Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di NI dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
13 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 612 / 2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Guidotto come da procura come Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18/01/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso : 1) n. OI-001087059, riferita all'anno di imposta 2016 e relativa all'atto di accertamento - prot. n. 2100.25/05/2018.0237537 del 20/06/2018 ; 2) n. OI-000075295, riferita all'anno di CP_1 imposta 2015 e relativa all'atto di accertamento - prot. n. 2100.20/04/2017.0170834 del CP_1
A fondamento della proposta opposizione rilevava : l' illegittimità dell'ordinanze ingiunzione opposte per omessa notifica dell'atto di accertamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, del Decreto legge del
12.06.1983 n, 463 conv. con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); l'illegittimità delle ordinanze - ingiunzioni per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 – decadenza del potere sanzionatorio;
la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione del combinato disposto dell'art.7 della L. n. 212/20007, dell'art. 3 della L. n.241/1990 e dell'art. 24 della
Costituzione;l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per inesistenza del presupposto sanzionatorio;
l' illegittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione delle disposizioni relative al cumulo giuridico.
In ragione di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ - in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale e nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni opposte e degli atti ad essa presupposti, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare, che quanto CP_1
all'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001087059, emessa per omissioni contributive afferenti l'annualità
2016, non essendo stato reperito l'avviso di ricevimento della prodromica diffida accertativa, l' CP_1
aveva avviato propria iniziativa la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, che aveva condotto all'allegato provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Nel resto l' spiegava difese volte al rigetto del ricorso e, infine, concludeva nei seguenti CP_2 termini: “ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs.
n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale,-in riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI– 001087059, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
-in riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI–000075210 e OI-000075295, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dichiarare l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposte, e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso CP_1
di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti .Con il favore di spese
e compensi di lite”.
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1. Va, preliminarmente, dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell' ordinanza ingiunzione n. OI– 001087059 con riferimento alla quale , essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2. In via generale deve, poi, ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale
è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
3. Posto ciò va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da . CP_1
A mente del citato art. 6 del d. lgs. 150/2011“6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità, profilo assorbente ai fini della definizione della causa.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto notifica delle ordinanze ingiunzione opposte in data 19 dicembre 2022.
Di contro ha dedotto che la notifica si sarebbe, diversamente, perfezionata in data 7 maggio CP_1
2022, data di maturazione della giacenza con il decorso del decimo giorno dalla spedizione della
C.A.D attestata in data 27 aprile 2024.
Dalla documentazione versata in atti da risulta che la notifica delle ordinanze ingiunzione N. CP_1
OI-000075295 e N. OI-000075210 è stata effettuata tramite invio all'indirizzo di Corso
Indipendenza n. 192 NI , mentre dal certificato storico di residenza della ricorrente ( cfr. prod. di parte ricorrente del 14/11/2024) la stessa risulta residente al diverso indirizzo Corso Indipendenza
n. 204 dal 30/12/1993. A tale ultimo indirizzo, effettivamente, in data 19 dicembre 2022 risulta, peraltro, essere stata notificata l'ordinanza ingiunzione annullata ( cfr. all. memoria ). CP_1
Deduce parte ricorrente che avrebbe provveduto a rinotificare le ordinanze ingiunzione N. OI- CP_1
000075295 e N. OI-000075210 in data del 19/12/2022 non avendo, tuttavia, offerto alcuna prova a sostegno della tempestività dell'opposizione.
Essendo il ricorso stato proposto in data 18 gennaio 2023, l'opposizione deve reputarsi tardiva.
Tanto in disparte ogni considerazione circa la nullità della notifica effettuata al diverso indirizzo di
Corso Indipendenza n. 192.
Deve rilevarsi, infatti, che parte opponente non ha chiarito in che modo ha, effettivamente, avuto conoscenza degli atti impugnati non potendosi, diversamente, ritenere che la notifica effettuata all'indirizzo diverso abbia determinato la possibilità di impugnare i provvedimenti senza limiti di tempo. Era onere di parte ricorrente comprovare di avere tempestivamente provveduto a proporre opposizione tanto più che nel caso di specie, secondo le deduzioni attoree, l' avrebbe CP_2 provveduto ad una nuova notifica dei provvedimenti impugnati in data 19 dicembre 2022 (v. note del
10 novembre 2023).
In ragione del riparto dell'onere probatorio, in difetto di compiuta allegazione in ordine all'effettiva data di ricezione delle ordinanze ingiunzione opposte il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
4.Le spese di lite, in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione
N. OI– 001087059 possono compensarsi in ragione di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquida come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere quanto a OI– ; P.IVA_1
dichiara, nel resto, il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione di 2/3 liquidandole complessivamente nell'intero in euro 1863,50 oltre accessori come per legge;
compensa la restante parte pari a 1/3.
NI 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso