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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6085/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 RIT EX UPICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 DOGANE-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 REC.CREDITO.IMP 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 29.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 21.10.2025 intimazione di pagamento di € 152888.47 relativa a tredici cartelle.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da ADER in relazione alla cartelle n. 29320200032689634000, n. 29320210111675426000, n. 29320210156154490000, n.
29320220028183948000 e n. 29320240016155471000, tutte aventi come ente impositore la Regione
Calabria.
Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'art.24 Cost., ha dichiarato -in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Evidente che tale disciplina si applica ai soli soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, fattispecie differente dalla presente ove il concessionario è ADER.
Nel merito il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle, ADER ha comprovato l'avvenuta notifica a mezzo posta delle stesse. La notifica è stata effettuata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario ovvero per compita giacenza.
Nulla ha eccepito parte ricorrente a fronte della produzione documentale di parte resistente. Va comunque osservato che nella specie la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale (notifica disciplinata dalla L 890/82). L'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può sempre essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Laddove consentito dalla legge, inoltre, la notificazione postale degli atti tributari può essere eseguita in via “diretta” anche mediante raccomandata c.d. “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco. Si tratta, tra le altre, delle ipotesi disciplinate dagli articoli: 60, commi primo, lettera e-bis), e quarto, del D.P.R. n. 600 del 1973; 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 1990, n. 331; 54, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, nei casi di notificazione eseguita “direttamente” dall'Ufficio a mezzo del servizio postale – sia mediante raccomandata “ordinaria”, ma anche tramite raccomandata AG ai sensi dell'articolo 14 della legge n.
890 del 1982 - si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati v. Allegato A208
alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. 27 luglio 2018, n. 19970, Cass., 22 ottobre 2019, n. 26897; 30 settembre 2019, n. 24248;
1 agosto 2019, n. 20738; 22 luglio 2019, n. 19711; 11 giugno 2019, n. 15731; 29 maggio 2019, n.
14635; 19 aprile 2019, n. 11137.) In proposito è opportuno citare anche quanto chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018, con cui sono state dichiarate non fondate le censure, formulate con riguardo agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, relative alla disciplina (identica a quella di cui si discute) sulla notificazione diretta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento (v. anche Cass., 6 febbraio 2019, n. 3425). Nelle medesime pronunce è stato altresì chiarito che, stante l'applicazione alla notifica postale “diretta” del regime delle raccomandate “ordinarie”: • non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
• l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
• in caso di consegna del piego a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l'invio a quest'ultimo di alcuna raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
Ancora di recente la Corte di Cassazione ord.
6.11.2025 n. ordinanza n. 28618 ha ribadito che la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982. In particolare ove la notifica sia eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n.
890/1982, vale a dire in via diretta, la stessa segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta: ovvero non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. Diversa, precisa l'ordinanza, è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione (nella specie) non solo la notifica era stata eseguita a mani del portiere dello stabile in cui era il recapito dell'interessato, ma per di più, nell'avviso di ricevimento del piego postale, era stato anche dato atto dell'invio della Can, “rispetto alla quale è sufficiente la prova del relativo invio”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024) è costante nell'affermare che, “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa” (prevista dall'articolo 7 della legge n. 890/1982, che dopo aver individuato al comma 2 i soggetti - persona di famiglia, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in subordine, portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario - abilitati alla ricezione per conto del diretto interessato, nel successivo comma 3 stabilisce che ogniqualvolta il piego non viene consegnato personalmente al diretto interessato, “l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Al riguardo, è costante l'orientamento secondo il quale il rispetto dell'iter normativo della fattispecie notificatoria nei casi, diversi da quelli della notifica diretta, in cui è richiesto l'invio al destinatario della Can, è garantito attraverso la semplice spedizione di detta comunicazione, senza che sia necessario verificarne l'effettiva ricezione (cfr Cassazione, pronunce nn. 13432/2020, 4987/2021, 2377/2022 e 34824/2023).
Con particolare riferimento all'ipotesi che ci occupa di recente la Cassazione ha ribadito come “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita dal concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890. In caso di mancato recapito per assenza del destinatario e conseguente deposito in giacenza presso l'ufficio postale, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, inteso come immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario, applicandosi in via analogica la regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è richiesta la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuto deposito, essendo sufficiente l'attestazione del rilascio dell'avviso di giacenza contenuta nell'avviso di ricevimento, che costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. La spedizione della comunicazione di avvenuto deposito costituisce un adempimento cui l'agente postale non è tenuto nella notifica postale diretta ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973” (cfr. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 18880 del 10 luglio
2025).
Ebbene nella specie il concessionario ha versato in atti l'avviso di ricevimento della notifica, con le annotazioni sopra indicate.
Alle cartelle è – anche - seguita la notifica di altre intimazioni, preavvisi di fermo e richieste di compensazione (cfr. doc. in atti), senza alcuna contestazione sul punto da parte ricorrente.
In ordine alle precedenti intimazioni, il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato
«avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass.
Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione
(decennale/triennale) era maturata.
In relazione ai vizi formali.
In ordine alla eccepita mancata allegazione delle cartelle all'intimazione è sufficiente richiamare
Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022 che in motivazione così chiarisce la questione : “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsti dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del
31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto de1la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
(vedi cass. sez. 5 n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.”
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER, liquidate in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6085/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 RIT EX UPICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 DOGANE-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259025739506000 REC.CREDITO.IMP 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 29.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 21.10.2025 intimazione di pagamento di € 152888.47 relativa a tredici cartelle.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da ADER in relazione alla cartelle n. 29320200032689634000, n. 29320210111675426000, n. 29320210156154490000, n.
29320220028183948000 e n. 29320240016155471000, tutte aventi come ente impositore la Regione
Calabria.
Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'art.24 Cost., ha dichiarato -in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Evidente che tale disciplina si applica ai soli soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, fattispecie differente dalla presente ove il concessionario è ADER.
Nel merito il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle, ADER ha comprovato l'avvenuta notifica a mezzo posta delle stesse. La notifica è stata effettuata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario ovvero per compita giacenza.
Nulla ha eccepito parte ricorrente a fronte della produzione documentale di parte resistente. Va comunque osservato che nella specie la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale (notifica disciplinata dalla L 890/82). L'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può sempre essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Laddove consentito dalla legge, inoltre, la notificazione postale degli atti tributari può essere eseguita in via “diretta” anche mediante raccomandata c.d. “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco. Si tratta, tra le altre, delle ipotesi disciplinate dagli articoli: 60, commi primo, lettera e-bis), e quarto, del D.P.R. n. 600 del 1973; 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 1990, n. 331; 54, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, nei casi di notificazione eseguita “direttamente” dall'Ufficio a mezzo del servizio postale – sia mediante raccomandata “ordinaria”, ma anche tramite raccomandata AG ai sensi dell'articolo 14 della legge n.
890 del 1982 - si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati v. Allegato A208
alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. 27 luglio 2018, n. 19970, Cass., 22 ottobre 2019, n. 26897; 30 settembre 2019, n. 24248;
1 agosto 2019, n. 20738; 22 luglio 2019, n. 19711; 11 giugno 2019, n. 15731; 29 maggio 2019, n.
14635; 19 aprile 2019, n. 11137.) In proposito è opportuno citare anche quanto chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018, con cui sono state dichiarate non fondate le censure, formulate con riguardo agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, relative alla disciplina (identica a quella di cui si discute) sulla notificazione diretta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento (v. anche Cass., 6 febbraio 2019, n. 3425). Nelle medesime pronunce è stato altresì chiarito che, stante l'applicazione alla notifica postale “diretta” del regime delle raccomandate “ordinarie”: • non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
• l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
• in caso di consegna del piego a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l'invio a quest'ultimo di alcuna raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
Ancora di recente la Corte di Cassazione ord.
6.11.2025 n. ordinanza n. 28618 ha ribadito che la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982. In particolare ove la notifica sia eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n.
890/1982, vale a dire in via diretta, la stessa segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta: ovvero non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. Diversa, precisa l'ordinanza, è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione (nella specie) non solo la notifica era stata eseguita a mani del portiere dello stabile in cui era il recapito dell'interessato, ma per di più, nell'avviso di ricevimento del piego postale, era stato anche dato atto dell'invio della Can, “rispetto alla quale è sufficiente la prova del relativo invio”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024) è costante nell'affermare che, “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa” (prevista dall'articolo 7 della legge n. 890/1982, che dopo aver individuato al comma 2 i soggetti - persona di famiglia, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in subordine, portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario - abilitati alla ricezione per conto del diretto interessato, nel successivo comma 3 stabilisce che ogniqualvolta il piego non viene consegnato personalmente al diretto interessato, “l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Al riguardo, è costante l'orientamento secondo il quale il rispetto dell'iter normativo della fattispecie notificatoria nei casi, diversi da quelli della notifica diretta, in cui è richiesto l'invio al destinatario della Can, è garantito attraverso la semplice spedizione di detta comunicazione, senza che sia necessario verificarne l'effettiva ricezione (cfr Cassazione, pronunce nn. 13432/2020, 4987/2021, 2377/2022 e 34824/2023).
Con particolare riferimento all'ipotesi che ci occupa di recente la Cassazione ha ribadito come “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita dal concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890. In caso di mancato recapito per assenza del destinatario e conseguente deposito in giacenza presso l'ufficio postale, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, inteso come immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario, applicandosi in via analogica la regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è richiesta la produzione in giudizio della comunicazione di avvenuto deposito, essendo sufficiente l'attestazione del rilascio dell'avviso di giacenza contenuta nell'avviso di ricevimento, che costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. La spedizione della comunicazione di avvenuto deposito costituisce un adempimento cui l'agente postale non è tenuto nella notifica postale diretta ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973” (cfr. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 18880 del 10 luglio
2025).
Ebbene nella specie il concessionario ha versato in atti l'avviso di ricevimento della notifica, con le annotazioni sopra indicate.
Alle cartelle è – anche - seguita la notifica di altre intimazioni, preavvisi di fermo e richieste di compensazione (cfr. doc. in atti), senza alcuna contestazione sul punto da parte ricorrente.
In ordine alle precedenti intimazioni, il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato
«avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass.
Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione
(decennale/triennale) era maturata.
In relazione ai vizi formali.
In ordine alla eccepita mancata allegazione delle cartelle all'intimazione è sufficiente richiamare
Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022 che in motivazione così chiarisce la questione : “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsti dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del
31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto de1la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
(vedi cass. sez. 5 n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.”
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER, liquidate in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)