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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10245/2019 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10245/2019 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino 6 Parte_1
presso gli avv.ti Marco Cozzolino e Antonio Izzo, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Castellina 3 presso l'avv. Ugo CP_1
Gigi, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 6 CONVENUTO
nonchè
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I 303 CP_2
presso l'avv. Giovanna Ferrara, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Restituzione di cose mobili (oggetti preziosi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio suo fratelli Parte_1 CP_2
chiedendo di condannaLOe a restituire all'attrice una serie di oggetti CP_2
preziosi ed una pelliccia di visone, detenuti senza titolo dal predetto convenuto, in quanto gli oggetti preziosi erano stati lasciati in eredità all'attrice dalla comune madre
, deceduta in data 20/7/2011, mentre la pelliccia era stata donata Persona_1
all'attrice dalla madre, il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice, con vittoria delle CP_2
spese di lite e condannando ex art. 96 cpc;
l'attrice ha chiamato in Parte_1
causa su ordine del giudice l'altro suo fratello , il quale si è costituito CP_1
dichiarando di non avere alcuna domanda da formulare nei confronti delle altre parti del giudizio, rimettendosi al Tribunale in ordine alle spese di lite;
con la prima memoria ex pagina 2 di 6 art. 183.6 cpc l'attrice ha chiesto anche di dichiarare sanate ex art. 590 cpc le disposizioni testamentarie in forma orale di nel corso della Persona_1
istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formale dell'attrice e del convenuto e sono stati escussi i Parte_1 CP_2
testi , , e;
ora la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
causa va decisa.
Il testamento può essere pubblico, olografo o segreto, ma comunque deve rivestire forma scritta: è nullo per difetto di forma il testamento orale. Secondo l'attrice, la disposizione testamentaria con cui avrebbe disposto che dopo la Persona_1
sua morte i propri oggetti preziosi andassero alla figlia fu esternata Parte_1
solo oralmente: quindi, ammesso che tale fosse effettivamente la volontà della de cuius, tale disposizione sarebbe nulla per vizio di forma. Parte attrice invoca a proprio favore l'art. 590 cc: “La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.”. In questo caso, però, il soggetto che ha interesse a far valere la nullità della disposizione testamentaria, ossia certamente non ha CP_2
confermato la disposizione di cui parla l'attrice: la conferma, quando non consista nel comportamento tacito di dare esecuzione alla disposizione nulla, deve consistere in un formale atto di convalida ai sensi dell'art. 1444 cc: “un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.”, e di un atto del genere non v'è traccia;
l'unica circostanza che emergerebbe dalle deposizioni dei testi (marito dall'attrice) e (nuora Tes_1 Tes_3
dell'attrice) è che dopo la morte della madre, avrebbe più volte invitato CP_2
a ritirare i gioielli a lei destinati, rimasti nella sua abitazione, in cui Parte_1
la madre aveva dimorato sino al decesso;
anche a voler prestare fede alle risposte affermative dei testimoni sul punto (ma non è specificata almeno una singola data in cui ciò sarebbe avvenuto), il mero invito rivolto da alla sorella a ritirare i CP_2
pagina 3 di 6 gioielli non avrebbe comportato l'espressa manifestazione di volontà di confermare una disposizione testamentaria nulla perché esternata in forma orale.
Nemmeno può dirsi che la disposizione testamentaria sia stata eseguita, tanto è vero che i gioielli non sono ancora entrati nella disponibilità dell'attrice. La teste ha Tes_3
risposto affermativamente alla domanda: “Vero è che, dopo la morte di
[...]
avvenuta il 20.07.2011, i figli ed eredi legittimi, Per_1 Parte_1
e , si incontrarono, più volte, e dettero esecuzione alle CP_2 CP_1
disposizioni di ultima volontà rese in forma orale dalla defunta madre relativamente ai propri beni mobili, preziosi ed effetti personali, procedendo alla ripartizione degli stessi.”, ma si tratta di una dichiarazione inutilizzabile perché totalmente generica: quali beni mobili, preziosi ed effetti personali andarono a chi? Non si sa. Né può dirsi che la supposta disposizione testamentaria sia stata eseguita lasciando i preziosi nella casa materna, abitata da in una solo teorica disponibilità di CP_2 Parte_1
la quale però non se ne sarebbe mai appropriata, e solo dopo 6 anni dalla
[...]
morte della madre, in data 9/10/2017, ha richiesto al fratello la consegna con un messaggio WhatsApp;
e ciò per ragioni diversamente spiegate dai testi: per il lutto causato dalla morte della madre, secondo la teste (un lutto durato sei anni…), Tes_3
o per un tumore al seno che aveva colpito l'attrice (secondo il teste ma la nuora Tes_1
non menziona un evento, pur così eclatante, che quindi potrebbe non essere stato totalmente invalidante, in un lasso di tempo tanto lungo).
Per quanto detto, anche ammesso che la madre delle parti in causa avesse effettivamente destinato i propri oggetti preziosi alla figlia e che si tratti proprio Parte_1
dei preziosi indicati dall'attrice in citazione, tale disposizione testamentaria non potrebbe essere invocata dall'attrice perché nulla e non confermata né eseguita volontariamente dalla persona interessata a sentirla dichiarare nulla, ossia il convenuto
Ciò a prescindere da come andrebbe qualificata la disposizione in CP_2
questione: se non si trattasse di un legato, l'esecuzione di tale singola disposizione pagina 4 di 6 dovrebbe conseguire all'apertura della successione ed allo scioglimento della massa ereditaria.
Non è provato che, in vita, abbia donato una pelliccia di visone alla Persona_1
figlia I testi e si sono limitati a dichiarare di Parte_1 Tes_1 Tes_3
sapere “che aveva ricevuto in dono dalla madre Parte_1 [...]
una pelliccia di visone e che la stessa, per motivi di sicurezza, la teneva Per_1
depositata nel detto appartamento di San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Formisano n.
23 ove viveva la compianta madre, dal momento che detto appartamento, proprio per le condizioni di salute della (rottura di un femore;
amputazione della gamba), era, Per_1
sempre e costantemente, presidiato per le esigenze di assistenza di cui la stessa necessitava.”, ma senza specificare quando, in che occasione, con quali modalità, sarebbe stata effettuata tale donazione: la circostanza è descritta troppo genericamente, per potersi considerare dimostrata.
Le domande dell'attrice vanno dunque rigettate. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e si liquidano come CP_2
in dispositivo (cause di valore indeterminabile complessità bassa parametri medi, arrotondamento per difetto). Le spese vanno compensate tra l'attrice e , in CP_1
realtà chiamato in causa iussu iudicis, e ne cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. Non vi sono le condizioni per condannare l'attrice ex art. 96 cpc: non è provato che abbia agito con dolo o colpa grave, considerati i complessi rapporti di natura familiare tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10245/2019 tra: CP_2
pagina 5 di 6 attrice;
convenuto; , chiamato in causa;
così Parte_1 CP_2 CP_1
provvede:
1) Rigetta le domande dell'attrice nei confronti di CP_2
2) Condanna l'attrice a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in CP_2
€ 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa,;
3) Compensa le spese tra l'attrice ed il chiamato . CP_1
Così deciso in Portici in data 8/7/2025 Il giudice unico
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10245/2019 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino 6 Parte_1
presso gli avv.ti Marco Cozzolino e Antonio Izzo, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Castellina 3 presso l'avv. Ugo CP_1
Gigi, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 6 CONVENUTO
nonchè
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I 303 CP_2
presso l'avv. Giovanna Ferrara, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Restituzione di cose mobili (oggetti preziosi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio suo fratelli Parte_1 CP_2
chiedendo di condannaLOe a restituire all'attrice una serie di oggetti CP_2
preziosi ed una pelliccia di visone, detenuti senza titolo dal predetto convenuto, in quanto gli oggetti preziosi erano stati lasciati in eredità all'attrice dalla comune madre
, deceduta in data 20/7/2011, mentre la pelliccia era stata donata Persona_1
all'attrice dalla madre, il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice, con vittoria delle CP_2
spese di lite e condannando ex art. 96 cpc;
l'attrice ha chiamato in Parte_1
causa su ordine del giudice l'altro suo fratello , il quale si è costituito CP_1
dichiarando di non avere alcuna domanda da formulare nei confronti delle altre parti del giudizio, rimettendosi al Tribunale in ordine alle spese di lite;
con la prima memoria ex pagina 2 di 6 art. 183.6 cpc l'attrice ha chiesto anche di dichiarare sanate ex art. 590 cpc le disposizioni testamentarie in forma orale di nel corso della Persona_1
istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formale dell'attrice e del convenuto e sono stati escussi i Parte_1 CP_2
testi , , e;
ora la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
causa va decisa.
Il testamento può essere pubblico, olografo o segreto, ma comunque deve rivestire forma scritta: è nullo per difetto di forma il testamento orale. Secondo l'attrice, la disposizione testamentaria con cui avrebbe disposto che dopo la Persona_1
sua morte i propri oggetti preziosi andassero alla figlia fu esternata Parte_1
solo oralmente: quindi, ammesso che tale fosse effettivamente la volontà della de cuius, tale disposizione sarebbe nulla per vizio di forma. Parte attrice invoca a proprio favore l'art. 590 cc: “La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.”. In questo caso, però, il soggetto che ha interesse a far valere la nullità della disposizione testamentaria, ossia certamente non ha CP_2
confermato la disposizione di cui parla l'attrice: la conferma, quando non consista nel comportamento tacito di dare esecuzione alla disposizione nulla, deve consistere in un formale atto di convalida ai sensi dell'art. 1444 cc: “un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.”, e di un atto del genere non v'è traccia;
l'unica circostanza che emergerebbe dalle deposizioni dei testi (marito dall'attrice) e (nuora Tes_1 Tes_3
dell'attrice) è che dopo la morte della madre, avrebbe più volte invitato CP_2
a ritirare i gioielli a lei destinati, rimasti nella sua abitazione, in cui Parte_1
la madre aveva dimorato sino al decesso;
anche a voler prestare fede alle risposte affermative dei testimoni sul punto (ma non è specificata almeno una singola data in cui ciò sarebbe avvenuto), il mero invito rivolto da alla sorella a ritirare i CP_2
pagina 3 di 6 gioielli non avrebbe comportato l'espressa manifestazione di volontà di confermare una disposizione testamentaria nulla perché esternata in forma orale.
Nemmeno può dirsi che la disposizione testamentaria sia stata eseguita, tanto è vero che i gioielli non sono ancora entrati nella disponibilità dell'attrice. La teste ha Tes_3
risposto affermativamente alla domanda: “Vero è che, dopo la morte di
[...]
avvenuta il 20.07.2011, i figli ed eredi legittimi, Per_1 Parte_1
e , si incontrarono, più volte, e dettero esecuzione alle CP_2 CP_1
disposizioni di ultima volontà rese in forma orale dalla defunta madre relativamente ai propri beni mobili, preziosi ed effetti personali, procedendo alla ripartizione degli stessi.”, ma si tratta di una dichiarazione inutilizzabile perché totalmente generica: quali beni mobili, preziosi ed effetti personali andarono a chi? Non si sa. Né può dirsi che la supposta disposizione testamentaria sia stata eseguita lasciando i preziosi nella casa materna, abitata da in una solo teorica disponibilità di CP_2 Parte_1
la quale però non se ne sarebbe mai appropriata, e solo dopo 6 anni dalla
[...]
morte della madre, in data 9/10/2017, ha richiesto al fratello la consegna con un messaggio WhatsApp;
e ciò per ragioni diversamente spiegate dai testi: per il lutto causato dalla morte della madre, secondo la teste (un lutto durato sei anni…), Tes_3
o per un tumore al seno che aveva colpito l'attrice (secondo il teste ma la nuora Tes_1
non menziona un evento, pur così eclatante, che quindi potrebbe non essere stato totalmente invalidante, in un lasso di tempo tanto lungo).
Per quanto detto, anche ammesso che la madre delle parti in causa avesse effettivamente destinato i propri oggetti preziosi alla figlia e che si tratti proprio Parte_1
dei preziosi indicati dall'attrice in citazione, tale disposizione testamentaria non potrebbe essere invocata dall'attrice perché nulla e non confermata né eseguita volontariamente dalla persona interessata a sentirla dichiarare nulla, ossia il convenuto
Ciò a prescindere da come andrebbe qualificata la disposizione in CP_2
questione: se non si trattasse di un legato, l'esecuzione di tale singola disposizione pagina 4 di 6 dovrebbe conseguire all'apertura della successione ed allo scioglimento della massa ereditaria.
Non è provato che, in vita, abbia donato una pelliccia di visone alla Persona_1
figlia I testi e si sono limitati a dichiarare di Parte_1 Tes_1 Tes_3
sapere “che aveva ricevuto in dono dalla madre Parte_1 [...]
una pelliccia di visone e che la stessa, per motivi di sicurezza, la teneva Per_1
depositata nel detto appartamento di San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Formisano n.
23 ove viveva la compianta madre, dal momento che detto appartamento, proprio per le condizioni di salute della (rottura di un femore;
amputazione della gamba), era, Per_1
sempre e costantemente, presidiato per le esigenze di assistenza di cui la stessa necessitava.”, ma senza specificare quando, in che occasione, con quali modalità, sarebbe stata effettuata tale donazione: la circostanza è descritta troppo genericamente, per potersi considerare dimostrata.
Le domande dell'attrice vanno dunque rigettate. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e si liquidano come CP_2
in dispositivo (cause di valore indeterminabile complessità bassa parametri medi, arrotondamento per difetto). Le spese vanno compensate tra l'attrice e , in CP_1
realtà chiamato in causa iussu iudicis, e ne cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. Non vi sono le condizioni per condannare l'attrice ex art. 96 cpc: non è provato che abbia agito con dolo o colpa grave, considerati i complessi rapporti di natura familiare tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10245/2019 tra: CP_2
pagina 5 di 6 attrice;
convenuto; , chiamato in causa;
così Parte_1 CP_2 CP_1
provvede:
1) Rigetta le domande dell'attrice nei confronti di CP_2
2) Condanna l'attrice a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in CP_2
€ 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa,;
3) Compensa le spese tra l'attrice ed il chiamato . CP_1
Così deciso in Portici in data 8/7/2025 Il giudice unico
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