Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 3217/2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luisa Stompanato, presso il cui studio elettivamente domicilia in AN D'CO (NA) alla via Mazzini n. 55, come da procura versata in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Mariglianella (Na), alla via Parrocchia
n. 48
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.05.2021
[...]
chiedeva al Tribunale di Nola di accertare i fatti avvenuti il 23 giugno Parte_1
2020 in Mariglianella (NA) e dichiarare la responsabilità del CP_1 convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna dello stesso al risarcimento per le lesioni subite quantificate in € 50.734,07, ovvero alla diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Assumeva l'attrice che il giorno 23 giugno 2020, alle ore 17:55 circa, mentre percorreva la via Madre Teresa Di Calcutta, direzione via Palermo, nel Comune di , rovinava al suolo a causa di una crepa di asfalto sfarinato CP_1
presente sul margine destro della carreggiata.
Sul luogo interveniva la Polizia Municipale che redigeva apposito verbale.
A seguito della caduta veniva trasportata in ambulanza, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ove le veniva
1
e scomposta dell'epifisi duatle e di radio eulna con diastasi ed angolazione dei frammenti”; per tali lesioni veniva sottoposta a intervento chirurgico e dimessa in data 6.07.2020.
Evidenziava che rimanevano prive di riscontro le richieste di risarcimento danni avanzate al che sebbene ritualmente citato, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletati i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 26.05.2022, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
In ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e dalla regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Dunque, il custode è esente da responsabilità laddove la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero che quella condotta non fosse prevedibile.
Nel caso di specie la caduta, in corrispondenza di una irregolarità del manto stradale, non può ritenersi imprevedibile, in quanto è prevedibile che la presenza
2 di una crepa possa determinare la caduta del passante, sussistendo di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
D'altronde, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, nemmeno provata in questa sede, non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che “la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra le condizione pericolosa della cosa e
l'agire umano”.
Nell'ipotesi fattuale risulta provato che in data 23 giugno 2020, alle ore 17:55 circa, l'attrice percorrendo via Madre Teresa di Calcutta, direzione via Palermo, in , rovinava a terra a causa di un dissesto del manto stradale, non CP_1
segnalato.
È presente agli atti il Rapporto di Servizio della Polizia Municipale di
, prot. N. 98 del 23.06.2020 che, come da foto allegate al verbale, CP_1
conferma la presenza dell'irregolarità del manto stradale.
La teste presente al momento dei fatti, escussa Testimone_1 all'udienza del 2.03.2023 riferisce: “percorrevamo la strada di di CP_1
cui non ricordo il nome, forse Teresa di Calcutta, e all'improvviso ho visto mia cognata cadere a terra. Preciso che stavamo attraversando la strada e allorquando la poneva il piede al di sotto del marciapiede cadeva. Sotto Pt_1 il marciapiede c'era un buco, non so descrivere quanto fosse grande ma praticamente l'asfalto era caduto. Sono accorse molte persone, non so chi abbia chiamato la polizia e l'ambulanza. È stata trasportata all'ospedale di Nola, è stata operata all'anca e alla mano. Quando è tornata a casa dopo lungo tempo
è stata per un periodo allettata. Si è sottoposta a cicli di fisioterapia. Mi sembra che è caduta con il lato sinistro e quindi è stata operata all'anca e alla mano sinistra”.
Le dichiarazioni testimoniali risultano concordanti in ordine alla descrizione degli eventi e, da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità della testimonianza resa partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, ha riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
3 Dunque, le concordi dichiarazioni rese dalla teste, riscontrate dalla documentazione versata in atti (cfr. cartelle cliniche in atti), portano a ritenere l'effettivo verificarsi dell'evento.
Va dunque affermata la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., quale custode della strada, obbligato alla manutenzione, risultando dimostrato il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
D'altro canto, stante la contumacia del nessuna prova ha offerto l'Ente CP_1
a sua discolpa, a dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, ovvero di una condotta colposa della vittima (Cass. n. 4051/2023).
Quanto ai danni subiti dall'attrice, il perito incaricato, dott. , ha Persona_1
depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato che dal sinistro ha riportato Parte_1
“frattura scomposta dell'epifisi distale di radio e ulna a sinistra ed una frattura pertrocanterica scomposta del femore omolateralmente”.
L'ausiliario ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi permanenti quali: 35 giorni di inabilità temporanea totale, 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 65 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, con postumi invalidanti al 14% di danno biologico.
Pertanto il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle Tabelle di Milano facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attrice aveva 64 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 14%, il danno va determinato in € 4.025,00 per invalidità temporanea totale, € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.737,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 29.646,00 per il danno biologico permanente ed € 338,15 per spese mediche documentate.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi sulla somma di € 40.858,50 devalutata alla data del 23 giugno 2020 e rivalutata
4 di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t.;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto condanna il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 41.196,65 oltre gli interessi legali sulla somma di € 40.858,50, devalutata alla data del 23 giugno 2020 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre € 600,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, nonché alle spese di CTU come liquidate, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti
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