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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11549 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20386/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
– CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Bruno Incoronato, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Arnoldo Raguzzino, come da procura in atti;
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Ferdinando Grammegna, come da procura in atti;
CONVENUTI NONCHE'
IN PERSONA DEL Controparte_3
RAPPRESENTANTE PER – CF: Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Mugnano, Caterina P.IVA_2
LI e IO TT, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.09.2023 Parte_1
esponeva che in qualità di proprietaria dell'immobile sito in TI
[...]
(NA) al Viale Tiziano Vecellio n°22, interno 10, piano 3, riportato nel NCEU al F. 3, P.lla 1302, sub. 16 in data 20/01/2021 aveva sottoscritto un contratto di appalto con la affidando ad essa i lavori di Controparte_2 manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, con diversa distribuzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 degli spazi interni, come da computo metrico allegato al contratto di appalto, per l'importo complessivo di euro 85.00,00 oltre IVA, nominando direttore dei lavori l'ing. e prevendo lo sconto in fattura come da D.L. Controparte_1
34/2020 (Decreto Rilancio), con la cessione del credito di imposta avente ad oggetto la detrazione fiscale derivante in favore dell'attrice dall'esecuzione dei detti lavori, mediante l'utilizzo del cassetto fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. In contratto la durata dei lavori era stata stabilita in 150 gg., con inizio entro 7 gg. dal benestare della piattaforma Deloitte per lo sconto in fattura, e comunque entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto. Tale procedura dello sconto in fattura avrebbe permesso all'attrice di pagare solo il 50% della spesa totale, non dovendo così attendere 10 anni per recuperare detto importo attraverso le detrazioni fiscali. Il contratto prevedeva anche in dettaglio le percentuali da versare direttamente alla società: “le cifre di corresponsione monetaria di pagamento (a carico della Committenza ed indicate nel quadro economico) con le sotto elencate modalità di pagamento (relativamente alla quota parte a carico della committenza, decurtata al 35%) reciprocamente convenute ed accettate: - 20% entro l'inizio dei lavori;
- 50% durante l'esecuzione dei lavori medianti n. 5 Stati Avanzamento Lavori (SAL) disposti da DL;
- 30% ad ultimazione lavori, confermati da disposizione del DL al fine di poter emetter relativo certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni”. Pertanto la
[...] aveva richiesto alla committente pagamenti secondo le CP_2 percentuali indicate in contratto, su n. 5 fatture così distinte: 1) Fattura n.12 di
€ 18.700,00 del 28.02.2021; 2) Fattura n.19 di € 10.098,00 del 14.03.2021; 3) Fattura n.25 di € 10.098,00 del 05.04.2021; 4) Fattura n.26 di € 10.098,00 del 15.04.2021; 5) Fattura n.32 di € 10.098,00 del 30.04.2021, per un totale fatturato di euro 59.092,00 a fronte delle quali l'attrice aveva versato, a mezzo di n. 5 bonifici, importi per complessivi euro 20.682,30 quale parte monetaria a suo carico, calcolata dalla appaltatrice al 35% del totale fatturato, con applicazione di un anomalo sconto del 65%. Allegava che i lavori nell'appartamento di essa attrice, dapprima eseguiti a rilento, in seguito erano stati per lungo tempo interrotti ed infine del tutto abbandonati, cosicché l'immobile era stato lasciato nello stato grezzo, senza che venissero rispettati i tempi di consegna, determinandosi un grave e assoluto inadempimento della ditta appaltatrice. Deduceva che l'ing. in tale situazione di Controparte_1 inadempimento della era venuto meno al suo specifico Controparte_2 dovere di vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera così come voluta e concordata in base al progetto e al capitolato e di controllare che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 l'esecuzione avvenisse secondo le regole della tecnica, omettendo anche di contestare a quest'ultima il mancato rispetto del cronoprogramma e addirittura l'abbandono del cantiere. Per tali ragioni, dopo circa un anno dall'inizio dei lavori, in data 10/02/2022, essa attrice, per mezzo di pec del proprio legale aveva quindi inviato un atto di diffida sia alla
[...]
che all'ing. per contestare il ritardo dei lavori, chiedendo CP_2 CP_1 il pagamento della penale stabilita in contratto, ricevendo però solo risposte dilatorie esclusivamente dal Direttore dei Lavori. L'attrice esponeva che nell'aprile del 2022 aveva affidato all'arch. l'incarico di redigere CP_5 una relazione tecnica di parte per la descrizione dello stato dei luoghi, al fine di avere un quadro complessivo ed esaustivo delle opere effettivamente ultimate e di quelle ancora da eseguire, il valore delle stesse con il relativo computo metrico e la quantificazione dei danni subiti per l'inadempimento contrattuale della Socif immobiliare e del direttore dei lavori, che, all'esito di dette indagini in data 25/05/2022, erano stati quantificati in complessivi euro 24.892,54 comprensivi di IVA e spese tecniche. L'attrice, inoltre, avendo urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e le condizioni dell'immobile prima di proporre un giudizio per declaratoria di responsabilità e risarcimento dei danni, adiva il Tribunale di Napoli con un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 14811/2022, per cui il ctu ing. dopo avere esperito infruttuosamente il tentativo Persona_1 di conciliazione, come da mandato conferitogli, così concludeva,: “Lo stato dei luoghi è un appartamento in corso di ristrutturazione allo stato di cantiere. I lavori e le opere previsti in progetto risultano realizzati solo per circa il 40% per un importo contabilizzato di € 28.126,90, mentre quelli non realizzati, rispetto a quanto previsto, ammontano ad € 40.872,82. Le opere realizzate, in linea di massima, per quanto si è potuto accertare, risultano eseguite correttamente benché molte di esse risultano parziali e/o incomplete tant'è che gli interventi necessari alla eliminazione dei danni risultano contenuti in € 500,00. A fronte di tali lavori l'impresa SOCIF immobiliare ha ricevuto versamenti dalla ricorrente con bonifici bancari, per totali Parte_1
€ 20.682,20, un credito Fiscale ceduto dalla stessa proprietaria di € 31.846,10 (pari irregolarmente al 65% delle fatture emesse) ed un altro credito Fiscale di
€ 19.800,00 (come incomprensibile “Bonus Facciate”) ottenuto senza riscontro in atti delle relative fatture, per un totale quindi di € 72.328,83. Per ciò che attiene i danni per inadempimento contrattuale il sottoscritto ha quantificato un danno di € 9.200,00 conteggiando la penale di € 20 /giorno stabilita in contratto per ritardo presunto totale sulla possibilità di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 utilizzazione dell'immobile (fino al completamento dei lavori, che potrà avvenire solo dopo il termine della C.T.U.), procurato alla proprietaria dall'inadempimento contrattuale per abbandono del cantiere da parte della In particolare nella ctu si evidenziava che la Controparte_2 [...] rispetto alle opere complessivamente appaltate per € Controparte_2
85.000,00, oltre IVA, aveva eseguito lavori per circa il 40%, per un importo contabilizzato di € 28.126,90, residuando opere non realizzate per € 40.872,82 e così individuate dal CTU: “- alcune rimozioni di pavimentazioni e massetti circa il 40%; - altre finiture di intonaco;
- completamento di circa il 15% dei controsoffitti - completamento dell'Impianto elettrico realizzato solo in parte;
- installazione dei condizionatori, della caldaia riscaldamento e dei radiatori;
- allacciamento degli apparecchi igienici;
- fornitura e posa in opera di tutte le pavimentazioni e i rivestimenti;
- porte interne ed infissi esterni completi di tapparelle e cassonetti;
- ripresa delle superfici murarie e tinteggiatura e/o ritinteggiatura totale” . La risulta aver Controparte_2 incassato somme per complessivi € 20.682,30, godendo di un credito fiscale di € 31.846,10 cedutole con lo sconto in fattura dalla committente (procedura ECOBONUS: programma di recupero di € 3.184,60 per 10 anni, dal 2022 al 2031) nonché di un ulteriore credito fiscale di € 19.800,00, per un incomprensibile senza che fossero mai stati Parte_2 programmati, né autorizzati, né tanto meno eseguiti lavori di tal genere per la sig.ra In fin dei conti: un credito fiscale ammontante in Parte_1 totale ad € 72.328,83, a fronte di lavori appaltati dall'istante per € 85.000,00 oltre iva, ma non completati, come da risultanze cassetto fiscale. L'attrice deduceva che avendo il ctu quantificato in € 9.200,00 il solo danno da ritardo (penale di € 20,00 al giorno, come da contratto) in € 500,00 l'importo necessario per l'eliminazione dei danni riscontrati sulle opere eseguite, non era stato tenuto conto per il completamento delle opere non eseguite dalla essa committente era stata costretta ad incaricare un'altra Controparte_2 ditta, la M. F. Architeture LS, la quale come primo intervento urgente ed indifferibile aveva dovuto eliminare l'origine delle infiltrazioni di acqua piovana che dal balcone percolavano nell'appartamento sottostante, ammalorandolo, poiché la , avendo rimosso i pavimenti dei Controparte_2 balconi e gli infissi dall'immobile in ristrutturazione, non aveva però apposto alcuna protezione per evitare infiltrazioni di acqua piovana. Per tale intervento d'urgenza, sempre dovuto all'inadempimento della
[...]
e del direttore dei lavori, la rappresentava Controparte_2 Parte_1 di aver dovuto sostenere l'ulteriore costo di € 4.480,00 - come da fattura M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 F. HI LS – e che detta impresa, per provvedere ad eseguire il resto delle opere omesse e/o lasciate incomplete dalla aveva Controparte_2 dovuto redigere un nuovo computo metrico, che tenesse conto anche dei notori aumenti dei costi dei materiali, delle materie prime e della manodopera intervenuti dopo l'espletato A.T.P., calcolando opere a farsi per complessivi € 66.000,00 circa così distinti: € 44.000,00, comprensivi di IVA, quale prezzo dell'appalto delle opere incompiute;
€ 12.000,00 quale prezzo degli infissi esterni non forniti dalla € 10.000,00 per le spese di Controparte_2 pavimentazione, rubinetteria, sanitari e porte interne non forniti dalla
[...]
– come da nuovo contratto, computo metrico, nuova CILA e CP_2 fattura acconto prodotti in atti. L'attrice aggiungeva che su tali importi non poteva godere delle agevolazioni fiscali dello sconto in fattura, stante la procedura illegittimamente già azionata dalla per cui, Controparte_2 espletata la negoziazione assistita senza esito favorevole, conveniva in giudizio la e l'ing. chiedendo al Controparte_2 Controparte_1 giudice di accertare e dichiarare la responsabilità solidale di detti convenuti per il grave e assoluto inadempimento contrattuale e conseguentemente dichiarare definitivamente risolto il contratto di appalto del 20/01/2021 e condannare in solido i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme: euro 9.200,00 per il grave inadempimento da ritardo;
euro 500,00 quale esborso necessario per l'eliminazione dei danni riscontrati nelle opere eseguite;
euro 4.480,00 quale esborso sopportato per aver provveduto, dopo l'abbandono del cantiere da parte dei convenuti, ad eseguire lavori di urgenza con l'ausilio della M. F. Architeture LS, per eliminare le infiltrazioni causate all'appartamento sottostante al proprio;
euro 66.000,00 per far eseguire le opere tralasciate ed incompiute;
euro 3.743,33 per le spese di ctu dell'ing. per l'espletato ATP innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli;
euro 2.500,00 per le spese di ctp dell'arch ; il CP_5 tutto per un totale complessivo di 86.426,33, oltre rivalutazione monetaria sui singoli importi indicati secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
inoltre, per la denegata ipotesi che ad essa attrice, all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, venga addebitata una qualunque responsabilità per le irregolarità riscontrate nelle fatture emesse dalla presenti nel suo cassetto fiscale, chiedeva di Controparte_2 condannare in solido i convenuti a tenerla indenne dal pagamento di qualunque richiesta economica a titolo di mora e/o sanzione venisse a suo carico stabilita e pretesa dall'Erario.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 Costituitosi in giudizio, deduceva di aver provveduto a Controparte_1 redigere il computo metrico estimativo nel quale vi erano tutte le lavorazioni previste e concordate tra la committente e la ditta appaltatrice e poi di aver diligentemente diretto i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Allegava che nel corso delle lavorazioni, la committente ed il figlio , avevano ripetutamente chiesto alla Parte_1 Persona_2 delle varianti sui lavori indicati nel computo metrico, Controparte_2 mai negate e confermate in sede di verbale ATP, varianti accordate dalla impresa appaltatrice, che avevano comportato delle differenti lavorazioni e tipologie di interventi. Tali richieste della committenza, riguardavano diverse disposizioni delle pareti, diverse colorazioni delle stesse, scelta di pavimentazione e rivestimenti differenti da quanto previsto dal preventivo inziale, diversa costituzione del cartongesso (sia in geometria che in disegno). Inoltre la committente aveva richiesto di modificare più volte la disposizione delle tramezzature, in specifico : nella camera da letto matrimoniale è stata più volte richiesta la previsione, in variante, di una cabina armadio e poi non fatta realizzare, comportando l'acquisto e la disposizione di materiali non utilizzati e successivamente dichiarati dalla PR esecutrice, ammalorati;
nel bagno padronale era stata prima prevista una finestra con parete fino al balcone e poi era stato richiesto dalla committenza di eseguire l'opera senza finestra con conseguente ulteriore modifica della disposizione delle pareti. Pertanto, tali ripetute richieste da parte della committenza per eseguire le modifiche delle lavorazioni già iniziate ed in alcuni casi completate, avevano inevitabilmente portato a dei ritardi nelle lavorazioni ed a delle sospensioni tecniche delle lavorazioni, sia per l' approvvigionamento dei materiali non preventivati, sia per il tempo necessario che serviva alla committenza per decidere se e come variare delle lavorazioni già preventivate. Inoltre le attività lavorative erano state ulteriormente sospese per problematiche dovute all'ufficio tecnico del comune di TI, che ritardava nel rilasciare la propedeutica concessione di occupazione suolo, nonché per riduzione delle manovalanze per pandemia covid (dicembre 2021 – febbraio 2022). Per cui, di comune accordo tra la committenza e la ditta esecutrice, era stato deciso di traslare il termine di conclusione dei lavori previsto nel contratto di appalto alla data del 29/4/2022. Per tali circostanze esso direttore dei lavori aveva dovuto eseguire nel pieno rispetto dell' incarico assunto, un surplus di attività non preventivato, che lo aveva portato, tra le altre cose, a redigere il resoconto dettagliato delle lavorazioni eseguite, nonché delle lavorazioni in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 variante, il consuntivo delle lavorazioni realizzate, il costo delle lavorazioni extra richieste dalla committenza e la proiezione delle ulteriori lavorazioni a farsi. Per tali ragioni deduceva che nessun danno poteva essere a lui imputato. Evidenziava che tale correttezza nella attività e vigilanza espletata da esso direttore dei lavori risultava essere stata riconosciuta anche nell'Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 14811/2022, nel quale il ctu ing. al secondo quesito Persona_1 posto dal giudice, aveva risposto che le opere realizzate nell' appartamento della “ risultano eseguite correttamente” e attribuendo unicamente Parte_1 alla i danni causati della interruzione delle lavorazioni. Controparte_2
Rilevava la sua estraneità alle eventuali irregolarità riscontrate dalla Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse dalla SOCIF IMMOBILIARE alla
. Aggiungeva di essere assicurato per la responsabilità civile verso Parte_1 terzi con la in virtù del contratto di Controparte_3 assicurazione A123C743252-LB sottoscritto in data 29/03/2023 e di aver denunciato il sinistro, per cui chiedeva di chiamare in causa detta compagnia assicurative per essere tenuto indenne dall'eventuale esito sfavorevole del giudizio.
Per questi motivi
, dopo aver chiesto in via preliminare la improcedibilità delle domande promosse dalla per mancata Parte_1 regolare negoziazione assistita, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito e quindi di accoglimento della
[.. domanda attrice, previa chiamata in causa del terzo, dichiarare la CP_3 tenuta a garantire esso convenuto contro gli effetti Controparte_3 della decisione, condannando la compagnia assicurativa al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice;
in via riconvenzionale chiedeva di condannare l'attrice al pagamento delle competenze professionali, anticipazioni e spese, in merito alla opera lavorativa di Progettazione, consulenza, attività tecniche avvio lavori, onorario per attività di Direzione Lavori per un totale di euro 5.168,46
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
al pagamento, inoltre, delle competenze professionali spettantigli nella qualità di ctp incaricato dalla per il Parte_1 procedimento innanzi al Tribunale di Napoli RG. 137/2020 G.I. CP_6 per l' importo di euro 1.207,11 o di quella somma maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
infine al pagamento di euro 5.577,09 a titolo di spese legali sostenute da esso convenuto per l'ATP innanzi al Tribunale di Napoli RG.14811/2022, oltre interessi e rivalutazione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 Costituitasi tardivamente in giudizio, la deduceva Controparte_2 che he i fatti lamentati dall'attrice non erano imputabili ad essa società convenuta, atteso che la committente, nel corso dell'espletamento dei lavori, aveva richiesto continue varianti ai lavori, non mettendo a disposizione le somme per l'esecuzione dei lavori convenuti, né tantomeno per l'esecuzione delle predette varianti. Del pari non erano imputabili alla convenuta le condotte omissive del direttore dei lavori, per cui legittima era stata la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c., frutto esclusivamente del mancato incasso delle somme dovute per il completamente degli stessi, non potendosi quindi essa convenuta considerata parte inadempiente. Anche tutte le domande relative alla illegittima fatturazione delle somme corrisposte erano sfornite di prova, trattandosi peraltro di contestazione fiscali che dovevano trovare la loro soluzione in altre sedi. Per tali motivi chirdeva il rigetto delle domande attoree. Si costituiva in giudizio, a seguito di chiamata in causa da parte dell' , la la quale in via Controparte_1 Controparte_3 preliminare eccepiva la nullità della chiamata in causa ex art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., posto che la domanda risultava monca delle allegazioni inerenti al fatto costitutivo dell'accertamento, caratterizzato dalla più completa carenza assertiva. Allegava che essa compagnia assicurativa, a seguito della apertura del sinistro, non era stata posta in grado di istruire e gestire il medesimo, a causa della condotta gravemente omissiva e lesiva dell'onere di collaborazione dell'ing. che aveva Controparte_1 trascurato l'invio della documentazione richiesta e afferente ai fatti di causa, in spregio all'art. A.5 C.G.A., con violazione del patto di gestione lite e del divieto di aggravamento. Nel merito, in via gradata, riportandosi integralmente e per quanto di ragione alle difese tecniche del chiamante ing.
ai fini del completo rigetto di tutte le avverse domande, Controparte_1 tanto nell'an che nel quantum debeatur, rappresentava che la polizza “All risks della responsabilità civile professionale degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti n. A123C743252-LB”, era stata prestata in formula claims made ex art. B.
2- a copertura dei “Reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della Polizza”, valida dalle ore 24,00 del 23/04/2023 alle ore 24,00 del 23/04/2024, polizza con tacito rinnovo operante, Limite per sinistro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 e in Aggregato annuo di € 2.000.000,00, franchigia operante per sinistro di € 5.000,00, retroattività illimitata”. Ciò premesso, la compagnia assicurativa eccepiva la violazione dell'art. A.5. “Obblighi in caso di sinistro”, nella parte in cui l'ing. aveva pregiudicato la posizione degli Controparte_1
Assicuratori impedendo la corretta istruttoria del sinistro, per la mancata collaborazione e l'invio di ogni documentazione idonea a permettere la valutazione dei fatti principali da sussumere nelle condizioni di assicurazione, onde verificarne l'operatività e i limiti, specie con riguardo alla potenziale eccezione da opporre con riguardo alla conoscenza pregressa dell'assicurato di circostanza conosciute antecedentemente allo start della polizza in oggetto ed idonea ad originare una potenziale richiesta di risarcimento danni. Contestava, altresì, la violazione dell'obbligo di salvataggio per tutte le causali e del patto di gestione lite, avendo autonomamente deciso di costituirsi in giudizio a mezzo legale di fiducia e senza l'assenso della società. Di guisa che l'eccepita nullità della chiamata in causa in uno alla contestata carenza assertiva dei fatti costitutivi della domanda di garanzia, non permette agli di prendere compiuta posizione, in violazione dell'art. 24 Parte_3
Cost., riservandosi sin da ora, per effetto della eventuale precisazione della domanda a seguito della potenziale concessione dei termini ex art. 183, VI comma, di formalizzare, previa verifica, l'eccezione di inoperatività per conoscenza pregressa. Allegava la violazione dell'art. A.5 C.G.A. nella parte in cui “Gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell' . Parte_4
L dovrà fornire agli tutta l'assistenza che questi gli Parte_4 Parte_3 richiederanno, ma l' non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, Parte_4 se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo tra l' e gli . La Parte_4 Parte_3 violazione del patto di gestione della lite determina inesorabilmente che i costi per la difesa legale dell'assicurato ricadranno integralmente ed interamente a proprio esclusivo carico. Per tali motivi chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto per chiamata, in via gradata e nel merito rigettare la domanda della;
in via subordinata accertare e dichiarare Parte_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva dell'ing. ; in via ancora più gradata, Controparte_1 accertare e dichiarare, comunque, che in relazione alle voci risarcitorie formulate da parte attrice, la diminuzione dell'entità del danno ai sensi e per effetto del fatto colposo ex art. 1227 c.c.; in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione lite e, per l'effetto,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 porre integralmente le spese legali dell'ing. ad integrale ed Controparte_1 esclusivo carico di quest'ultimo; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la violazione del divieto di aggravamento e per l'effetto escludere o diminuire il diritto all'indennizzo; in via gradata, e solo per la denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità professionale dell'ing. CP_1
e di operatività del certificato assicurativo n. A123C743252-LB,
[...] contenere la condanna alla manleva di nei Controparte_3 limiti di massimale convenuto e della delimitazione del rischio assicurato con l'applicazione della franchigia prevista di € 5.000,00. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'ing. CP_1 atteso che l'invito alla negoziazione assistita è stato correttamente proposto ed indirizzato ai convenuti, senza ricevere alcun positivo riscontro. Peraltro, trattandosi di un giudizio con richiesta di pagamento di somme superiori ad euro 50.000,00 la domanda non era soggetta alla negoziazione assistita. Riguardo al merito della domanda attorea, l'ing. nominato CP_1
Direttore dei Lavori, ha concorso nei ritardi nell'esecuzione delle opere e nella parziale ed incompleta esecuzione dell'appalto. La condotta professionale dell'ing. è stata manchevole, poiché non ha vigilato, CP_1 quale rappresentane tecnico della committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in base al progetto e al capitolato, di controllarne l'esecuzione secondo la tempistica e la regola tecnica, specie in ordine a tutte le varianti richieste dalla . Va rilevato che effettivamente i n. 8 Parte_1 verbali di cantiere prodotti dall'ing. a sua discolpa, non risultano CP_1 redatti in contraddittorio con la committente, la quale non ebbe a sottoscriverli e non era nemmeno presente ad essi. Riguardo al resoconto lavori del 5.04.2022, esso risulta essere stato redatto a posteriori dal direttore dei lavori per giustificare il proprio operato a fronte delle richieste dell'attrice. D'altra parte il ctu dell'ATP ing. ebbe a scrivere Persona_1 nella sua relazione: “Se effettivamente le lavorazioni furono sospese per ufficializzare ed accettare le varianti, il D.L. avrebbe dovuto redigere prima i relativi elaborati in variante secondo le richieste della committenza, poi uno specifico e dettagliato verbale di sospensione lavori precisandone le motivazioni, allegando le varianti richieste e nel contempo dare termini alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 committenza per l'approvazione di tali modifiche, cosa che non risulta agli atti, né risulta la presenza della committenza nei “verbali di sopralluogo in cantiere” prodotti. Per ciò che attiene il ritardo evidenziato di 20 gg. per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico da parte del tale intervallo temporale può essere certamente compreso Controparte_7 nei 30 gg. tra la firma del contratto del 20/01/2021 ed il termine per l'inizio dei lavori (19/02/2021) già considerato come data di inizio lavori per i termini temporali di consegna”. Peraltro il ctu ing. in merito al Persona_1 rispetto della tempistica, nella nona pagina dell'elaborato, ebbe ad evidenziare : “…Anche per la data di inizio lavori non risulta agli atti alcun verbale di consegna del cantiere controfirmato da PR , D.L. e Committente dal quale rilevare tale data, pur tuttavia nel contratto datato 20/01/2020 è previsto che i lavori dovevano iniziare entro 30 gg da tale data, quindi entro il 19/02/2021. Diversamente invece dai verbali di cantiere n. 1 e n. 2 emerge che l'inizio dei lavori sia avvenuto il 23/03/2021, ma mentre il contratto è firmato da ambo le parti, committente ed PR, i verbali sono firmati solo da D.L. ed PR, non dalla committente, quindi tale data successiva di inizio lavori in ogni caso sarebbe stata decisa dalla PR e dal D.L. (per le pratiche di occupazione suolo che comunque sono di pertinenza dell'PR e potevano iniziarsi sin dalla data contrattuale del 20/01/2021) e non risulta concordata o accettata dalla committente”. Del resto, il convenuto non ha sostenuto la propria difesa con documenti di CP_1 valenza probatoria nei confronti dell'attrice e analogamente ha omesso di fare la la cui difesa, del tutto, generica, si è limitata a Controparte_2 richiamare quanto dedotto dall'ing. anzi cercando di attribuire la CP_1 responsabilità di ritardi e omissioni nel completamento delle opere al direttore dei lavori e alla stessa attrice, per le presunte modifiche al progetto richieste dalla nel corso dei lavori. Parte_1
Non vi è dubbio che gli inadempimenti dell'impresa e del direttore dei lavori siano stati di non scarsa importanza e quindi tali da giustificare, nei confronti della la risoluzione del contratto di appalto, Controparte_2 di fatto già avvenuto con l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa e dalla conseguente necessità da parte dell'attrice di affidare ad altra impresa i lavori di completamento. Per tali ragioni va accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., e in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., appare giustificato anche il mancato pagamento all'ing. di CP_1 quanto a lui spettante per l'attività professionale svolta in favore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 dell' riguardo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parte_1
TI (NA) al Viale Tiziano Vecellio n°22, interno 10, piano 3, per il quale ebbe a svolgere lavori di progettazione, computo e direzione lavori (quelli del contratto di appalto stipulato in data 20/01/2021 con la ). Controparte_2
Pertanto la domanda riconvenzionale del convenuto ing. per tali CP_1 spettanze professionali va rigettata, come va rigettata la richiesta di pagamento di euro 5.577,09 per le spese legali sostenute da esso convenuto per l'ATP innanzi al Tribunale di Napoli RG.14811/2022, quello opportunamente avviato dall'attrice per i fatti di cui al presente giudizio di merito, nel quale risulta vittoriosa. Può, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale dell' CP_1 relativa al pagamento delle competenze professionali spettantigli per l'attività svolta quale ctp incaricato dalla nel procedimento innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli RG. 137/2020 G.I. da esso Controparte_6 correttamente quantificate in euro 1.207,11 e in ordine alle quali l'attrice non ha provato di aver adempiuto al pagamento. Riguardo ai danni subiti dall'attrice, la ctu svolta in ATP ha accertato che i lavori e le opere previsti in progetto furono realizzati solo per circa il 40% per un importo contabilizzato di euro 28.126,90, mentre quelli non realizzati, rispetto a quanto previsto, ammontavano ad euro 40.872,82. Per la parte delle opere realizzate parzialmente e/o incomplete, gli interventi necessari alla eliminazione dei danni verificatisi o imminenti furono quantificati dal ctu in euro 500,00. A tali danni accertati dal ctu all'epoca dell'ATP, vanno aggiunti quelli subiti dall'attrice per spese sostenute e documentate per l'eliminazione degli ulteriori necessari interventi eseguiti dalla M. F. Architeture s.r.l.s. per far fronte alle infiltrazioni causate all'appartamento sottostante al proprio, atteso che la aveva Controparte_2 rimosso i pavimenti dei balconi e gli infissi dall'immobile in ristrutturazione, senza però apporre alcuna protezione. Per tale intervento d'urgenza, sempre dovuto all'inadempimento della e del direttore dei Controparte_2 lavori, la ha provato di aver dovuto sostenere l'ulteriore Parte_1 costo di € 4.480,00 - come da fattura M. F. Architeture LS. I danni di cui sopra, per complessivi euro 4.980,00 sono attribuibili alla responsabilità concorrente e solidale della e dell'ing. Controparte_2
. Controparte_1
All'attrice spetta, poi, sempre a titolo di risarcimento danni, ma da porre a carico della sola l'importo di euro 66.000,00 quale Controparte_2 spesa necessaria per far eseguire le opere lasciate incompiute dalla Socif
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 immobiliare con l'abbandono del cantiere (condotta non di certo attribuibile al direttore dei lavori) e precisamente euro 44.000,00 comprensivi di IVA per il prezzo dell'appalto delle lavorazioni non eseguite, euro 12.000,00 comprensivi di IVA per il prezzo degli infissi esterni ed euro 10.000,00 escluso IVA per le spese per la pavimentazione, rubinetteria, sanitari e porte interne, sulla scorta del computo metrico redatto dalla M. F. Architeture, che appare congruo e corretto, segnatamente se si tiene conto dei notori aumenti dei costi dei materiali e della manodopera avvenuto a seguito del introduzione della misura c.d. Superbonus 110%. Va rigettata la domanda attorea di condanna per gli ipotetici danni che la potrebbe subire all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Parte_1 sulla pratica bel Bonus Ristrutturazione con sconto in fattura del 50% e cessione del credito fiscale, atteso che l'attrice sul punto nulla ha provato in termini di sicuro danno futuro. Riguardo alla penale prevista per il ritardo nell'esecuzione delle opere, atteso che l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto e i danni da inadempimento per mancato completamento delle opere appaltate, non si ritiene di poterla riconoscere, altrimenti ci sarebbe una duplicazione del danno, atteso che quello da mancato completamento delle opere nel termine contrattuale, comprende necessariamente quello da ritardo;
per cui, avendo scelto l'attrice di chiedere i danni per inadempimento, non può altresì anche chiedere il pagamento della penale per il ritardo nell'adempimento, che è incluso nell'inadempimento. Le spese di ctu e di ctp affrontate dall'attrice in fase di ATP, vanno liquidate separatamente in dispositivo come spese di giudizio. Per quanto riguarda i rapporti tra il convenuto e la Controparte_1 compagnia assicurativa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, atteso che esso appare sufficientemente motivato in fatto e diritto sia nel petitum che nella causa petendi, tanto è vero che la assicurazione chiamata in causa si è difesa in modo completo. Nel merito non vi è alcun dubbio sulla operatività del certificato assicurativo n. A123C743252-LB, in quanto il sinistro fu tempestivamente denunciato con la trasmissione dell'atto di citazione e rientrava nella copertura assicurativa, nei limiti di massimale convenuto e della delimitazione del rischio assicurato, sebbene con l'applicazione della franchigia prevista di euro 5.000,00. Quindi la chiamata in causa va condannata a manlevare dalle conseguenze patrimoniali Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 sfavorevoli a lui derivanti dal parziale accoglimento della domanda attorea, rimborsando all'assicurato quanto questi dovrà pagare alla o Parte_5 comunque tenendolo indenne, con la detrazione di euro 5.000,00 prevista come franchigia. Atteso che effettivamente vi è stato da parte dell' la CP_1 violazione del patto di gestione della lite, nel senso che il convenuto si è direttamente difeso con un proprio legale di fiducia senza prima chiedere l'autorizzazione alla compagnia assicurativa, che avrebbe potuto negarla e scegliere di nominare essa un legale all'assicurato, gestendo direttamente il contenzioso con l'attrice, i costi per la difesa legale dell'assicurato ricadranno interamente a proprio esclusivo carico. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la
[...]
e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al Controparte_2 valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Atteso il parziale accoglimento della domanda attorea nei confronti dell' ed il parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale da detto convenuto proposta nei confronti dell'attrice, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra dette parti le spese di giudizio. Per quanto sopra detto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio anche tra l' e la chiamata in causa. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio per grave inadempimento della Controparte_2
2) Condanna la e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in solido in favore dell'attrice della somma di euro 4.980,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 10.02.2022 (data della lettera di contestazione dell'inadempimento) fino all'effettivo soddisfo 3) Condanna la al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di euro 66.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni, oltre interessi legali e rivalutazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 10.02.2022 fino all'effettivo soddisfo 4) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale di Controparte_1
e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento in favore di detto convenuto della somma di euro 1.207,11 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (6.12.2023 - data di deposito della comparsa di costituzione) fino all'effettivo soddisfo 5) Condanna la chiamata in causa a manlevare Controparte_1 dalle conseguenze patrimoniali della presente decisione, rimborsando all'assicurato quanto questi dovrà pagare alla o comunque tenendolo indenne, con la Parte_1 detrazione di euro 5.000,00 prevista come franchigia 6) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_2 giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso di euro 3.743,33 per le spese di ctu in ATP, euro 2.500,00 per le spese di ctp, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario 7) Compensa le spese di giudizio fra le restanti parti. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15
– CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Bruno Incoronato, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Arnoldo Raguzzino, come da procura in atti;
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Ferdinando Grammegna, come da procura in atti;
CONVENUTI NONCHE'
IN PERSONA DEL Controparte_3
RAPPRESENTANTE PER – CF: Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Mugnano, Caterina P.IVA_2
LI e IO TT, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.09.2023 Parte_1
esponeva che in qualità di proprietaria dell'immobile sito in TI
[...]
(NA) al Viale Tiziano Vecellio n°22, interno 10, piano 3, riportato nel NCEU al F. 3, P.lla 1302, sub. 16 in data 20/01/2021 aveva sottoscritto un contratto di appalto con la affidando ad essa i lavori di Controparte_2 manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, con diversa distribuzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 degli spazi interni, come da computo metrico allegato al contratto di appalto, per l'importo complessivo di euro 85.00,00 oltre IVA, nominando direttore dei lavori l'ing. e prevendo lo sconto in fattura come da D.L. Controparte_1
34/2020 (Decreto Rilancio), con la cessione del credito di imposta avente ad oggetto la detrazione fiscale derivante in favore dell'attrice dall'esecuzione dei detti lavori, mediante l'utilizzo del cassetto fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. In contratto la durata dei lavori era stata stabilita in 150 gg., con inizio entro 7 gg. dal benestare della piattaforma Deloitte per lo sconto in fattura, e comunque entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto. Tale procedura dello sconto in fattura avrebbe permesso all'attrice di pagare solo il 50% della spesa totale, non dovendo così attendere 10 anni per recuperare detto importo attraverso le detrazioni fiscali. Il contratto prevedeva anche in dettaglio le percentuali da versare direttamente alla società: “le cifre di corresponsione monetaria di pagamento (a carico della Committenza ed indicate nel quadro economico) con le sotto elencate modalità di pagamento (relativamente alla quota parte a carico della committenza, decurtata al 35%) reciprocamente convenute ed accettate: - 20% entro l'inizio dei lavori;
- 50% durante l'esecuzione dei lavori medianti n. 5 Stati Avanzamento Lavori (SAL) disposti da DL;
- 30% ad ultimazione lavori, confermati da disposizione del DL al fine di poter emetter relativo certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni”. Pertanto la
[...] aveva richiesto alla committente pagamenti secondo le CP_2 percentuali indicate in contratto, su n. 5 fatture così distinte: 1) Fattura n.12 di
€ 18.700,00 del 28.02.2021; 2) Fattura n.19 di € 10.098,00 del 14.03.2021; 3) Fattura n.25 di € 10.098,00 del 05.04.2021; 4) Fattura n.26 di € 10.098,00 del 15.04.2021; 5) Fattura n.32 di € 10.098,00 del 30.04.2021, per un totale fatturato di euro 59.092,00 a fronte delle quali l'attrice aveva versato, a mezzo di n. 5 bonifici, importi per complessivi euro 20.682,30 quale parte monetaria a suo carico, calcolata dalla appaltatrice al 35% del totale fatturato, con applicazione di un anomalo sconto del 65%. Allegava che i lavori nell'appartamento di essa attrice, dapprima eseguiti a rilento, in seguito erano stati per lungo tempo interrotti ed infine del tutto abbandonati, cosicché l'immobile era stato lasciato nello stato grezzo, senza che venissero rispettati i tempi di consegna, determinandosi un grave e assoluto inadempimento della ditta appaltatrice. Deduceva che l'ing. in tale situazione di Controparte_1 inadempimento della era venuto meno al suo specifico Controparte_2 dovere di vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera così come voluta e concordata in base al progetto e al capitolato e di controllare che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 l'esecuzione avvenisse secondo le regole della tecnica, omettendo anche di contestare a quest'ultima il mancato rispetto del cronoprogramma e addirittura l'abbandono del cantiere. Per tali ragioni, dopo circa un anno dall'inizio dei lavori, in data 10/02/2022, essa attrice, per mezzo di pec del proprio legale aveva quindi inviato un atto di diffida sia alla
[...]
che all'ing. per contestare il ritardo dei lavori, chiedendo CP_2 CP_1 il pagamento della penale stabilita in contratto, ricevendo però solo risposte dilatorie esclusivamente dal Direttore dei Lavori. L'attrice esponeva che nell'aprile del 2022 aveva affidato all'arch. l'incarico di redigere CP_5 una relazione tecnica di parte per la descrizione dello stato dei luoghi, al fine di avere un quadro complessivo ed esaustivo delle opere effettivamente ultimate e di quelle ancora da eseguire, il valore delle stesse con il relativo computo metrico e la quantificazione dei danni subiti per l'inadempimento contrattuale della Socif immobiliare e del direttore dei lavori, che, all'esito di dette indagini in data 25/05/2022, erano stati quantificati in complessivi euro 24.892,54 comprensivi di IVA e spese tecniche. L'attrice, inoltre, avendo urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e le condizioni dell'immobile prima di proporre un giudizio per declaratoria di responsabilità e risarcimento dei danni, adiva il Tribunale di Napoli con un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 14811/2022, per cui il ctu ing. dopo avere esperito infruttuosamente il tentativo Persona_1 di conciliazione, come da mandato conferitogli, così concludeva,: “Lo stato dei luoghi è un appartamento in corso di ristrutturazione allo stato di cantiere. I lavori e le opere previsti in progetto risultano realizzati solo per circa il 40% per un importo contabilizzato di € 28.126,90, mentre quelli non realizzati, rispetto a quanto previsto, ammontano ad € 40.872,82. Le opere realizzate, in linea di massima, per quanto si è potuto accertare, risultano eseguite correttamente benché molte di esse risultano parziali e/o incomplete tant'è che gli interventi necessari alla eliminazione dei danni risultano contenuti in € 500,00. A fronte di tali lavori l'impresa SOCIF immobiliare ha ricevuto versamenti dalla ricorrente con bonifici bancari, per totali Parte_1
€ 20.682,20, un credito Fiscale ceduto dalla stessa proprietaria di € 31.846,10 (pari irregolarmente al 65% delle fatture emesse) ed un altro credito Fiscale di
€ 19.800,00 (come incomprensibile “Bonus Facciate”) ottenuto senza riscontro in atti delle relative fatture, per un totale quindi di € 72.328,83. Per ciò che attiene i danni per inadempimento contrattuale il sottoscritto ha quantificato un danno di € 9.200,00 conteggiando la penale di € 20 /giorno stabilita in contratto per ritardo presunto totale sulla possibilità di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 utilizzazione dell'immobile (fino al completamento dei lavori, che potrà avvenire solo dopo il termine della C.T.U.), procurato alla proprietaria dall'inadempimento contrattuale per abbandono del cantiere da parte della In particolare nella ctu si evidenziava che la Controparte_2 [...] rispetto alle opere complessivamente appaltate per € Controparte_2
85.000,00, oltre IVA, aveva eseguito lavori per circa il 40%, per un importo contabilizzato di € 28.126,90, residuando opere non realizzate per € 40.872,82 e così individuate dal CTU: “- alcune rimozioni di pavimentazioni e massetti circa il 40%; - altre finiture di intonaco;
- completamento di circa il 15% dei controsoffitti - completamento dell'Impianto elettrico realizzato solo in parte;
- installazione dei condizionatori, della caldaia riscaldamento e dei radiatori;
- allacciamento degli apparecchi igienici;
- fornitura e posa in opera di tutte le pavimentazioni e i rivestimenti;
- porte interne ed infissi esterni completi di tapparelle e cassonetti;
- ripresa delle superfici murarie e tinteggiatura e/o ritinteggiatura totale” . La risulta aver Controparte_2 incassato somme per complessivi € 20.682,30, godendo di un credito fiscale di € 31.846,10 cedutole con lo sconto in fattura dalla committente (procedura ECOBONUS: programma di recupero di € 3.184,60 per 10 anni, dal 2022 al 2031) nonché di un ulteriore credito fiscale di € 19.800,00, per un incomprensibile senza che fossero mai stati Parte_2 programmati, né autorizzati, né tanto meno eseguiti lavori di tal genere per la sig.ra In fin dei conti: un credito fiscale ammontante in Parte_1 totale ad € 72.328,83, a fronte di lavori appaltati dall'istante per € 85.000,00 oltre iva, ma non completati, come da risultanze cassetto fiscale. L'attrice deduceva che avendo il ctu quantificato in € 9.200,00 il solo danno da ritardo (penale di € 20,00 al giorno, come da contratto) in € 500,00 l'importo necessario per l'eliminazione dei danni riscontrati sulle opere eseguite, non era stato tenuto conto per il completamento delle opere non eseguite dalla essa committente era stata costretta ad incaricare un'altra Controparte_2 ditta, la M. F. Architeture LS, la quale come primo intervento urgente ed indifferibile aveva dovuto eliminare l'origine delle infiltrazioni di acqua piovana che dal balcone percolavano nell'appartamento sottostante, ammalorandolo, poiché la , avendo rimosso i pavimenti dei Controparte_2 balconi e gli infissi dall'immobile in ristrutturazione, non aveva però apposto alcuna protezione per evitare infiltrazioni di acqua piovana. Per tale intervento d'urgenza, sempre dovuto all'inadempimento della
[...]
e del direttore dei lavori, la rappresentava Controparte_2 Parte_1 di aver dovuto sostenere l'ulteriore costo di € 4.480,00 - come da fattura M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 F. HI LS – e che detta impresa, per provvedere ad eseguire il resto delle opere omesse e/o lasciate incomplete dalla aveva Controparte_2 dovuto redigere un nuovo computo metrico, che tenesse conto anche dei notori aumenti dei costi dei materiali, delle materie prime e della manodopera intervenuti dopo l'espletato A.T.P., calcolando opere a farsi per complessivi € 66.000,00 circa così distinti: € 44.000,00, comprensivi di IVA, quale prezzo dell'appalto delle opere incompiute;
€ 12.000,00 quale prezzo degli infissi esterni non forniti dalla € 10.000,00 per le spese di Controparte_2 pavimentazione, rubinetteria, sanitari e porte interne non forniti dalla
[...]
– come da nuovo contratto, computo metrico, nuova CILA e CP_2 fattura acconto prodotti in atti. L'attrice aggiungeva che su tali importi non poteva godere delle agevolazioni fiscali dello sconto in fattura, stante la procedura illegittimamente già azionata dalla per cui, Controparte_2 espletata la negoziazione assistita senza esito favorevole, conveniva in giudizio la e l'ing. chiedendo al Controparte_2 Controparte_1 giudice di accertare e dichiarare la responsabilità solidale di detti convenuti per il grave e assoluto inadempimento contrattuale e conseguentemente dichiarare definitivamente risolto il contratto di appalto del 20/01/2021 e condannare in solido i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme: euro 9.200,00 per il grave inadempimento da ritardo;
euro 500,00 quale esborso necessario per l'eliminazione dei danni riscontrati nelle opere eseguite;
euro 4.480,00 quale esborso sopportato per aver provveduto, dopo l'abbandono del cantiere da parte dei convenuti, ad eseguire lavori di urgenza con l'ausilio della M. F. Architeture LS, per eliminare le infiltrazioni causate all'appartamento sottostante al proprio;
euro 66.000,00 per far eseguire le opere tralasciate ed incompiute;
euro 3.743,33 per le spese di ctu dell'ing. per l'espletato ATP innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli;
euro 2.500,00 per le spese di ctp dell'arch ; il CP_5 tutto per un totale complessivo di 86.426,33, oltre rivalutazione monetaria sui singoli importi indicati secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale originario, rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dì dell'evento al saldo;
inoltre, per la denegata ipotesi che ad essa attrice, all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, venga addebitata una qualunque responsabilità per le irregolarità riscontrate nelle fatture emesse dalla presenti nel suo cassetto fiscale, chiedeva di Controparte_2 condannare in solido i convenuti a tenerla indenne dal pagamento di qualunque richiesta economica a titolo di mora e/o sanzione venisse a suo carico stabilita e pretesa dall'Erario.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 Costituitosi in giudizio, deduceva di aver provveduto a Controparte_1 redigere il computo metrico estimativo nel quale vi erano tutte le lavorazioni previste e concordate tra la committente e la ditta appaltatrice e poi di aver diligentemente diretto i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Allegava che nel corso delle lavorazioni, la committente ed il figlio , avevano ripetutamente chiesto alla Parte_1 Persona_2 delle varianti sui lavori indicati nel computo metrico, Controparte_2 mai negate e confermate in sede di verbale ATP, varianti accordate dalla impresa appaltatrice, che avevano comportato delle differenti lavorazioni e tipologie di interventi. Tali richieste della committenza, riguardavano diverse disposizioni delle pareti, diverse colorazioni delle stesse, scelta di pavimentazione e rivestimenti differenti da quanto previsto dal preventivo inziale, diversa costituzione del cartongesso (sia in geometria che in disegno). Inoltre la committente aveva richiesto di modificare più volte la disposizione delle tramezzature, in specifico : nella camera da letto matrimoniale è stata più volte richiesta la previsione, in variante, di una cabina armadio e poi non fatta realizzare, comportando l'acquisto e la disposizione di materiali non utilizzati e successivamente dichiarati dalla PR esecutrice, ammalorati;
nel bagno padronale era stata prima prevista una finestra con parete fino al balcone e poi era stato richiesto dalla committenza di eseguire l'opera senza finestra con conseguente ulteriore modifica della disposizione delle pareti. Pertanto, tali ripetute richieste da parte della committenza per eseguire le modifiche delle lavorazioni già iniziate ed in alcuni casi completate, avevano inevitabilmente portato a dei ritardi nelle lavorazioni ed a delle sospensioni tecniche delle lavorazioni, sia per l' approvvigionamento dei materiali non preventivati, sia per il tempo necessario che serviva alla committenza per decidere se e come variare delle lavorazioni già preventivate. Inoltre le attività lavorative erano state ulteriormente sospese per problematiche dovute all'ufficio tecnico del comune di TI, che ritardava nel rilasciare la propedeutica concessione di occupazione suolo, nonché per riduzione delle manovalanze per pandemia covid (dicembre 2021 – febbraio 2022). Per cui, di comune accordo tra la committenza e la ditta esecutrice, era stato deciso di traslare il termine di conclusione dei lavori previsto nel contratto di appalto alla data del 29/4/2022. Per tali circostanze esso direttore dei lavori aveva dovuto eseguire nel pieno rispetto dell' incarico assunto, un surplus di attività non preventivato, che lo aveva portato, tra le altre cose, a redigere il resoconto dettagliato delle lavorazioni eseguite, nonché delle lavorazioni in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 variante, il consuntivo delle lavorazioni realizzate, il costo delle lavorazioni extra richieste dalla committenza e la proiezione delle ulteriori lavorazioni a farsi. Per tali ragioni deduceva che nessun danno poteva essere a lui imputato. Evidenziava che tale correttezza nella attività e vigilanza espletata da esso direttore dei lavori risultava essere stata riconosciuta anche nell'Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 14811/2022, nel quale il ctu ing. al secondo quesito Persona_1 posto dal giudice, aveva risposto che le opere realizzate nell' appartamento della “ risultano eseguite correttamente” e attribuendo unicamente Parte_1 alla i danni causati della interruzione delle lavorazioni. Controparte_2
Rilevava la sua estraneità alle eventuali irregolarità riscontrate dalla Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse dalla SOCIF IMMOBILIARE alla
. Aggiungeva di essere assicurato per la responsabilità civile verso Parte_1 terzi con la in virtù del contratto di Controparte_3 assicurazione A123C743252-LB sottoscritto in data 29/03/2023 e di aver denunciato il sinistro, per cui chiedeva di chiamare in causa detta compagnia assicurative per essere tenuto indenne dall'eventuale esito sfavorevole del giudizio.
Per questi motivi
, dopo aver chiesto in via preliminare la improcedibilità delle domande promosse dalla per mancata Parte_1 regolare negoziazione assistita, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito e quindi di accoglimento della
[.. domanda attrice, previa chiamata in causa del terzo, dichiarare la CP_3 tenuta a garantire esso convenuto contro gli effetti Controparte_3 della decisione, condannando la compagnia assicurativa al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice;
in via riconvenzionale chiedeva di condannare l'attrice al pagamento delle competenze professionali, anticipazioni e spese, in merito alla opera lavorativa di Progettazione, consulenza, attività tecniche avvio lavori, onorario per attività di Direzione Lavori per un totale di euro 5.168,46
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
al pagamento, inoltre, delle competenze professionali spettantigli nella qualità di ctp incaricato dalla per il Parte_1 procedimento innanzi al Tribunale di Napoli RG. 137/2020 G.I. CP_6 per l' importo di euro 1.207,11 o di quella somma maggiore o minore
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
infine al pagamento di euro 5.577,09 a titolo di spese legali sostenute da esso convenuto per l'ATP innanzi al Tribunale di Napoli RG.14811/2022, oltre interessi e rivalutazione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 Costituitasi tardivamente in giudizio, la deduceva Controparte_2 che he i fatti lamentati dall'attrice non erano imputabili ad essa società convenuta, atteso che la committente, nel corso dell'espletamento dei lavori, aveva richiesto continue varianti ai lavori, non mettendo a disposizione le somme per l'esecuzione dei lavori convenuti, né tantomeno per l'esecuzione delle predette varianti. Del pari non erano imputabili alla convenuta le condotte omissive del direttore dei lavori, per cui legittima era stata la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c., frutto esclusivamente del mancato incasso delle somme dovute per il completamente degli stessi, non potendosi quindi essa convenuta considerata parte inadempiente. Anche tutte le domande relative alla illegittima fatturazione delle somme corrisposte erano sfornite di prova, trattandosi peraltro di contestazione fiscali che dovevano trovare la loro soluzione in altre sedi. Per tali motivi chirdeva il rigetto delle domande attoree. Si costituiva in giudizio, a seguito di chiamata in causa da parte dell' , la la quale in via Controparte_1 Controparte_3 preliminare eccepiva la nullità della chiamata in causa ex art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., posto che la domanda risultava monca delle allegazioni inerenti al fatto costitutivo dell'accertamento, caratterizzato dalla più completa carenza assertiva. Allegava che essa compagnia assicurativa, a seguito della apertura del sinistro, non era stata posta in grado di istruire e gestire il medesimo, a causa della condotta gravemente omissiva e lesiva dell'onere di collaborazione dell'ing. che aveva Controparte_1 trascurato l'invio della documentazione richiesta e afferente ai fatti di causa, in spregio all'art. A.5 C.G.A., con violazione del patto di gestione lite e del divieto di aggravamento. Nel merito, in via gradata, riportandosi integralmente e per quanto di ragione alle difese tecniche del chiamante ing.
ai fini del completo rigetto di tutte le avverse domande, Controparte_1 tanto nell'an che nel quantum debeatur, rappresentava che la polizza “All risks della responsabilità civile professionale degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti n. A123C743252-LB”, era stata prestata in formula claims made ex art. B.
2- a copertura dei “Reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della Polizza”, valida dalle ore 24,00 del 23/04/2023 alle ore 24,00 del 23/04/2024, polizza con tacito rinnovo operante, Limite per sinistro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 e in Aggregato annuo di € 2.000.000,00, franchigia operante per sinistro di € 5.000,00, retroattività illimitata”. Ciò premesso, la compagnia assicurativa eccepiva la violazione dell'art. A.5. “Obblighi in caso di sinistro”, nella parte in cui l'ing. aveva pregiudicato la posizione degli Controparte_1
Assicuratori impedendo la corretta istruttoria del sinistro, per la mancata collaborazione e l'invio di ogni documentazione idonea a permettere la valutazione dei fatti principali da sussumere nelle condizioni di assicurazione, onde verificarne l'operatività e i limiti, specie con riguardo alla potenziale eccezione da opporre con riguardo alla conoscenza pregressa dell'assicurato di circostanza conosciute antecedentemente allo start della polizza in oggetto ed idonea ad originare una potenziale richiesta di risarcimento danni. Contestava, altresì, la violazione dell'obbligo di salvataggio per tutte le causali e del patto di gestione lite, avendo autonomamente deciso di costituirsi in giudizio a mezzo legale di fiducia e senza l'assenso della società. Di guisa che l'eccepita nullità della chiamata in causa in uno alla contestata carenza assertiva dei fatti costitutivi della domanda di garanzia, non permette agli di prendere compiuta posizione, in violazione dell'art. 24 Parte_3
Cost., riservandosi sin da ora, per effetto della eventuale precisazione della domanda a seguito della potenziale concessione dei termini ex art. 183, VI comma, di formalizzare, previa verifica, l'eccezione di inoperatività per conoscenza pregressa. Allegava la violazione dell'art. A.5 C.G.A. nella parte in cui “Gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell' . Parte_4
L dovrà fornire agli tutta l'assistenza che questi gli Parte_4 Parte_3 richiederanno, ma l' non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, Parte_4 se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo tra l' e gli . La Parte_4 Parte_3 violazione del patto di gestione della lite determina inesorabilmente che i costi per la difesa legale dell'assicurato ricadranno integralmente ed interamente a proprio esclusivo carico. Per tali motivi chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto per chiamata, in via gradata e nel merito rigettare la domanda della;
in via subordinata accertare e dichiarare Parte_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva dell'ing. ; in via ancora più gradata, Controparte_1 accertare e dichiarare, comunque, che in relazione alle voci risarcitorie formulate da parte attrice, la diminuzione dell'entità del danno ai sensi e per effetto del fatto colposo ex art. 1227 c.c.; in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione lite e, per l'effetto,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 porre integralmente le spese legali dell'ing. ad integrale ed Controparte_1 esclusivo carico di quest'ultimo; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la violazione del divieto di aggravamento e per l'effetto escludere o diminuire il diritto all'indennizzo; in via gradata, e solo per la denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità professionale dell'ing. CP_1
e di operatività del certificato assicurativo n. A123C743252-LB,
[...] contenere la condanna alla manleva di nei Controparte_3 limiti di massimale convenuto e della delimitazione del rischio assicurato con l'applicazione della franchigia prevista di € 5.000,00. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'ing. CP_1 atteso che l'invito alla negoziazione assistita è stato correttamente proposto ed indirizzato ai convenuti, senza ricevere alcun positivo riscontro. Peraltro, trattandosi di un giudizio con richiesta di pagamento di somme superiori ad euro 50.000,00 la domanda non era soggetta alla negoziazione assistita. Riguardo al merito della domanda attorea, l'ing. nominato CP_1
Direttore dei Lavori, ha concorso nei ritardi nell'esecuzione delle opere e nella parziale ed incompleta esecuzione dell'appalto. La condotta professionale dell'ing. è stata manchevole, poiché non ha vigilato, CP_1 quale rappresentane tecnico della committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in base al progetto e al capitolato, di controllarne l'esecuzione secondo la tempistica e la regola tecnica, specie in ordine a tutte le varianti richieste dalla . Va rilevato che effettivamente i n. 8 Parte_1 verbali di cantiere prodotti dall'ing. a sua discolpa, non risultano CP_1 redatti in contraddittorio con la committente, la quale non ebbe a sottoscriverli e non era nemmeno presente ad essi. Riguardo al resoconto lavori del 5.04.2022, esso risulta essere stato redatto a posteriori dal direttore dei lavori per giustificare il proprio operato a fronte delle richieste dell'attrice. D'altra parte il ctu dell'ATP ing. ebbe a scrivere Persona_1 nella sua relazione: “Se effettivamente le lavorazioni furono sospese per ufficializzare ed accettare le varianti, il D.L. avrebbe dovuto redigere prima i relativi elaborati in variante secondo le richieste della committenza, poi uno specifico e dettagliato verbale di sospensione lavori precisandone le motivazioni, allegando le varianti richieste e nel contempo dare termini alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 committenza per l'approvazione di tali modifiche, cosa che non risulta agli atti, né risulta la presenza della committenza nei “verbali di sopralluogo in cantiere” prodotti. Per ciò che attiene il ritardo evidenziato di 20 gg. per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico da parte del tale intervallo temporale può essere certamente compreso Controparte_7 nei 30 gg. tra la firma del contratto del 20/01/2021 ed il termine per l'inizio dei lavori (19/02/2021) già considerato come data di inizio lavori per i termini temporali di consegna”. Peraltro il ctu ing. in merito al Persona_1 rispetto della tempistica, nella nona pagina dell'elaborato, ebbe ad evidenziare : “…Anche per la data di inizio lavori non risulta agli atti alcun verbale di consegna del cantiere controfirmato da PR , D.L. e Committente dal quale rilevare tale data, pur tuttavia nel contratto datato 20/01/2020 è previsto che i lavori dovevano iniziare entro 30 gg da tale data, quindi entro il 19/02/2021. Diversamente invece dai verbali di cantiere n. 1 e n. 2 emerge che l'inizio dei lavori sia avvenuto il 23/03/2021, ma mentre il contratto è firmato da ambo le parti, committente ed PR, i verbali sono firmati solo da D.L. ed PR, non dalla committente, quindi tale data successiva di inizio lavori in ogni caso sarebbe stata decisa dalla PR e dal D.L. (per le pratiche di occupazione suolo che comunque sono di pertinenza dell'PR e potevano iniziarsi sin dalla data contrattuale del 20/01/2021) e non risulta concordata o accettata dalla committente”. Del resto, il convenuto non ha sostenuto la propria difesa con documenti di CP_1 valenza probatoria nei confronti dell'attrice e analogamente ha omesso di fare la la cui difesa, del tutto, generica, si è limitata a Controparte_2 richiamare quanto dedotto dall'ing. anzi cercando di attribuire la CP_1 responsabilità di ritardi e omissioni nel completamento delle opere al direttore dei lavori e alla stessa attrice, per le presunte modifiche al progetto richieste dalla nel corso dei lavori. Parte_1
Non vi è dubbio che gli inadempimenti dell'impresa e del direttore dei lavori siano stati di non scarsa importanza e quindi tali da giustificare, nei confronti della la risoluzione del contratto di appalto, Controparte_2 di fatto già avvenuto con l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa e dalla conseguente necessità da parte dell'attrice di affidare ad altra impresa i lavori di completamento. Per tali ragioni va accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., e in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., appare giustificato anche il mancato pagamento all'ing. di CP_1 quanto a lui spettante per l'attività professionale svolta in favore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 dell' riguardo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parte_1
TI (NA) al Viale Tiziano Vecellio n°22, interno 10, piano 3, per il quale ebbe a svolgere lavori di progettazione, computo e direzione lavori (quelli del contratto di appalto stipulato in data 20/01/2021 con la ). Controparte_2
Pertanto la domanda riconvenzionale del convenuto ing. per tali CP_1 spettanze professionali va rigettata, come va rigettata la richiesta di pagamento di euro 5.577,09 per le spese legali sostenute da esso convenuto per l'ATP innanzi al Tribunale di Napoli RG.14811/2022, quello opportunamente avviato dall'attrice per i fatti di cui al presente giudizio di merito, nel quale risulta vittoriosa. Può, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale dell' CP_1 relativa al pagamento delle competenze professionali spettantigli per l'attività svolta quale ctp incaricato dalla nel procedimento innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli RG. 137/2020 G.I. da esso Controparte_6 correttamente quantificate in euro 1.207,11 e in ordine alle quali l'attrice non ha provato di aver adempiuto al pagamento. Riguardo ai danni subiti dall'attrice, la ctu svolta in ATP ha accertato che i lavori e le opere previsti in progetto furono realizzati solo per circa il 40% per un importo contabilizzato di euro 28.126,90, mentre quelli non realizzati, rispetto a quanto previsto, ammontavano ad euro 40.872,82. Per la parte delle opere realizzate parzialmente e/o incomplete, gli interventi necessari alla eliminazione dei danni verificatisi o imminenti furono quantificati dal ctu in euro 500,00. A tali danni accertati dal ctu all'epoca dell'ATP, vanno aggiunti quelli subiti dall'attrice per spese sostenute e documentate per l'eliminazione degli ulteriori necessari interventi eseguiti dalla M. F. Architeture s.r.l.s. per far fronte alle infiltrazioni causate all'appartamento sottostante al proprio, atteso che la aveva Controparte_2 rimosso i pavimenti dei balconi e gli infissi dall'immobile in ristrutturazione, senza però apporre alcuna protezione. Per tale intervento d'urgenza, sempre dovuto all'inadempimento della e del direttore dei Controparte_2 lavori, la ha provato di aver dovuto sostenere l'ulteriore Parte_1 costo di € 4.480,00 - come da fattura M. F. Architeture LS. I danni di cui sopra, per complessivi euro 4.980,00 sono attribuibili alla responsabilità concorrente e solidale della e dell'ing. Controparte_2
. Controparte_1
All'attrice spetta, poi, sempre a titolo di risarcimento danni, ma da porre a carico della sola l'importo di euro 66.000,00 quale Controparte_2 spesa necessaria per far eseguire le opere lasciate incompiute dalla Socif
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 immobiliare con l'abbandono del cantiere (condotta non di certo attribuibile al direttore dei lavori) e precisamente euro 44.000,00 comprensivi di IVA per il prezzo dell'appalto delle lavorazioni non eseguite, euro 12.000,00 comprensivi di IVA per il prezzo degli infissi esterni ed euro 10.000,00 escluso IVA per le spese per la pavimentazione, rubinetteria, sanitari e porte interne, sulla scorta del computo metrico redatto dalla M. F. Architeture, che appare congruo e corretto, segnatamente se si tiene conto dei notori aumenti dei costi dei materiali e della manodopera avvenuto a seguito del introduzione della misura c.d. Superbonus 110%. Va rigettata la domanda attorea di condanna per gli ipotetici danni che la potrebbe subire all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Parte_1 sulla pratica bel Bonus Ristrutturazione con sconto in fattura del 50% e cessione del credito fiscale, atteso che l'attrice sul punto nulla ha provato in termini di sicuro danno futuro. Riguardo alla penale prevista per il ritardo nell'esecuzione delle opere, atteso che l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto e i danni da inadempimento per mancato completamento delle opere appaltate, non si ritiene di poterla riconoscere, altrimenti ci sarebbe una duplicazione del danno, atteso che quello da mancato completamento delle opere nel termine contrattuale, comprende necessariamente quello da ritardo;
per cui, avendo scelto l'attrice di chiedere i danni per inadempimento, non può altresì anche chiedere il pagamento della penale per il ritardo nell'adempimento, che è incluso nell'inadempimento. Le spese di ctu e di ctp affrontate dall'attrice in fase di ATP, vanno liquidate separatamente in dispositivo come spese di giudizio. Per quanto riguarda i rapporti tra il convenuto e la Controparte_1 compagnia assicurativa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, atteso che esso appare sufficientemente motivato in fatto e diritto sia nel petitum che nella causa petendi, tanto è vero che la assicurazione chiamata in causa si è difesa in modo completo. Nel merito non vi è alcun dubbio sulla operatività del certificato assicurativo n. A123C743252-LB, in quanto il sinistro fu tempestivamente denunciato con la trasmissione dell'atto di citazione e rientrava nella copertura assicurativa, nei limiti di massimale convenuto e della delimitazione del rischio assicurato, sebbene con l'applicazione della franchigia prevista di euro 5.000,00. Quindi la chiamata in causa va condannata a manlevare dalle conseguenze patrimoniali Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 sfavorevoli a lui derivanti dal parziale accoglimento della domanda attorea, rimborsando all'assicurato quanto questi dovrà pagare alla o Parte_5 comunque tenendolo indenne, con la detrazione di euro 5.000,00 prevista come franchigia. Atteso che effettivamente vi è stato da parte dell' la CP_1 violazione del patto di gestione della lite, nel senso che il convenuto si è direttamente difeso con un proprio legale di fiducia senza prima chiedere l'autorizzazione alla compagnia assicurativa, che avrebbe potuto negarla e scegliere di nominare essa un legale all'assicurato, gestendo direttamente il contenzioso con l'attrice, i costi per la difesa legale dell'assicurato ricadranno interamente a proprio esclusivo carico. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la
[...]
e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al Controparte_2 valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Atteso il parziale accoglimento della domanda attorea nei confronti dell' ed il parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale da detto convenuto proposta nei confronti dell'attrice, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra dette parti le spese di giudizio. Per quanto sopra detto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio anche tra l' e la chiamata in causa. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio per grave inadempimento della Controparte_2
2) Condanna la e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in solido in favore dell'attrice della somma di euro 4.980,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 10.02.2022 (data della lettera di contestazione dell'inadempimento) fino all'effettivo soddisfo 3) Condanna la al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di euro 66.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni, oltre interessi legali e rivalutazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 10.02.2022 fino all'effettivo soddisfo 4) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale di Controparte_1
e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento in favore di detto convenuto della somma di euro 1.207,11 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (6.12.2023 - data di deposito della comparsa di costituzione) fino all'effettivo soddisfo 5) Condanna la chiamata in causa a manlevare Controparte_1 dalle conseguenze patrimoniali della presente decisione, rimborsando all'assicurato quanto questi dovrà pagare alla o comunque tenendolo indenne, con la Parte_1 detrazione di euro 5.000,00 prevista come franchigia 6) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_2 giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso di euro 3.743,33 per le spese di ctu in ATP, euro 2.500,00 per le spese di ctp, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario 7) Compensa le spese di giudizio fra le restanti parti. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15