Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9931/2023
Promossa da
C.F. 1 () rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 (c.f.
GIANFRANCO RODANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vecchia Ognina, 143
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI TOMASELLI e VALENTINA SCHILIRO', giusta procura generale in
Persona 1 di RomaNotar
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/9/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
dell'importo complessivo di euro 1.027,86.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo, rilevando che la pretesa creditoria avanzata dall' CP_1 trovasse fondamento solo sul dato formale rappresentato della quale società qualifica rivestita dallo stesso di amministratore della Controparte_2
avente ad oggetto “la gestione di impianti di distributori di carburante per la vendita al pubblico di prodotti petroliferi e loro derivati", come da visura camerale che allegava. Rilevava altresì che detta attività fosse cessata dal 20/9/2009, in seguito alla “risoluzione consensuale di contratto di cessione in uso gratuito" sottoscritta l'11/9/2009 dallo stesso e dalla quali contraenti, e Controparte_3
che detta cessazione di attività fosse stata comunicata ai fini IVA all'Agenzia delle Entrate in data
22/10/2009. Osservava inoltre che, secondo quanto emergesse dall'estratto conto previdenziale, la propria storia pensionistica si fosse fermata all'anno 2011, con reddito aziendale pari a zero, e che lo stesso fosse titolare di pensione di anzianità n. 36038184. Alla luce di quanto detto, contestava la sussistenza nella specie dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, e ciò tenuto conto della disciplina che regola l'assicurazione presso la suddetta gestione (L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) e della mancata ricorrenza nella specie delle ipotesi previste dalla legge. Osservava che, attesa l'inattività
della società a partire dal 2009, come da documentazione versata in atti, non potesse ravvisarsi nella specie alcuna partecipazione da parte dello stesso al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, quantomeno a partire dal suddetto anno, con la conseguenza che fosse venuto meno il presupposto dell'obbligo contributivo, secondo quanto richiesto dal citato art. 1 comma 203 della L.
662/1996. Osservava inoltre che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. circa l'esistenza della pretesa contributiva fosse a carico dell' CP_1, quale attore in senso sostanziale, quand' anche convenuto formalmente in giudizio da parte del ricorrente.
Concludeva che, alla luce della richiamata normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale data alla stessa, dovesse ritenersi illegittima la propria iscrizione alla Gestione commercianti, con la conseguenza che l'avviso di addebito impugnato dovesse essere annullato. Chiedeva in primo luogo la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, stante la fondatezza della domanda
(fumus boni iuris) e la sussistenza del periculum in mora, vale a dire di un danno grave e irreparabile derivante dall'eventuale azione di riscossione. Nel merito chiedeva che fosse dichiarato infondato l'atto impugnato e che, per l'effetto, lo stesso fosse annullato, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Con decreto del 30/9/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 31/2/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1,
premettendo che il mancato pagamento riguardasse contributi IVS relativi agli anni 2018 e 2019 e che, essendo rimasto infruttuoso il primo tentativo di notifica dell'avviso di addebito, la seconda notifica fosse stata eseguita tramite messo comunale. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso nell'ipotesi che l'azione fosse stata promossa oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Rilevava che il ricorrente fosse socio accomandatario della Controparte_2
[...] che allo stesso fosse stata affidata la rappresentanza della società, che la partita IVA
risultasse essere ancora attiva e che l'azienda risultasse iscritta alla Camera di Commercio per la seguente attività: "47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione". Rilevava inoltre che detta ultima non si fosse avvalsa dell'apporto di lavoro dipendente e che le omissioni contributive in oggetto fossero relative al mancato versamento di contributi previdenziali relativi ai periodi indicati,
in quanto l'opponente fosse iscritto alla Gestione CP 1 lavoratori commercianti, ai sensi dell'art. 1,
comma 203, della L. 662/1996, con la conseguenza che dovessero ritenersi infondati i rilievi di presunta insussistenza del debito contributivo. Osservava che il ricorrente avesse ricoperto altre cariche sociali e che, comunque, la qualifica di socio accomandatario nell'ambito di società di persone comportasse un impegno personale del socio, sia in termini lavorativi che in termini economici. Eccepiva che l'opponente non avesse dato prova dei motivi di ricorso e riportava quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese commerciali presso la Camera di Commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali,
anche se non iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi, dovendosi presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Insisteva dunque nella legittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, considerato che la qualifica di socio accomandatario comportasse l'attribuzione di obblighi di amministrazione e gestione della società. Osservava che,
in genere, fossero iscrivibili i soggetti che esercitassero, in qualità di lavoratori autonomi, le attività
di cui alla legge 9/3/1989, n. 88, art. 49, co. 1, lett. d), vale a dire le attività commerciali, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione, e che gli stessi fossero tenuti a versare i contributi previdenziali sulla base del reddito d'impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n. 233/1990.
Rilevava che al socio amministratore spettasse l'attività di organizzazione e direzione, la piena responsabilità dell'impresa e l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione della stessa, sicchè dovesse ritenersi che anche l'opponente avesse svolto dette attività. Chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso e la conferma dell'atto impugnato;
in via subordinata, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo contributivo e che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto accertato.
Con provvedimento del 14/3/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario,
previa concessione di termine per il deposito di note.
Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 6 febbraio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
L'opponente depositava note conclusive del 24/1/2025 con le quali puntualizzava di non aver rivestito cariche sociali presso altre società e di essere stato unicamente amministratore della come peraltro comprovato dalla stessa documentazione prodotta daControparte 2 parte resistente. Rilevava che, avendo dimostrato l'inattività di detta società dal 2009 in poi, non potessero ritenersi sussistenti nella specie i presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti, fra cui la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non rilevando il dato meramente formale di iscrizione della società nel registro delle imprese, evidenziato dall'ente previdenziale. Concludeva che, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di detto ultimo, dovesse ritenersi e dichiararsi l'illegittimità
dell'iscrizione alla gestione commercianti e, conseguentemente, dell'avviso di addebito impugnato.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nel termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
I motivi di ricorso sono da ricondurre all'alveo dell'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 del D.Lgs.
46/1999, vertendo gli stessi sul merito dell'iscrizione a ruolo.
Va dunque preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge. La notifica è stata, infatti, eseguita dall'agente notificatore del
Controparte_4 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Al riguardo si osserva che, anche se non si evince dagli atti la data di ricezione dell'avviso di addebito da parte del ricorrente, considerato che, in data
21/8/2023, il suddetto messo ha affisso avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale alla porta di abitazione di quest'ultimo (e ciò per aver trovato il suo domicilio chiuso e nessuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.), da detta data del 21/8/2023 fino alla data di deposito del ricorso (29/9/2023) non risultano decorsi i quaranta giorni previsti dal citato art. 24. Ne consegue che, a maggior ragione, detto termine di legge non è decorso fra la data di ricezione dell'atto,
verosimilmente successiva al 21/8/2023, e quella di deposito del ricorso stesso (29/9/2023).
Devi pertanto ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente. Nel merito il ricorrente ha eccepito l'insussistenza nella specie dei presupposti di legge necessari ai fini della fondatezza della pretesa contributiva, contestando la sua iscrizione d'ufficio nella
Gestione commercianti eseguita dall' CP_1 sulla base della qualità di socio accomandatario della rivestita dallo stesso.Controparte_2
Ai fini della decisione occorre innanzitutto esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la Gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “Il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso,
ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla Gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria,
di licenze e qualifiche professionali. In particolare, l'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie,
contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3
giugno 1975 n. 160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è
stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: "I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere bec del primo comma del citato articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11
giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio
dell'attività".
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 D.L. n.
78 /2010, convertito in legge n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. Corte Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 legge n. 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti,
artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa
(quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. S.U. Cass. 3240/2010).
Pertanto, se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività
di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che ai fini del sorgere
-
dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 1. 662/1996.
Or, venendo al caso di specie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di socio ovvero di socio accomandatario, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Al riguardo si osserva che, nelle opposizioni al ruolo, è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, pertanto, è onere dell' CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella Gestione commercianti, con riferimento agli anni in questione;
tuttavia, l'ente previdenziale non ha allegato elementi concreti a fondamento della propria pretesa e non ha fornito prova della sussistenza delle condizioni citate per l'iscrizione alla Gestione commercianti.
Ed invero, ai fini dell'iscrizione alla suddetta Gestione si richiede un accertamento di tipo relativo e soggettivo, con specifico riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto, le quali devono essere rivolte alla effettiva realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo,
attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società.
L'CP 1 deve, quindi, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati. Si esclude, dunque, la legittimità di un'iscrizione eseguita d'ufficio, unicamente sulla base della qualifica di socio ovvero di socio accomandatario esposta in visura camerale, richiedendosi invece un'analisi puntuale della posizione del soggetto, ricorrendo se necessario a dei controlli diretti.
Dette indispensabili verifiche sono state omesse nel caso in esame e l' CP_5 ha fatto discendere la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo alla Gestione commercianti da semplici riscontri documentali (visura camerale relativa alla partecipazione del ricorrente alla Controparte_2
ovvero da mere presunzioni (l'attività commerciale del ricorrente dovrebbe desumersi dalla
[...]
carica sociale dallo stesso rivestita in seno alla società).
L'CP_1, pertanto, non è stato in grado di fornire la prova dell'attività personale nell'impresa, non ritenendosi sufficiente a tal fine la semplice qualifica del ricorrente di socio accomandatario della suddetta società.
Con particolare riferimento alle società in accomandita semplice, quanto finora osservato trova conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 3835/2016: "Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della
1. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è
sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore".
Nella sentenza citata la Suprema Corte non ha quindi condiviso l'assunto dell' Controparte_6
secondo cui l'obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti per il socio accomandatario sorgerebbe automaticamente per la posizione dallo stesso rivestita all'interno della società.
In parte motiva si legge: “(...) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società".
E' stata dunque ribadita la necessità di accertare autonomamente i due requisiti di cui alle lettere b)
e c) della normativa citata, ovvero la responsabilità illimitata per i rischi di gestione e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nel caso di specie, l' CP_5 non ha provato né lo svolgimento di attività lavorativa con continuità e prevalenza da parte del ricorrente, né l'espletamento ad opera dello stesso di attività commerciale nella società sopra indicata. Il ricorrente, al contrario, ha dimostrato la cessazione dell'attività commerciale a partire dal
20/9/2009.
Lo stesso ha infatti versato in atti la "Risoluzione consensuale di contratto di cessione in uso gratuito", quale scrittura privata dell'11/9/2009 (registrata il 29/9/2009) con la quale è stato risolto anticipatamente in data 20/9/2009 il suddetto contratto stipulato il 4/2/1995 fra la Controparte_3
CP avente ad oggetto il punto vendita carburanti della in Catania, e la Controparte_2
via Cesare Beccaria, 35.
Sono inoltre agli atti la comunicazione del 22/10/2009 all'Agenzia delle Entrate dell'intervenuta cessazione dell'attività e l'estratto conto previdenziale, dal quale si evince che il ricorrente è stato titolare di impresa commerciale fino al 31/12/2011.
Deve pertanto ritenersi che non ricorrono nella specie i presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti e che lo stesso non può considerarsi tenuto al pagamento dei contributi richiesti per gli anni successivi alla data di cessazione (nella specie per gli anni 2018 e 2019), per come emerge dalla documentazione suindicata.
Dall'altro lato, l'CP_1 non ha offerto alcuna prova in ordine alla permanenza dei presupposti del credito contributivo, non essendo a tal fine sufficiente la mera permanenza dell'iscrizione negli elenchi previdenziali di competenza.
Quanto al difetto di prova da parte dell'opponente della comunicazione all' CP_1 della cancellazione della posizione assicurativa, va condiviso quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
nella sentenza n. 8651 del 12/4/2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria".
Nella fattispecie in esame, la presunzione derivante da una eventuale permanenza dell'iscrizione dell'opponente presso i predetti elenchi è superata dalla prova della cessazione dell'attività
commerciale con decorrenza dal 20/9/2009, come evincibile dalla documentazione versata in atti
(sul punto: Trib. Catania, sez. lav., sentenze n. 1220 del 23/2/2011, n. 3856 del 3/10/2012, n. 2018
dell'11/5/2016; n. 3928/2015; Trib. Cassino, 31/1/2019).
Alla luce di quanto esposto e considerato che grava sull' CP_1 l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa e la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
commercianti, devono ricadere sull'ente le conseguenze della riscontrata deficienza probatoria.
Deve pertanto concludersi per la fondatezza dell'opposizione proposta, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione commercianti.
Va inoltre dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019 di cui all'avviso di addebito opposto, con la conseguenza che gli stessi vanno dichiarati non dovuti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro
300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 6 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
593 2019 00095809 60 000 emesso dall' CP 1 sede di Catania e avente ad oggetto "contributi