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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RU
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di PE Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Controparte_1 (CF P.IVA_1 ), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE
(CF P.IVA_2 ), presso la cui sede è ex lege domiciliato in PE via degli Offici n. 14 (PEC:
- FAX 075/5736656),Email_1
RICORRENTE-ATTORE
CONTRO
P.IVA_3 ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 Controparte_2 C.F. e P.I.
,con sede in Mercogliano (Av), alla via Aldo Pini, 8, elettivamente
[...] Codice Fiscale_1
domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione,3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sasso,
'dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura speciale rila- Codice Fiscale_2
sciata in calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modi- ficato dal DM 48/13, e da considerarsi rilasciata incalce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE- CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 4.6.2025 con termini antecedenti per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositati ex art.281 decies c.p. c. in data 10.5.2024 1' Controparte_1
[...] (CF P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE (CF P.IVA 2 ), presso la cui sede è ex lege domiciliato
- FAX 075/5736656) instaurava ilin PE via degli Offici n. 14 (PEC: Email_1
presente giudizio contro CF e PI P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (CF e PI con sede legale in sede in Avellino (AV), via Aldo pini, 8 - CAP 83100 P.IVA_4
rappresentando quanto segue: con l'avviso pubblico e domicilio digitale Email_3
Controparte_4 promuovevano "La [...]27.05.22 prot. n. 38007 gli organi centrali del
Parte 1 di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell'ambito del Programma operativo nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo re- gionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000 (art.4); l'IC Bastia 1 presentava un progetto che, con nota ministeriale 05.09.22 n. AOOGABMI - 72962 era ammesso al finanziamento per l'importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, si determinava l'affidamento diretto alla CP_2
[...] per la fornitura dei beni mobili ivi indicati, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 28.483,63 IVA esclusa,€ 34.750,03 IVA inclusa;
veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l'ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa" (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23.
Proseguiva la ricorrente asserendo che, con nota 31.01.23 n. AOOGABMI - 11316, gli organi centrali dell'am- ministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, da ultimo, al 20.10.23 con nota 16.10.23 n. 122169; in data 28.06.23 la AZ CP_2 in riscontro a un sollecito telefonico, rappresentava che “non riuscirà a consegnare entro le tempistiche di chiusura PON INFANZIA 31
Luglio 2023"
Con nota del 30.06.23 prot n. 6272 nel rammentare che il termine di scadenza era di 45 giorni dall'ordine,
l'Istituzione scolastica rappresentava che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del
PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non era risolto, tuttavia, perdurando l'inadempimento, dopo ulte- riori contatti telefonici, con nota 03.10.23 prot. n. 9955 l'Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la con- segna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON. la AZ CP_2 rispondeva con comunicazione del 03.10.23 con cui proponeva la consegna parziale della fornitura e il montaggio suc- cessivamente, dopo il 13/10/2023, la scuola acquisiva dall'ufficio ministeriale preposto notizie in ordine alla non ulteriore prorogabilità del termine del 20.10.23 per la rendicontazione completa e apprendeva che "la
Programmazione PON "Per la Scuola" 2014-2020 è in chiusura e non è possibile concedere ulteriori proro- ghe, in quanto è necessario predisporre tutte le operazioni finanziarie e procedurali per assicurare la regolare conclusione e rendicontazione dei progetti", e per tale ragione, preso atto della situazione, con nota Co 11.10.2023, la scuola comunicava alla "la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023". e l'escussione della polizza fideiussoria, cui si provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18.
Continuava la ricorrente riferendo che perveniva nota di contestazione dell'avvenuta escussione con cui il legale della AZ scuola confermava l'inadempimento ma affermava la non essenzialità del termine e ascriveva la responsabilità di quanto accaduto a presunti ritardi nell'erogazione dei finanziamenti ministeriali, contesta- zione priva di pregio la prima in ragione della reiterata proroga per oltre 8 mesi fino alla scadenza ultima, contestazione priva di rilevanza la seconda, posto che nessun pagamento poteva aver luogo prima della con- segna dei beni così che la nota era riscontrata con comunicazione di conferma dell'avvenuta escussione e riserva di azione per i danni ulteriori.
Promossa la procedura di negoziazione assistita con nota inviata in data 23.1.24 che veniva riscontrata negati- vamente in data 15.2.24 con formulazione di una proposta transattiva, respinta con nota del 26.3.24.
La ricorrente quindi asseriva che l'inadempimento della CP_2 protrattosi fin dal 24.02.23, aveva cagio- nato un rilevante danno economico all'Istituzione scolastica, la quale, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti quali era stata ammessa per €.
34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme e questo era il pregiudizio causato da CP_2 che, con il suo comportamento, aveva determinato la perdita del finanziamento pubblico concesso all'IC Bastia 1 per € 34.750,03, danno in parte compensato dall'importo della fidejussione escussa di €1.424,18, per cui l'importo del danno rimaneva fisato in € 33.325,8 e su tale somma erano dovuti gli interessi al saggio legale a decorrere dal 20.10.23 stante che tale era il momento in cui il danno era stato prodotto, in cui il termine per rendicontare le somme e richiedere i finanziamenti era scaduto infruttuosamente, per fatto e colpa della convenuta, né era possibile sostenere il concorso del creditore nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., per aver rifiutato, come detto, la consegna parziale.
La ricorrente, quindi, chiedeva la fissazione, ai sensi dell'art. 281 undecies co. 2 c.p.c., con decreto dell'udienza di comparizione delle parti e assegnazione del termine per la costituzione della convenuta, non oltre 10 giorni prima dell'udienza, e concludeva come segue: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito ritenere e dichiarare l'inadempi- mento di Controparte_2 (CF e PI P.IVA_3 e l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia 1 attraverso l'ordine del 10.01.23 e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo.
Il tutto con rifusione di spese e onorari”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione al 24.7.2024, con comparsa del 2.7.2024si costituiva in giudizio Controparte_2 C.F. e P.I. P.IVA_3 ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
[...] Codice Fiscale_1 , con sede in Mercogliano (AV), alla via Aldo Pini,8, elettivamente domici- liata in Avellino, alla via Circumvallazione, 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sasso, Codice Fiscale_2 dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura speciale rilasciata in
, calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modificato dal DM 48/13, e da considerarsi rilasciata in calce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2 la quale contestava le avverse domande e pretese sostenendo che, in tema di disciplina generale delle obbligazioni, doveva escludersi la responsabilità del debitore quando costui provava che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione era stato determinato dall'impos- sibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, pertanto, essa non si configurava allorché fosse stata collegata all'avverarsi di un fatto fortuito, non prevedibile o, comunque, non imputabile alla parte obbligata;
tale principio trovava ingresso nella fattispecie oggetto di causa, in quanto la condotta della Società affidataria convenuta era stata ispirata ai principi di buona fede e correttezza contrattuale avendo in primo luogo, la CP_2 adottato tutte le misure per soddisfare le tantissime richieste, ordini di fornitura di arredi scolastici,ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto, in parte, all'embargo su materiali provenienti dai paesi dell'Est Europa per la crisi
Russia/Ucraina, ed in parte alla scelta di molti di loro di ritirare le linee di credito.
Infatti, a dimostrazione di condotta diligente, l' CP_2 (così d'ora in poi per brevità n.d.r.) con nota del
66
28.06.2023, rappresentava .....causa difficoltà di reperire le materie prime, di non riuscire a consegnare, tutta la merce entro le tempistiche di chiusura PON INFANZIA, fissata per il 31.07.2023 ......, e dinanzi a tale evenienza, essendo stato, poi, da parte degli Organi Centrali dell'Amministrazione Ministeriale prorogato al
20.10.2024 il termine di chiusura del PON, l'Istituzione Scolastica, avrebbe potuto risolvere/recedere unilate- ralmente,con largo anticipo, il contratto, affidando ad altra Società la fornitura, ma ciò non aveva fatto nella consapevolezza che tutti i soggetti affidatari versavano nelle medesime condizioni, ossia difficoltà di reperire materiale, determinata da improvvisi cambianti degli assetti finanziari e geo/politici.
Quindi, era evidente a dire di parte resistente, il concorso del creditore ex.artt. 1227 e ss c.c. nella causazione dell'asserito danno sofferto e a chiarire la posizione della resistente Società soccorreva il comunicato dell' [...] nel Parte_2 quale veniva segnalata per le scuole l'enorme difficoltà a ricevere gli arredi nei mesi di giugno e luglio
..... condizioni che, però, venivano stravolte dalla scelta di diverse e nuove politiche finanziarie e di mercato che coinvolgevano l'intero comparto, quindi anche la clientela che aveva scelto di non accedere al PON.
Quindi la resistente affermava di aver chiesto agli Istituti Finanziari di erogare somme proponendo la cessione dei crediti portati dalle fatture certificate, per merce già consegnata, ottenendo un netto diniego, pur persi- stendo la denunciata incerta situazione negli scambi commerciali, così che con nota del 3.10.2023, ore 17.50, la convenuta comunicava all'Istituto istante la consegna del materiale disponibile e il montaggio successiva- mente al 13.10.2023.
L'adempimento parziale offerto dalla Società resistente rappresentava,a dire della stessa, oltre il 30%( €
8.310,92) del valore degli arredi scolastici, prestazione che avrebbe estinto una parte proporzionale dell'obbli- gazione, impedendo la risoluzione quantomeno, dell'intero contratto.
Su tali premesse, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex.art. 1453 e ss c.c. e quella connessa di risarcimento del danno in quanto infondata in diritto e condannarsi come rappresentato, alla restituzione, in favore dell' [...] 1' Controparte_1
,
CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 1.424,18, oltre interessi di legge, pari all'im- porto della fideiussione escussa. Sul punto rileva che la Società convenuta, con missiva del 23.11.2023, a firma dello scrivente Professionista, chiedeva la restituzione dell'importo sopra indicato in quanto illegittimamente corrisposto dalla Controparte_5 ll'IC Bastia Umbra 1, invito rimasto disatteso.
In via subordinata la resistente spiegava domanda riconvenzionale affinchè il Tribunale avesse dichiarato a risoluzione per impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, diventata impossibile per una causa non imputabile al debitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1463 e 1256 c.c., del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia attraverso l'ordine del 10.01.2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restitu- zione in favore della Società convenuta, della somma di € 1.424,18, oltre interessi di legge, pari all'importo della fideiussione escussa.
All'udienza del 24.7.2025 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rinviando all'udienza del 15.1.2025, da svolgersi in forma scritta ex art. 127 ter cp.c., dove fissava l'udienza di discussione ex art. 189 c.p.c.al 4.6.2025,previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive e repliche, dove riservava la decisione.
Il contratto vede contrapporsi due soggetti: il creditore e il debitore: il primo è colui che deve ricevere la pre- stazione, il secondo è chi ha invece l'obbligo di eseguirla e l'inadempimento contrattuale è disciplinato dall'ar- ticolo 1218 del codice civile, ai sensi del quale: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da im- possibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" si che dalla lettura della disposizione, emerge che l'inadempimento può essere totale o parziale,adempimento non corrispondente a quanto pattuito e che il debitore è responsabile anche in caso di ritardo. In quest'ultima ipotesi l'ordinamento, al fine di tutelare la posizione del creditore, prevede l'istituto della mora che comporta, a carico del debitore, l'obbligo di risarcire il danno e il passaggio nei suoi confronti, in quanto parte inadempiente, del rischio dell'impossibilità soprav- venuta non imputabile (art 1221 C.C.).
Finalità dell'azione risarcitoria ex art. 1218 c.c. è di reintegrare il patrimonio del creditore nella stessa misura in cui si troverebbe se il debitore avesse eseguito la sua prestazione, che con il risarcimento viene sostituita dal corrispondente valore monetario. L'obbligo risarcitorio tuttavia non è l'unico rimedio esperibile in caso d'ina- dempimento del debitore,da valutarsi secondo i criteri di diligenza media e specifica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1176 C.C.)in quanto ci sono altre due azioni che il creditore può esercitare: l'azione di esatto adempi- mento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall'esatta e tempestiva attività del debitore, soddisfacendo pienamente il suo diritto,stante che la prestazione risarcitoria non è satisfattoria poiché rappresenta solo l'equivalente in denaro di quanto pattuito originariamente;
l'azione di risoluzione del contratto, con cui invece il creditore manifesta formalmente il suo disinteresse finale e asso-
luto a ottenere la prestazione da parte del debitore che, a differenza della precedente, presenta il carattere della definitività, poiché impedisce al creditore qualsiasi ripensamento in merito all'adempimento.
In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della stessa da parte del debitore o a sua utilizzazione ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore, ed il suo interesse a ricevere la presta- zione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbliga-
zione.
Sulla base dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile in modo definitivo e totale. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell' adempimento, ma l'obbligazione si estingue se l'im- possibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conse- guirla. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, l'obbligazione si estingue ed il debitore si li- bera, ex art. 1258 c.c., eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
L'impossibilità sopravvenuta si verifica altresì quando una situazione che impedisce l'adempimento della pre- stazione non era prevedibile al momento della costituzione del rapporto obbligatorio e non deve essere supe- rabile con la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta al debitore.tento che la giurisprudenza chiari- sce che la maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento non basta a configurare l'impossibilità sopravve- nuta, intesa come assoluta, consistente nella non eseguibilità tecnica della prestazione e non nella mera mag- giore onerosità o difficoltà dell'esecuzione da parte del debitore. In sostanza, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue la obbligazione è da intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella so- pravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento.( Tribu- nale sez. II - Reggio Calabria, 27/11/2019, n. 1584 Cass. 15 novembre 2013, n. 25777). È fondamentale, allora, che il debitore dimostri che la situazione impeditiva sia tale da non poter essere superata con uno sforzo ragio- nevole e pertanto,,in tema di responsabilità ex contractu, affinché l'impossibilità della prestazione rappresenti causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere data prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che non ha consentito l'esecuzione della prestazione dovuta non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis (Tribunale sez. VII - Milano, 23/09/2024, n. 8223. Cassazione civile sez. III - 20/04/2023, n. 10683).
Alla luce delle premesse di cui sopra,a fronte del contratto di fornitura di materiale per la “Realizzazione di ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'infanzia” finanziato “..con i fondi resi disponibili dal Regola- mento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il rego- lamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
(REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).... Gli interventi ammissibili pre- vedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle se- zioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni ..."(v.doc.n.1 di parte attrice),stipulato in data 13.2.2023 laddove parte attrice emetteva “ DETERMINA Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto su Me.Pa. della fornitura del materiale sopra elencato per l'attuazione del progetto in oggetto alla ditta con sede in Avellino (AV), via Aldo pini, 8 - CAP 83100 - Controparte_2 Partita Iva P.IVA_3 di autorizzare la spesa complessiva € 28.483,63 IVA esclusa (34.750,03 IVA in- clusa) da imputare all'esercizio finanziario 2023; di nominare la Prof.ssa Persona_1 DS di questa isti- tuzione scolastica, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza" la convenuta si impegnava a fornire, entro il termine di giorni 45 dalla sottoscrizione del contratto per i seguenti Istituti scolastici facenti parte dell'Istituto comprensivo:
Infanzia U.Fifi
N.6 Divani 3 posti diversi colori
N.8 Divani 2 posti vari colori
N.7 Pouf natura con N.5 contenitori
N.2 cucine angolari in legno
☐ N.3 materassi con velcro
N.1 carrello psicomotorio
N.1 carrello musicale
N.10 cuscino scarica rabbia
N.3 percorsi sensoriali
N.1 composizione cubo
N. 3 borse con burattini N.2 borse sensoriali
N. 1 libreria bifacciale
N.1 tappetone gioco tris
| N.1 pannello sensoriale liquidi colorati
N.1 set palline sensoriali luminose
N.6 dadi con numeri e punti
☐ N.3 tappetone antitrauma
N.5 set frecce curve e dritte
N.5 kit forma trasparenti
N.4 confezioni costruzioni in legno 100 pezzi
N.2 set Pouf emozioni
N.4 confezioni costruzioni di diverse forma con animali
N. 2 cucina gioco
N.2 kit cucina 71 pezzi
N. 2 set mobili arcobaleno
N.5 giochi incastri
N.1 tamburello con battente
| N.2 puzzle magnetici
N.1 gioco tocca e indovina
N.1 libreria curva circolare
☐ N.1 divanetto fiore
Infanzia Per_2 II"
☐ N.4 sedie colore azzurro
☐ N.2 Mobili fattoria
N.2 mensole chiare
N.2 albero delle presenze
N.1 armadio locomotiva
N.3 armadio carrozza vari tipi con n.2 sopralzo
N.7 mobile decorato vari tipi (gnomi, castello, principe, cavaliere)
N.3 mobile spogliatoio a 9 posti
N.4 mobile spogliatoio 6 posti
N.1 scrivania piccola
N.2 specchio con cornice in legno con decoro
N.1 mensola
| N.8 etichette portafoto autoadesive.
Come emerge dalle produzioni documentali di parte attrice, il termine originario di consegna del materiale commissionato fissato 31.7.2023 veniva prorogato al 20.10.2023 e nonostante ciò,a fronte del sollecito di parte attrice rivolto a parte convenuta di adempimento della prestazione contrattuale posta a carico della stessa entro il 13.10.2023 trasmesso con missiva del 3.10.2023, stante l'onere di rendicontazione posto a carico di parte attrice, pena la perdita del finanziamenti pubblico, con e mail in pari data del 3.10.2023 questa asseriva
"...in risposta alla vostra comunicazione posso proporre la consegna del materiale disponibile (vedi ddt prov- visori in allegato) e il montaggio successivamente dopo il 13/10/2023 da concordare in base alle vostre dispo- nibilità. Condividiamo il vostro rammarico per eventuali inadempienze, delle quali cause sono imputabili in maggior parte alle scadenze inadeguate del bando, ben esposte al MIUR dalle associazioni di categoria".
Quindi parte convenuta solo nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell'Est Europa anche perché.come evincibile dalla comunicazione di allegata da parte convenuta, tale circostanza aveva indotto alla richiesta di una proroga del Parte_4
termine finale e chiusura del finanziamento, che in effetti veniva concessa, non al 30.10.2023 come richiesto da tale associazione ma al 20.10.2023.
Evidentemente una fornitura parziale e "successivamente dopo il 13.10.2023 da concordare..."non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, ma costituisce inadempimento, anche alla luce delle affermazioni di parte convenuta che asserisce "L' Controparte 2 ha accettato le numerose proposte, quindi gli ordini, in quanto, come accaduto per il passato, era sicura di poter usufruire/godere delle condizioni da sempre offerte dagli istituti finanziari e di poter confidare nelle tempiste ormai consolidate, con i fornitori e con le stazioni appaltanti, rectius Istituti Scolastici, ossia, Parte_3 fino a € 200.000,00; pagamento da parte delle stazioni appaltanti a 30/45 giorni, linee di credito con i fornitori a 45/60 gg...." condizioni o prassi che,sostiene parte convenuta sarebbero state “... completamente stravolte dalla scelta di diverse e nuove politiche finanziarie e di mercato che hanno coinvolto l'intero comparto, quindi anche la clientela che aveva scelto di non accedere al PON." ma, oltre alla mancanza di prova dell' incidenza di tali circostanze sull'adempimento di parte con- venuta, che era precipuo onere della stessa fornire, come sopra evidenziato, non costituisce impossibilità so- pravvenuta della prestazione posta in capo ad uno dei contraenti una impossibilità consistente nella mera mag- giore onerosità o difficoltà dell'esecuzione da parte del debitore o dovuta ad errate valutazioni e previsioni di mercato e di accesso al credito da parte della stessa.
La domanda va quindi accolta e per l'effetto, va dichiarato l'inadempimento di Controparte_2 l'inter- venuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia 1 attraverso l'ordine del 10.01.23 e la stessa va condannata al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo;
Si rigetta di conseguenza domanda riconvenzionale di per ritenuta infondatezza della Controparte_2
stessa la medesima va condannata alla rifusione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di PE Dr.Alberta Balloni,definitivamente pronunciando sulla domanda dell' (CF P.IVA_1 , in persona del legale rappresentanteControparte_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE (CF
P.IVA 2 ), presso cui sede è ex lege domiciliato in PE via degli Offici n. 14 (PEC: E_4 [...]
- FAX 075/5736656)
contro
Controparte_2 C.F. e P.I. P.IVA_3 in personaEmail_5 del legale rapp.te p.t. Controparte_3 "con sede in Mercogliano (Av), alla Codice Fiscale_1
via Aldo Pini,8, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione,3, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Sasso, Codice Fiscale_2 , dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura spe- و
ciale rilasciata in calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modificato dal
DM 48/13, e da considerarsi rilasciata in calce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2 persona del legale Controparte_6Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara l'inadempimento di rappresentante p.t. e l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l' Controparte_1
[...] di CP_1 attraverso l'ordine del 10.01.23; condanna Controparte_2 al risarcimento del di CP_1 dalla perdita del finanziamento di 34.750,03,Controparte_1 danno causato all'
determinato in € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo;
Rigetta di conseguenza domanda riconvenzionale di Controparte_2 er ritenuta infondatezza della stessa e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese ed onorari di lite, liquidati come segue:€.7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
PE 2.7.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2023. Veniva evidenziato, altresì Quale ulteriore problematica a soddisfare le richieste delle migliaia scuole dell'infanzia nei tempi stabiliti, che il comparto, a causa dell'embargo su materiali provenienti dalla
Russia, Bielorussia e Ucraina, hanno difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50%, per la produzione di arredi per le scuole dell'infanzia...risulta, inoltre, difficile reperire alcune componenti tecnolo- giche che in buona parte competono alla chiusura del finanziamento in tutte le sue parti.....".
La resistente continuava asserendo di aver accettato le numerose proposte, quindi gli ordini, in quanto era sicura di poter usufruire/godere delle condizioni da sempre offerte dagli istituti finanziari e di poter confidare nelle tempiste ormai consolidate, con i fornitori e con le stazioni appaltanti, ossia, Parte_3 fino a € 200.
000,00; pagamento da parte delle stazioni appaltanti a 30/45 giorni, linee di credito con i fornitori a 45/60 gg,
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RU
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di PE Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Controparte_1 (CF P.IVA_1 ), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE
(CF P.IVA_2 ), presso la cui sede è ex lege domiciliato in PE via degli Offici n. 14 (PEC:
- FAX 075/5736656),Email_1
RICORRENTE-ATTORE
CONTRO
P.IVA_3 ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 Controparte_2 C.F. e P.I.
,con sede in Mercogliano (Av), alla via Aldo Pini, 8, elettivamente
[...] Codice Fiscale_1
domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione,3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sasso,
'dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura speciale rila- Codice Fiscale_2
sciata in calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modi- ficato dal DM 48/13, e da considerarsi rilasciata incalce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE- CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 4.6.2025 con termini antecedenti per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositati ex art.281 decies c.p. c. in data 10.5.2024 1' Controparte_1
[...] (CF P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE (CF P.IVA 2 ), presso la cui sede è ex lege domiciliato
- FAX 075/5736656) instaurava ilin PE via degli Offici n. 14 (PEC: Email_1
presente giudizio contro CF e PI P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (CF e PI con sede legale in sede in Avellino (AV), via Aldo pini, 8 - CAP 83100 P.IVA_4
rappresentando quanto segue: con l'avviso pubblico e domicilio digitale Email_3
Controparte_4 promuovevano "La [...]27.05.22 prot. n. 38007 gli organi centrali del
Parte 1 di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell'ambito del Programma operativo nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo re- gionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000 (art.4); l'IC Bastia 1 presentava un progetto che, con nota ministeriale 05.09.22 n. AOOGABMI - 72962 era ammesso al finanziamento per l'importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, si determinava l'affidamento diretto alla CP_2
[...] per la fornitura dei beni mobili ivi indicati, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 28.483,63 IVA esclusa,€ 34.750,03 IVA inclusa;
veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l'ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa" (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23.
Proseguiva la ricorrente asserendo che, con nota 31.01.23 n. AOOGABMI - 11316, gli organi centrali dell'am- ministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, da ultimo, al 20.10.23 con nota 16.10.23 n. 122169; in data 28.06.23 la AZ CP_2 in riscontro a un sollecito telefonico, rappresentava che “non riuscirà a consegnare entro le tempistiche di chiusura PON INFANZIA 31
Luglio 2023"
Con nota del 30.06.23 prot n. 6272 nel rammentare che il termine di scadenza era di 45 giorni dall'ordine,
l'Istituzione scolastica rappresentava che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del
PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non era risolto, tuttavia, perdurando l'inadempimento, dopo ulte- riori contatti telefonici, con nota 03.10.23 prot. n. 9955 l'Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la con- segna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON. la AZ CP_2 rispondeva con comunicazione del 03.10.23 con cui proponeva la consegna parziale della fornitura e il montaggio suc- cessivamente, dopo il 13/10/2023, la scuola acquisiva dall'ufficio ministeriale preposto notizie in ordine alla non ulteriore prorogabilità del termine del 20.10.23 per la rendicontazione completa e apprendeva che "la
Programmazione PON "Per la Scuola" 2014-2020 è in chiusura e non è possibile concedere ulteriori proro- ghe, in quanto è necessario predisporre tutte le operazioni finanziarie e procedurali per assicurare la regolare conclusione e rendicontazione dei progetti", e per tale ragione, preso atto della situazione, con nota Co 11.10.2023, la scuola comunicava alla "la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023". e l'escussione della polizza fideiussoria, cui si provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18.
Continuava la ricorrente riferendo che perveniva nota di contestazione dell'avvenuta escussione con cui il legale della AZ scuola confermava l'inadempimento ma affermava la non essenzialità del termine e ascriveva la responsabilità di quanto accaduto a presunti ritardi nell'erogazione dei finanziamenti ministeriali, contesta- zione priva di pregio la prima in ragione della reiterata proroga per oltre 8 mesi fino alla scadenza ultima, contestazione priva di rilevanza la seconda, posto che nessun pagamento poteva aver luogo prima della con- segna dei beni così che la nota era riscontrata con comunicazione di conferma dell'avvenuta escussione e riserva di azione per i danni ulteriori.
Promossa la procedura di negoziazione assistita con nota inviata in data 23.1.24 che veniva riscontrata negati- vamente in data 15.2.24 con formulazione di una proposta transattiva, respinta con nota del 26.3.24.
La ricorrente quindi asseriva che l'inadempimento della CP_2 protrattosi fin dal 24.02.23, aveva cagio- nato un rilevante danno economico all'Istituzione scolastica, la quale, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti quali era stata ammessa per €.
34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme e questo era il pregiudizio causato da CP_2 che, con il suo comportamento, aveva determinato la perdita del finanziamento pubblico concesso all'IC Bastia 1 per € 34.750,03, danno in parte compensato dall'importo della fidejussione escussa di €1.424,18, per cui l'importo del danno rimaneva fisato in € 33.325,8 e su tale somma erano dovuti gli interessi al saggio legale a decorrere dal 20.10.23 stante che tale era il momento in cui il danno era stato prodotto, in cui il termine per rendicontare le somme e richiedere i finanziamenti era scaduto infruttuosamente, per fatto e colpa della convenuta, né era possibile sostenere il concorso del creditore nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., per aver rifiutato, come detto, la consegna parziale.
La ricorrente, quindi, chiedeva la fissazione, ai sensi dell'art. 281 undecies co. 2 c.p.c., con decreto dell'udienza di comparizione delle parti e assegnazione del termine per la costituzione della convenuta, non oltre 10 giorni prima dell'udienza, e concludeva come segue: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito ritenere e dichiarare l'inadempi- mento di Controparte_2 (CF e PI P.IVA_3 e l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia 1 attraverso l'ordine del 10.01.23 e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo.
Il tutto con rifusione di spese e onorari”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione al 24.7.2024, con comparsa del 2.7.2024si costituiva in giudizio Controparte_2 C.F. e P.I. P.IVA_3 ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
[...] Codice Fiscale_1 , con sede in Mercogliano (AV), alla via Aldo Pini,8, elettivamente domici- liata in Avellino, alla via Circumvallazione, 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sasso, Codice Fiscale_2 dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura speciale rilasciata in
, calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modificato dal DM 48/13, e da considerarsi rilasciata in calce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2 la quale contestava le avverse domande e pretese sostenendo che, in tema di disciplina generale delle obbligazioni, doveva escludersi la responsabilità del debitore quando costui provava che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione era stato determinato dall'impos- sibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, pertanto, essa non si configurava allorché fosse stata collegata all'avverarsi di un fatto fortuito, non prevedibile o, comunque, non imputabile alla parte obbligata;
tale principio trovava ingresso nella fattispecie oggetto di causa, in quanto la condotta della Società affidataria convenuta era stata ispirata ai principi di buona fede e correttezza contrattuale avendo in primo luogo, la CP_2 adottato tutte le misure per soddisfare le tantissime richieste, ordini di fornitura di arredi scolastici,ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto, in parte, all'embargo su materiali provenienti dai paesi dell'Est Europa per la crisi
Russia/Ucraina, ed in parte alla scelta di molti di loro di ritirare le linee di credito.
Infatti, a dimostrazione di condotta diligente, l' CP_2 (così d'ora in poi per brevità n.d.r.) con nota del
66
28.06.2023, rappresentava .....causa difficoltà di reperire le materie prime, di non riuscire a consegnare, tutta la merce entro le tempistiche di chiusura PON INFANZIA, fissata per il 31.07.2023 ......, e dinanzi a tale evenienza, essendo stato, poi, da parte degli Organi Centrali dell'Amministrazione Ministeriale prorogato al
20.10.2024 il termine di chiusura del PON, l'Istituzione Scolastica, avrebbe potuto risolvere/recedere unilate- ralmente,con largo anticipo, il contratto, affidando ad altra Società la fornitura, ma ciò non aveva fatto nella consapevolezza che tutti i soggetti affidatari versavano nelle medesime condizioni, ossia difficoltà di reperire materiale, determinata da improvvisi cambianti degli assetti finanziari e geo/politici.
Quindi, era evidente a dire di parte resistente, il concorso del creditore ex.artt. 1227 e ss c.c. nella causazione dell'asserito danno sofferto e a chiarire la posizione della resistente Società soccorreva il comunicato dell' [...] nel Parte_2 quale veniva segnalata per le scuole l'enorme difficoltà a ricevere gli arredi nei mesi di giugno e luglio
..... condizioni che, però, venivano stravolte dalla scelta di diverse e nuove politiche finanziarie e di mercato che coinvolgevano l'intero comparto, quindi anche la clientela che aveva scelto di non accedere al PON.
Quindi la resistente affermava di aver chiesto agli Istituti Finanziari di erogare somme proponendo la cessione dei crediti portati dalle fatture certificate, per merce già consegnata, ottenendo un netto diniego, pur persi- stendo la denunciata incerta situazione negli scambi commerciali, così che con nota del 3.10.2023, ore 17.50, la convenuta comunicava all'Istituto istante la consegna del materiale disponibile e il montaggio successiva- mente al 13.10.2023.
L'adempimento parziale offerto dalla Società resistente rappresentava,a dire della stessa, oltre il 30%( €
8.310,92) del valore degli arredi scolastici, prestazione che avrebbe estinto una parte proporzionale dell'obbli- gazione, impedendo la risoluzione quantomeno, dell'intero contratto.
Su tali premesse, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex.art. 1453 e ss c.c. e quella connessa di risarcimento del danno in quanto infondata in diritto e condannarsi come rappresentato, alla restituzione, in favore dell' [...] 1' Controparte_1
,
CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 1.424,18, oltre interessi di legge, pari all'im- porto della fideiussione escussa. Sul punto rileva che la Società convenuta, con missiva del 23.11.2023, a firma dello scrivente Professionista, chiedeva la restituzione dell'importo sopra indicato in quanto illegittimamente corrisposto dalla Controparte_5 ll'IC Bastia Umbra 1, invito rimasto disatteso.
In via subordinata la resistente spiegava domanda riconvenzionale affinchè il Tribunale avesse dichiarato a risoluzione per impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, diventata impossibile per una causa non imputabile al debitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1463 e 1256 c.c., del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia attraverso l'ordine del 10.01.2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restitu- zione in favore della Società convenuta, della somma di € 1.424,18, oltre interessi di legge, pari all'importo della fideiussione escussa.
All'udienza del 24.7.2025 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rinviando all'udienza del 15.1.2025, da svolgersi in forma scritta ex art. 127 ter cp.c., dove fissava l'udienza di discussione ex art. 189 c.p.c.al 4.6.2025,previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive e repliche, dove riservava la decisione.
Il contratto vede contrapporsi due soggetti: il creditore e il debitore: il primo è colui che deve ricevere la pre- stazione, il secondo è chi ha invece l'obbligo di eseguirla e l'inadempimento contrattuale è disciplinato dall'ar- ticolo 1218 del codice civile, ai sensi del quale: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da im- possibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" si che dalla lettura della disposizione, emerge che l'inadempimento può essere totale o parziale,adempimento non corrispondente a quanto pattuito e che il debitore è responsabile anche in caso di ritardo. In quest'ultima ipotesi l'ordinamento, al fine di tutelare la posizione del creditore, prevede l'istituto della mora che comporta, a carico del debitore, l'obbligo di risarcire il danno e il passaggio nei suoi confronti, in quanto parte inadempiente, del rischio dell'impossibilità soprav- venuta non imputabile (art 1221 C.C.).
Finalità dell'azione risarcitoria ex art. 1218 c.c. è di reintegrare il patrimonio del creditore nella stessa misura in cui si troverebbe se il debitore avesse eseguito la sua prestazione, che con il risarcimento viene sostituita dal corrispondente valore monetario. L'obbligo risarcitorio tuttavia non è l'unico rimedio esperibile in caso d'ina- dempimento del debitore,da valutarsi secondo i criteri di diligenza media e specifica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1176 C.C.)in quanto ci sono altre due azioni che il creditore può esercitare: l'azione di esatto adempi- mento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall'esatta e tempestiva attività del debitore, soddisfacendo pienamente il suo diritto,stante che la prestazione risarcitoria non è satisfattoria poiché rappresenta solo l'equivalente in denaro di quanto pattuito originariamente;
l'azione di risoluzione del contratto, con cui invece il creditore manifesta formalmente il suo disinteresse finale e asso-
luto a ottenere la prestazione da parte del debitore che, a differenza della precedente, presenta il carattere della definitività, poiché impedisce al creditore qualsiasi ripensamento in merito all'adempimento.
In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della stessa da parte del debitore o a sua utilizzazione ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore, ed il suo interesse a ricevere la presta- zione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbliga-
zione.
Sulla base dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile in modo definitivo e totale. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell' adempimento, ma l'obbligazione si estingue se l'im- possibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conse- guirla. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, l'obbligazione si estingue ed il debitore si li- bera, ex art. 1258 c.c., eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
L'impossibilità sopravvenuta si verifica altresì quando una situazione che impedisce l'adempimento della pre- stazione non era prevedibile al momento della costituzione del rapporto obbligatorio e non deve essere supe- rabile con la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta al debitore.tento che la giurisprudenza chiari- sce che la maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento non basta a configurare l'impossibilità sopravve- nuta, intesa come assoluta, consistente nella non eseguibilità tecnica della prestazione e non nella mera mag- giore onerosità o difficoltà dell'esecuzione da parte del debitore. In sostanza, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue la obbligazione è da intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella so- pravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento.( Tribu- nale sez. II - Reggio Calabria, 27/11/2019, n. 1584 Cass. 15 novembre 2013, n. 25777). È fondamentale, allora, che il debitore dimostri che la situazione impeditiva sia tale da non poter essere superata con uno sforzo ragio- nevole e pertanto,,in tema di responsabilità ex contractu, affinché l'impossibilità della prestazione rappresenti causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere data prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che non ha consentito l'esecuzione della prestazione dovuta non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis (Tribunale sez. VII - Milano, 23/09/2024, n. 8223. Cassazione civile sez. III - 20/04/2023, n. 10683).
Alla luce delle premesse di cui sopra,a fronte del contratto di fornitura di materiale per la “Realizzazione di ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'infanzia” finanziato “..con i fondi resi disponibili dal Regola- mento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il rego- lamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
(REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).... Gli interventi ammissibili pre- vedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle se- zioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni ..."(v.doc.n.1 di parte attrice),stipulato in data 13.2.2023 laddove parte attrice emetteva “ DETERMINA Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto su Me.Pa. della fornitura del materiale sopra elencato per l'attuazione del progetto in oggetto alla ditta con sede in Avellino (AV), via Aldo pini, 8 - CAP 83100 - Controparte_2 Partita Iva P.IVA_3 di autorizzare la spesa complessiva € 28.483,63 IVA esclusa (34.750,03 IVA in- clusa) da imputare all'esercizio finanziario 2023; di nominare la Prof.ssa Persona_1 DS di questa isti- tuzione scolastica, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza" la convenuta si impegnava a fornire, entro il termine di giorni 45 dalla sottoscrizione del contratto per i seguenti Istituti scolastici facenti parte dell'Istituto comprensivo:
Infanzia U.Fifi
N.6 Divani 3 posti diversi colori
N.8 Divani 2 posti vari colori
N.7 Pouf natura con N.5 contenitori
N.2 cucine angolari in legno
☐ N.3 materassi con velcro
N.1 carrello psicomotorio
N.1 carrello musicale
N.10 cuscino scarica rabbia
N.3 percorsi sensoriali
N.1 composizione cubo
N. 3 borse con burattini N.2 borse sensoriali
N. 1 libreria bifacciale
N.1 tappetone gioco tris
| N.1 pannello sensoriale liquidi colorati
N.1 set palline sensoriali luminose
N.6 dadi con numeri e punti
☐ N.3 tappetone antitrauma
N.5 set frecce curve e dritte
N.5 kit forma trasparenti
N.4 confezioni costruzioni in legno 100 pezzi
N.2 set Pouf emozioni
N.4 confezioni costruzioni di diverse forma con animali
N. 2 cucina gioco
N.2 kit cucina 71 pezzi
N. 2 set mobili arcobaleno
N.5 giochi incastri
N.1 tamburello con battente
| N.2 puzzle magnetici
N.1 gioco tocca e indovina
N.1 libreria curva circolare
☐ N.1 divanetto fiore
Infanzia Per_2 II"
☐ N.4 sedie colore azzurro
☐ N.2 Mobili fattoria
N.2 mensole chiare
N.2 albero delle presenze
N.1 armadio locomotiva
N.3 armadio carrozza vari tipi con n.2 sopralzo
N.7 mobile decorato vari tipi (gnomi, castello, principe, cavaliere)
N.3 mobile spogliatoio a 9 posti
N.4 mobile spogliatoio 6 posti
N.1 scrivania piccola
N.2 specchio con cornice in legno con decoro
N.1 mensola
| N.8 etichette portafoto autoadesive.
Come emerge dalle produzioni documentali di parte attrice, il termine originario di consegna del materiale commissionato fissato 31.7.2023 veniva prorogato al 20.10.2023 e nonostante ciò,a fronte del sollecito di parte attrice rivolto a parte convenuta di adempimento della prestazione contrattuale posta a carico della stessa entro il 13.10.2023 trasmesso con missiva del 3.10.2023, stante l'onere di rendicontazione posto a carico di parte attrice, pena la perdita del finanziamenti pubblico, con e mail in pari data del 3.10.2023 questa asseriva
"...in risposta alla vostra comunicazione posso proporre la consegna del materiale disponibile (vedi ddt prov- visori in allegato) e il montaggio successivamente dopo il 13/10/2023 da concordare in base alle vostre dispo- nibilità. Condividiamo il vostro rammarico per eventuali inadempienze, delle quali cause sono imputabili in maggior parte alle scadenze inadeguate del bando, ben esposte al MIUR dalle associazioni di categoria".
Quindi parte convenuta solo nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell'Est Europa anche perché.come evincibile dalla comunicazione di allegata da parte convenuta, tale circostanza aveva indotto alla richiesta di una proroga del Parte_4
termine finale e chiusura del finanziamento, che in effetti veniva concessa, non al 30.10.2023 come richiesto da tale associazione ma al 20.10.2023.
Evidentemente una fornitura parziale e "successivamente dopo il 13.10.2023 da concordare..."non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, ma costituisce inadempimento, anche alla luce delle affermazioni di parte convenuta che asserisce "L' Controparte 2 ha accettato le numerose proposte, quindi gli ordini, in quanto, come accaduto per il passato, era sicura di poter usufruire/godere delle condizioni da sempre offerte dagli istituti finanziari e di poter confidare nelle tempiste ormai consolidate, con i fornitori e con le stazioni appaltanti, rectius Istituti Scolastici, ossia, Parte_3 fino a € 200.000,00; pagamento da parte delle stazioni appaltanti a 30/45 giorni, linee di credito con i fornitori a 45/60 gg...." condizioni o prassi che,sostiene parte convenuta sarebbero state “... completamente stravolte dalla scelta di diverse e nuove politiche finanziarie e di mercato che hanno coinvolto l'intero comparto, quindi anche la clientela che aveva scelto di non accedere al PON." ma, oltre alla mancanza di prova dell' incidenza di tali circostanze sull'adempimento di parte con- venuta, che era precipuo onere della stessa fornire, come sopra evidenziato, non costituisce impossibilità so- pravvenuta della prestazione posta in capo ad uno dei contraenti una impossibilità consistente nella mera mag- giore onerosità o difficoltà dell'esecuzione da parte del debitore o dovuta ad errate valutazioni e previsioni di mercato e di accesso al credito da parte della stessa.
La domanda va quindi accolta e per l'effetto, va dichiarato l'inadempimento di Controparte_2 l'inter- venuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l'I.C. Bastia 1 attraverso l'ordine del 10.01.23 e la stessa va condannata al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo;
Si rigetta di conseguenza domanda riconvenzionale di per ritenuta infondatezza della Controparte_2
stessa la medesima va condannata alla rifusione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di PE Dr.Alberta Balloni,definitivamente pronunciando sulla domanda dell' (CF P.IVA_1 , in persona del legale rappresentanteControparte_1 pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PE (CF
P.IVA 2 ), presso cui sede è ex lege domiciliato in PE via degli Offici n. 14 (PEC: E_4 [...]
- FAX 075/5736656)
contro
Controparte_2 C.F. e P.I. P.IVA_3 in personaEmail_5 del legale rapp.te p.t. Controparte_3 "con sede in Mercogliano (Av), alla Codice Fiscale_1
via Aldo Pini,8, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione,3, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Sasso, Codice Fiscale_2 , dal quale era rappresentata e difesa giusta separata procura spe- و
ciale rilasciata in calce al detto atto, sottoscritta dalla convenuta e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM44/2011 così come modificato dal
DM 48/13, e da considerarsi rilasciata in calce al detto atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec Email_2 persona del legale Controparte_6Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara l'inadempimento di rappresentante p.t. e l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura concluso con l' Controparte_1
[...] di CP_1 attraverso l'ordine del 10.01.23; condanna Controparte_2 al risarcimento del di CP_1 dalla perdita del finanziamento di 34.750,03,Controparte_1 danno causato all'
determinato in € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l'importo della fideiussione escussa di € 1.424,18), oltre agli interessi legali dal 20.10.23 al saldo effettivo;
Rigetta di conseguenza domanda riconvenzionale di Controparte_2 er ritenuta infondatezza della stessa e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese ed onorari di lite, liquidati come segue:€.7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
PE 2.7.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2023. Veniva evidenziato, altresì Quale ulteriore problematica a soddisfare le richieste delle migliaia scuole dell'infanzia nei tempi stabiliti, che il comparto, a causa dell'embargo su materiali provenienti dalla
Russia, Bielorussia e Ucraina, hanno difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50%, per la produzione di arredi per le scuole dell'infanzia...risulta, inoltre, difficile reperire alcune componenti tecnolo- giche che in buona parte competono alla chiusura del finanziamento in tutte le sue parti.....".
La resistente continuava asserendo di aver accettato le numerose proposte, quindi gli ordini, in quanto era sicura di poter usufruire/godere delle condizioni da sempre offerte dagli istituti finanziari e di poter confidare nelle tempiste ormai consolidate, con i fornitori e con le stazioni appaltanti, ossia, Parte_3 fino a € 200.
000,00; pagamento da parte delle stazioni appaltanti a 30/45 giorni, linee di credito con i fornitori a 45/60 gg,