Sentenza breve 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 27/12/2021, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 01557/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Faraon e dall’Avv. Andrea Faraon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato via pec in data 3/09/2021 prot. n. 115274, previo accertamento dell’illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti del Comune di -OMISSIS- e dell’Agenzia delle entrate, nonché ai fini dell’adozione di ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro della condizioni di diritto fissate dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, nonché dalla convenzione sottoscritta tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2021, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, un atto dell’Agenzia delle Entrate, comunicato via pec in data 3 settembre 2021, e indirizzato al Comune di -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione ha dato conto del fatto che <<con riferimento alla Vostra richiesta protocollata in data 1 giugno 2020 al N. 48517 rappresento quanto di seguito esposto. Ai fini della liquidazione della dichiarazione di successione del nominato in oggetto, n.479 vol. 9990 anno 2019 in relazione al terreno censito al foglio 8 mapp. 1453 e 1454, la base imponibile per il calcolo delle imposte ipocatastali e dell’imposta di successione risulta pari ad euro 600.000.00 non avendo l’Ufficio ammesso la rettifica in diminuzione del valore inizialmente dichiarato>>.
Parte ricorrente, quindi, in sede di conclusioni del ricorso ha chiesto che fosse accertata <<l’illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti del Comune di -OMISSIS- e dell’Agenzia delle entrate>> e che fosse adottata <<ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro della condizioni di diritto fissate dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, nonché dalla convenzione sottoscritta tra le parti>>.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto due motivi, così sintetizzabili:
1. Sviamento di potere: il Comune di -OMISSIS- e l’Agenzia delle entrate, secondo parte ricorrente, avrebbero determinato una ingiusta e illegittima lesione della sfera giuridica della -OMISSIS-, il primo non avendo proceduto a correggere degli errori di determinazione del valore di un terreno divenuto in proprietà della stessa e oggetto di dichiarazione di successione a seguito della morte del padre della ricorrente; la seconda non avendo proceduto alla rettifica corretta del valore dell’immobile, come, invece, formalmente richiesto, senza che, peraltro, di ciò fosse stata data comunicazione a parte ricorrente; entrambi per aver ritenuto rilevante l’indicazione del valore dell’immobile effettuata dalla ricorrente nella denuncia di successione, nonostante tale indicazione fosse dovuta ad errore determinato dal Comune di -OMISSIS-, non avendo lo stesso provveduto ad effettuare la corretta valutazione dell’immobile a mezzo di specifica perizia, come previsto nell’atto stipulato con il Comune medesimo; da ciò, quindi, ne sarebbero derivati specifici pregiudizi legati all’imposizione tributaria connessa al suddetto immobile e al suo valore, avendo il Comune determinato il valore del bene asseritamente in contrasto con i propri precedenti atti, e avendo ingiustificatamente richiesto all’Agenzia delle Entrate informazioni in ordine alla domanda di rettifica;
2. Illogicità manifesta e omessa motivazione: in quanto dall’esame degli atti e dal comportamento dell’Agenzia delle Entrate non sarebbe dato a sapere come mai il Comune non abbia provveduto a completare gli atti deliberati nel 2007, né come mai non abbia mai prodotto la decisione dell’Agenzia delle Entrate, né sarebbe comprensibile come mai quest’ultima non abbia mai comunicato alla ricorrente il diniego della variazione della denuncia di successione, il cui atto risulterebbe privo di motivazione;
3. Ingiustizia manifesta: in quanto, in primo luogo, il Comune di -OMISSIS- non avrebbe correttamente espletato la propria attività di programmazione del territorio; in secondo luogo, poiché al catasto il terreno risulterebbe ancora a destinazione agricola, sicché parte ricorrente non sarebbe tenuta a pagare
all’Amministrazione comunale, con il concorso dell’Agenzia delle Entrate un’imposta a fronte di errate previsioni urbanistiche dalla stessa effettuate; risulterebbe, perciò, un arricchimento indebito ex art. 2041 c.c. per quanto sinora incassato, oltre al reddito dominicale ed oltre al mancato adempimento del parallelo obbligo di risarcimento per l’illecita espropriazione per la quale era pendente causa avanti alla Corte di Cassazione; c) secondo parte ricorrente, <<giovarsi delle proprie omissioni per aumentare il gettito fiscale costituisce evidentemente un illecito cui la P.A. deve provvedere al risarcimento ex art. 2043 c.c., con riserva di quantificare il danno in corso di causa, perché quanto avvenuto è addebitabile solo all’amministrazione comunale di -OMISSIS->>;
4. Violazione art. 97 Cost.: in quanto sia il comune di -OMISSIS-, che l'Agenzia delle entrate, non hanno provveduto correttamente a gestire la cosa pubblica; inoltre, da un lato, il Comune, in violazione degli obblighi convenzionali, non avrebbe adempiuto allo svolgimento dell’attività necessaria per rendere possibile la vendita del lotto di cui è causa, in comproprietà tra ricorrente e resistente; dall’altro lato, l’Agenzia delle Entrate avrebbe omesso ogni accertamento al fine di provvedere alla rettifica degli atti errati in sede di autotutela.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 15 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
1. In via pregiudiziale.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’intestato TAR e l’inammissibilità del presente giudizio anche sotto il profilo della non immediata lesività dell’atto dell’Agenzia delle Entrate impugnato.
Al riguardo, con l’atto specificamente impugnato, indirizzato al Comune di -OMISSIS-, e avente ad oggetto “Richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni di successione in morte di -OMISSIS-”, l’Agenzia si è limitata a comunicare al suddetto Ente territoriale che <<con riferimento alla Vostra richiesta protocollata in data 1 giugno 2020 al N. 48517 rappresento quanto di seguito esposto. Ai fini della liquidazione della dichiarazione di successione del nominato in oggetto, n.479 vol. 9990 anno 2019 in relazione al terreno censito al foglio 8 mapp. 1453 e 1454, la base imponibile per il calcolo delle imposte ipocatastali e dell’imposta di successione risulta pari ad euro 600.000.00 non avendo l’Ufficio ammesso la rettifica in diminuzione del valore inizialmente dichiarato>>.
Più precisamente, quello che precede, è l’unico atto che parte ricorrente, nell’ambito del presente giudizio, risulta aver impugnato specificamente ed in modo chiaro ed intellegibile, e, come emerge chiaramente dallo stesso, si tratta di una mera comunicazione, peraltro rivolta non alla ricorrente, ma, come detto, al Comune, di per sé non lesiva della sfera giuridica della stessa, quest’ultima, al più, essendo pregiudicata dalla citata reiezione di istanza di rettifica, dagli atti impositivi di natura tributaria posti in essere dal Comune resistente, nonché dai correlati atti e dalle lamentate, da parte ricorrente, omissioni delle quali sarebbe responsabile il suddetto Ente territoriale.
A questo proposito, d’altronde, sia dalla natura dell’atto impugnato, sia dalle doglianze oggetto del ricorso presentato da parte ricorrente e, quindi, in considerazione dell’effettiva causa petendi azionata da quest’ultima e della situazione giuridica dalla stessa fatta valere in giudizio, emerge il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la giurisdizione del Giudice tributario.
Ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (recante “oggetto della giurisdizione tributaria”), <<1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie [relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie] attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>.
Per quanto concerne l’atto formalmente e specificamente impugnato, esso risulta avere rilevanza strettamente tributaria, e, del resto, è stato redatto e comunicato a fini, parimenti, esclusivamente tributari.
Rivestono natura tributaria, altresì, sia le doglianze e la situazione giuridica fatta valere in giudizio da parte ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il suddetto atto, sia le contestazioni sollevate tanto avverso l’asserito comportamento omissivo tenuto dal Comune di -OMISSIS- in relazione alla corretta determinazione del valore dell’immobile in contestazione e, quindi, della base imponibile a fini tributari, quanto con riferimento alla generica e non meglio specificata adozione di successivi atti impositivi sempre di natura tributaria, asseritamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente.
Anche in relazione alla, peraltro generica, richiesta di declaratoria di <<provvedimenti del Comune di -OMISSIS- e dell’Agenzia delle entrate>>, nonché alla parimenti indeterminata richiesta <<di adozione di ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro delle condizioni di diritto fissate dalle Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, nonché dalla convenzione sottoscritta dalle parti>>, la controversia viene, chiaramente, ad innestarsi sulle problematiche di natura strettamente ed unicamente tributaria che coinvolgono in modo specifico le due Amministrazioni in causa, da un lato, e la ricorrente, dall’altro, connesse al valore dell’immobile in esame e, quindi, ai fini della corretta determinazione della base imponibile rilevante in funzione dell’adozione degli atti tributari di competenza delle suddette amministrazioni.
Infatti, a pag. 11 del ricorso viene sottolineata la pendenza di un giudizio avanti alle Commissioni Tributarie avverso un atto di accertamento recante un valore del terreno non corretto, secondo parte ricorrente, quale base imponibile a fini tributari, così come a pag. 12 viene lamentato che <<si sono verificati errori in sede di presentazione della denuncia di successione determinati esclusivamente dalla mancanza della perizia da parte del tecnico del Comune di -OMISSIS-, ma doveva in ogni caso farsi riferimento ai valori catastali effettuati in vista del seguente ricorso>>; correlativamente, a pag. 13 del ricorso, viene ulteriormente lamentato che <<il mancato accoglimento della richiesta di rettifica della denuncia di successione è errato ed è viziato sia perché nella fattispecie si è verificato il silenzio assenso, sia per il dolo dell’amministrazione comunale di -OMISSIS- la quale era ben conscia che il valore dell’area è regolata tra le parti dalla convezione originariamente firmata in data 4 ottobre 2007, e che quindi lo stesso deve essere determinato in forza di perizia che doveva essere redatta dall’ufficio tecnico del Comune, perizia che non c’è né è mai stata consegnata alla ricorrente nonostante le numerose richieste>>.
Infine, parte ricorrente ha chiesto all’intestato TAR di <<annullare, previa sospensione dell’efficacia, ogni provvedimento di imposizione non sussistendo le situazioni di fatto e di diritto che lo consentono per atti omissivi imputabili al Comune di -OMISSIS- ed alla Agenzia delle Entrate che a fronte del completamento dell’iter amministrativo, tant’è che l’area oggetto di imposizione risulta accatastata come terreno agricolo ed ad un’illecita ed immotivata assegnazione di valori a fronte di un errato vincolo del terreno con destinazione alberghiera, invece di risarcire la ricorrente pretende pagamenti di oneri tributari>>.
Tutte le censure oggetto del presente giudizio di fatto concernono, quindi, il pregiudizio correlato ad una lamentata erronea imposizione tributaria posta in essere dal Comune a dall’Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente non risulta avere, in via autonoma e in modo chiaro e preciso, agito per l’adempimento di puntuali obblighi previsti a carico del Comune nella convenzione citata in ricorso, ma ha dedotto le asserite omissioni imputate al Comune in stretta e specifica funzione della non corretta determinazione della base imponibile e, quindi, dell’imposta applicata alla ricorrente.
Al riguardo, infatti, per quanto siano lamentati anche profili di danno ingiusto, in sede di conclusioni non è stata formulata una puntuale domanda di risarcimento del danno, e tutte le doglianze dedotte devono, comunque, essere ricondotte all’impugnazione dell’atto dell’Agenzia delle Entrate per il quale è causa e ai pregiudizi di natura tributaria lamentati da parte ricorrente, ferma restando l’eventuale azione che la stessa intendesse specificamente proporre avanti al Giudice ordinario in quanto autorità competente a decidere di doglianze risarcitorie e indennitarie ex art. 2041 c.c. correlate ai fatti dedotti in ricorso.
Fermo restando, infatti, che tutti i profili dedotti, anche relativi alla violazione di obblighi convenzionali o di doveri rilevanti a fini extracontrattuali, nel caso di specie vengono ad assumere rilievo in relazione ad una situazione giuridica dedotta da parte ricorrente inerente la materia tributaria, e che, comunque, non sono state formulate specifiche e chiare domande di risarcimento del danno o ex art. 2041 c.c., quand’anche, in un separato giudizio parte ricorrente intendesse far valere una fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c. per i fatti contestati ovvero, la fattispecie ex art. 2041 c.c., parimenti non sarebbe configurabile la giurisdizione del Giudice amministrativo, ma quella del Giudice ordinario.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la giurisdizione del Giudice tributario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., <<quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato>>.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e la giurisdizione del Giudice tributario.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO