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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE NO Presidente
CE CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Di Girolamo
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna VENTRESCA
appellato
nonché
(c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cerella altra appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 16 gennaio 2023.
All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
23/2024 emessa dal Tribunale di Vasto, in persona della Dott.ssa Malatesta, in data
15.01.2024, depositata e pubblicata in data 16.01.2024, notificata, dall'avv. Ventresca quale difensore del
IG. , in data 06.03.2024, nel procedimento civile n. R.G. 894/2019 CP_1 promosso dal Si g . contro le IGg.re e , CP_1 Parte_1 Controparte_2 sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. per le ragioni ampiamente illustrate nella narrativa;
- Accogliere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
23/2024
del Tribunale di Vasto e, in riforma della suddetta sentenza, così provvedere:
- Disporre la rinnovazione della CTU per nullità dell'intero progetto divisionale stante la sostanziale lesione dei diritti della sig.ra così come in atti Parte_1 dettagliatamente
indicati;
pag. 2/22 - Accertare e dichiarare il diritto della parte appellante alla divisione ereditaria e per
l'effetto ordinare la divisione dei cespiti ereditari;
- Attribuire ai singoli partecipanti i beni ad ognuno di essi spettanti in proporzione alle quote di ciascun comproprietario;
- Nell'ambito della disponenda assegnazione delle quote derivanti dalla divisione ereditaria,
assegnare alla sig.ra , il bene individuato nel terreno indiviso sito in Parte_1
Cupello (CH) cons. ettari uno riportato in Catasto RE al foglio 27 part. 20, are
22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA
37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., attribuire in via unitaria alla sig.ra
, esclusivamente il predetto terreno sito in Cupello (CH) con relativo Parte_1 eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, eventualmente da porsi anche a carico dell'intera massa ereditaria.”
Conclusioni dell'appellata , in comparsa e non modificate: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
- Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto;
- In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere necessaria la rinnovazione della C.T.U. assegnare alla IG.ra i terreni Controparte_2 siti in Cupello individuati in catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA
5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD
8,64 e RA 4,57;
- Vinte o compensate le spese di lite”;
pag. 3/22 Conclusioni dell'appellato : CP_1
“In via preliminare
1.Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avversa istanza di inibitoria;
In via principale
1.Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, e/o comunque, disporne
l'integrale rigetto in quanto privo di fondamento.
2.Condannare l'appellante alla rifusione di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 23/2024 pubblicata in data 16.01.2023 il
Tribunale di Vasto accoglieva la domanda di divisione ereditaria promossa da CP_1 nei confronti delle sorelle germane e dichiarando
[...] Parte_1 Controparte_2 aperte le successioni ab intestato del padre deceduto in San VO in data 28 Persona_1 gennaio 2010, e della madre , deceduta in San VO in data 25 Persona_2 novembre 2010, e lo scioglimento della comunione ereditaria tra i figli CP_1
e assegnando, per l'effetto, i beni e diritti come indicati Parte_1 Controparte_2 nella relazione tecnica redatta dal C.t.u. nominato nel corso del giudizio, con conseguente obbligo delle parti di procedere ai conguagli in denaro come previsti nel progetto divisionale.
Compensava le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a loro carico ed in solido le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, e ordinava alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti la trascrizione della sentenza.
1.1. L'attore, a sostegno della domanda volta ad ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni relitti dei genitori e Persona_1 Persona_3
, aveva in particolare dedotto, in primo luogo, che l'asse ereditario di
[...] Per_1 era composto dai seguenti beni:
[...]
- A. beni immobili pag. 4/22 1. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Trignina, distinta al catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 20, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 6,5 vani;
2. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Trignina, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 24, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 18 mq;
3. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 3, Cat. C/1, Cl. 3, cons. 42 mq;
4. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 147 mq;
5. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 7, Cat. F/3, Cl. 6;
6. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 8, Cat. C/2, Cl. 1, cons. 38 mq;
7. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 10, Cat. BCNC;
8. piena proprietà della cappella gentilizia sita presso il cimitero comunale di San VO della superficie di 9 mq, in confine con eredi di , e viale del Persona_4 Parte_2 cimitero, non censita al catasto.
A/1. Beni immobili soggetti a collazione.
pag. 5/22 Alla massa ereditaria del fu doveva essere conferito in collazione, secondo la Persona_1 prospettazione dell'attore, anche il valore delle seguenti unità immobiliari donate in vita dal de cuius alle figlie con atto di donazione del 14.07.1979 a rogito del Notaio Per_5
da Casalbordino, n. 11178 Rep. n. 5213 racc. (All.to n. 13), contenente espressa
[...] previsione dell'“obbligo di collazione per imputazione”:
- piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO alla Strada Savoia, distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 5, Cat. A/3; Cl. 3; cons. 6,5 vani, intestata a Parte_1
- piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO alla Strada Savoia, distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 9, Cat. A/3; Cl. 2; cons. 5,5 vani intestata a Controparte_2
B. Beni mobili:
a) la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
b) le seguenti somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti da con la Persona_1
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, come da prospetto comunicato dall'istituto agli eredi con nota n. 12146 prot. del 05.05.2017:
- euro 9.351,39, pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n.
01/703096 intestato a Persona_1
- euro 5.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n.
01/2166 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
- euro 12,63, pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n.
01/700420 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
per un importo complessivo pervenuto nell'asse ereditario del fu pari a euro Persona_1
25.037,39, salvo errori od omissioni della Banca.
Che l'asse ereditario della madre era così composto: Persona_2
pag. 6/22 beni immobili:
1. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 3, Cat. C/1; Cl. 2; 40 mq;
2. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 5, Cat. A/2; Vani 6,5;
3. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 14, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
4. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 15, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
5. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 20;
6. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part.45, Sub. AA;
7. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 45, Sub. AB.
Beni mobili:
a) la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
b) le somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius con la Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Trigno:
- euro 1.620,23, pari al saldo contabile del rapporto di d.r. n. 01/703097 intestato a
[...]
; Persona_2
- euro 15.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n.
01/2166 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
- euro 12,63 pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n.
01/700420 pag. 7/22 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
per un importo complessivo pervenuto nell'asse ereditario della fu Persona_2 pari a euro 17.306,23, salvo errori od omissioni della Banca.
Aveva, poi, lamentato:
- di esser stato privato da dell'utilizzo degli immobili caduti in Parte_1 successione, costituiti dai due garage siti in San VO alla Via Montegrappa, nonché dal solaio e dalla cantina interrata situati in San VO alla Strada Savoia, chiedendo pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento di un indennizzo;
- che aveva posseduto, amministrato e gestito in via esclusiva i terreni Parte_1 siti in Cupello caduti in successione, e chiedeva pertanto che le fosse ordinato di rendere il conto della gestione degli stessi e di corrispondere al fratello, per la quota di 1/3 a lui spettante, i relativi frutti civili maggiorati dei relativi interessi legali;
- che comunque dovesse corrispondere in favore dell'attore, per la Parte_1 quota di 1/3, i canoni scaduti e mai pagati dal 2010 ad oggi, in forza del contratto di affitto dei suddetti terreni, stipulato dalla convenuta con la de cuius in data 26.02.2006, chiedendone pertanto la condanna al pagamento a tale titolo dell'importo di euro
450,00, maggiorato degli interessi legali;
- che era tenuta a rimborsare la quota pari ad un terzo delle spese Controparte_2 sostenute dall'attore in relazione ai beni caduti in successione (pagamento utenze luce e gas fabbricato comune), quantificata nell'importo complessivo di euro 389,30, maggiorato dei relativi interessi legali, oltre agli ulteriori importi accertati in corso di causa;
- che le sorelle erano tenute a rimborsare in suo favore e pro quota le spese delle onoranze funebri e dei costi di successione sostenuti dall'attore.
1.2. Si era costituita in giudizio senza opporsi alla divisione dell'asse Parte_1 ereditario dei genitori, e tuttavia contestando le deduzioni attoree e chiedendo, in particolare, in relazione alla divisione ereditaria, l'assegnazione del bene individuato nel terreno sito in Cupello (CH), riportato nel Catasto RE al foglio 27 part. 20, are pag. 8/22 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA
37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove fosse stata accertata l'indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., l'attribuzione in proprio favore esclusivamente di detto terreno sito in Cupello (CH), con relativo eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione, con vittoria delle spese di lite eventualmente da porsi a carico della massa ereditaria.
1.3. Si era costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento Controparte_2 della comunione ereditaria proposta dall'attore, non opponendosi alle ulteriori richieste e chiedendo di porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei condividenti in porzione delle rispettive quote con compensazione tra le parti delle spese processuali.
2. Il primo giudice accoglieva la domanda dichiarando l'apertura delle successioni di e di e lo scioglimento della comunione ereditaria tra le Persona_1 Persona_2 parti.
2.1 In particolare, il primo giudice, ricostruiva il patrimonio ereditario come costituito dai seguenti beni immobili:
- fabbricato sito in San VO, alla via Savoia n. 11, al catasto fabbricati fg. 7, part. 1194, sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12;
- negozio, appartamento ed autorimesse in Via Montegrappa nn. 72-76 a San VO, al catasto fabbricati, fg. 10, part. 96, sub. 3, 5, 14 e 15;
- terreni siti in Cupello, al catasto terreni, fg. 27, part. 20 e 45;
- appartamento e garage a San VO, in via Trignina n. 19 al catasto fabbricati Fg. 7, part. 1081, sub. 20 e 24;
- cappella gentilizia presso il cimitero comunale di San VO della superficie di 9 mq;
nonché dai seguenti beni mobili, costituiti dai rapporti bancari intrattenuti dagli stessi con la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno: - € 9.351,39 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703096 intestato a - € Persona_1
31.346,74 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/2166
pag. 9/22 intestato a ed;
- € 25,27 pari al saldo contabile del rapporto Persona_1 Persona_2 di deposito di risparmio n. 01/700420 intestato a ed;
- € Persona_1 Persona_2
1.620,23 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703097 intestato a il tutto per un importo complessivo pervenuto nell'asse Persona_2 ereditario pari a € 42.343,62.
Alla massa ereditaria aggiungeva fittiziamente il donatum che, nel caso di specie, consisteva in tre immobili donati allo stato grezzo dal de cuius ai tre figli, Persona_1 con atto del notaio , Rep. n. 11178, Racc. 5213, del 14.07.1979, Persona_5 registrato in Vasto il 20.06.1979, con espresso obbligo di collazione ed imputazione:
1) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 5, piano 1, superficie 139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di Parte_1
2) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 6, piano 2, sup. lorda 122,10, del valore di euro 73.260,00, di proprietà di CP_1
3) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 9, superficie
139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di Controparte_2
Riteneva, quindi, di disporre la divisione dell'asse ereditario, nella misura di 1/3 per ciascun erede, così come prevista nel seguente progetto di divisione redatto dal consulente incaricato, in quanto lo stesso risultava aver tenuto conto della divisibilità dei beni e della volontà espressa da alcune parti in relazione all'assegnazione di beni determinati, del donatum e dei conguagli necessari.
pag. 10/22 Sulla base di tale progetto divisionale, prevedeva un conguaglio a carico di CP_2 di euro € 3.810,00, ed a favore di e rispettivamente
[...] Parte_1 CP_1 un conguaglio di € 1.610,00 e di € 2.200,00.
2.2. Respingeva la domanda attorea di indennizzo per uso esclusivo da parte di
[...] di due garage siti in san VO alla via Montegrappa, nonché del solaio e Parte_1 della cantina dell'immobile sito in San VO alla strada Savoia n. 11, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'uso esclusivo, nonché del danno sofferto da parte dell'attore.
pag. 11/22 2.3. Accoglieva la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attore per le utenze di luce e gas dell'immobile sito in via Savoia 11 rigettando, invece, la domanda di rimborso delle somme pagate per le spese funerarie, ritenendo la circostanza priva di riscontro probatorio.
2.4. Rigettava, infine, la domanda proposta da ai sensi dell'art. 210 Parte_1
c.p.c. ritenendola preordinata a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per le ragioni di seguito sintetizzate.
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli art. 720 c.c. e ss – illegittimità ed ingiustizia della sentenza - motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver disposto la divisione ereditaria sulla base del progetto divisionale redatto dal consulente nominato, nonostante lo stesso risultasse errato e incongruo nella valutazione degli immobili a lei assegnati, con conseguente violazione dei principi atti a determinare la propria quota di legittima.
In particolare, ha fondato le proprie contestazioni su due profili:
- Sul progetto divisionale
Ha sostenuto che non essendo stato approvato dalle parti, avrebbe errato il primo giudice nel porlo a fondamento della decisione, deducendo che in caso di mancato accordo avrebbe dovuto procedersi alla estrazione dei beni a sorte o a successiva vendita all'incanto dei beni non facilmente divisibili.
- Sul valore dei beni immobili
Sotto altro profilo ha contestato la decisione del primo giudice sostenendo che la divisione disposta sulla base del progetto divisionale non sarebbe equa in quanto i beni a lei assegnati sarebbero stati erroneamente valutati in misura maggiore rispetto al reale valore di mercato.
pag. 12/22 Ha dedotto, nello specifico, che il valore attribuito dal C.t.u. al terreno di 6,00 euro al mq risulterebbe maggiorato del doppio rispetto al reale valore di mercato, ponendo a fondamento della suddetta contestazione la vendita di altro terreno sito nella zona ed avente le medesime caratteristiche, avvenuta per la somma di euro 3,00 al mq, e lamentando, inoltre, il minor valore del terreno assegnatole in quanto vincolato dal passaggio di metanodotto.
Ha sostenuto al riguardo che il C.t.u. non avrebbe risposto a tali osservazioni seppur svolte in primo grado.
Parimenti iniqua sarebbe stata, secondo l'appellante, l'attribuzione della cantina interrata che risulterebbe incommerciabile in quanto gravata da servitù poiché occupata dagli impianti tecnologici serventi gli altri immobili di proprietà dei coeredi, con l'ulteriore doglianza che i costi previsti dal C.t.u. per la parziale risoluzione della problematica non erano stati divisi tra gli eredi.
Per tali ragioni ha sostenuto che la divisione disposta dal primo giudice fosse incongrua e violativa dei propri diritti chiedendo, a tal fine, la rinnovazione della c.t.u. con rideterminazione della composizione delle quote da dividere.
4. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art CP_1
342 c.p.c., del quale ha contestato nel merito la fondatezza, chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. Si è costituita altresì contestando l'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_2 invocando in subordine l'assegnazione in suo favore, nell'ipotesi di rinnovazione della
C.t.u., dei terreni siti in Cupello individuati al catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57 con vittoria delle spese di lite.
6. Motivi della decisione.
6.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato rinvenendosi CP_1
pag. 13/22 adeguatamente dall'esame dell'atto di appello le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l'appellante indicato le norme di diritto ritenute violate.
6.2. Nel merito, il gravame con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver disposto la divisione sulla base del progetto realizzato dal C.t.u. è infondato e deve essere rigettato.
6.2.1. Va premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti che in data 28 gennaio
2010 si sia aperta in San VO (CH) la successione ab intestato di in favore Persona_1 dei tre figli e e della coniuge CP_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
, e che in data 25 novembre 2010 sia deceduta anche quest'ultima ab Persona_2 intestato in San VO (CH), così devolvendosi i due assi ereditari interamente in favore dei tre figli per la quota di un terzo ciascuno ex art. 566 c.c.
Neppure è oggetto di contestazione la composizione dell'asse ereditario così come accertata dal primo giudice.
L'appellante si duole, invece, della circostanza che, non essendo stato il progetto di divisione approvato da tutti i coeredi, avrebbe errato il primo giudice nel renderlo esecutivo anziché disporre la realizzazione di un nuovo progetto divisionale approvato da tutti ed in difetto l'estrazione a sorte dei lotti o, in applicazione dell'art 720 c.c., la vendita all'incanto dei beni.
Al riguardo occorre ricordare che l'art. 789 c.p.c. prevede che, a seguito della predisposizione del progetto di divisione, qualora in relazione allo stesso sorgano delle contestazioni ad opera delle parti, il giudice deve rimettere la causa in decisione, previa eventuale istruzione, al fine di decidere con sentenza delle contestazioni svolte in merito al progetto di divisione.
In relazione alla estrazione a sorte dei lotti prevista dal comma 4 del suddetto articolo, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di attribuzione mediante sorteggio ex art. 789, co. 4, c.p.c., può essere derogato allorché sussistano esigenze oggettive (quali, ad esempio, il pregresso utilizzo di alcuni beni da pag. 14/22 parte dei condividenti), affermando che: “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia
della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione)”
(Cass. Civ. n. n. 3461/2013; conf. Cass. n. 4426/2017; Cass. ord. 11857/2021).
Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso in esame risulta corretta l'applicazione normativa operata dal primo giudice in quanto, a fronte delle contestazioni mosse dalle parti al progetto di divisione in occasione dell'udienza del 19.05.2023, lo stesso ha provveduto alla risoluzione delle stesse mediante sentenza e non già attraverso l'ordinanza ex art. 789, co. 3 c.p.c., rimettendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha dato conto delle contestazioni sollevate dalle parti e in particolare di quelle svolte dall'odierna appellante al progetto di divisione redatto dal C.t.u., ritenendole, tuttavia, prive di fondamento condividendo quanto proposto nell'elaborato peritale.
Ha ritenuto il Tribunale che la divisione dei beni e la loro attribuzione ai coeredi così come prospettata fosse congrua ed opportuna anche in relazione alle richieste delle parti, ed in particolare alla richiesta di attribuzione dei terreni siti in Cupello formulata proprio dalla odierna appellante, e alla limitazione al minimo delle Pt_1 Parte_1 opere e dei frazionamenti da effettuarsi nonché in virtù dell'esigenza di mantenere al minimo i conguagli in denaro tra le parti.
pag. 15/22 Il primo giudice ha pertanto motivatamente ritenuto congruo e legittimo il progetto divisionale proposto con relativa assegnazione dei beni agli eredi così come individuati, avendo ritenuto sufficienti e corrette le risposte del C.t.u. alle osservazioni delle parti.
Ha infatti motivato il primo giudice: “All'udienza del 19.05.2023, in cui le parti sono state chiamate a discutere e ad approvare il progetto, le stesse hanno manifestato disapprovazione. In particolare, ha espresso disaccordo per Parte_1
l'ipervalutazione del terreno ad essa attribuita nel progetto divisionale dell'asse ereditario, quantificato in euro 6/mq; contestando anche l'ulteriore attribuzione ad essa convenuta di una cantina interrata, sita in S. VO (NCEU, fg.7, p.lla 1194, sub.4), atteso che la stessa è gravata da servitù di fatto da parte della convenuta ed CP_2 ipervalutata in euro 300/mq.
Sul punto, si ritiene necessario dover chiarire che il c.t.u. ha già sufficientemente risposto alle osservazioni della parte convenuta , sostenendo che la Parte_1 valutazione non è stata spropositata, essendo stati i valori verificati presso la conservatoria catasto terreni. Mentre, per quanto concerne la segnalazione sulla cantina, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica divisione del seminterrato (i cui lavori per eliminare la servitù non possono essere effettuati), sostenendo che la lavorazione parzialmente accolta avrebbe un costo di € 2.000,00.”
La decisione del primo giudice, che questa Corte ritiene di confermare, contiene congrua motivazione circa la condivisione della relazione di CTU svolta, risultando pertanto le doglianze dell'odierna appellante infondate.
Deve infatti sul punto osservarsi che l'art. 720 c.c. prevede, in deroga al generale diritto degli eredi ad ottenere i beni in natura, l'assegnazione per intero nella quota di uno degli eredi o in difetto la vendita all'incanto del bene, ma solo nell'ipotesi in cui si tratti di immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni la pubblica economia dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento.
Occorre tuttavia precisare che la comoda divisibilità del bene immobile deve essere intesa quale ipotesi di irrealizzabilità del frazionamento del bene o realizzabilità del pag. 16/22 frazionamento a pena di notevole deprezzamento del bene o impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso, non ravvisate nel caso in esame.
Il bene oggetto di contestazione, cantina al piano seminterrato, non risulta invero indivisibile nel senso innanzi precisato, avendo il C.t.u. provveduto alla divisione dello stesso prevedendo le opere a tal fine necessarie e chiarendo come la divisione dell'immobile così come effettuata, e dunque anche con la parziale permanenza delle servitù di fatto relative agli impianti tecnologici degli appartamenti di proprietà degli altri coeredi, non incida in modo sensibile sul valore del bene.
Si legge infatti in perizia “Il prospetto divisionale proposto ha ridotto quasi completamente le opere necessarie alla sua attuazione lasciando invariati catastalmente tutti gli immobili che fanno parte del compendio immobiliare. Le uniche opere necessarie sono previste nella cantina e garage in Strada Savoia 11 distinti dal sub.
4. La divisione del sub. 4 non incide in modo sensibile sul valore del bene stesso”.
Stante la sostanziale assenza di incidenza sul valore o sulla funzionalità del bene a seguito della divisione operata, la normativa prevista dall'art. 720 c.c. per gli immobili non facilmente divisibili non risulta applicabile in deroga alla generale previsione di cui all'art. 718 c.c. con conseguente infondatezza della doglianza proposta.
Anche la contestazione subordinata circa l'assenza di imputazione delle spese di 2.000 euro volte all'esclusione parziale della servitù a tutti i coeredi risulta priva di fondamento essendo tale spesa prevista al punto e) dell'elaborato peritale tra le spese per la procedura di divisione e dunque risultando la stessa attribuita a tutti i coeredi. Il primo giudice in dispositivo ha infatti assegnato i beni e i diritti come indicati nella relazione tecnica allegata, sicché il pagamento di tali spese deve ritenersi disposto in capo a tutti gli eredi quali spese della procedura di divisione.
6.2.2. Destituita di fondamento risulta essere anche la doglianza relativa al secondo profilo del motivo di gravame attinente al valore degli immobili assegnati.
pag. 17/22 L'appellante sostiene che sarebbe errata la quantificazione del valore del terreno assegnatole operata dal c.t.u., lamentando che quest'ultimo non avrebbe risposto alle contestazioni effettuate a riguardo.
La censura risulta del tutto priva di fondamento, dovendo sul punto rilevarsi che il consulente, lungi dal non aver risposto alla contestazione sul valore del terreno effettuata dalla parte, ha svolto ulteriori indagini presso la conservatoria del luogo accertando che il terreno venduto al prezzo inferiore, individuato quale metro di paragone dall'appellante, non fosse paragonabile come caratteristiche e valore al terreno attribuito ad Parte_1
Questa Corte ritiene di condividere, in quanto esente da errori, la valutazione effettuata sulla base degli elementi caratterizzanti il terreno di cui è causa laddove il c.t.u. ha accertato che: “A giudizio dello scrivente CTU i vincoli sui terreni hanno valenza soprattutto se gli stessi siano edificabili;
i terreni invece che fanno parte del compendio immobiliare sono di natura agricola;
nel certificato di destinazione urbanistica e nei documenti catastali non è presente alcuna servitù di passaggio del gasdotto;
l'unico documento presente negli atti è l'allegato 7 dell'istanza del 09.12.2019 a firma dell'Avv. Di Girolamo che è un Verbale immissione di possesso del 11.02.2013 per la realizzazione Gasdotto Snam Rete Gas Spa;
dal verbale non emerge alcuna servitù definitiva di passaggio. Lo scrivente in seguito alle osservazioni ricevute, oltre alle indagini già precedentemente eseguite presso le agenzie immobiliari, ha svolto un ulteriore controllo presso la conservatoria di Chieti;
dal controllo è emerso che negli ultimi due anni nella stessa zona, dove sono ubicati i terreni, è stato venduto un unico terreno agricolo con una superficie di 2233 mq ad un prezzo € 7.000,00 pari ad €/mq
3,13. Tale terreno ha caratteristiche nettamente inferiori ai terreni oggetto di perizia, in quanto ubicato più lontano da San VO, con qualità di coltivazione indicata nella visura catastale inferiore, con una conformazione non regolare di forma triangolare, non fronte strada ma con accesso da strada secondaria sterrata e ubicato a quota inferiore ad una strada provinciale ed ad essa non accessibile;
per le motivazioni soprariportate e per le indagini di mercato già eseguite precedentemente lo scrivente conferma il valore assegnato ai terreni nella bozza di relazione peritale. Si fa presente
pag. 18/22 inoltre che, rispetto alla proposta conciliativa avanzata dall'Avv. Di Girolamo allo scrivente, il CTU ha assegnato, in seguito alle valutazioni dei beni, una parte maggiore del compendio immobiliare rispetto alla proposta conciliativa”.
In virtù della sostanziale diversità dei terreni posti a paragone accertata dal C.t.u. e in considerazione dell'assenza di allegazioni documentali a sostegno probatorio, questa
Corte ritiene di condividere la determinazione di valore operata dal consulente in relazione ai RE , risultando il minor valore allegato dall'appellante quale Parte_3 metro di paragone, stante la divergenza di elementi caratteristici del bene, del tutto incongruo a dimostrare la sostenuta abnormità del valore attribuito dal consulente e in virtù dell'irrilevanza della dedotta ipotesi di deprezzamento futuro del bene accennata dall'appellante medesima, dovendo la stima e la valutazione dei beni effettuarsi allo stato della procedura di divisione.
Si duole altresì della valutazione del valore relativo alla cantina sita in Parte_1 via Savoia 11, sostenendo che la presenza di servitù di fatto ne modificherebbe in modo apprezzabile il valore con lesione consequenziale della quota di legittima spettante.
La doglianza, oltre ad essere di generica formulazione non avendo l'appellante allegato alcunché circa il valore del bene che deduce essere inferiore a quello stimato, tuttavia in assenza di puntuali e specifiche allegazioni circa il deprezzamento dovuto alla servitù di fatto esistente sul bene, risulta smentita dagli accertamenti del consulente nominato il quale, come già esposto in precedenza, ha accertato che la sussistenza di impianti tecnologici anche di proprietà degli altri coeredi non ha un'incidenza apprezzabile sul valore del bene, avendo comunque previsto la parziale eliminazione degli impianti con quantificazione dei costi e addebito alle spese per la procedura di divisione.
In particolare, all'osservazione sollevata in merito nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.u. ha esposto quanto segue: “Lo scrivente Ctu ha assegnato alla IG.ra Parte_1
quasi l'intero piano interrato dell'edificio in Strada Savoia a San VO per
[...] contenere al minimo i conguagli. Se si assegnasse parte del piano interrato alla IG.ra
, il conguaglio della stessa sarebbe troppo elevato. L'appartamento al Controparte_2 piano terra distinto dal sub. 9 donato con obbligo di collazione per imputazione alla
pag. 19/22 IG.ra , l'appartamento al piano primo distinto dal sub. 5 donato con Controparte_2 obbligo di collazione per imputazione alla IG.ra e l'appartamento al Parte_1 piano secondo distinto dal sub. 6 donato con obbligo di collazione per imputazione al
IG. , hanno gli scarichi ed altri impianti tecnologici a vista che CP_1 attraversano il piano interrato. Lo scrivente Ctu fa presente che la deviazione degli scarichi è di difficile realizzazione e che non è inusuale il passaggio degli scarichi e di altri servizi attraverso immobili, di diversa proprietà.
Non è possibile ridurre le aree comuni in modo che l'accesso dall'esterno sia di esclusiva proprietà della IG.ra , in quanto l'unico accesso che Parte_1 rimarrebbe ai locali tecnologici comuni sarebbe dal vano scala interno;
il passaggio attraverso il vano scala interno in un punto ha dimensioni troppo ridotte inferiori a 60 cm. Per tale motivo allo stato attuale non è possibile lasciare come unico passaggio per
l'accesso ai locali tecnologici la gradinata interna.
Per i motivi sopraesposti la proposta di modifica della divisione del piano interrato in
Strada Savoia 11 non può essere accolta. A parziale accoglimento delle richieste della
IG.ra , lo scrivente Ctu, ritiene che alcuni impianti tecnologici di Parte_1 proprietà dei IG.ri e , possano essere opportunamente Controparte_2 CP_1 deviati nelle aree comuni o coperti con opere in muratura o cartongesso. Per eseguire tali lavorazioni lo scrivente ritiene congruo l'importo a corpo di € 2.000,00.”
Risulta pertanto infondata la censura proposta, ritenendo questa Corte di condividere quanto risultante dall'accertamento tecnico esperito, basato sulla necessità di contenere al minimo i conguagli nonché in assenza di allegazione e prova contraria da parte dell'appellante, occorrendo sul punto solo precisare che la presenza delle suddette servitù non comporta l'incommerciabilità e inutilizzabilità del bene il quale risulta esclusivamente, ed in misura del tutto parziale, occupato dagli impianti suddetti che non ne compromettono né l'utilizzo né la commerciabilità.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto.
pag. 20/22 7. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal
Tribunale di Vasto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
9. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 16.01.2024, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida in favore di ciascuno in euro 8.470,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
CE CO
Presidente
BA DE NO
pag. 21/22 pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE NO Presidente
CE CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Di Girolamo
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna VENTRESCA
appellato
nonché
(c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cerella altra appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 16 gennaio 2023.
All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
23/2024 emessa dal Tribunale di Vasto, in persona della Dott.ssa Malatesta, in data
15.01.2024, depositata e pubblicata in data 16.01.2024, notificata, dall'avv. Ventresca quale difensore del
IG. , in data 06.03.2024, nel procedimento civile n. R.G. 894/2019 CP_1 promosso dal Si g . contro le IGg.re e , CP_1 Parte_1 Controparte_2 sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. per le ragioni ampiamente illustrate nella narrativa;
- Accogliere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
23/2024
del Tribunale di Vasto e, in riforma della suddetta sentenza, così provvedere:
- Disporre la rinnovazione della CTU per nullità dell'intero progetto divisionale stante la sostanziale lesione dei diritti della sig.ra così come in atti Parte_1 dettagliatamente
indicati;
pag. 2/22 - Accertare e dichiarare il diritto della parte appellante alla divisione ereditaria e per
l'effetto ordinare la divisione dei cespiti ereditari;
- Attribuire ai singoli partecipanti i beni ad ognuno di essi spettanti in proporzione alle quote di ciascun comproprietario;
- Nell'ambito della disponenda assegnazione delle quote derivanti dalla divisione ereditaria,
assegnare alla sig.ra , il bene individuato nel terreno indiviso sito in Parte_1
Cupello (CH) cons. ettari uno riportato in Catasto RE al foglio 27 part. 20, are
22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA
37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., attribuire in via unitaria alla sig.ra
, esclusivamente il predetto terreno sito in Cupello (CH) con relativo Parte_1 eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, eventualmente da porsi anche a carico dell'intera massa ereditaria.”
Conclusioni dell'appellata , in comparsa e non modificate: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
- Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto;
- In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere necessaria la rinnovazione della C.T.U. assegnare alla IG.ra i terreni Controparte_2 siti in Cupello individuati in catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA
5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD
8,64 e RA 4,57;
- Vinte o compensate le spese di lite”;
pag. 3/22 Conclusioni dell'appellato : CP_1
“In via preliminare
1.Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avversa istanza di inibitoria;
In via principale
1.Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, e/o comunque, disporne
l'integrale rigetto in quanto privo di fondamento.
2.Condannare l'appellante alla rifusione di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 23/2024 pubblicata in data 16.01.2023 il
Tribunale di Vasto accoglieva la domanda di divisione ereditaria promossa da CP_1 nei confronti delle sorelle germane e dichiarando
[...] Parte_1 Controparte_2 aperte le successioni ab intestato del padre deceduto in San VO in data 28 Persona_1 gennaio 2010, e della madre , deceduta in San VO in data 25 Persona_2 novembre 2010, e lo scioglimento della comunione ereditaria tra i figli CP_1
e assegnando, per l'effetto, i beni e diritti come indicati Parte_1 Controparte_2 nella relazione tecnica redatta dal C.t.u. nominato nel corso del giudizio, con conseguente obbligo delle parti di procedere ai conguagli in denaro come previsti nel progetto divisionale.
Compensava le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a loro carico ed in solido le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, e ordinava alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti la trascrizione della sentenza.
1.1. L'attore, a sostegno della domanda volta ad ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni relitti dei genitori e Persona_1 Persona_3
, aveva in particolare dedotto, in primo luogo, che l'asse ereditario di
[...] Per_1 era composto dai seguenti beni:
[...]
- A. beni immobili pag. 4/22 1. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Trignina, distinta al catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 20, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 6,5 vani;
2. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Trignina, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1081, Sub. 24, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 18 mq;
3. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 3, Cat. C/1, Cl. 3, cons. 42 mq;
4. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. 2, cons. 147 mq;
5. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 7, Cat. F/3, Cl. 6;
6. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 8, Cat. C/2, Cl. 1, cons. 38 mq;
7. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Strada Savoia, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 10, Cat. BCNC;
8. piena proprietà della cappella gentilizia sita presso il cimitero comunale di San VO della superficie di 9 mq, in confine con eredi di , e viale del Persona_4 Parte_2 cimitero, non censita al catasto.
A/1. Beni immobili soggetti a collazione.
pag. 5/22 Alla massa ereditaria del fu doveva essere conferito in collazione, secondo la Persona_1 prospettazione dell'attore, anche il valore delle seguenti unità immobiliari donate in vita dal de cuius alle figlie con atto di donazione del 14.07.1979 a rogito del Notaio Per_5
da Casalbordino, n. 11178 Rep. n. 5213 racc. (All.to n. 13), contenente espressa
[...] previsione dell'“obbligo di collazione per imputazione”:
- piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO alla Strada Savoia, distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 5, Cat. A/3; Cl. 3; cons. 6,5 vani, intestata a Parte_1
- piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO alla Strada Savoia, distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 7, Part. 1194, Sub. 9, Cat. A/3; Cl. 2; cons. 5,5 vani intestata a Controparte_2
B. Beni mobili:
a) la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
b) le seguenti somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti da con la Persona_1
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, come da prospetto comunicato dall'istituto agli eredi con nota n. 12146 prot. del 05.05.2017:
- euro 9.351,39, pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n.
01/703096 intestato a Persona_1
- euro 5.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n.
01/2166 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
- euro 12,63, pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n.
01/700420 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
per un importo complessivo pervenuto nell'asse ereditario del fu pari a euro Persona_1
25.037,39, salvo errori od omissioni della Banca.
Che l'asse ereditario della madre era così composto: Persona_2
pag. 6/22 beni immobili:
1. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 3, Cat. C/1; Cl. 2; 40 mq;
2. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 5, Cat. A/2; Vani 6,5;
3. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 14, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
4. piena proprietà dell'unità immobiliare sita in San VO (CH) alla Via Montegrappa, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 10, Part. 96, Sub. 15, Cat. C/6; Cl. 2; 25 mq;
5. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 20;
6. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part.45, Sub. AA;
7. piena proprietà del terreno sito in Cupello (CH), distinto al Catasto al Foglio 27, part. 45, Sub. AB.
Beni mobili:
a) la mobilia, gli arredi e tutti gli altri beni mobili contenuti negli immobili sopra indicati;
b) le somme derivanti dai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius con la Banca di
Credito Cooperativo della Valle del Trigno:
- euro 1.620,23, pari al saldo contabile del rapporto di d.r. n. 01/703097 intestato a
[...]
; Persona_2
- euro 15.673,37, pari alla metà del saldo contabile di 31.346,74 € del rapporto di c/c n.
01/2166 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
- euro 12,63 pari alla metà del saldo contabile di 25,27 € del rapporto di d.r. n.
01/700420 pag. 7/22 cointestato a e;
Persona_1 Persona_2
per un importo complessivo pervenuto nell'asse ereditario della fu Persona_2 pari a euro 17.306,23, salvo errori od omissioni della Banca.
Aveva, poi, lamentato:
- di esser stato privato da dell'utilizzo degli immobili caduti in Parte_1 successione, costituiti dai due garage siti in San VO alla Via Montegrappa, nonché dal solaio e dalla cantina interrata situati in San VO alla Strada Savoia, chiedendo pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento di un indennizzo;
- che aveva posseduto, amministrato e gestito in via esclusiva i terreni Parte_1 siti in Cupello caduti in successione, e chiedeva pertanto che le fosse ordinato di rendere il conto della gestione degli stessi e di corrispondere al fratello, per la quota di 1/3 a lui spettante, i relativi frutti civili maggiorati dei relativi interessi legali;
- che comunque dovesse corrispondere in favore dell'attore, per la Parte_1 quota di 1/3, i canoni scaduti e mai pagati dal 2010 ad oggi, in forza del contratto di affitto dei suddetti terreni, stipulato dalla convenuta con la de cuius in data 26.02.2006, chiedendone pertanto la condanna al pagamento a tale titolo dell'importo di euro
450,00, maggiorato degli interessi legali;
- che era tenuta a rimborsare la quota pari ad un terzo delle spese Controparte_2 sostenute dall'attore in relazione ai beni caduti in successione (pagamento utenze luce e gas fabbricato comune), quantificata nell'importo complessivo di euro 389,30, maggiorato dei relativi interessi legali, oltre agli ulteriori importi accertati in corso di causa;
- che le sorelle erano tenute a rimborsare in suo favore e pro quota le spese delle onoranze funebri e dei costi di successione sostenuti dall'attore.
1.2. Si era costituita in giudizio senza opporsi alla divisione dell'asse Parte_1 ereditario dei genitori, e tuttavia contestando le deduzioni attoree e chiedendo, in particolare, in relazione alla divisione ereditaria, l'assegnazione del bene individuato nel terreno sito in Cupello (CH), riportato nel Catasto RE al foglio 27 part. 20, are pag. 8/22 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA
37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57, o, in via subordinata, laddove fosse stata accertata l'indivisibilità dei beni ex art 720 c.c., l'attribuzione in proprio favore esclusivamente di detto terreno sito in Cupello (CH), con relativo eventuale conguaglio in denaro per gli altri beni ricadenti in comunione, con vittoria delle spese di lite eventualmente da porsi a carico della massa ereditaria.
1.3. Si era costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento Controparte_2 della comunione ereditaria proposta dall'attore, non opponendosi alle ulteriori richieste e chiedendo di porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei condividenti in porzione delle rispettive quote con compensazione tra le parti delle spese processuali.
2. Il primo giudice accoglieva la domanda dichiarando l'apertura delle successioni di e di e lo scioglimento della comunione ereditaria tra le Persona_1 Persona_2 parti.
2.1 In particolare, il primo giudice, ricostruiva il patrimonio ereditario come costituito dai seguenti beni immobili:
- fabbricato sito in San VO, alla via Savoia n. 11, al catasto fabbricati fg. 7, part. 1194, sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12;
- negozio, appartamento ed autorimesse in Via Montegrappa nn. 72-76 a San VO, al catasto fabbricati, fg. 10, part. 96, sub. 3, 5, 14 e 15;
- terreni siti in Cupello, al catasto terreni, fg. 27, part. 20 e 45;
- appartamento e garage a San VO, in via Trignina n. 19 al catasto fabbricati Fg. 7, part. 1081, sub. 20 e 24;
- cappella gentilizia presso il cimitero comunale di San VO della superficie di 9 mq;
nonché dai seguenti beni mobili, costituiti dai rapporti bancari intrattenuti dagli stessi con la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno: - € 9.351,39 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703096 intestato a - € Persona_1
31.346,74 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/2166
pag. 9/22 intestato a ed;
- € 25,27 pari al saldo contabile del rapporto Persona_1 Persona_2 di deposito di risparmio n. 01/700420 intestato a ed;
- € Persona_1 Persona_2
1.620,23 pari al saldo contabile del rapporto di deposito di risparmio n. 01/703097 intestato a il tutto per un importo complessivo pervenuto nell'asse Persona_2 ereditario pari a € 42.343,62.
Alla massa ereditaria aggiungeva fittiziamente il donatum che, nel caso di specie, consisteva in tre immobili donati allo stato grezzo dal de cuius ai tre figli, Persona_1 con atto del notaio , Rep. n. 11178, Racc. 5213, del 14.07.1979, Persona_5 registrato in Vasto il 20.06.1979, con espresso obbligo di collazione ed imputazione:
1) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 5, piano 1, superficie 139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di Parte_1
2) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 6, piano 2, sup. lorda 122,10, del valore di euro 73.260,00, di proprietà di CP_1
3) appartamento in San VO, alla via Savoia, fg. 7, part. 1194, sub. 9, superficie
139,10, del valore di euro 69.550,00, di proprietà di Controparte_2
Riteneva, quindi, di disporre la divisione dell'asse ereditario, nella misura di 1/3 per ciascun erede, così come prevista nel seguente progetto di divisione redatto dal consulente incaricato, in quanto lo stesso risultava aver tenuto conto della divisibilità dei beni e della volontà espressa da alcune parti in relazione all'assegnazione di beni determinati, del donatum e dei conguagli necessari.
pag. 10/22 Sulla base di tale progetto divisionale, prevedeva un conguaglio a carico di CP_2 di euro € 3.810,00, ed a favore di e rispettivamente
[...] Parte_1 CP_1 un conguaglio di € 1.610,00 e di € 2.200,00.
2.2. Respingeva la domanda attorea di indennizzo per uso esclusivo da parte di
[...] di due garage siti in san VO alla via Montegrappa, nonché del solaio e Parte_1 della cantina dell'immobile sito in San VO alla strada Savoia n. 11, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'uso esclusivo, nonché del danno sofferto da parte dell'attore.
pag. 11/22 2.3. Accoglieva la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attore per le utenze di luce e gas dell'immobile sito in via Savoia 11 rigettando, invece, la domanda di rimborso delle somme pagate per le spese funerarie, ritenendo la circostanza priva di riscontro probatorio.
2.4. Rigettava, infine, la domanda proposta da ai sensi dell'art. 210 Parte_1
c.p.c. ritenendola preordinata a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per le ragioni di seguito sintetizzate.
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli art. 720 c.c. e ss – illegittimità ed ingiustizia della sentenza - motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver disposto la divisione ereditaria sulla base del progetto divisionale redatto dal consulente nominato, nonostante lo stesso risultasse errato e incongruo nella valutazione degli immobili a lei assegnati, con conseguente violazione dei principi atti a determinare la propria quota di legittima.
In particolare, ha fondato le proprie contestazioni su due profili:
- Sul progetto divisionale
Ha sostenuto che non essendo stato approvato dalle parti, avrebbe errato il primo giudice nel porlo a fondamento della decisione, deducendo che in caso di mancato accordo avrebbe dovuto procedersi alla estrazione dei beni a sorte o a successiva vendita all'incanto dei beni non facilmente divisibili.
- Sul valore dei beni immobili
Sotto altro profilo ha contestato la decisione del primo giudice sostenendo che la divisione disposta sulla base del progetto divisionale non sarebbe equa in quanto i beni a lei assegnati sarebbero stati erroneamente valutati in misura maggiore rispetto al reale valore di mercato.
pag. 12/22 Ha dedotto, nello specifico, che il valore attribuito dal C.t.u. al terreno di 6,00 euro al mq risulterebbe maggiorato del doppio rispetto al reale valore di mercato, ponendo a fondamento della suddetta contestazione la vendita di altro terreno sito nella zona ed avente le medesime caratteristiche, avvenuta per la somma di euro 3,00 al mq, e lamentando, inoltre, il minor valore del terreno assegnatole in quanto vincolato dal passaggio di metanodotto.
Ha sostenuto al riguardo che il C.t.u. non avrebbe risposto a tali osservazioni seppur svolte in primo grado.
Parimenti iniqua sarebbe stata, secondo l'appellante, l'attribuzione della cantina interrata che risulterebbe incommerciabile in quanto gravata da servitù poiché occupata dagli impianti tecnologici serventi gli altri immobili di proprietà dei coeredi, con l'ulteriore doglianza che i costi previsti dal C.t.u. per la parziale risoluzione della problematica non erano stati divisi tra gli eredi.
Per tali ragioni ha sostenuto che la divisione disposta dal primo giudice fosse incongrua e violativa dei propri diritti chiedendo, a tal fine, la rinnovazione della c.t.u. con rideterminazione della composizione delle quote da dividere.
4. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art CP_1
342 c.p.c., del quale ha contestato nel merito la fondatezza, chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. Si è costituita altresì contestando l'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_2 invocando in subordine l'assegnazione in suo favore, nell'ipotesi di rinnovazione della
C.t.u., dei terreni siti in Cupello individuati al catasto al Fg. 27 partt. 20, are 22.70, uliveto RD 9.97 e RA 5,28 e particella 45, are 57,62, vigneto RD 71,42 e RA 37,20 ed are 19,68 uliveto RD 8,64 e RA 4,57 con vittoria delle spese di lite.
6. Motivi della decisione.
6.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato rinvenendosi CP_1
pag. 13/22 adeguatamente dall'esame dell'atto di appello le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l'appellante indicato le norme di diritto ritenute violate.
6.2. Nel merito, il gravame con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver disposto la divisione sulla base del progetto realizzato dal C.t.u. è infondato e deve essere rigettato.
6.2.1. Va premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti che in data 28 gennaio
2010 si sia aperta in San VO (CH) la successione ab intestato di in favore Persona_1 dei tre figli e e della coniuge CP_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
, e che in data 25 novembre 2010 sia deceduta anche quest'ultima ab Persona_2 intestato in San VO (CH), così devolvendosi i due assi ereditari interamente in favore dei tre figli per la quota di un terzo ciascuno ex art. 566 c.c.
Neppure è oggetto di contestazione la composizione dell'asse ereditario così come accertata dal primo giudice.
L'appellante si duole, invece, della circostanza che, non essendo stato il progetto di divisione approvato da tutti i coeredi, avrebbe errato il primo giudice nel renderlo esecutivo anziché disporre la realizzazione di un nuovo progetto divisionale approvato da tutti ed in difetto l'estrazione a sorte dei lotti o, in applicazione dell'art 720 c.c., la vendita all'incanto dei beni.
Al riguardo occorre ricordare che l'art. 789 c.p.c. prevede che, a seguito della predisposizione del progetto di divisione, qualora in relazione allo stesso sorgano delle contestazioni ad opera delle parti, il giudice deve rimettere la causa in decisione, previa eventuale istruzione, al fine di decidere con sentenza delle contestazioni svolte in merito al progetto di divisione.
In relazione alla estrazione a sorte dei lotti prevista dal comma 4 del suddetto articolo, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di attribuzione mediante sorteggio ex art. 789, co. 4, c.p.c., può essere derogato allorché sussistano esigenze oggettive (quali, ad esempio, il pregresso utilizzo di alcuni beni da pag. 14/22 parte dei condividenti), affermando che: “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia
della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione)”
(Cass. Civ. n. n. 3461/2013; conf. Cass. n. 4426/2017; Cass. ord. 11857/2021).
Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso in esame risulta corretta l'applicazione normativa operata dal primo giudice in quanto, a fronte delle contestazioni mosse dalle parti al progetto di divisione in occasione dell'udienza del 19.05.2023, lo stesso ha provveduto alla risoluzione delle stesse mediante sentenza e non già attraverso l'ordinanza ex art. 789, co. 3 c.p.c., rimettendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha dato conto delle contestazioni sollevate dalle parti e in particolare di quelle svolte dall'odierna appellante al progetto di divisione redatto dal C.t.u., ritenendole, tuttavia, prive di fondamento condividendo quanto proposto nell'elaborato peritale.
Ha ritenuto il Tribunale che la divisione dei beni e la loro attribuzione ai coeredi così come prospettata fosse congrua ed opportuna anche in relazione alle richieste delle parti, ed in particolare alla richiesta di attribuzione dei terreni siti in Cupello formulata proprio dalla odierna appellante, e alla limitazione al minimo delle Pt_1 Parte_1 opere e dei frazionamenti da effettuarsi nonché in virtù dell'esigenza di mantenere al minimo i conguagli in denaro tra le parti.
pag. 15/22 Il primo giudice ha pertanto motivatamente ritenuto congruo e legittimo il progetto divisionale proposto con relativa assegnazione dei beni agli eredi così come individuati, avendo ritenuto sufficienti e corrette le risposte del C.t.u. alle osservazioni delle parti.
Ha infatti motivato il primo giudice: “All'udienza del 19.05.2023, in cui le parti sono state chiamate a discutere e ad approvare il progetto, le stesse hanno manifestato disapprovazione. In particolare, ha espresso disaccordo per Parte_1
l'ipervalutazione del terreno ad essa attribuita nel progetto divisionale dell'asse ereditario, quantificato in euro 6/mq; contestando anche l'ulteriore attribuzione ad essa convenuta di una cantina interrata, sita in S. VO (NCEU, fg.7, p.lla 1194, sub.4), atteso che la stessa è gravata da servitù di fatto da parte della convenuta ed CP_2 ipervalutata in euro 300/mq.
Sul punto, si ritiene necessario dover chiarire che il c.t.u. ha già sufficientemente risposto alle osservazioni della parte convenuta , sostenendo che la Parte_1 valutazione non è stata spropositata, essendo stati i valori verificati presso la conservatoria catasto terreni. Mentre, per quanto concerne la segnalazione sulla cantina, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica divisione del seminterrato (i cui lavori per eliminare la servitù non possono essere effettuati), sostenendo che la lavorazione parzialmente accolta avrebbe un costo di € 2.000,00.”
La decisione del primo giudice, che questa Corte ritiene di confermare, contiene congrua motivazione circa la condivisione della relazione di CTU svolta, risultando pertanto le doglianze dell'odierna appellante infondate.
Deve infatti sul punto osservarsi che l'art. 720 c.c. prevede, in deroga al generale diritto degli eredi ad ottenere i beni in natura, l'assegnazione per intero nella quota di uno degli eredi o in difetto la vendita all'incanto del bene, ma solo nell'ipotesi in cui si tratti di immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni la pubblica economia dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento.
Occorre tuttavia precisare che la comoda divisibilità del bene immobile deve essere intesa quale ipotesi di irrealizzabilità del frazionamento del bene o realizzabilità del pag. 16/22 frazionamento a pena di notevole deprezzamento del bene o impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso, non ravvisate nel caso in esame.
Il bene oggetto di contestazione, cantina al piano seminterrato, non risulta invero indivisibile nel senso innanzi precisato, avendo il C.t.u. provveduto alla divisione dello stesso prevedendo le opere a tal fine necessarie e chiarendo come la divisione dell'immobile così come effettuata, e dunque anche con la parziale permanenza delle servitù di fatto relative agli impianti tecnologici degli appartamenti di proprietà degli altri coeredi, non incida in modo sensibile sul valore del bene.
Si legge infatti in perizia “Il prospetto divisionale proposto ha ridotto quasi completamente le opere necessarie alla sua attuazione lasciando invariati catastalmente tutti gli immobili che fanno parte del compendio immobiliare. Le uniche opere necessarie sono previste nella cantina e garage in Strada Savoia 11 distinti dal sub.
4. La divisione del sub. 4 non incide in modo sensibile sul valore del bene stesso”.
Stante la sostanziale assenza di incidenza sul valore o sulla funzionalità del bene a seguito della divisione operata, la normativa prevista dall'art. 720 c.c. per gli immobili non facilmente divisibili non risulta applicabile in deroga alla generale previsione di cui all'art. 718 c.c. con conseguente infondatezza della doglianza proposta.
Anche la contestazione subordinata circa l'assenza di imputazione delle spese di 2.000 euro volte all'esclusione parziale della servitù a tutti i coeredi risulta priva di fondamento essendo tale spesa prevista al punto e) dell'elaborato peritale tra le spese per la procedura di divisione e dunque risultando la stessa attribuita a tutti i coeredi. Il primo giudice in dispositivo ha infatti assegnato i beni e i diritti come indicati nella relazione tecnica allegata, sicché il pagamento di tali spese deve ritenersi disposto in capo a tutti gli eredi quali spese della procedura di divisione.
6.2.2. Destituita di fondamento risulta essere anche la doglianza relativa al secondo profilo del motivo di gravame attinente al valore degli immobili assegnati.
pag. 17/22 L'appellante sostiene che sarebbe errata la quantificazione del valore del terreno assegnatole operata dal c.t.u., lamentando che quest'ultimo non avrebbe risposto alle contestazioni effettuate a riguardo.
La censura risulta del tutto priva di fondamento, dovendo sul punto rilevarsi che il consulente, lungi dal non aver risposto alla contestazione sul valore del terreno effettuata dalla parte, ha svolto ulteriori indagini presso la conservatoria del luogo accertando che il terreno venduto al prezzo inferiore, individuato quale metro di paragone dall'appellante, non fosse paragonabile come caratteristiche e valore al terreno attribuito ad Parte_1
Questa Corte ritiene di condividere, in quanto esente da errori, la valutazione effettuata sulla base degli elementi caratterizzanti il terreno di cui è causa laddove il c.t.u. ha accertato che: “A giudizio dello scrivente CTU i vincoli sui terreni hanno valenza soprattutto se gli stessi siano edificabili;
i terreni invece che fanno parte del compendio immobiliare sono di natura agricola;
nel certificato di destinazione urbanistica e nei documenti catastali non è presente alcuna servitù di passaggio del gasdotto;
l'unico documento presente negli atti è l'allegato 7 dell'istanza del 09.12.2019 a firma dell'Avv. Di Girolamo che è un Verbale immissione di possesso del 11.02.2013 per la realizzazione Gasdotto Snam Rete Gas Spa;
dal verbale non emerge alcuna servitù definitiva di passaggio. Lo scrivente in seguito alle osservazioni ricevute, oltre alle indagini già precedentemente eseguite presso le agenzie immobiliari, ha svolto un ulteriore controllo presso la conservatoria di Chieti;
dal controllo è emerso che negli ultimi due anni nella stessa zona, dove sono ubicati i terreni, è stato venduto un unico terreno agricolo con una superficie di 2233 mq ad un prezzo € 7.000,00 pari ad €/mq
3,13. Tale terreno ha caratteristiche nettamente inferiori ai terreni oggetto di perizia, in quanto ubicato più lontano da San VO, con qualità di coltivazione indicata nella visura catastale inferiore, con una conformazione non regolare di forma triangolare, non fronte strada ma con accesso da strada secondaria sterrata e ubicato a quota inferiore ad una strada provinciale ed ad essa non accessibile;
per le motivazioni soprariportate e per le indagini di mercato già eseguite precedentemente lo scrivente conferma il valore assegnato ai terreni nella bozza di relazione peritale. Si fa presente
pag. 18/22 inoltre che, rispetto alla proposta conciliativa avanzata dall'Avv. Di Girolamo allo scrivente, il CTU ha assegnato, in seguito alle valutazioni dei beni, una parte maggiore del compendio immobiliare rispetto alla proposta conciliativa”.
In virtù della sostanziale diversità dei terreni posti a paragone accertata dal C.t.u. e in considerazione dell'assenza di allegazioni documentali a sostegno probatorio, questa
Corte ritiene di condividere la determinazione di valore operata dal consulente in relazione ai RE , risultando il minor valore allegato dall'appellante quale Parte_3 metro di paragone, stante la divergenza di elementi caratteristici del bene, del tutto incongruo a dimostrare la sostenuta abnormità del valore attribuito dal consulente e in virtù dell'irrilevanza della dedotta ipotesi di deprezzamento futuro del bene accennata dall'appellante medesima, dovendo la stima e la valutazione dei beni effettuarsi allo stato della procedura di divisione.
Si duole altresì della valutazione del valore relativo alla cantina sita in Parte_1 via Savoia 11, sostenendo che la presenza di servitù di fatto ne modificherebbe in modo apprezzabile il valore con lesione consequenziale della quota di legittima spettante.
La doglianza, oltre ad essere di generica formulazione non avendo l'appellante allegato alcunché circa il valore del bene che deduce essere inferiore a quello stimato, tuttavia in assenza di puntuali e specifiche allegazioni circa il deprezzamento dovuto alla servitù di fatto esistente sul bene, risulta smentita dagli accertamenti del consulente nominato il quale, come già esposto in precedenza, ha accertato che la sussistenza di impianti tecnologici anche di proprietà degli altri coeredi non ha un'incidenza apprezzabile sul valore del bene, avendo comunque previsto la parziale eliminazione degli impianti con quantificazione dei costi e addebito alle spese per la procedura di divisione.
In particolare, all'osservazione sollevata in merito nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.u. ha esposto quanto segue: “Lo scrivente Ctu ha assegnato alla IG.ra Parte_1
quasi l'intero piano interrato dell'edificio in Strada Savoia a San VO per
[...] contenere al minimo i conguagli. Se si assegnasse parte del piano interrato alla IG.ra
, il conguaglio della stessa sarebbe troppo elevato. L'appartamento al Controparte_2 piano terra distinto dal sub. 9 donato con obbligo di collazione per imputazione alla
pag. 19/22 IG.ra , l'appartamento al piano primo distinto dal sub. 5 donato con Controparte_2 obbligo di collazione per imputazione alla IG.ra e l'appartamento al Parte_1 piano secondo distinto dal sub. 6 donato con obbligo di collazione per imputazione al
IG. , hanno gli scarichi ed altri impianti tecnologici a vista che CP_1 attraversano il piano interrato. Lo scrivente Ctu fa presente che la deviazione degli scarichi è di difficile realizzazione e che non è inusuale il passaggio degli scarichi e di altri servizi attraverso immobili, di diversa proprietà.
Non è possibile ridurre le aree comuni in modo che l'accesso dall'esterno sia di esclusiva proprietà della IG.ra , in quanto l'unico accesso che Parte_1 rimarrebbe ai locali tecnologici comuni sarebbe dal vano scala interno;
il passaggio attraverso il vano scala interno in un punto ha dimensioni troppo ridotte inferiori a 60 cm. Per tale motivo allo stato attuale non è possibile lasciare come unico passaggio per
l'accesso ai locali tecnologici la gradinata interna.
Per i motivi sopraesposti la proposta di modifica della divisione del piano interrato in
Strada Savoia 11 non può essere accolta. A parziale accoglimento delle richieste della
IG.ra , lo scrivente Ctu, ritiene che alcuni impianti tecnologici di Parte_1 proprietà dei IG.ri e , possano essere opportunamente Controparte_2 CP_1 deviati nelle aree comuni o coperti con opere in muratura o cartongesso. Per eseguire tali lavorazioni lo scrivente ritiene congruo l'importo a corpo di € 2.000,00.”
Risulta pertanto infondata la censura proposta, ritenendo questa Corte di condividere quanto risultante dall'accertamento tecnico esperito, basato sulla necessità di contenere al minimo i conguagli nonché in assenza di allegazione e prova contraria da parte dell'appellante, occorrendo sul punto solo precisare che la presenza delle suddette servitù non comporta l'incommerciabilità e inutilizzabilità del bene il quale risulta esclusivamente, ed in misura del tutto parziale, occupato dagli impianti suddetti che non ne compromettono né l'utilizzo né la commerciabilità.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto.
pag. 20/22 7. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal
Tribunale di Vasto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
9. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 16.01.2024, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida in favore di ciascuno in euro 8.470,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
CE CO
Presidente
BA DE NO
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