TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 28 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6573/2025 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Parte_1
WA IC, LA IE e AB AN, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_3
- Resistente -
Avente ad oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 1 luglio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue: di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, quale insegnante di scuola CP_1 primaria, con ultima sede di servizio presso l'I.C. San Giovanni Bosco di Giarre (CT); di avere precedentemente prestato servizio alle dipendenze della medesima amministrazione scolastica nell'a.s. 2017/2018, dall'1.12.2017 al 30.06.2018, per complessivi 212 giorni di servizio, presso l'I.C.
Tempesta di Catania, in qualità di insegnante di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del
1 rapporto di lavoro 17,38 giorni di ferie, dei quali solamente 4 fruiti, e 2 giorni per festività soppresse;
di avere prestato servizio nell'a.s. 2021/2022, dal 15.11.2021 al 30.06.2022, per complessivi 228 giorni di servizio, presso l'I.C. Campanella - Sturzo di Catania, in qualità di insegnante di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 18,69 giorni di ferie, dei quali solamente 3 fruiti, e 2 giorni per festività soppresse;
di avere prestato servizio nell'a.s. 2022/2023, dal 5.09.2022 al 30.06.2023, per complessivi 299 giorni di servizio, presso l'I.C. Campanella - Sturzo di Catania, in qualità di insegnante di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 24,51 giorni di ferie, dei quali solamente 3 fruiti, e 3 giorni per festività soppresse;
di avere prestato servizio nell'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 30.06.2024, per complessivi 304 giorni di servizio, presso l'I.C. Giuseppe Russo di Giarre (CT), in qualità di insegnante di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 24,92 giorni di ferie, dei quali solamente 4 fruiti,
e 3 giorni di festività soppresse.
Dolendosi della mancata retribuzione delle ferie non richieste e non godute - e la cui fruizione non sarebbe stata neppure sollecitata dall'Amministrazione scolastica, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale di legittimità e di merito specificamente richiamate
- adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere, nei confronti del , le seguenti testuali conclusioni: “Accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €=4.980,71= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/18, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 17 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale, eccepiti preliminarmente il giudicato e la prescrizione estintiva del credito Controparte_1 vantato ex adverso e, nel merito, l'infondatezza dei dati indicati dalla controparte per non avere considerato nel calcolo delle proprie pretese i giorni di sospensione del servizio disposti dalla legge, oltre che quelli richiesti a domanda, concludeva chiedendo: “
2 - Aderire all'orientamento del Tribunale di Milano;
- Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui sono sospese le lezioni ai sensi di Legge, di normativa e di CCNL, nel limite di 604,29 €; - Disporre condanna generica illiquida in subordine;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; - Compensare le spese di lite in estremo subordine.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale insegnante in virtù CP_1 di contratti a tempo determinato e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata dall'amministrazione scolastica, di “… inammissibilità per avere parte ricorrente già agito con giudizio allegato agli atti”, atteso che il procedimento richiamato dal ha avuto tutt'altro oggetto (carta elettronica docenti), per cui CP_1 non può sensatamente sostenersi che sia “… pertanto, maturato il giudicato ai sensi dell'art. 2909
c.c. ed art. 324 c.p.c.”.
D'altronde, nulla vietava alla parte istante di agire con separati giudizi per richiedere crediti di natura differente, ancorché derivanti da uno stesso rapporto contrattuale, essendo effettivamente distinte le partite richieste, riguardanti diritti distinti e con fondamento giuridico differente.
2.2. Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
3 risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, quanto alla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva con Ordinanza
n. 17643 del 20.06.2023, ha affermato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
2.3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
4 La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato Per_1 le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
5 Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
6 Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che
7 non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
8 scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.4. Venendo al caso di specie, va rilevato che emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del resistente negli aa.ss. 2017/2018, CP_1
9 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato correnti, rispettivamente, dall'1.12.2017 al 30.06.2018, dal 15.09.2021 al 30.06.2022, dal 5.09.2022 al
30.06.2023 e dall'1.09.2023 al 30.06.2024 (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte ricorrente).
2.5. Con riguardo agli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023, non è dato rinvenire in atti documentazione che confuti in qualche modo quanto prospettato dalla parte ricorrente con riguardo ai giorni di ferie asseritamente maturati in quei periodi (rispettivamente 17,38, 18,69 e 24,51), a quelli di fatto fruiti (rispettivamente, 4, 3 e 3) e a quelli spettanti per festività soppresse non godute
(rispettivamente, 2, 2 e 3); per cui, in assenza della dimostrazione da parte dell'Amministrazione scolastica, su cui incombeva l'onere precipuo, di avere invitato parte ricorrente nei suddetti anni scolastici a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità e, tantomento, dell'indicazione di eventuali giorni fruiti dalla parte ricorrente, potrà senz'altro prendersi come parametro di calcolo quanto indicato in ricorso,
e ciò anche atteso che il convenuto non ha specificamente contestato le somme poste alla CP_1 base dei calcoli, essendosi limitato a stilare un prospetto tenente conto anche dei giorni di sospensione del servizio disposto per legge.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022
e 2022/2023, nella misura - pari a complessivi € 3.469,09 (911,55 + 1.072,10 + 1.485,44), con conseguente condanna del al relativo pagamento oltre accessori Controparte_1 come per legge.
Va aggiunto che alla legittimità e correttezza della quantificazione testé operata non osta la computazione dei giorni maturati dall'insegnante in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024,
n. 8926)
10 2.6. Differente conclusione dovrà trarsi, invece, per quanto riguarda le pretese attoree relative all'a.s.
2023/2024, in tal caso avendo dato prova l'Amministrazione scolastica di avere invitato parte ricorrente a fruire delle ferie spettanti.
Dalla documentazione in atti emerge che l'Amministrazione scolastica ha quantificato come ferie spettanti (relativamente al servizio prestato dall'1.09.2023 al 30.06.2024) 24,92 giorni, di cui 15 (e non 4, come dichiarato da parte ricorrente) fruiti (alle seguenti date: 12.12.2023 e dal 14.06.2024 al
30.06.2024), per cui sarebbero residuati 9,92 giorni di ferie (cfr. comunicazione I.C. Giuseppe Russo di Giarre).
Nulla, comunque, spetta al suddetto titolo anche per i giorni di ferie non goduti che sarebbero residuati, e che non saranno fatti quindi oggetto di c.d. monetizzazione, posto che dalla documentazione in atti emerge, altresì - e come dichiarato nella stessa comunicazione appena richiamata - “… che già con circolare n. 160, prot.n. 14367 del 22-12-2023 si invitava tutto il personale a T.D. con contratto sino al 30-06-2024 a presentare la propria richiesta di ferie e, in caso contrario, della perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.” (cfr. circolare I.C. Giuseppe
Russo di Giarre n. 160, prot. n. 14367 del 22.12.2023).
A fronte di ciò del tutto generica e priva di specifica deduzione è la asserzione di parte ricorrente in ordine al mancato invito a fruire delle ferie e alle conseguenze del mancato godimento delle stesse.
2.7. In definitiva, all'esito della disamina complessiva della documentazione in atti deve concludersi che parte ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva richiesta esclusivamente con riguardo agli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023, nulla spettando, invece, per l'anno scolastico 2023/2024.
3. Le spese di lite, che vanno compensate per un quarto in ragione dell'esito della lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con la maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis del DM
55/141, vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 1 Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 ((è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento)) quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. 11 delle ferie non godute in relazione anni scolastici 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti nella misura pari a complessivi € 3.469,09, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
dichiara compensate per un quarto le spese di lite, che nel resto pone a carico del
[...]
e liquida in favore di in complessivi € 849,75 per Controparte_1 Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Catania, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU RE
12