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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Amedeo Russo, letto il ricorso;
Letta la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il
Giudice del monitorio procede al controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
considerato che
secondo la sentenza suddetta il Giudice del monitorio, formulati gli accertamenti sulle clausole contenute nel contratto consumeristico dedotto dalla parte ricorrente, rigetta il ricorso se la valutazione del carattere abusivo delle clausole risulti complesso, alla luce del carattere limitato dell'istruttoria e della cognizione del procedimento monitorio ovvero se accerti la natura abusiva della clausola e non sia possibile un accoglimento parziale del ricorso;
ritenuto che
nel caso di specie il contratto su cui la parte ricorrente fonda la domanda è da considerarsi un contratto di credito al consumo in quanto si tratta di un contratto avente ad oggetto un prestito personale (art. 1 delle condizioni generali del contratto: all. 3 fasc. monitorio); considerato che ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33, comma 2 lett. m));
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t));
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (art. 33 comma 2 lett. f)); ritenuto che le clausole di cui agli artt. 19 e 20 delle condizioni generali di contratto debbano presumersi abusive ai sensi della richiamata normativa in quanto impongono il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale a carico del consumatore che appare di rilevante entità, non essendo possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se l'importo richiesto sia eccessivo alla luce del contenuto complessivo del contratto, né essendo possibile espletare una CTU contabile in questo giudizio;
ritenuto che
la clausola dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto appare abusiva alla luce della normativa richiamata in quanto pone una decadenza a carico del consumatore, non risultando possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, accertamento che esige il pieno contraddittorio tra le parti, né essendo rilevante la mera sottoscrizione separata della stessa ai sensi dell'art. 1341
c.c.; rilevato che la clausola dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto appare abusiva alla luce della normativa richiamata in quanto consente lo ius variandi alla banca senza che sia illustrato uno specifico giustificato motivo che lo consenta, non risultando possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, accertamento che esige il pieno contraddittorio tra le parti, né essendo rilevante la mera sottoscrizione separata della stessa ai sensi dell'art. 1341 c.c.; rilevato ulteriormente che il documento che il ricorrente assume valere quale riconoscimento di debito (cfr. doc. 9 ricorso), oltre a non risultare univocamente riferibile al rapporto contrattuale richiamato dal ricorrente (cfr. doc. 3 ricorso) indica un importo diverso e notevolmente inferiore a quanto richiesto nel ricorso per D.I.; ritenuto conclusivamente che, alla luce del carattere sommario della cognizione nel procedimento monitorio e dell'impossibilità di esercitare ampi poteri istruttori da parte del Giudice, il ricorso proposto debba rigettarsi, non potendo escludersi il carattere abusivo delle clausole sopra richiamate, per le considerazioni svolte, tenuto peraltro conto che in questa sede è impossibile valutare se le clausole predette siano tali da escludere, alla luce di una valutazione complessa e globale dei rapporti tra le parti, un significativo squilibrio dei diritti e dei doveri tra le stesse (art. 33 cod. cons.), alla luce del principio di buona fede, principio questo che, in ragione della sua intrinseca reciprocità, esige necessariamente una valutazione altresì del comportamento tenuto dall'ingiunto e, in senso più ampio, delle condotte tenute dalle parti nella fase di formazione del contratto, valutazione inconciliabile con il carattere sommario e cartolare del presente procedimento;
ritenuto che
i caratteri del presente giudizio non consentano altresì una corretta ed esaustiva valutazione circa le ripercussioni della clausola abusiva sull'entità del credito azionato, valutazione che appare complessa e, in assenza di ulteriori strumenti istruttori utilizzabili nel presente procedimento, quali una CTU contabile, impossibile da attuare nel presente giudizio, sicché non appare possibile procedere a eventuali accoglimenti parziali del ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto vada rigettato alla luce delle considerazioni svolte;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Amedeo Russo, letto il ricorso;
Letta la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il
Giudice del monitorio procede al controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
considerato che
secondo la sentenza suddetta il Giudice del monitorio, formulati gli accertamenti sulle clausole contenute nel contratto consumeristico dedotto dalla parte ricorrente, rigetta il ricorso se la valutazione del carattere abusivo delle clausole risulti complesso, alla luce del carattere limitato dell'istruttoria e della cognizione del procedimento monitorio ovvero se accerti la natura abusiva della clausola e non sia possibile un accoglimento parziale del ricorso;
ritenuto che
nel caso di specie il contratto su cui la parte ricorrente fonda la domanda è da considerarsi un contratto di credito al consumo in quanto si tratta di un contratto avente ad oggetto un prestito personale (art. 1 delle condizioni generali del contratto: all. 3 fasc. monitorio); considerato che ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33, comma 2 lett. m));
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t));
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (art. 33 comma 2 lett. f)); ritenuto che le clausole di cui agli artt. 19 e 20 delle condizioni generali di contratto debbano presumersi abusive ai sensi della richiamata normativa in quanto impongono il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale a carico del consumatore che appare di rilevante entità, non essendo possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se l'importo richiesto sia eccessivo alla luce del contenuto complessivo del contratto, né essendo possibile espletare una CTU contabile in questo giudizio;
ritenuto che
la clausola dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto appare abusiva alla luce della normativa richiamata in quanto pone una decadenza a carico del consumatore, non risultando possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, accertamento che esige il pieno contraddittorio tra le parti, né essendo rilevante la mera sottoscrizione separata della stessa ai sensi dell'art. 1341
c.c.; rilevato che la clausola dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto appare abusiva alla luce della normativa richiamata in quanto consente lo ius variandi alla banca senza che sia illustrato uno specifico giustificato motivo che lo consenta, non risultando possibile nel presente giudizio sommario e privo di contraddittorio valutare se la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, accertamento che esige il pieno contraddittorio tra le parti, né essendo rilevante la mera sottoscrizione separata della stessa ai sensi dell'art. 1341 c.c.; rilevato ulteriormente che il documento che il ricorrente assume valere quale riconoscimento di debito (cfr. doc. 9 ricorso), oltre a non risultare univocamente riferibile al rapporto contrattuale richiamato dal ricorrente (cfr. doc. 3 ricorso) indica un importo diverso e notevolmente inferiore a quanto richiesto nel ricorso per D.I.; ritenuto conclusivamente che, alla luce del carattere sommario della cognizione nel procedimento monitorio e dell'impossibilità di esercitare ampi poteri istruttori da parte del Giudice, il ricorso proposto debba rigettarsi, non potendo escludersi il carattere abusivo delle clausole sopra richiamate, per le considerazioni svolte, tenuto peraltro conto che in questa sede è impossibile valutare se le clausole predette siano tali da escludere, alla luce di una valutazione complessa e globale dei rapporti tra le parti, un significativo squilibrio dei diritti e dei doveri tra le stesse (art. 33 cod. cons.), alla luce del principio di buona fede, principio questo che, in ragione della sua intrinseca reciprocità, esige necessariamente una valutazione altresì del comportamento tenuto dall'ingiunto e, in senso più ampio, delle condotte tenute dalle parti nella fase di formazione del contratto, valutazione inconciliabile con il carattere sommario e cartolare del presente procedimento;
ritenuto che
i caratteri del presente giudizio non consentano altresì una corretta ed esaustiva valutazione circa le ripercussioni della clausola abusiva sull'entità del credito azionato, valutazione che appare complessa e, in assenza di ulteriori strumenti istruttori utilizzabili nel presente procedimento, quali una CTU contabile, impossibile da attuare nel presente giudizio, sicché non appare possibile procedere a eventuali accoglimenti parziali del ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto vada rigettato alla luce delle considerazioni svolte;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo