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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 13 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2284 / 2023 promosso da:
1. , nato nel Distretto di Queens, Controparte_1
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
29.08.1968;
2. , nato nel Distretto di Controparte_2
Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 04.10.1963;
3. (altrimenti conosciuto come Parte_1
), nato nel Distretto di Queens, EW Parte_2
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) il 17.06.1965, in nome proprio e – unitamente ad Controparte_3
(alla nascita , nata ad [...], Ate-
[...] Controparte_3 ne, in Grecia – nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale dei minori:
4. , nato nel Controparte_4
Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America), l'01.06.2007 e
5. , nata nel Distretto di Man- Controparte_5 hattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 30.06.2014;
Pag. 2 di 13 6. (altrimenti conosciuto come CP_6 CP_1
), nato nel Distretto di Queens, Controparte_7
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
10.11.1969;
7. , nato nel Distretto Controparte_8 di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 10.07.2001;
8. , nata nel Distretto di Controparte_9
Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 04.12.2002;
9. , nato nel Distretto Controparte_10 di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 05.03.2004;
10. (alla nascita CP_11 Persona_1
), nata nel Distretto di Queens, EW YO City,
[...]
EW YO (Stati Uniti d'America), l'08.11.1966;
11. nata a [...], EW YO (Stati Parte_3
Uniti d'America), l'01.10.1996; tutti rappresentanti e difesi, come da procure in atti, dall'Avv.
Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e disgiunta- mente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo, ed elettiva- mente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_12
Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Pag. 3 di 13 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro ricono- Controparte_12 sciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta, per come indicato in ri- corso, della cittadina italiana (altrimenti cono- Persona_2 sciuta come ), nata a [...]- Persona_3 tagna (PZ) il 05.07.1901.
Più in particolare, i ricorrenti inoltre deducevano e documentava- no che: <
2- In data 02.04.1923 la SI.ra (altrimenti co- Persona_2 nosciuta come ) contraeva matrimonio nel Persona_3 Persona_3
Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) con il SI. (altrimenti conosciuto come Controparte_13 [...]
- doc. 2), cittadino Persona_4 Controparte_10 Persona_5 italiano nato a [...] il [...] (doc. 3);
3- In costanza del matrimonio tra la SI.ra (altrimenti co- Persona_2 nosciuta come ) ed il SI. Persona_3 Persona_3 CP_14
(altrimenti conosciuto come
[...] Controparte_15
), nasceva il SI.
[...] Persona_3 Persona_6
(altrimenti conosciuto come Controparte_4 Persona_7
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW
[...]
YO (Stati Uniti d'America) il 21.07.1934 (doc. 4). Alla nascita,
[...]
acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai Persona_6 sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Egli, inoltre, nascendo da madre cittadina italiana acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La SI.ra , infatti, mai si naturalizzerà cittadina statuni- Persona_2 tense come comprovato dai certificati di assenza di naturalizzazione ivi prodotti e dal certificato di iscrizione al registro degli stranieri (doc. 5, 6
e 7). Al contrario, il SI. si naturalizzava cittadino Controparte_13 statunitense prima della nascita del proprio figlio, ovvero in data
19.06.1925, precludendo quindi la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza italiana allo stesso (doc. 8). Vi è di più, la differenza nelle cittadinanze all'interno del nucleo familiare è quanto più chiara nel cen-
Pag. 4 di 13 simento della popolazione della contea di Queens, EW YO City, EW
YO (Stati Uniti d'America) -luogo di usuale residenza della famiglia- relativa all'anno 1940, ove si può notare come il SI. Parte_4
[...
alias risulti cittadino statunitense per naturaliz- Persona_5 zazione, mentre la SI.ra alias risulti esse- Persona_2 Persona_8 re straniera (doc. 9). La SI.ra alias Persona_2 Persona_9 cedeva in data 16.12.1968 nel distretto di Queens, EW YO City, EW
YO (Stati Uniti d'America) come cittadina italiana (doc. 10), mentre il
SI. alias OL Di OR Sr. decedeva in da- Controparte_13 ta 02.01.1984 nel distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) come cittadino statunitense (doc. 11);
4- In data 26.05.1962 il SI. alias Per_6 Persona_6 [...]
contraeva matrimonio ad Archbald, Pennsylvania (Stati Uni- CP_2 ti d'America) con la SI.ra (doc. 12). In considerazione Persona_10 delle differenze tra il certificato di nascita del SI. Persona_11 ttorio e dei suoi successivi certificati di stato civile, si produce copia del certificato battesimale dello stesso in cui viene registrato con il nome di
a riprova del fatto che non sussistono dubbi circa la Controparte_4 sua identità (doc. 13). Dalla loro unione nascevano i ricorrenti
nel Distretto di Queens, EW YO City, Controparte_2
EW YO (Stati Uniti d'America - doc. 14) il 04.10.1963, Pt_1
(altrimenti conosciuto come ) nel Di-
[...] Parte_2 stretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America - doc.
15) il 17.06.1965, (alla nascita CP_11 [...]
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati C.F._1
Uniti d'America - doc. 16) l'08.11.1966, nel Di- Controparte_1 stretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America - doc.
17) il 29.08.1968 e (altrimenti conosciuto come Parte_5
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW Controparte_7
YO (Stati Uniti d'America - doc. 18) il 10.11.1969. Il SI.
[...]
(altrimenti conosciuto come Persona_12 [...]
) decedeva in data 23.10.2021 Persona_13 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America
- doc. 19);
Pag. 5 di 13
5- In data 31.01.1996 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) il SI. alias Parte_1 Parte_2 contraeva matrimonio con la SI.ra (doc. 20). Dalla Controparte_3 loro unione nascevano i ricorrenti Controparte_4
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 21) l'01.06.2007 e CP_5
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 22) il 30.06.2014;
6- In data 27.03.1993 a Long Island, EW YO (Stati Uniti d'America) la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_6 [...] divenendo in conseguenza (doc. 23). Dalla loro Per_14 CP_11 unione nasceva la ricorrente a Mineola, EW Parte_3
YO (Stati Uniti d'America - doc. 24) l'01.10.1996;
7- In data 22.03.1997 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) il SI. alias Parte_5 Persona_15
[...
contraeva matrimonio con la SI.ra alias Parte_7 Per_16
(doc. 25). Dalla loro unione nascevano i ricorrenti
[...] [...]
nel Distretto di Queens, EW YO City, EW Controparte_8
YO (Stati Uniti d'America - doc. 26) il 10.07.2001, CP_9
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 27) il 04.12.2002 e Controparte_10
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 28) il 05.03.2004>>.
Il , nonostante la regolare notifica (come ri- Controparte_12 sulta dalle depositate ricevute pec attestanti la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza), non si costitui- va nel presente procedimento, pertanto, se ne dichiara la contu- macia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegna-
Pag. 6 di 13 te avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra si applicasse a partire dal centottante- simo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come para- metro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla com- petenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
"Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione in- ternazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti sono residenti all'estero e l'avo cittadino italiano risulta nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto di Corte di Appello di
Potenza, per cui il Foro competente è inderogabilmente il Tribu- nale Civile di Potenza- Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Orbe- ne, nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende
Pag. 7 di 13 dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la citta- dinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa attesa la presenza di eventi interruttivi nella linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Co- me difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricor- renti contraeva matrimonio il 02.04.1923 con Parte_4
[...
(altrimenti conosciuto come Controparte_16
- doc. 2), cittadino italiano nato a [...]-
[...] gliano (BA) il 14.06.1898 (doc. 3), successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense in data 19.06.1925 (doc. 8). Dalla loro unio- ne nasceva (doc. 4), in data 21.07.1934, Persona_6
(altrimenti conosciuto come Controparte_4 [...]
) nel Distretto di Queens, EW Persona_7
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America).
Si rammenta, in proposito, che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, era possibile per linea materna solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. Sussiste dunque, a parere di questo Giu- dice, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legga n. 91/1992 “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secon- do la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legisla- zione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, po- nendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Pag. 8 di 13 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da detta documentazione, come so- pra meglio specificato, si evince che il SI. Controparte_13
(altrimenti conosciuto come Parte_8
- doc. 2), cittadino italiano, si naturaliz-
[...] zava cittadino statunitense in data 19.06.1925 (doc. 8), dopo il matrimonio con (altrimenti conosciuta come Persona_2 [...]
), in data 02.04.1923, ma prima della na- Persona_3 scita del figlio (altrimenti conosciuto Persona_6 come Controparte_4 Persona_7
), avvenuta il 21.07.1934 (doc. 4), mentre la sig.ra
[...] Per_2
mai si naturalizzava cittadina statunitense (come da do-
[...] cumentazione in atti: certificato negativo di naturalizzazione rila- sciato dall'USCIS-United States Citizenship and Immigration
Pag. 9 di 13 Services, certificato di non esistenza di documentazione di natura- lizzazione presso il NARA-National Archives and Records Admi- nistration, registrazione soggetti stranieri e censimento del 1940, rispettivamente doc. nn. 5, 6, 7, 9 allegati al ricorso).
In proposito, va rilevato come (altrimenti conosciuta Persona_2 come ) non perdeva la cittadinanza Persona_3 Persona_3 italiana conseguentemente alla naturalizzazione del marito Per_17
[.
(altrimenti conosciuto come CP_13 [...]
- doc. 2), avvenuta il Persona_18
19.06.1925. Ciò perché era in vigore negli Stati Uniti, all'epoca dei fatti, una legislazione garantista che aveva eliminato qualsiasi automatismo, nei confronti della moglie, in conseguenza del ma- trimonio con un cittadino statunitense o della naturalizzazione del marito straniero. Secondo la legge federale “Cable Act”, appro- vata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cit- tadinanza statunitense per effetto del matrimonio;
allo stesso mo- do, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ot- tenevano la cittadinanza statunitense a seguito della naturalizza- zione del marito;
introducendo il diritto e dovere delle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinan- za statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espres- samente le sezioni 3 e 4 della Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e che, pertanto, la natu- ralizzazione statunitense del marito comportasse l'automatica ac- quisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922, le donne che voleva- no acquisire la cittadinanza statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civita- tis, che è proprio il caso della predetta (altrimenti Persona_2 conosciuta come ), in quanto la na- Persona_3 turalizzazione statunitense del di lei marito è avvenuta nel 1925,
Pag. 10 di 13 quando era vigore la citata disciplina del “Cable Act” e, come detto innanzi, non risulta che la stessa si sia mai autonomamente e vo- lontariamente naturalizzata cittadina statunitense.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto di se- guito si dirà, la sig.ra (altrimenti conosciuta come Persona_2
) non ha mai perso la cittadinanza Persona_3 Persona_3 italiana e ha potuto validamente trasmetterla iure sanguinis al fi- glio (altrimenti conosciuto come Persona_6 [...]
), Persona_13 Persona_7 nato nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America) il 21.07.1934 (doc. 4), che, a sua volta l'ha tra- smessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Ed invero, come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.
1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
La pronuncia, tuttavia, fu inizialmente interpretata dalla giuri- sprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostitu- zionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana prima di quella da- ta, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha consentito di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini italiani – non hanno acquisito quello sta-
Pag. 11 di 13 tus esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Co- storo, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cit- tadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimen- to della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Ne consegue che, nel caso di specie, come detto, la donna cittadina italiana ha potuto trasmettere tale status alla propria discenden- za e, dunque, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana tutti gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia oggetto del procedimento e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato nel Distretto di Queens, Controparte_1
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
29.08.1968;
2. , nato nel Distretto di Controparte_2
Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 04.10.1963;
3. (altrimenti conosciuto come Parte_1
), nato nel Distretto di Queens, EW Parte_2
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) il 17.06.1965;
4. , nato nel Controparte_4
Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America), l'01.06.2007;
Pag. 12 di 13 5. , nata nel Distretto di Man- Controparte_5 hattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 30.06.2014;
6. (altrimenti conosciuto come CP_6 CP_1
), nato nel Distretto di Queens, Controparte_7
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
10.11.1969;
7. , nato nel Distretto Controparte_8 di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 10.07.2001;
8. , nata nel Distretto di Controparte_9
Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 04.12.2002;
9. , nato nel Distretto Controparte_10 di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 05.03.2004;
10. (alla nascita CP_11 Persona_1
), nata nel Distretto di Queens, EW YO City,
[...]
EW YO (Stati Uniti d'America), l'08.11.1966;
11. nata a [...], EW YO (Stati Parte_3
Uniti d'America), l'01.10.1996; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_12 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi di Montagna
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 21.03.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 13 di 13
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 13 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2284 / 2023 promosso da:
1. , nato nel Distretto di Queens, Controparte_1
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
29.08.1968;
2. , nato nel Distretto di Controparte_2
Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 04.10.1963;
3. (altrimenti conosciuto come Parte_1
), nato nel Distretto di Queens, EW Parte_2
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) il 17.06.1965, in nome proprio e – unitamente ad Controparte_3
(alla nascita , nata ad [...], Ate-
[...] Controparte_3 ne, in Grecia – nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale dei minori:
4. , nato nel Controparte_4
Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America), l'01.06.2007 e
5. , nata nel Distretto di Man- Controparte_5 hattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 30.06.2014;
Pag. 2 di 13 6. (altrimenti conosciuto come CP_6 CP_1
), nato nel Distretto di Queens, Controparte_7
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
10.11.1969;
7. , nato nel Distretto Controparte_8 di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 10.07.2001;
8. , nata nel Distretto di Controparte_9
Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 04.12.2002;
9. , nato nel Distretto Controparte_10 di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 05.03.2004;
10. (alla nascita CP_11 Persona_1
), nata nel Distretto di Queens, EW YO City,
[...]
EW YO (Stati Uniti d'America), l'08.11.1966;
11. nata a [...], EW YO (Stati Parte_3
Uniti d'America), l'01.10.1996; tutti rappresentanti e difesi, come da procure in atti, dall'Avv.
Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e disgiunta- mente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo, ed elettiva- mente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_12
Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Pag. 3 di 13 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro ricono- Controparte_12 sciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta, per come indicato in ri- corso, della cittadina italiana (altrimenti cono- Persona_2 sciuta come ), nata a [...]- Persona_3 tagna (PZ) il 05.07.1901.
Più in particolare, i ricorrenti inoltre deducevano e documentava- no che: <
2- In data 02.04.1923 la SI.ra (altrimenti co- Persona_2 nosciuta come ) contraeva matrimonio nel Persona_3 Persona_3
Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) con il SI. (altrimenti conosciuto come Controparte_13 [...]
- doc. 2), cittadino Persona_4 Controparte_10 Persona_5 italiano nato a [...] il [...] (doc. 3);
3- In costanza del matrimonio tra la SI.ra (altrimenti co- Persona_2 nosciuta come ) ed il SI. Persona_3 Persona_3 CP_14
(altrimenti conosciuto come
[...] Controparte_15
), nasceva il SI.
[...] Persona_3 Persona_6
(altrimenti conosciuto come Controparte_4 Persona_7
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW
[...]
YO (Stati Uniti d'America) il 21.07.1934 (doc. 4). Alla nascita,
[...]
acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai Persona_6 sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Egli, inoltre, nascendo da madre cittadina italiana acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La SI.ra , infatti, mai si naturalizzerà cittadina statuni- Persona_2 tense come comprovato dai certificati di assenza di naturalizzazione ivi prodotti e dal certificato di iscrizione al registro degli stranieri (doc. 5, 6
e 7). Al contrario, il SI. si naturalizzava cittadino Controparte_13 statunitense prima della nascita del proprio figlio, ovvero in data
19.06.1925, precludendo quindi la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza italiana allo stesso (doc. 8). Vi è di più, la differenza nelle cittadinanze all'interno del nucleo familiare è quanto più chiara nel cen-
Pag. 4 di 13 simento della popolazione della contea di Queens, EW YO City, EW
YO (Stati Uniti d'America) -luogo di usuale residenza della famiglia- relativa all'anno 1940, ove si può notare come il SI. Parte_4
[...
alias risulti cittadino statunitense per naturaliz- Persona_5 zazione, mentre la SI.ra alias risulti esse- Persona_2 Persona_8 re straniera (doc. 9). La SI.ra alias Persona_2 Persona_9 cedeva in data 16.12.1968 nel distretto di Queens, EW YO City, EW
YO (Stati Uniti d'America) come cittadina italiana (doc. 10), mentre il
SI. alias OL Di OR Sr. decedeva in da- Controparte_13 ta 02.01.1984 nel distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) come cittadino statunitense (doc. 11);
4- In data 26.05.1962 il SI. alias Per_6 Persona_6 [...]
contraeva matrimonio ad Archbald, Pennsylvania (Stati Uni- CP_2 ti d'America) con la SI.ra (doc. 12). In considerazione Persona_10 delle differenze tra il certificato di nascita del SI. Persona_11 ttorio e dei suoi successivi certificati di stato civile, si produce copia del certificato battesimale dello stesso in cui viene registrato con il nome di
a riprova del fatto che non sussistono dubbi circa la Controparte_4 sua identità (doc. 13). Dalla loro unione nascevano i ricorrenti
nel Distretto di Queens, EW YO City, Controparte_2
EW YO (Stati Uniti d'America - doc. 14) il 04.10.1963, Pt_1
(altrimenti conosciuto come ) nel Di-
[...] Parte_2 stretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America - doc.
15) il 17.06.1965, (alla nascita CP_11 [...]
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati C.F._1
Uniti d'America - doc. 16) l'08.11.1966, nel Di- Controparte_1 stretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America - doc.
17) il 29.08.1968 e (altrimenti conosciuto come Parte_5
) nel Distretto di Queens, EW YO City, EW Controparte_7
YO (Stati Uniti d'America - doc. 18) il 10.11.1969. Il SI.
[...]
(altrimenti conosciuto come Persona_12 [...]
) decedeva in data 23.10.2021 Persona_13 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America
- doc. 19);
Pag. 5 di 13
5- In data 31.01.1996 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) il SI. alias Parte_1 Parte_2 contraeva matrimonio con la SI.ra (doc. 20). Dalla Controparte_3 loro unione nascevano i ricorrenti Controparte_4
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 21) l'01.06.2007 e CP_5
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 22) il 30.06.2014;
6- In data 27.03.1993 a Long Island, EW YO (Stati Uniti d'America) la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_6 [...] divenendo in conseguenza (doc. 23). Dalla loro Per_14 CP_11 unione nasceva la ricorrente a Mineola, EW Parte_3
YO (Stati Uniti d'America - doc. 24) l'01.10.1996;
7- In data 22.03.1997 nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO
(Stati Uniti d'America) il SI. alias Parte_5 Persona_15
[...
contraeva matrimonio con la SI.ra alias Parte_7 Per_16
(doc. 25). Dalla loro unione nascevano i ricorrenti
[...] [...]
nel Distretto di Queens, EW YO City, EW Controparte_8
YO (Stati Uniti d'America - doc. 26) il 10.07.2001, CP_9
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 27) il 04.12.2002 e Controparte_10
nel Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO
[...]
(Stati Uniti d'America - doc. 28) il 05.03.2004>>.
Il , nonostante la regolare notifica (come ri- Controparte_12 sulta dalle depositate ricevute pec attestanti la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza), non si costitui- va nel presente procedimento, pertanto, se ne dichiara la contu- macia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegna-
Pag. 6 di 13 te avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra si applicasse a partire dal centottante- simo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come para- metro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla com- petenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
"Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione in- ternazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti sono residenti all'estero e l'avo cittadino italiano risulta nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto di Corte di Appello di
Potenza, per cui il Foro competente è inderogabilmente il Tribu- nale Civile di Potenza- Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Orbe- ne, nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende
Pag. 7 di 13 dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la citta- dinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa attesa la presenza di eventi interruttivi nella linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Co- me difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricor- renti contraeva matrimonio il 02.04.1923 con Parte_4
[...
(altrimenti conosciuto come Controparte_16
- doc. 2), cittadino italiano nato a [...]-
[...] gliano (BA) il 14.06.1898 (doc. 3), successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense in data 19.06.1925 (doc. 8). Dalla loro unio- ne nasceva (doc. 4), in data 21.07.1934, Persona_6
(altrimenti conosciuto come Controparte_4 [...]
) nel Distretto di Queens, EW Persona_7
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America).
Si rammenta, in proposito, che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, era possibile per linea materna solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. Sussiste dunque, a parere di questo Giu- dice, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legga n. 91/1992 “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secon- do la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legisla- zione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, po- nendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Pag. 8 di 13 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da detta documentazione, come so- pra meglio specificato, si evince che il SI. Controparte_13
(altrimenti conosciuto come Parte_8
- doc. 2), cittadino italiano, si naturaliz-
[...] zava cittadino statunitense in data 19.06.1925 (doc. 8), dopo il matrimonio con (altrimenti conosciuta come Persona_2 [...]
), in data 02.04.1923, ma prima della na- Persona_3 scita del figlio (altrimenti conosciuto Persona_6 come Controparte_4 Persona_7
), avvenuta il 21.07.1934 (doc. 4), mentre la sig.ra
[...] Per_2
mai si naturalizzava cittadina statunitense (come da do-
[...] cumentazione in atti: certificato negativo di naturalizzazione rila- sciato dall'USCIS-United States Citizenship and Immigration
Pag. 9 di 13 Services, certificato di non esistenza di documentazione di natura- lizzazione presso il NARA-National Archives and Records Admi- nistration, registrazione soggetti stranieri e censimento del 1940, rispettivamente doc. nn. 5, 6, 7, 9 allegati al ricorso).
In proposito, va rilevato come (altrimenti conosciuta Persona_2 come ) non perdeva la cittadinanza Persona_3 Persona_3 italiana conseguentemente alla naturalizzazione del marito Per_17
[.
(altrimenti conosciuto come CP_13 [...]
- doc. 2), avvenuta il Persona_18
19.06.1925. Ciò perché era in vigore negli Stati Uniti, all'epoca dei fatti, una legislazione garantista che aveva eliminato qualsiasi automatismo, nei confronti della moglie, in conseguenza del ma- trimonio con un cittadino statunitense o della naturalizzazione del marito straniero. Secondo la legge federale “Cable Act”, appro- vata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cit- tadinanza statunitense per effetto del matrimonio;
allo stesso mo- do, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ot- tenevano la cittadinanza statunitense a seguito della naturalizza- zione del marito;
introducendo il diritto e dovere delle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinan- za statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espres- samente le sezioni 3 e 4 della Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e che, pertanto, la natu- ralizzazione statunitense del marito comportasse l'automatica ac- quisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922, le donne che voleva- no acquisire la cittadinanza statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civita- tis, che è proprio il caso della predetta (altrimenti Persona_2 conosciuta come ), in quanto la na- Persona_3 turalizzazione statunitense del di lei marito è avvenuta nel 1925,
Pag. 10 di 13 quando era vigore la citata disciplina del “Cable Act” e, come detto innanzi, non risulta che la stessa si sia mai autonomamente e vo- lontariamente naturalizzata cittadina statunitense.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto di se- guito si dirà, la sig.ra (altrimenti conosciuta come Persona_2
) non ha mai perso la cittadinanza Persona_3 Persona_3 italiana e ha potuto validamente trasmetterla iure sanguinis al fi- glio (altrimenti conosciuto come Persona_6 [...]
), Persona_13 Persona_7 nato nel Distretto di Queens, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America) il 21.07.1934 (doc. 4), che, a sua volta l'ha tra- smessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Ed invero, come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.
1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
La pronuncia, tuttavia, fu inizialmente interpretata dalla giuri- sprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostitu- zionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana prima di quella da- ta, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha consentito di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini italiani – non hanno acquisito quello sta-
Pag. 11 di 13 tus esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Co- storo, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cit- tadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimen- to della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Ne consegue che, nel caso di specie, come detto, la donna cittadina italiana ha potuto trasmettere tale status alla propria discenden- za e, dunque, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana tutti gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia oggetto del procedimento e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato nel Distretto di Queens, Controparte_1
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
29.08.1968;
2. , nato nel Distretto di Controparte_2
Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 04.10.1963;
3. (altrimenti conosciuto come Parte_1
), nato nel Distretto di Queens, EW Parte_2
YO City, EW YO (Stati Uniti d'America) il 17.06.1965;
4. , nato nel Controparte_4
Distretto di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati
Uniti d'America), l'01.06.2007;
Pag. 12 di 13 5. , nata nel Distretto di Man- Controparte_5 hattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il 30.06.2014;
6. (altrimenti conosciuto come CP_6 CP_1
), nato nel Distretto di Queens, Controparte_7
EW YO City, EW YO (Stati Uniti d'America), il
10.11.1969;
7. , nato nel Distretto Controparte_8 di Queens, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 10.07.2001;
8. , nata nel Distretto di Controparte_9
Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 04.12.2002;
9. , nato nel Distretto Controparte_10 di Manhattan, EW YO City, EW YO (Stati Uniti
d'America), il 05.03.2004;
10. (alla nascita CP_11 Persona_1
), nata nel Distretto di Queens, EW YO City,
[...]
EW YO (Stati Uniti d'America), l'08.11.1966;
11. nata a [...], EW YO (Stati Parte_3
Uniti d'America), l'01.10.1996; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_12 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi di Montagna
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 21.03.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 13 di 13