA S. (ST DE CARO), difeso dall'avvocato PEDULLÀ ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ZOPPIS EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato PRANDI RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento Pretura di TORINO sez. distaccata di CIRIÈ, emesso il 01/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Antonio PEDULLÀ, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito Eugenio ZOPPIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con decreto 1/7/1998 il pretore della sezione distaccata di Ciriè, a chiusura della procedura di eredità giacente aperta a nome di EI PP, approvava il rendiconto presentato dal curatore dott. ER CE e liquidava al medesimo il compenso per l'attività prestata nella misura di L. 70.288.422 determinata applicando il D.M. n. 570 del 28/7/1992 e facendo riferimento alla complessità delle attività svolte dal curatore ed all'entità del patrimonio ereditario.
Avverso il detto decreto ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione - affidato a due motivi - la Parrocchia SS. AN TI e AR nella qualità di erede testamentario del defunto EI PP. CE ER ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. e, dopo la discussione, brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'articolo 379 c.p.c. Motivi della decisione
Il ricorso ex articolo 111 Costituzione è inammissibile non essendo proponibile tale impugnativa avverso il contestato decreto pretorile di liquidazione del compenso dell'attività del curatore dell'eredità giacente.
Occorre al riguardo osservare che, come questa Corte ha recentemente affermato, nell'eventualità di rigetto anche parziale dell'istanza di liquidazione del curatore, quest'ultimo può sperimentare, quale ausiliare del giudice, la via del giudizio di cognizione ordinaria ex terzo comma dell'articolo 640 c.p.c., mentre nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento può proporre opposizione ex articolo 645 c.p.c. (sentenza 29/5/2000 n. 7032). Infatti il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice - che, come il curatore dell'eredità giacente, non rientrano tra quelli cui si applica la procedura speciale prevista dalla legge n. 319 del 1980 - ha natura monitoria e, contro di esso, è esperibile il rimedio dell'opposizione disciplinata dal citato articolo 645 del codice di rito e non quello del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Costituzione ammesso solo contro un provvedimento che incida con carattere di definitività su diritti soggettivi e non sia altrimenti impugnabile (sentenze 30/5/2000 n. 7162; 22/12/1999 n. 14456). Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione (e non di giurisdizione contenziosa) privo del requisito della definitività e nei cui confronti l'ordinamento appresta ordinari rimedi impugnatori.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002