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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1692/2024
Oggi 13 giugno 2025, innanzi al dott. Michele Dentale, è comparso l'avv. Alfonso Mainelli il quale rinuncia alla richiesta del deferito interrogatorio formale e, riportandosi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che il sig. Giudice voglia decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con rinuncia ai termini. E' presente l'avv. Rosario Ciccotelli il quale si riporta interamente alla memoria di costituzione depositata in data odierna e chiede un rinvio dell'udienza al fine di consentire alla parte resistente, previa concessione di un congruo termine, di rilasciare l'immobile. L'avv. Mainelli si oppone ed insiste affinchè la causa venga decisa. L'avv. Ciccotelli impugna e contesta la domanda di risarcimento del danno perché infondata e non provata.
Il Giudice
Provvede come da allegata sentenza.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Dentale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1692 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OCCUPAZIONE SENZA TITOLO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Alfonso Mainelli presso il cui studio professionale, in
Bojano C.so F. Amatuzio n. 122, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura alle liti in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Rosario Ciccotelli e dall'Avvocato Lucia Muccino presso il cui studio professionale in Campobasso via XXIV Maggio n. 137, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. esponeva di essere proprietario, per essere a lui pervenuto con decreto di Parte_1
trasferimento del 13.5.2010 reso dal Tribunale di Campobasso nella procedura immobiliare iscritta al n.
170/1995, dell'immobile sito in via Calabria n. 6 del Comune di Campobasso (F.57, p.lla 939 sub 50)
concesso in comodato gratuito, con contratto del 29.4.2017, registrato il 26.6.1017, al sig. CP_1
che alla scadenza del contratto l'immobile non veniva riconsegnato ma, in data 9.1.2019 il sig.
[...]
sottoscriveva un impegno di rilascio entro il 30.7.2019; che, rimasto inadempiente anche a tale CP_1
ultimo impegno, il ricorrente inviava racc. a.r. intimandogli di rilasciare l'immobile entro il 5.8.2019.
Sulla base di tali premesse e non avendo parte resistente rilasciato l'immobile, il sig. Parte_1
pagina 2 di 6 così concludeva:” accogliere il ricorso;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile oggetto di
causa senza giusto titolo da parte del comodatario;
per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile,
libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente, immediatamente oppure entro il termine
ritenuto congruo dal Giudice;
sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in
favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa, calcolati in euro 17.463,00, o alla somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
in subordine, valutare i danni secondo equità”.
Con memoria depositata il 13 giugno 2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva CP_1
al rilascio chiedendo un congruo termine per reperire altro immobile, tuttavia impugnava la domanda di risarcimento del danno perché incongrua rispetto alle condizioni in cui versava e versa ancora oggi l'immobile.
Ciò premesso, la domanda di rilascio è fondata e va pertanto accolta.
La proprietà dell'immobile per cui è causa da parte del ricorrente risulta dimostrata per effetto del titolo di proprietà, rappresentato dal decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Campobasso in data
13.5.2020, registrato il successivo 8 giugno 2010, reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 170/1995.
La documentazione in atti e, comunque, la dichiarazione confessoria resa dal sig. in data CP_1
9 gennaio 2019 e lo stesso contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha poi chiarito che l'immobile in esame risulta attualmente ancora occupato dallo stesso sig. . CP_1
Non v'è ragione, pertanto, per disattendere il contenuto di questi elementi di prova, non smentiti da elementi di segno contrario, unitamente al contegno processuale ed extraprocessuale censurabile del resistente il quale, sebbene ritualmente invitato in sede di mediazione a dirimere la controversia nonché
convenuto nel presente giudizio, ha inteso continuare ad occupare l'immobile senza dimostrare l'esistenza di un valido titolo che lo legittimasse a tanto.
Da tali comportamenti questo giudicante ai sensi dell'art. 116 c.p.c. può senz'altro trarre argomenti di prova e, pertanto, affermare senza ombra di dubbio che tale condotta sia del tutto ingiustificata. Risulta
pagina 3 di 6 pertanto comprovato che, nel caso di specie, non solo non sussiste un giustificato motivo per il quale il sig. non abbia conciliato la controversia già in sede di mediazione, ma che tale sua decisione CP_1
unitamente alla illegittima continuazione dell'occupazione dell'immobile è del tutto irragionevole ed inescusabile.
La condotta occupativa è poi desumibile dalla confessione stragiudiziale resa in data 9 gennaio 2019,
non disconosciuta nel presente giudizio, con la quale il sig. , pur consapevole dell'occupazione CP_1
abusiva dell'immobile, chiedeva concedersi altro termine per il rilascio, reiterata nella comparsa di costituzione e risposta che, allo stato e pur comprendendo umanamente le condizioni fisiche precarie del resistente, non può essere accordato.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente con raccomandata a/r datata 28 luglio
2019, regolarmente ricevuta, inviava al sig. la richiesta di rilascio e restituzione dell'immobile CP_1
oggetto di comodato gratuito libero da cose e persone.
Ebbene, il rifiuto opposto dall'odierno resistente a fronte della richiesta di rilascio formulata dal ricorrente debba ritenersi del tutto illegittima.
Il comodato costituisce, per espressa previsione normativa, un contratto connotato dalla temporaneità
dell'uso della cosa fattone dal comodatario, con conseguente obbligo di restituzione della stessa alla scadenza del termine pattuito.
Alla luce di quanto esposto, accertato e dichiarato il contratto di comodato d'uso in essere tra le parti e la scadenza del termine pattuito, deve essere dichiarato che il resistente occupa senza titolo l'immobile per cui è causa, di proprietà del sig. , e per l'effetto deve essere condannato all'immediato Parte_1
rilascio dello stesso, con conseguente sgombero dello stesso da tutte le attrezzature da questa collocate al suo interno.
Ciò detto, la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario per così lungo tempo determina come conseguenza naturale il riconoscimento a favore dello stesso di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
pagina 4 di 6 E' noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: "in caso di occupazione senza titolo di un
cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa discendendo dalla perdita della
disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso" (cfr. Cass. n. 14222/2012).
Tuttavia, tale principio va adeguato alle ultime recenti decisioni della Suprema Corte che richiede per la parte danneggiata quantomeno l'onere di allegare le situazioni di fatto dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza: “Il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può
essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere
probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr. Cass.
n. 11203/2019).
Si richiede, in sostanza, che la parte danneggiata alleghi e provi il fatto base da cui discendi il pregiudizio e cioè, il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità
dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (ad es. locazione) o per uso proprio (cfr.
Cass. 25898/2016).
Ancora sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece,
non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (cfr. Cass. S.U. n.
33645/2022).
Più nello specifico, il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno subito per occupazione illegittima da parte di un terzo (privato) implica, che il proprietario è tenuto ad allegare,
per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito.
pagina 5 di 6 La Suprema Corte ha chiarito che quando il pregiudizio viene quantificato con la mancata percezione del canone locativo di mercato, si rientra nell'alveo della perdita subita e, quindi, del danno emergente
(cfr. Cass. citata).
Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto né provato alcunchè sulla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, Consegue che la richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione non può essere accolta.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va accolta limitatamente al rilascio del bene. La
regolazione delle spese della lite segue la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando all'odierna udienza del 13 giugno 2025 sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. , così provvede: Parte_1 CP_1
- condanna a rilasciare immediatamente, in favore del sig. , CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Campobasso via Calabria n. 6 (F.57, p.lla 939 sub 50);
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna il resistente, al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1
determina in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 264,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 13 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1692/2024
Oggi 13 giugno 2025, innanzi al dott. Michele Dentale, è comparso l'avv. Alfonso Mainelli il quale rinuncia alla richiesta del deferito interrogatorio formale e, riportandosi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che il sig. Giudice voglia decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con rinuncia ai termini. E' presente l'avv. Rosario Ciccotelli il quale si riporta interamente alla memoria di costituzione depositata in data odierna e chiede un rinvio dell'udienza al fine di consentire alla parte resistente, previa concessione di un congruo termine, di rilasciare l'immobile. L'avv. Mainelli si oppone ed insiste affinchè la causa venga decisa. L'avv. Ciccotelli impugna e contesta la domanda di risarcimento del danno perché infondata e non provata.
Il Giudice
Provvede come da allegata sentenza.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Dentale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1692 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OCCUPAZIONE SENZA TITOLO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Alfonso Mainelli presso il cui studio professionale, in
Bojano C.so F. Amatuzio n. 122, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura alle liti in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Rosario Ciccotelli e dall'Avvocato Lucia Muccino presso il cui studio professionale in Campobasso via XXIV Maggio n. 137, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. esponeva di essere proprietario, per essere a lui pervenuto con decreto di Parte_1
trasferimento del 13.5.2010 reso dal Tribunale di Campobasso nella procedura immobiliare iscritta al n.
170/1995, dell'immobile sito in via Calabria n. 6 del Comune di Campobasso (F.57, p.lla 939 sub 50)
concesso in comodato gratuito, con contratto del 29.4.2017, registrato il 26.6.1017, al sig. CP_1
che alla scadenza del contratto l'immobile non veniva riconsegnato ma, in data 9.1.2019 il sig.
[...]
sottoscriveva un impegno di rilascio entro il 30.7.2019; che, rimasto inadempiente anche a tale CP_1
ultimo impegno, il ricorrente inviava racc. a.r. intimandogli di rilasciare l'immobile entro il 5.8.2019.
Sulla base di tali premesse e non avendo parte resistente rilasciato l'immobile, il sig. Parte_1
pagina 2 di 6 così concludeva:” accogliere il ricorso;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile oggetto di
causa senza giusto titolo da parte del comodatario;
per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile,
libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente, immediatamente oppure entro il termine
ritenuto congruo dal Giudice;
sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in
favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa, calcolati in euro 17.463,00, o alla somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
in subordine, valutare i danni secondo equità”.
Con memoria depositata il 13 giugno 2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva CP_1
al rilascio chiedendo un congruo termine per reperire altro immobile, tuttavia impugnava la domanda di risarcimento del danno perché incongrua rispetto alle condizioni in cui versava e versa ancora oggi l'immobile.
Ciò premesso, la domanda di rilascio è fondata e va pertanto accolta.
La proprietà dell'immobile per cui è causa da parte del ricorrente risulta dimostrata per effetto del titolo di proprietà, rappresentato dal decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Campobasso in data
13.5.2020, registrato il successivo 8 giugno 2010, reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 170/1995.
La documentazione in atti e, comunque, la dichiarazione confessoria resa dal sig. in data CP_1
9 gennaio 2019 e lo stesso contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha poi chiarito che l'immobile in esame risulta attualmente ancora occupato dallo stesso sig. . CP_1
Non v'è ragione, pertanto, per disattendere il contenuto di questi elementi di prova, non smentiti da elementi di segno contrario, unitamente al contegno processuale ed extraprocessuale censurabile del resistente il quale, sebbene ritualmente invitato in sede di mediazione a dirimere la controversia nonché
convenuto nel presente giudizio, ha inteso continuare ad occupare l'immobile senza dimostrare l'esistenza di un valido titolo che lo legittimasse a tanto.
Da tali comportamenti questo giudicante ai sensi dell'art. 116 c.p.c. può senz'altro trarre argomenti di prova e, pertanto, affermare senza ombra di dubbio che tale condotta sia del tutto ingiustificata. Risulta
pagina 3 di 6 pertanto comprovato che, nel caso di specie, non solo non sussiste un giustificato motivo per il quale il sig. non abbia conciliato la controversia già in sede di mediazione, ma che tale sua decisione CP_1
unitamente alla illegittima continuazione dell'occupazione dell'immobile è del tutto irragionevole ed inescusabile.
La condotta occupativa è poi desumibile dalla confessione stragiudiziale resa in data 9 gennaio 2019,
non disconosciuta nel presente giudizio, con la quale il sig. , pur consapevole dell'occupazione CP_1
abusiva dell'immobile, chiedeva concedersi altro termine per il rilascio, reiterata nella comparsa di costituzione e risposta che, allo stato e pur comprendendo umanamente le condizioni fisiche precarie del resistente, non può essere accordato.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente con raccomandata a/r datata 28 luglio
2019, regolarmente ricevuta, inviava al sig. la richiesta di rilascio e restituzione dell'immobile CP_1
oggetto di comodato gratuito libero da cose e persone.
Ebbene, il rifiuto opposto dall'odierno resistente a fronte della richiesta di rilascio formulata dal ricorrente debba ritenersi del tutto illegittima.
Il comodato costituisce, per espressa previsione normativa, un contratto connotato dalla temporaneità
dell'uso della cosa fattone dal comodatario, con conseguente obbligo di restituzione della stessa alla scadenza del termine pattuito.
Alla luce di quanto esposto, accertato e dichiarato il contratto di comodato d'uso in essere tra le parti e la scadenza del termine pattuito, deve essere dichiarato che il resistente occupa senza titolo l'immobile per cui è causa, di proprietà del sig. , e per l'effetto deve essere condannato all'immediato Parte_1
rilascio dello stesso, con conseguente sgombero dello stesso da tutte le attrezzature da questa collocate al suo interno.
Ciò detto, la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario per così lungo tempo determina come conseguenza naturale il riconoscimento a favore dello stesso di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
pagina 4 di 6 E' noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: "in caso di occupazione senza titolo di un
cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa discendendo dalla perdita della
disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso" (cfr. Cass. n. 14222/2012).
Tuttavia, tale principio va adeguato alle ultime recenti decisioni della Suprema Corte che richiede per la parte danneggiata quantomeno l'onere di allegare le situazioni di fatto dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza: “Il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può
essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere
probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr. Cass.
n. 11203/2019).
Si richiede, in sostanza, che la parte danneggiata alleghi e provi il fatto base da cui discendi il pregiudizio e cioè, il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità
dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (ad es. locazione) o per uso proprio (cfr.
Cass. 25898/2016).
Ancora sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece,
non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (cfr. Cass. S.U. n.
33645/2022).
Più nello specifico, il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno subito per occupazione illegittima da parte di un terzo (privato) implica, che il proprietario è tenuto ad allegare,
per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito.
pagina 5 di 6 La Suprema Corte ha chiarito che quando il pregiudizio viene quantificato con la mancata percezione del canone locativo di mercato, si rientra nell'alveo della perdita subita e, quindi, del danno emergente
(cfr. Cass. citata).
Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto né provato alcunchè sulla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, Consegue che la richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione non può essere accolta.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va accolta limitatamente al rilascio del bene. La
regolazione delle spese della lite segue la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando all'odierna udienza del 13 giugno 2025 sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. , così provvede: Parte_1 CP_1
- condanna a rilasciare immediatamente, in favore del sig. , CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Campobasso via Calabria n. 6 (F.57, p.lla 939 sub 50);
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna il resistente, al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1
determina in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 264,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 13 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6