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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in data 4.11.2020, ai rogiti Notaio Pt_2
di Firenze, Rep. n. 53.445 Raccolta n. 26.576, dall'avv. CORTI CINZIA Persona_1
elettivamente domiciliato a , Via Valentini nn.10/12, presso lo studio del difensore Pt_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) e ( , con il CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO, elettivamente domiciliato presso la casella PEC del difensore Email_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TOCCAFONDI CP_3 C.F._3
ARIELA, elettivamente domiciliato a Firenze via Lucrezia Mazzanti n. 22, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in persona legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
e liquidatore p.t., con il patrocinio dell'avv. POGGIALI ENRICO, elettivamente domiciliato a
Firenze, Piazza San Remigio n. 222 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha adito il Tribunale di Prato affinché condanni, in solido tra loro, e Pt_1 CP_1 CP_2
quali proprietari del capannone e committenti dell'opera, nonché (oggi in Controparte_4
liquidazione) e il suo amministratore, quale datore di lavoro, a rimborsare il costo CP_3
dell'infortunio occorso a Parte_3
Questi i fatti narrati a sostegno della pretesa:
- il 7 marzo 2015 socio lavoratore della società F.lli Peruzzi a r.l., è rimasto Parte_3
vittima di un infortunio cadendo, da una altezza di 5 metri, dalla copertura dello stabilimento industriale della società Tessitura Vama di LO IO & C. s.n.c., ubicato a Montemurlo, via
Palarciana n.112;
- l'infortunato era stato incaricato dai proprietari del capannone, e di CP_2 CP_1
sostituire quattro lucernari presenti sulla copertura, danneggiati dal forte vento dei giorni precedenti;
- in particolare, prima dell'infortunio, il 5 marzo, si era recato presso il Parte_3
capannone, dove aveva incontrato i proprietari, i quali poi, il giorno dell'infortunio avevano preso accordi con lo stesso per la successiva esecuzione dei lavori di ripristino definitivi;
Pt_3
- il giorno dell'infortunio, aiutato da , socio di Tessitura Parte_3 Parte_4
Vama s.n.c. (affittuaria del capannone), tramite un muletto sulle cui forche allargate era stata collocata una cassa di filato a mo' di cestello comandato da , anch'egli socio di Persona_2
Tessitura Vama, aveva raggiunto la copertura del capannone e iniziato a trasportare il pannello di policarbonato - della misura di 4 metri x 2 - trascinandolo lungo il camminamento della copertura in direzione lato Sud;
- il camminamento era largo 50 centimetri ed era privo di parapetti dalla parte del vuoto
(circostanza poi accertata dagli UU.PP.GG. della ASL, intervenuti d'urgenza su chiamata del 118);
- mentre i due trasportavano il pannello (LO procedendo davanti, tenendo il pannello per la parte larga due metri, dietro) una raffica di vento aveva sollevato improvvisamente il Pt_3
pannello, facendo precipitare al suolo Pt_3
- gli ispettori ASL avevano ravvisato la violazione dell'art. 111, co. 2, D. Lgs. 81/2008, in quanto il datore di lavoro non aveva scelto, al momento della posa dei pannelli in policarbonato, la modalità più idonea per accedere ai lucernari per l'esecuzione dell'intervento provvisorio;
2 - avevano quindi emesso Foglio di Prescrizioni n. 422 del 1° aprile 2015, individuando nello stesso infortunato (amministratore, insieme al fratello di con identici CP_3 Controparte_4
poteri e firma disgiunta) il soggetto responsabile: proprio lui, infatti, prima di eseguire il lavoro, aveva acquistato un kit di sicurezza e aveva riferito di avere agito in completa autonomia,
all'insaputa fratello;
- il procedimento penale aperto per il reato di lesioni colpose con violazione di norme di prevenzione infortuni presso la Procura di Prato (R.G.N.R. 404/2015) si è chiuso con provvedimento di archiviazione del PM il 4 gennaio 2018, in quanto l'infortunio aveva “coinvolto
il lavoratore in proprio, soggetto qualificato che risultava dotato di esperienza ed abilità tecnica a svolgere
l'attività (circostanza che esclude a priori possibili profili di rimproverabilità a carico del committente peraltro non segnalata neppure dall'organo di vigilanza)”.
A dire di , in realtà, la dinamica dei fatti consente di ravvisare gravi violazioni della Pt_1
normativa antinfortunistica a carico dell'altro amministratore e legale rappresentante ( CP_3
e della società, nonché dei proprietari del capannone, committenti dell'opera ( e
[...] CP_1
. CP_2
Quanto ai primi, rileva che, una volta ricevuto l'incarico, il 5 marzo 2015, aveva Parte_3
ordinato, per conto della società i pannelli di policarbonato, ritirati dalla società il CP_4
giorno successivo (come emerge dalla fattura emessa da e trasportati Parte_5
presso il capannone di Tessitura Vama con il camion aziendale. Inoltre, aveva CP_3
riferito agli ispettori di essere a conoscenza dei lavori che il fratello avrebbe dovuto svolgere, pur negando di essere mai stato sul cantiere e riferendo della completa autonomia del fratello nella gestione del lavoro.
Pertanto, nella sua qualità di datore di lavoro, avrebbe dovuto verificare le CP_3
modalità con le quali sarebbe stata svolta l'opera, non potendo andare esente da responsabilità in ragione della estemporaneità del lavoro (peraltro, da escludersi, dal momento che, al contrario,
l'attività era stata programmata nei giorni precedenti).
Quanto alla responsabilità dei fratelli evidenzia che i due si erano recati presso il capannone CP_2
sia il 5 marzo (in occasione del sopralluogo effettuato da , sia il giorno Parte_3
3 dell'infortunio, prima che questo accedesse, quando si erano accordati con l'infortunato rispetto ai lavori definitivi (circostanze, queste, raccontate da e escussi a SIT). Tes_1 Persona_2
Dal momento che non vi erano percorsi di accesso al tetto e visto che in nessuna delle due occasioni era stato noleggiato un carroponte, è senz'altro da escludere che i non avessero CP_2
contezza del fatto che sarebbe dovuto salire sulla copertura del capannone in violazione Pt_3
delle basilari norme di sicurezza: invero, i proprietari del capannone erano sicuramente a conoscenza della conformazione dell'edificio e, quindi, dell'assenza di parapetto.
Ciò nonostante, avevano affidato i lavori alla società senza acquisire la CP_4
documentazione necessaria che avrebbe consentito di apprendere, tre le altre, che la società non svolgeva lavori in altezza (come risulta dalla visura) e, dunque, senza verificare l'idoneità tecnico- professionale per l'esecuzione di quel particolare tipo di intervento.
Si sono costituiti e confermando la loro veste di proprietari del capannone e CP_1 CP_2
negando una loro responsabilità nell'infortunio.
In via preliminare, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per difetto della legittimatio ad processum del Direttore Regionale pro tempore della non essendo stata prodotta la delega, Pt_2
e quindi dello ius postulandi del difensore di . Pt_1
Nel merito, contestano di aver avuto contatti con e di avergli mai affidato i lavori di Pt_3
ripristino: tale circostanza, infatti, è stata riferita solo da e le cui Per_2 Parte_6
dichiarazioni, tuttavia, sono da ritenersi inutilizzabili, trattandosi di soggetti che non potrebbero essere assunti come testimoni ex art. 246 c.p.c.
Rilevano, poi, che l'infortunio sarebbe ascrivibile unicamente alla condotta imprudente e negligente di Parte_3
Eccepiscono, inoltre, la compensatio lucri cum damno, in ragione delle somme ricevute da Pt_3
da in sede di liquidazione del sinistro n. 584.15.00550 aperto per Controparte_5
l'infortunio e contestano che abbia corrisposto o riconosciuto alcunché a Pt_1 Parte_3
nonché l'ammissibilità e la fondatezza delle domande accessorie di pagamento di rivalutazione e interessi, in difetto di adeguata e tempestiva allegazione e prova del quando, relativo sia a indistinte “singole erogazioni”, sia alla capitalizzazione della rendita;
la durata ed entità dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti riportati da Parte_3
4 l'esistenza degli eventi e la correttezza delle valutazioni riportate nel “Diario generale dal
10/03/2015 al 04/04/2016 per data”, in quanto privo di sottoscrizioni e non supportato da certificazioni;
le valutazioni medico-legali sui postumi permanenti riportate nel doc. 4 . Pt_1
In ogni caso, chiedono di essere autorizzati a chiamare in causa e e la CP_3 Parte_3
società al fine di agire in regresso nei loro confronti, nella denegata ipotesi di CP_4
accertamento di una loro responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituito negando che, in base agli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965, nella CP_3
formulazione vigente all'epoca dei fatti, applicabile alla presente controversia, possa agire Pt_1
in regresso nei suoi confronti, essendo ciò inibito dal provvedimento di archiviazione emesso dal
P.M. presso il Tribunale di Prato, che si è pronunciato sulla infondatezza della notizia di reato e ha al contempo riconosciuto l'esclusiva responsabilità di contro le persone Parte_3
civilmente responsabili.
Si è costituita la società articolando analoghe difese in punto di insussistenza della CP_4
penale responsabilità in ragione della pronuncia del decreto di archiviazione.
Evidenzia poi, che la documentazione che secondo avrebbe dovuto essere redatta e Pt_1
consegnata al committente (in particolare, il POS e il preventivo), non era necessaria, dal momento che si trattava di un lavoro urgente e provvisorio per consentire la prosecuzione di attività di impresa di Tessitura Vama.
Circa il difetto di formazione, rileva che la risposta data agli ispettori da (ossia Parte_3
che il lavoro che avrebbe dovuto eseguire non era troppo pericoloso) era frutto di un parere personale, che nulla ha a che vedere con l'assolvimento dell'obbligo di formazione.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati, le prove orali articolate dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 7 dicembre 2022) e mediante CTU medico legale e, da ultimo, calendarizzata per la discussione all'udienza del 27 marzo 2025, al termine della quale il giudice si
è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso di deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate. Pt_1
5 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di e per non avere l'istituto depositato la delega del Direttore Regionale pro CP_1 CP_2
tempore, con conseguente decadenza della parte ricorrente.
Invero, la documentazione depositata in atti dall'istituto ricorrente sconfessa le contestazioni articolate: ci si riferisce, in particolare, alla procura notarile conferita dal Direttore Regionale al legale dell'istituto, prodotta unitamente al ricorso sub doc, 13, rilasciata sulla scorta delle disposizioni di cui al Regolamento di organizzazione n. 232/1999, come successivamente modificato del CdA con delibera n. 114/2005, di cui al doc. 16 (prodotto con nota del 23 giugno
2022) e alla documentazione prodotta da l'8 luglio 2022. Pt_1
Pertanto, l'azione promossa deve ritenersi del tutto tempestiva.
Venendo al merito della vicenda, giova premettere che l'azione esercitata da trova la sua Pt_1
disciplina negli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (per ciò che riguarda la responsabilità della società e quali datori di lavoro), nonché nell'art. 1916 c.c. (per e CA HI). CP_3 CP_1
In sintesi, la prima delle disposizioni citate sancisce il principio generale secondo il quale l'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro,
salvo che questi abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato o sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere.
La seconda, prevede che eroghi le prestazioni assicurative in favore del lavoratore Pt_1
infortunato, anche se l'evento dannoso derivi da responsabilità del datore di lavoro, potendo l'istituto in tale evenienza, agire in regresso nei confronti del datore.
Quando invece agisca nei confronti di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, ma Pt_1
comunque responsabile dell'infortunio, esercita azione di surroga, che trova la sua disciplina nel
Codice civile.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha dimostrato la responsabilità di tutti i soggetti convenuti in giudizio.
Sulla responsabilità del datore di lavoro (società e CP_4 Parte_3
La responsabilità di tali figure consegue alla violazione dell'art. 2087 c.c., che ha natura contrattuale e impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo così un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di
6 lavoro e la cui inosservanza, nel caso in cui un danno si verifichi, può essere fatta valere con azione risarcitoria (sul punto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23162 del 07/11/2007, Rv.
599542 - 01).
Pertanto, l' assicuratore che agisce in regresso deve allegare e provare l'esistenza CP_6
dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte a evitarlo.
La responsabilità in esame non è di tipo oggettivo, bensì colposo, il che presuppone l'accertamento in ordine alla mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, da effettuare alla luce dell'attività lavorativa svolta e ai rischi ad essa connessi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv. 653217 - 01); ciò significa che il datore di lavoro non deve adottare “le sole misure tassativamente prescritte dalla
legge in relazione al tipo di attività esercitata (che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore), ma anche quelle richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro” (cfr. Cass., Sez. L, n.
14566 del 12/06/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'infortunio si sia verificato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità descritte nel ricorso dell'istituto: i resistenti, infatti, non hanno contestato tale ricostruzione, né ne hanno offerto una alternativa.
In particolare, l'evento è accaduto durante le operazioni di sostituzione di quattro grossi pannelli sul tetto del capannone concesso in locazione alla società Tessitura Vama, i quali avevano subito dei danneggiamenti a causa del forte vento che si era abbattuto sulla città di in quei giorni: Pt_1
la mancanza di protezione, rischiava di mettere a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa, essendovi all'interno dei capannoni macchinari che, a causa dell'intervenuta scopertura del tetto, si trovavano esposti alle intemperie. era stato contattato il 5 marzo del 2015 da - suo amico e socio, Parte_3 Parte_4
insieme al fratello , di Tessitura Vama s.r.l., affittuaria del capannone -, il quale gli aveva Per_2
chiesto di sostituire provvisoriamente e immediatamente i lucernari.
7 Secondo la prospettazione di egli aveva deciso in autonomia e all'insaputa del Parte_3
fratello di svolgere il lavoro.
Sennonché si tratta di ricostruzione smentita già dai documenti prodotti in sede di ricorso da
, in particolare, la fattura emessa fattura n.1.079/00 del 14 marzo Pt_1 Parte_5
2015 (agli atti del fascicolo penale, prodotto sub doc. 1 da ), dalla quale risulta, tra le altre, Pt_1
l'acquisto, per conto della società, di quattro grossi pannelli e del kit di sicurezza, materiale di cui al DDT 2708/00 del 6 marzo 2015 (documento, acquisito su richiesta del giudice all'esito dell'escussione di amministratore di che mostra che il Testimone_2 Parte_5
ritiro fu fatto dal cliente).
Non solo;
lo stesso ha confermato di essere a conoscenza dell'intervento che il CP_3
fratello avrebbe dovuto eseguire e dell'acquisto del materiale. È quanto egli ha dichiarato in sede di SIT (cfr. doc. 1 ), nonché in sede di interrogatorio formale, acquisito, insieme alle altre Pt_1
prove orali, il 27 gennaio 2023 (di seguito, per comodità di lettura, si riportano i capitoli di cui al ricorso oggetto dell'esame: “2: DCV che in data 5.3.2015 aveva ricevuto Pt_1 Parte_3
incarico dai proprietari e presenti sul posto presso il capannone locato alla CP_2 CP_1 CP_7
di provvedere alla sostituzione di quattro lucernari presenti sulla copertura, danneggiati dal forte
[...]
vento dei giorni precedenti, con altrettanti pannelli trasparenti;
5: DCV che dopo avere avuto l'incarico dai
Committenti, , sempre in data 5.3.2015, ha ordinato alla per conto Parte_3 Parte_5
della Società 4 pannelli di policarbonato;
6: DCV che detti pannelli sono stati consegnati alla CP_4
Società il giorno 6/3 presso il magazzino di Viuzzo di Porto n. 25/c a Scandicci (FI), nell'orario che Pt_3
Vorrete Voi teste specificare;
7: DCV che la sera del 6.3.2015 ha caricato sul camion Parte_3
aziendale i 4 pannelli della misura di 4 metri x 2 e li ha portarti presso il capannone della Vama;
19: DCV
che fino dal 5.3.2015, era a conoscenza dei lavori da svolgere presso la Vama e che era pure a CP_3
conoscenza che si sarebbe recato ad eseguire la sostituzione dei pannelli sulla copertura del Parte_3
capannone della Vama la mattina del 7.3.2015”): “Sul cap. 2: lo sapevo perché me ne aveva parlato , Pt_3
ma non sapevo quando avrebbe dovuto farlo. preciso anche che io sapevo solo il tipo di lavoro che avrebbe
dovuto fare non anche chi lo aveva chiamato. (…) Sul cap. 5: so che aveva preso pannelli e cinture. Ma non so se poi li ha usati. Sul cap. 6: se non ricordo male andò lui con il camion a prenderli. Sul cap. 7: non so rispondere. (…) Sul cap. 19: sapevo genericamente di questi lavori, ma non sapevo quando li avrebbe fatti”.
8 L'infortunato, ha poi confermato che il fratello era a conoscenza dei lavori da Parte_3
eseguire: “Parlai con mio fratello sicuramente, non ricordo se ci fossero anche i miei nipoti. Mio fratello chiese se avessi bisogno di una mano ma io dissi che mi avrebbe aiutato e che comunque non sapevo Pt_4
nemmeno quando avrei fatto i lavori viste le condizioni meteo”.
A fronte, dunque, della veste giuridica della società e delle dichiarazioni rese dai diretti interessati
(peraltro riscontrate dalla documentazione prodotta da richiamata in premessa) deve Pt_1
escludersi che l'intervento eseguito da sia stato frutto di una sua scelta personale, Parte_3
sconosciuta al fratello.
Al contrario, quest'ultimo è stato reso edotto del lavoro affidato a (e, in ogni caso, sapeva Pt_3
dell'utilizzo del camion aziendale da parte di questi per trasportare i pannelli), circostanza che basta per ritenere la sua responsabilità e quella della società che, in quanto datrice di lavoro, avrebbe dovuto attivarsi per conoscere le modalità di esecuzione di lavoro e le misure precauzionali che l'infortunato intendeva adottare, avuto riguardo dello stato dei luoghi, dell'area interessata dall'intervento e dell'ingombro dei pannelli da sostituire.
Quanto precede rende del tutto ininfluente il fatto che non conoscesse i dettagli CP_3
rispetto a quando il lavoro sarebbe stato eseguito, essendo sufficiente, come è detto, che egli sapesse – come confermato in sede di interrogatorio – dell'incarico ricevuto da . Pt_3
Pertanto, sono rimproverabili alla società (e all'altro amministratore, le violazioni CP_3
riscontrate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria dell'ASL e, segnatamente, quella dell'art. 111 del D.
Lgs. 81/2008, a fronte della mancanza di percorsi di accesso ai luoghi di lavoro del capannone e l'assenza di misure protettive lungo il camminamento.
Invero, la datrice di lavoro avrebbe dovuto, come evidenziato da , adottare misure Pt_1
adeguate a prevenire eventi del tipo verificatosi, vale a dire l'utilizzo di un carroponte per consentire al lavoratore di raggiungere la sommità del capannone e di una gru per il trasporto dei materiali;
inoltre, avrebbe dovuto sincerarsi che le condizioni meteo permettessero di lavorare in altezza.
Tali considerazioni non risultano scalfite dal fatto (pacifico) che il giorno precedente Pt_3
aveva acquistato un kit di sicurezza (costituito da due cinture). È infatti acclarato che il
[...]
giorno prima aveva effettuato il sopralluogo, salendo sul tetto con le stesse Parte_3
9 modalità del giorno dell'infortunio, cosa che gli aveva consentito di verificare l'assenza di linee vita a cui assicurare le cinture (che, infatti, non sono state usate il giorno dell'infortunio).
Del resto, neppure è stato dimostrato da parte della società (sulla quale grava il relativo onere) che il lavoratore era stato formato per lo svolgimento di quel tipo di lavoro: anzi, la risposta da questi offerta agli ufficiali di P.G da (ossia che si trattava di un lavoro non troppo Parte_3
pericoloso) conferma l'assenza di adeguata formazione, così come il fatto che egli abbia acquistato solo il giorno prima – e quando era già salito una volta sul tetto - il kit di sicurezza.
A fronte, dunque, delle accertate violazioni, non vi è dubbio del nesso causale tra la condotta datoriale e l'infortunio occorso a dal momento che la caduta è stata cagionata da Parte_3
una forte folata di vento che, in assenza di protezione e in mancanza di ancoraggio del lavoratore, ha determinato la rovinosa caduta.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al fatto che l'infortunio non possa essere ascritto alla condotta del lavoratore, idonea a liberare la società, dovendosi considerare tale solo quel comportamento “esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una
situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (così,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, Rv. 660550 - 01).
Infondata è l'eccezione secondo la quale l'azione di regresso potrebbe esercitarsi solo nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna in sede penale: invero, a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta, la disposizione di cui all'art. 10 D.P.R. 1124/1965 non è stata sul punto interessata dalla riforma e non esclude affatto la responsabilità quando, come nella specie,
l'azione penale non sia stata esercitata. Anzi, la soluzione prospettata è smentita dall'art. 112
D.P.R. 1124 cit., che introduce il termine di decadenza triennale per l'esercizio dell'azione di regresso decorrente dalla data di emissione della sentenza di non doversi procedere alla quale è pacificamente equiparato “qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al
dibattimento”, ivi compreso il decreto di archiviazione (a tale riguardo si veda Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1061 del 25/01/2012, Rv. 620918 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più recenti,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 41279 del 22/12/2021, Rv. 663358 - 01).
10 Sulla responsabilità di e CP_1 CP_2
Pacifico che i due fratelli fossero i proprietari del capannone ove ha eseguito i Parte_3
lavori, la loro responsabilità è da ravvisarsi nel fatto che, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto nella memoria di costituzione, erano a conoscenza dell'intervento che avrebbe dovuto essere eseguito il giorno 7 marzo 2015 da parte della e della sua pericolosità, in CP_4
relazione all'ambiente di lavoro, immediatamente percepibile da qualunque soggetto ordinariamente diligente, per quanto privo di conoscenze specifiche.
Invero, l'attività di ripristino affidata a era senz'altro rischiosa, dal momento che Parte_3
richiedeva l'esecuzione di lavori in quota, su un immobile privo di linee vita e punti di ancoraggio in una delle giornate di forte vento che si sono verificate in quei giorni;
tutte condizioni che rendevano evidente la necessità di predisporre le necessarie misure di sicurezza
(sul punto, cfr. relazione ispettori ASL sub doc. 1 ). Pt_1
Le dichiarazioni rese in tal senso da e - secondo i quali , il giorno Pt_4 Persona_2 Pt_4
del sopralluogo, aveva contattato i proprietari del capannone i quali, il giorno dell'infortunio, si erano accordati con per l'esecuzione dei lavori definitivi (dichiarazioni presenti Parte_3
nel doc. 1 ) – possano essere utilizzate nel presente procedimento, non essendo i due mai Pt_1
stati indagati nel procedimento penale (sul punto cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. II, 27/01/2005, n.
6380, rv. 230990, secondo la quale “la norma di cui all'art. 63 c.p.p., comma secondo, che prevede
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, intende riferirsi non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle dichiarazioni. Ne deriva che tale inutilizzabilità non può colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto, né poteva in concreto assumere, la qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, posto che l'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste”).
Tale ricostruzione fattuale è stata poi confermata da sentito, come si è detto, Parte_3
nelle forme dell'interrogatorio libero nel presente procedimento: “Ricordo che loro alla mia presenza
chiamarono uno dei per dirgli che era necessario svolgere questi lavori con urgenza (…). Come due CP_2
giorni prima, salimmo io e e manovrava il muletto. Poi non ricordo se dopo il primo Pt_4 Per_2
pannello, ma comunque a lavori già iniziati, io scesi per parlare con uno dei non so quale. Mi sembra CP_2
11 che sia la persona che era qui con gli occhiali, un po' più anziana. L'altro non l'ho mai visto e io sono
abbastanza fisionomista. Sono certo però che mi fu detto che c'era il che mi voleva parlare. Parlammo CP_2
nel capannone adiacente a quello della Vama dei lavori non solo di quella mattina, ma di quelli necessari per il futuro di cui mi chiese un preventivo. Ad avv. D'Angelo sul doc. 3 : io ero convinto di parlare con Pt_1
e mi fu detto che avrei parlato con Poi se i capannoni adiacenti siano di altri non so. In ogni CP_2 CP_2
caso, io e la persona con cui mi fecero parlare (e che mi dissero essere parlammo dei lavori da fare nel CP_2
capannone della Vama. Intendo dei lavori definitivi. era consapevole che quella mattina stavo facendo i CP_2
lavori provvisori perché la sera prima alla mia presenza (o non ricordo quale) lo aveva Pt_4 Per_2
chiamato al telefono. Il colloquio telefonico avvenne il 5, cioè il giorno in cui io andai a prendere le misure”.
È stato poi lo stessi a confessare, in sede di interrogatorio formale, di essere a CP_2
conoscenza della necessità di un intervento sul capannone di sua proprietà: “Sul cap 20: no, perché io non ho mai parlato con Io sapevo che c'era un danno ma sapevo che ci avrebbe pensato la Vama”. Pt_3
Ulteriore indizio a supporto della ricostruzione che precede è dato altresì dal fatto che l'opera da realizzare rientrava in quelle di straordinaria amministrazione, le cui spese avrebbero dovuto essere sostenute dal proprietario dell'immobile, secondo le ordinarie regole civilistiche (cfr., in particolare, l'art. 1576 c.c.): nel caso di specie, nulla è stato allegato la difesa di rispetto a un CP_2
diverso accordo sul punto, cosa che rende plausibile che i locatori abbiano tempestivamente informato i proprietari (che si sarebbero dovuti far carico dei relativi costi) della necessità di eseguire l'intervento.
Quanto precede, per un verso, offre un riscontro, come si è detto, alla ricostruzione offerta da e da e e, per altro verso, rende irrilevante il fatto che la Parte_3 Pt_4 Persona_2
scelta sul soggetto al quale affidare i lavori sia ricaduta sulla per via dei rapporti di CP_4
amicizia che legavano a Persona_2 Parte_3
Il fatto che i fratelli fossero a conoscenza del danno ingente che aveva interessato il CP_2
capannone di loro proprietà e della pericolosità dell'intervento, infatti, è circostanza idonea a far ravvisare, in capo agli stessi, una posizione di garanzia nella loro qualità di committenti, figura definita dall'art. 89, co. 1, lett. c, D. Lgs. 81/2008 come “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata”, dove “l'espressione 'per conto', è equivalente sia a 'per incarico di' oppure a 'in nome di'
12 oppure ancora 'a favore di'” (cfr., tra le tante, Cass. pen, Sez. 4, Sentenza n. 26335 del 21/04/2021 Ud.,
dep. 12/07/2021, Rv. 281497 – 01).
La giurisprudenza di legittimità, in punto di responsabilità penale, ha più volte affermato che
“con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile,
oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), al committente, anche se detto principio non conosce una applicazione automatica, non potendo esigersi da quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in
concreto, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché
alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del
18/1/2012, Rv. 252672)” (così, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35185 del 26/04/2016 Ud., dep.
22/08/2016, Rv. 267744 - 01), dovendosi escludere che costituisca rischio specifico “quello derivante
dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (cfr. Cass. Pen, Sez. 4,
Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 – 01).
Alla luce di quanto precede, il committente non può ritenersi esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, condizione ravvisabile “con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine” (cfr. sentenza Corte di appello di Firenze n.
509/2019 del 04/12/2019, pronunciatasi in materia di responsabilità del committente in fattispecie simile alla nostra).
Invero, una volta venuti a conoscenza dei lavori che si rendevano necessari, gravava su e CP_1
l'obbligo di assicurarsi che essi fossero affidati a un'impresa in possesso dei requisiti CP_2
per l'esecuzione, assumendo rilevanza, in tal senso, la loro conoscenza dello stato dei luoghi
(negata, come subito si dirà, dai convenuti), che imponeva l'adozione di particolari misure
13 protettive, e che avrebbe imposto loro di informarsi sull'identità del soggetto che avrebbe dovuto eseguire i lavori di riparazione, al fine di porre in essere tutti i controlli legislativamente imposti.
Quanto dagli stessi dichiarato in sede di interrogatorio in merito alla non conoscenza dello stato del capannone non vale a escludere la responsabilità dei committenti/proprietari: invero,
quand'anche ciò fosse ritenuto veritiero (cosa che non è, non essendo state allegate circostanze o prove in tal senso), sarebbe da ascriversi a una loro negligenza, non certo a una causa di esonero della responsabilità.
Del pari irrilevante, una volta appurata la loro conoscenza dello stato dei luoghi e del danno al capannone, è la presenza o meno di e sul cantiere. CP_1 CP_2
Pertanto, deve ritenersi la responsabilità dei convenuti per non avere verificato che l'impresa che avrebbe eseguito i lavori rispettasse le condizioni minime di sicurezza per prevenire il rischio di cadute dall'alto, in modo da negare, in caso diverso, l'accesso al bene di loro proprietà.
Devono infatti essere disattese le doglianze dei convenuti circa la sussistenza di un rischio elettivo in capo al lavoratore, per le ragioni di cui al precedente paragrafo, così come prive di pregio sono le argomentazioni svolte in punto di sostanziale equiparabilità di a un lavoratore Parte_3
autonomo.
Invero, in presenza di una formalizzazione del rapporto di lavoro, non può invocarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa di HI (ossia, Cass., Sez. Lav., sentenza, 13.05.2024, n. 13023, rv. 671197-01, p. 14 delle note depositate il 10 dicembre 2024), che si riferisce all'ipotesi in cui il vincolo di subordinazione non sussista e non siano stati dimostrati gli indici che rendevano il lavoratore autonomo equiparabile a quello subordinato, ipotesi diversa
(opposta) rispetto a quella in esame.
Né può sostenersi - come vorrebbero i convenuti - che il rapporto di lavoro subordinato CP_2
fosse in realtà “simulato”, valorizzandosi la sostanziale autonomia dei due soci Pt_3
costituendo questa una modalità di atteggiarsi del rapporto connaturata alla qualifica rivestita.
Del pari, deve escludersi un diverso grado di responsabilità del committente rispetto ai datori di lavoro: non solo perché la difesa dei fratelli si è limitata ad affermarla senza anche offrirne la CP_2
prova positiva, ma anche perché la gravità delle omissioni poste in essere dai medesimi ha contribuito, al pari di quelle della società, al verificarsi dell'evento dannoso.
14 Sulla quantificazione delle somme dovute dai resistenti a Pt_1
Per comprendere le ragioni del decidere sul punto, occorre evidenziare che nessuna valida censura è stata mossa dai resistenti alla quantificazione del credito operata dall' Pt_1
Il regresso, infatti, ha ad oggetto quanto effettivamente pagato dall' in conseguenza Pt_1
dell'infortunio, per cui grava sulla parte interessata contestare che l'istituto assicurativo abbia effettivamente corrisposto la rendita nella misura indicata, tenuto conto, al fine di assolvere al requisito della specificità della contestazione, che gli attestati del Direttore della sede che ha erogato le somme “sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi,
che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”(così, tra le tante,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020, Rv. 658145 - 01).
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa della società e di
[...]
mentre e si sono limitati a sollevare censure prive del richiamato CP_3 CP_1 CP_2
carattere (si veda p. 13 memoria di costituzione: “Tanto chiarito, i Sigg.ri e CP_2 CP_1
contestano ulteriormente: - che l' abbia corrisposto o riconosciuto alcunché al Sig. ; - Pt_1 Parte_3
esistenza, consistenza e corretto calcolo delle prestazioni che -tutte- si leggono nel doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo, quivi espressamente contestandosi che tale attestazione rechi la sottoscrizione della dirigente o di altro dirigente dell'ente e protestandosi che possa essere ammessa a conferma Persona_3
del contenuto di tale attestato la testimonianza di tale il cui eventuale incarico dirigenziale Tes_3
presso l' di alla data del documento che si va criticando è quivi pur contestato”). Pt_1 Pt_1
Del pari, i responsabili non hanno contestato – come era loro onere - che la liquidazione di Pt_1
fosse superiore al danno civilistico (che costituisce il limite del credito vantato da ), Pt_1
trattandosi di una vera e propria eccezione, soggetta ai limiti di allegazione prova, gravanti sulla parte che intenda farla valere: “l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve provare la Pt_1
responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la
eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo” (così, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023, Rv. 668769 - 02).
15 È stata comunque disposta CTU medico legale, le cui risultanze confermano che vi è piena capienza nell'ammontare del danno civilistico (come evidenziato da nelle note conclusive: Pt_1
pp. 42-49).
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa di compensatio lucri cum CP_2
damno, dovendosi osservare come, anche nel caso in cui l'assicurazione privata dell'infortunato avesse corrisposto somme per l'evento dannoso a non potrebbero giammai Parte_3
ridurre quelle dovute all'istituto a titolo di regresso per l'indennizzo corrisposto al danneggiato.
Tale eccezione, infatti, può essere proposta per paralizzare l'azione esperita dall'infortunato nei confronti dei responsabili, al fine di evitare al beneficiario delle somme risarcitorie un'ingiustificata locupletazione, certamente non ravvisabile in capo a . Pt_1
In conclusione, i resistenti devono essere condannati, in soldo tra di loro, a corrispondere a Pt_1
la somma di 568.356,87 euro, di cui all'attestazione di costo aggiornata al 21 ottobre 2024
(prodotta unitamente alle note conclusive dell'11 dicembre 2024), da maggiorarsi di interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della capitalizzazione.
Sulla liquidazione delle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza e applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, i resistenti devono essere condannati, in solido tra di loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna (scaglione di riferimento: da
520.001 a 1.000.000 euro), aumentate del 30% per il numero delle parti resistenti aventi la medesima posizione processuale, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico solidale dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
16 2) Condanna dei resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di del costo Pt_1
dell'infortunio occorso a pari a 568.356,87 euro (così quantificato al 21.10.2024) Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della capitalizzazione;
3) Condanna altresì le parti resistenti, in solido tra di loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 31.969,60 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
4) Pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
5) Riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 27 marzo 2025 Il Giudice
Mariella Galano
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in data 4.11.2020, ai rogiti Notaio Pt_2
di Firenze, Rep. n. 53.445 Raccolta n. 26.576, dall'avv. CORTI CINZIA Persona_1
elettivamente domiciliato a , Via Valentini nn.10/12, presso lo studio del difensore Pt_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) e ( , con il CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO, elettivamente domiciliato presso la casella PEC del difensore Email_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TOCCAFONDI CP_3 C.F._3
ARIELA, elettivamente domiciliato a Firenze via Lucrezia Mazzanti n. 22, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in persona legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
e liquidatore p.t., con il patrocinio dell'avv. POGGIALI ENRICO, elettivamente domiciliato a
Firenze, Piazza San Remigio n. 222 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha adito il Tribunale di Prato affinché condanni, in solido tra loro, e Pt_1 CP_1 CP_2
quali proprietari del capannone e committenti dell'opera, nonché (oggi in Controparte_4
liquidazione) e il suo amministratore, quale datore di lavoro, a rimborsare il costo CP_3
dell'infortunio occorso a Parte_3
Questi i fatti narrati a sostegno della pretesa:
- il 7 marzo 2015 socio lavoratore della società F.lli Peruzzi a r.l., è rimasto Parte_3
vittima di un infortunio cadendo, da una altezza di 5 metri, dalla copertura dello stabilimento industriale della società Tessitura Vama di LO IO & C. s.n.c., ubicato a Montemurlo, via
Palarciana n.112;
- l'infortunato era stato incaricato dai proprietari del capannone, e di CP_2 CP_1
sostituire quattro lucernari presenti sulla copertura, danneggiati dal forte vento dei giorni precedenti;
- in particolare, prima dell'infortunio, il 5 marzo, si era recato presso il Parte_3
capannone, dove aveva incontrato i proprietari, i quali poi, il giorno dell'infortunio avevano preso accordi con lo stesso per la successiva esecuzione dei lavori di ripristino definitivi;
Pt_3
- il giorno dell'infortunio, aiutato da , socio di Tessitura Parte_3 Parte_4
Vama s.n.c. (affittuaria del capannone), tramite un muletto sulle cui forche allargate era stata collocata una cassa di filato a mo' di cestello comandato da , anch'egli socio di Persona_2
Tessitura Vama, aveva raggiunto la copertura del capannone e iniziato a trasportare il pannello di policarbonato - della misura di 4 metri x 2 - trascinandolo lungo il camminamento della copertura in direzione lato Sud;
- il camminamento era largo 50 centimetri ed era privo di parapetti dalla parte del vuoto
(circostanza poi accertata dagli UU.PP.GG. della ASL, intervenuti d'urgenza su chiamata del 118);
- mentre i due trasportavano il pannello (LO procedendo davanti, tenendo il pannello per la parte larga due metri, dietro) una raffica di vento aveva sollevato improvvisamente il Pt_3
pannello, facendo precipitare al suolo Pt_3
- gli ispettori ASL avevano ravvisato la violazione dell'art. 111, co. 2, D. Lgs. 81/2008, in quanto il datore di lavoro non aveva scelto, al momento della posa dei pannelli in policarbonato, la modalità più idonea per accedere ai lucernari per l'esecuzione dell'intervento provvisorio;
2 - avevano quindi emesso Foglio di Prescrizioni n. 422 del 1° aprile 2015, individuando nello stesso infortunato (amministratore, insieme al fratello di con identici CP_3 Controparte_4
poteri e firma disgiunta) il soggetto responsabile: proprio lui, infatti, prima di eseguire il lavoro, aveva acquistato un kit di sicurezza e aveva riferito di avere agito in completa autonomia,
all'insaputa fratello;
- il procedimento penale aperto per il reato di lesioni colpose con violazione di norme di prevenzione infortuni presso la Procura di Prato (R.G.N.R. 404/2015) si è chiuso con provvedimento di archiviazione del PM il 4 gennaio 2018, in quanto l'infortunio aveva “coinvolto
il lavoratore in proprio, soggetto qualificato che risultava dotato di esperienza ed abilità tecnica a svolgere
l'attività (circostanza che esclude a priori possibili profili di rimproverabilità a carico del committente peraltro non segnalata neppure dall'organo di vigilanza)”.
A dire di , in realtà, la dinamica dei fatti consente di ravvisare gravi violazioni della Pt_1
normativa antinfortunistica a carico dell'altro amministratore e legale rappresentante ( CP_3
e della società, nonché dei proprietari del capannone, committenti dell'opera ( e
[...] CP_1
. CP_2
Quanto ai primi, rileva che, una volta ricevuto l'incarico, il 5 marzo 2015, aveva Parte_3
ordinato, per conto della società i pannelli di policarbonato, ritirati dalla società il CP_4
giorno successivo (come emerge dalla fattura emessa da e trasportati Parte_5
presso il capannone di Tessitura Vama con il camion aziendale. Inoltre, aveva CP_3
riferito agli ispettori di essere a conoscenza dei lavori che il fratello avrebbe dovuto svolgere, pur negando di essere mai stato sul cantiere e riferendo della completa autonomia del fratello nella gestione del lavoro.
Pertanto, nella sua qualità di datore di lavoro, avrebbe dovuto verificare le CP_3
modalità con le quali sarebbe stata svolta l'opera, non potendo andare esente da responsabilità in ragione della estemporaneità del lavoro (peraltro, da escludersi, dal momento che, al contrario,
l'attività era stata programmata nei giorni precedenti).
Quanto alla responsabilità dei fratelli evidenzia che i due si erano recati presso il capannone CP_2
sia il 5 marzo (in occasione del sopralluogo effettuato da , sia il giorno Parte_3
3 dell'infortunio, prima che questo accedesse, quando si erano accordati con l'infortunato rispetto ai lavori definitivi (circostanze, queste, raccontate da e escussi a SIT). Tes_1 Persona_2
Dal momento che non vi erano percorsi di accesso al tetto e visto che in nessuna delle due occasioni era stato noleggiato un carroponte, è senz'altro da escludere che i non avessero CP_2
contezza del fatto che sarebbe dovuto salire sulla copertura del capannone in violazione Pt_3
delle basilari norme di sicurezza: invero, i proprietari del capannone erano sicuramente a conoscenza della conformazione dell'edificio e, quindi, dell'assenza di parapetto.
Ciò nonostante, avevano affidato i lavori alla società senza acquisire la CP_4
documentazione necessaria che avrebbe consentito di apprendere, tre le altre, che la società non svolgeva lavori in altezza (come risulta dalla visura) e, dunque, senza verificare l'idoneità tecnico- professionale per l'esecuzione di quel particolare tipo di intervento.
Si sono costituiti e confermando la loro veste di proprietari del capannone e CP_1 CP_2
negando una loro responsabilità nell'infortunio.
In via preliminare, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per difetto della legittimatio ad processum del Direttore Regionale pro tempore della non essendo stata prodotta la delega, Pt_2
e quindi dello ius postulandi del difensore di . Pt_1
Nel merito, contestano di aver avuto contatti con e di avergli mai affidato i lavori di Pt_3
ripristino: tale circostanza, infatti, è stata riferita solo da e le cui Per_2 Parte_6
dichiarazioni, tuttavia, sono da ritenersi inutilizzabili, trattandosi di soggetti che non potrebbero essere assunti come testimoni ex art. 246 c.p.c.
Rilevano, poi, che l'infortunio sarebbe ascrivibile unicamente alla condotta imprudente e negligente di Parte_3
Eccepiscono, inoltre, la compensatio lucri cum damno, in ragione delle somme ricevute da Pt_3
da in sede di liquidazione del sinistro n. 584.15.00550 aperto per Controparte_5
l'infortunio e contestano che abbia corrisposto o riconosciuto alcunché a Pt_1 Parte_3
nonché l'ammissibilità e la fondatezza delle domande accessorie di pagamento di rivalutazione e interessi, in difetto di adeguata e tempestiva allegazione e prova del quando, relativo sia a indistinte “singole erogazioni”, sia alla capitalizzazione della rendita;
la durata ed entità dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti riportati da Parte_3
4 l'esistenza degli eventi e la correttezza delle valutazioni riportate nel “Diario generale dal
10/03/2015 al 04/04/2016 per data”, in quanto privo di sottoscrizioni e non supportato da certificazioni;
le valutazioni medico-legali sui postumi permanenti riportate nel doc. 4 . Pt_1
In ogni caso, chiedono di essere autorizzati a chiamare in causa e e la CP_3 Parte_3
società al fine di agire in regresso nei loro confronti, nella denegata ipotesi di CP_4
accertamento di una loro responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituito negando che, in base agli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965, nella CP_3
formulazione vigente all'epoca dei fatti, applicabile alla presente controversia, possa agire Pt_1
in regresso nei suoi confronti, essendo ciò inibito dal provvedimento di archiviazione emesso dal
P.M. presso il Tribunale di Prato, che si è pronunciato sulla infondatezza della notizia di reato e ha al contempo riconosciuto l'esclusiva responsabilità di contro le persone Parte_3
civilmente responsabili.
Si è costituita la società articolando analoghe difese in punto di insussistenza della CP_4
penale responsabilità in ragione della pronuncia del decreto di archiviazione.
Evidenzia poi, che la documentazione che secondo avrebbe dovuto essere redatta e Pt_1
consegnata al committente (in particolare, il POS e il preventivo), non era necessaria, dal momento che si trattava di un lavoro urgente e provvisorio per consentire la prosecuzione di attività di impresa di Tessitura Vama.
Circa il difetto di formazione, rileva che la risposta data agli ispettori da (ossia Parte_3
che il lavoro che avrebbe dovuto eseguire non era troppo pericoloso) era frutto di un parere personale, che nulla ha a che vedere con l'assolvimento dell'obbligo di formazione.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati, le prove orali articolate dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 7 dicembre 2022) e mediante CTU medico legale e, da ultimo, calendarizzata per la discussione all'udienza del 27 marzo 2025, al termine della quale il giudice si
è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso di deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate. Pt_1
5 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di e per non avere l'istituto depositato la delega del Direttore Regionale pro CP_1 CP_2
tempore, con conseguente decadenza della parte ricorrente.
Invero, la documentazione depositata in atti dall'istituto ricorrente sconfessa le contestazioni articolate: ci si riferisce, in particolare, alla procura notarile conferita dal Direttore Regionale al legale dell'istituto, prodotta unitamente al ricorso sub doc, 13, rilasciata sulla scorta delle disposizioni di cui al Regolamento di organizzazione n. 232/1999, come successivamente modificato del CdA con delibera n. 114/2005, di cui al doc. 16 (prodotto con nota del 23 giugno
2022) e alla documentazione prodotta da l'8 luglio 2022. Pt_1
Pertanto, l'azione promossa deve ritenersi del tutto tempestiva.
Venendo al merito della vicenda, giova premettere che l'azione esercitata da trova la sua Pt_1
disciplina negli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (per ciò che riguarda la responsabilità della società e quali datori di lavoro), nonché nell'art. 1916 c.c. (per e CA HI). CP_3 CP_1
In sintesi, la prima delle disposizioni citate sancisce il principio generale secondo il quale l'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro,
salvo che questi abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato o sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere.
La seconda, prevede che eroghi le prestazioni assicurative in favore del lavoratore Pt_1
infortunato, anche se l'evento dannoso derivi da responsabilità del datore di lavoro, potendo l'istituto in tale evenienza, agire in regresso nei confronti del datore.
Quando invece agisca nei confronti di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, ma Pt_1
comunque responsabile dell'infortunio, esercita azione di surroga, che trova la sua disciplina nel
Codice civile.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha dimostrato la responsabilità di tutti i soggetti convenuti in giudizio.
Sulla responsabilità del datore di lavoro (società e CP_4 Parte_3
La responsabilità di tali figure consegue alla violazione dell'art. 2087 c.c., che ha natura contrattuale e impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo così un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di
6 lavoro e la cui inosservanza, nel caso in cui un danno si verifichi, può essere fatta valere con azione risarcitoria (sul punto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23162 del 07/11/2007, Rv.
599542 - 01).
Pertanto, l' assicuratore che agisce in regresso deve allegare e provare l'esistenza CP_6
dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte a evitarlo.
La responsabilità in esame non è di tipo oggettivo, bensì colposo, il che presuppone l'accertamento in ordine alla mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, da effettuare alla luce dell'attività lavorativa svolta e ai rischi ad essa connessi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv. 653217 - 01); ciò significa che il datore di lavoro non deve adottare “le sole misure tassativamente prescritte dalla
legge in relazione al tipo di attività esercitata (che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore), ma anche quelle richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro” (cfr. Cass., Sez. L, n.
14566 del 12/06/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'infortunio si sia verificato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità descritte nel ricorso dell'istituto: i resistenti, infatti, non hanno contestato tale ricostruzione, né ne hanno offerto una alternativa.
In particolare, l'evento è accaduto durante le operazioni di sostituzione di quattro grossi pannelli sul tetto del capannone concesso in locazione alla società Tessitura Vama, i quali avevano subito dei danneggiamenti a causa del forte vento che si era abbattuto sulla città di in quei giorni: Pt_1
la mancanza di protezione, rischiava di mettere a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa, essendovi all'interno dei capannoni macchinari che, a causa dell'intervenuta scopertura del tetto, si trovavano esposti alle intemperie. era stato contattato il 5 marzo del 2015 da - suo amico e socio, Parte_3 Parte_4
insieme al fratello , di Tessitura Vama s.r.l., affittuaria del capannone -, il quale gli aveva Per_2
chiesto di sostituire provvisoriamente e immediatamente i lucernari.
7 Secondo la prospettazione di egli aveva deciso in autonomia e all'insaputa del Parte_3
fratello di svolgere il lavoro.
Sennonché si tratta di ricostruzione smentita già dai documenti prodotti in sede di ricorso da
, in particolare, la fattura emessa fattura n.1.079/00 del 14 marzo Pt_1 Parte_5
2015 (agli atti del fascicolo penale, prodotto sub doc. 1 da ), dalla quale risulta, tra le altre, Pt_1
l'acquisto, per conto della società, di quattro grossi pannelli e del kit di sicurezza, materiale di cui al DDT 2708/00 del 6 marzo 2015 (documento, acquisito su richiesta del giudice all'esito dell'escussione di amministratore di che mostra che il Testimone_2 Parte_5
ritiro fu fatto dal cliente).
Non solo;
lo stesso ha confermato di essere a conoscenza dell'intervento che il CP_3
fratello avrebbe dovuto eseguire e dell'acquisto del materiale. È quanto egli ha dichiarato in sede di SIT (cfr. doc. 1 ), nonché in sede di interrogatorio formale, acquisito, insieme alle altre Pt_1
prove orali, il 27 gennaio 2023 (di seguito, per comodità di lettura, si riportano i capitoli di cui al ricorso oggetto dell'esame: “2: DCV che in data 5.3.2015 aveva ricevuto Pt_1 Parte_3
incarico dai proprietari e presenti sul posto presso il capannone locato alla CP_2 CP_1 CP_7
di provvedere alla sostituzione di quattro lucernari presenti sulla copertura, danneggiati dal forte
[...]
vento dei giorni precedenti, con altrettanti pannelli trasparenti;
5: DCV che dopo avere avuto l'incarico dai
Committenti, , sempre in data 5.3.2015, ha ordinato alla per conto Parte_3 Parte_5
della Società 4 pannelli di policarbonato;
6: DCV che detti pannelli sono stati consegnati alla CP_4
Società il giorno 6/3 presso il magazzino di Viuzzo di Porto n. 25/c a Scandicci (FI), nell'orario che Pt_3
Vorrete Voi teste specificare;
7: DCV che la sera del 6.3.2015 ha caricato sul camion Parte_3
aziendale i 4 pannelli della misura di 4 metri x 2 e li ha portarti presso il capannone della Vama;
19: DCV
che fino dal 5.3.2015, era a conoscenza dei lavori da svolgere presso la Vama e che era pure a CP_3
conoscenza che si sarebbe recato ad eseguire la sostituzione dei pannelli sulla copertura del Parte_3
capannone della Vama la mattina del 7.3.2015”): “Sul cap. 2: lo sapevo perché me ne aveva parlato , Pt_3
ma non sapevo quando avrebbe dovuto farlo. preciso anche che io sapevo solo il tipo di lavoro che avrebbe
dovuto fare non anche chi lo aveva chiamato. (…) Sul cap. 5: so che aveva preso pannelli e cinture. Ma non so se poi li ha usati. Sul cap. 6: se non ricordo male andò lui con il camion a prenderli. Sul cap. 7: non so rispondere. (…) Sul cap. 19: sapevo genericamente di questi lavori, ma non sapevo quando li avrebbe fatti”.
8 L'infortunato, ha poi confermato che il fratello era a conoscenza dei lavori da Parte_3
eseguire: “Parlai con mio fratello sicuramente, non ricordo se ci fossero anche i miei nipoti. Mio fratello chiese se avessi bisogno di una mano ma io dissi che mi avrebbe aiutato e che comunque non sapevo Pt_4
nemmeno quando avrei fatto i lavori viste le condizioni meteo”.
A fronte, dunque, della veste giuridica della società e delle dichiarazioni rese dai diretti interessati
(peraltro riscontrate dalla documentazione prodotta da richiamata in premessa) deve Pt_1
escludersi che l'intervento eseguito da sia stato frutto di una sua scelta personale, Parte_3
sconosciuta al fratello.
Al contrario, quest'ultimo è stato reso edotto del lavoro affidato a (e, in ogni caso, sapeva Pt_3
dell'utilizzo del camion aziendale da parte di questi per trasportare i pannelli), circostanza che basta per ritenere la sua responsabilità e quella della società che, in quanto datrice di lavoro, avrebbe dovuto attivarsi per conoscere le modalità di esecuzione di lavoro e le misure precauzionali che l'infortunato intendeva adottare, avuto riguardo dello stato dei luoghi, dell'area interessata dall'intervento e dell'ingombro dei pannelli da sostituire.
Quanto precede rende del tutto ininfluente il fatto che non conoscesse i dettagli CP_3
rispetto a quando il lavoro sarebbe stato eseguito, essendo sufficiente, come è detto, che egli sapesse – come confermato in sede di interrogatorio – dell'incarico ricevuto da . Pt_3
Pertanto, sono rimproverabili alla società (e all'altro amministratore, le violazioni CP_3
riscontrate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria dell'ASL e, segnatamente, quella dell'art. 111 del D.
Lgs. 81/2008, a fronte della mancanza di percorsi di accesso ai luoghi di lavoro del capannone e l'assenza di misure protettive lungo il camminamento.
Invero, la datrice di lavoro avrebbe dovuto, come evidenziato da , adottare misure Pt_1
adeguate a prevenire eventi del tipo verificatosi, vale a dire l'utilizzo di un carroponte per consentire al lavoratore di raggiungere la sommità del capannone e di una gru per il trasporto dei materiali;
inoltre, avrebbe dovuto sincerarsi che le condizioni meteo permettessero di lavorare in altezza.
Tali considerazioni non risultano scalfite dal fatto (pacifico) che il giorno precedente Pt_3
aveva acquistato un kit di sicurezza (costituito da due cinture). È infatti acclarato che il
[...]
giorno prima aveva effettuato il sopralluogo, salendo sul tetto con le stesse Parte_3
9 modalità del giorno dell'infortunio, cosa che gli aveva consentito di verificare l'assenza di linee vita a cui assicurare le cinture (che, infatti, non sono state usate il giorno dell'infortunio).
Del resto, neppure è stato dimostrato da parte della società (sulla quale grava il relativo onere) che il lavoratore era stato formato per lo svolgimento di quel tipo di lavoro: anzi, la risposta da questi offerta agli ufficiali di P.G da (ossia che si trattava di un lavoro non troppo Parte_3
pericoloso) conferma l'assenza di adeguata formazione, così come il fatto che egli abbia acquistato solo il giorno prima – e quando era già salito una volta sul tetto - il kit di sicurezza.
A fronte, dunque, delle accertate violazioni, non vi è dubbio del nesso causale tra la condotta datoriale e l'infortunio occorso a dal momento che la caduta è stata cagionata da Parte_3
una forte folata di vento che, in assenza di protezione e in mancanza di ancoraggio del lavoratore, ha determinato la rovinosa caduta.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al fatto che l'infortunio non possa essere ascritto alla condotta del lavoratore, idonea a liberare la società, dovendosi considerare tale solo quel comportamento “esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una
situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (così,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, Rv. 660550 - 01).
Infondata è l'eccezione secondo la quale l'azione di regresso potrebbe esercitarsi solo nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna in sede penale: invero, a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta, la disposizione di cui all'art. 10 D.P.R. 1124/1965 non è stata sul punto interessata dalla riforma e non esclude affatto la responsabilità quando, come nella specie,
l'azione penale non sia stata esercitata. Anzi, la soluzione prospettata è smentita dall'art. 112
D.P.R. 1124 cit., che introduce il termine di decadenza triennale per l'esercizio dell'azione di regresso decorrente dalla data di emissione della sentenza di non doversi procedere alla quale è pacificamente equiparato “qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al
dibattimento”, ivi compreso il decreto di archiviazione (a tale riguardo si veda Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1061 del 25/01/2012, Rv. 620918 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più recenti,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 41279 del 22/12/2021, Rv. 663358 - 01).
10 Sulla responsabilità di e CP_1 CP_2
Pacifico che i due fratelli fossero i proprietari del capannone ove ha eseguito i Parte_3
lavori, la loro responsabilità è da ravvisarsi nel fatto che, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto nella memoria di costituzione, erano a conoscenza dell'intervento che avrebbe dovuto essere eseguito il giorno 7 marzo 2015 da parte della e della sua pericolosità, in CP_4
relazione all'ambiente di lavoro, immediatamente percepibile da qualunque soggetto ordinariamente diligente, per quanto privo di conoscenze specifiche.
Invero, l'attività di ripristino affidata a era senz'altro rischiosa, dal momento che Parte_3
richiedeva l'esecuzione di lavori in quota, su un immobile privo di linee vita e punti di ancoraggio in una delle giornate di forte vento che si sono verificate in quei giorni;
tutte condizioni che rendevano evidente la necessità di predisporre le necessarie misure di sicurezza
(sul punto, cfr. relazione ispettori ASL sub doc. 1 ). Pt_1
Le dichiarazioni rese in tal senso da e - secondo i quali , il giorno Pt_4 Persona_2 Pt_4
del sopralluogo, aveva contattato i proprietari del capannone i quali, il giorno dell'infortunio, si erano accordati con per l'esecuzione dei lavori definitivi (dichiarazioni presenti Parte_3
nel doc. 1 ) – possano essere utilizzate nel presente procedimento, non essendo i due mai Pt_1
stati indagati nel procedimento penale (sul punto cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. II, 27/01/2005, n.
6380, rv. 230990, secondo la quale “la norma di cui all'art. 63 c.p.p., comma secondo, che prevede
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, intende riferirsi non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle dichiarazioni. Ne deriva che tale inutilizzabilità non può colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto, né poteva in concreto assumere, la qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, posto che l'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste”).
Tale ricostruzione fattuale è stata poi confermata da sentito, come si è detto, Parte_3
nelle forme dell'interrogatorio libero nel presente procedimento: “Ricordo che loro alla mia presenza
chiamarono uno dei per dirgli che era necessario svolgere questi lavori con urgenza (…). Come due CP_2
giorni prima, salimmo io e e manovrava il muletto. Poi non ricordo se dopo il primo Pt_4 Per_2
pannello, ma comunque a lavori già iniziati, io scesi per parlare con uno dei non so quale. Mi sembra CP_2
11 che sia la persona che era qui con gli occhiali, un po' più anziana. L'altro non l'ho mai visto e io sono
abbastanza fisionomista. Sono certo però che mi fu detto che c'era il che mi voleva parlare. Parlammo CP_2
nel capannone adiacente a quello della Vama dei lavori non solo di quella mattina, ma di quelli necessari per il futuro di cui mi chiese un preventivo. Ad avv. D'Angelo sul doc. 3 : io ero convinto di parlare con Pt_1
e mi fu detto che avrei parlato con Poi se i capannoni adiacenti siano di altri non so. In ogni CP_2 CP_2
caso, io e la persona con cui mi fecero parlare (e che mi dissero essere parlammo dei lavori da fare nel CP_2
capannone della Vama. Intendo dei lavori definitivi. era consapevole che quella mattina stavo facendo i CP_2
lavori provvisori perché la sera prima alla mia presenza (o non ricordo quale) lo aveva Pt_4 Per_2
chiamato al telefono. Il colloquio telefonico avvenne il 5, cioè il giorno in cui io andai a prendere le misure”.
È stato poi lo stessi a confessare, in sede di interrogatorio formale, di essere a CP_2
conoscenza della necessità di un intervento sul capannone di sua proprietà: “Sul cap 20: no, perché io non ho mai parlato con Io sapevo che c'era un danno ma sapevo che ci avrebbe pensato la Vama”. Pt_3
Ulteriore indizio a supporto della ricostruzione che precede è dato altresì dal fatto che l'opera da realizzare rientrava in quelle di straordinaria amministrazione, le cui spese avrebbero dovuto essere sostenute dal proprietario dell'immobile, secondo le ordinarie regole civilistiche (cfr., in particolare, l'art. 1576 c.c.): nel caso di specie, nulla è stato allegato la difesa di rispetto a un CP_2
diverso accordo sul punto, cosa che rende plausibile che i locatori abbiano tempestivamente informato i proprietari (che si sarebbero dovuti far carico dei relativi costi) della necessità di eseguire l'intervento.
Quanto precede, per un verso, offre un riscontro, come si è detto, alla ricostruzione offerta da e da e e, per altro verso, rende irrilevante il fatto che la Parte_3 Pt_4 Persona_2
scelta sul soggetto al quale affidare i lavori sia ricaduta sulla per via dei rapporti di CP_4
amicizia che legavano a Persona_2 Parte_3
Il fatto che i fratelli fossero a conoscenza del danno ingente che aveva interessato il CP_2
capannone di loro proprietà e della pericolosità dell'intervento, infatti, è circostanza idonea a far ravvisare, in capo agli stessi, una posizione di garanzia nella loro qualità di committenti, figura definita dall'art. 89, co. 1, lett. c, D. Lgs. 81/2008 come “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata”, dove “l'espressione 'per conto', è equivalente sia a 'per incarico di' oppure a 'in nome di'
12 oppure ancora 'a favore di'” (cfr., tra le tante, Cass. pen, Sez. 4, Sentenza n. 26335 del 21/04/2021 Ud.,
dep. 12/07/2021, Rv. 281497 – 01).
La giurisprudenza di legittimità, in punto di responsabilità penale, ha più volte affermato che
“con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile,
oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), al committente, anche se detto principio non conosce una applicazione automatica, non potendo esigersi da quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in
concreto, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché
alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del
18/1/2012, Rv. 252672)” (così, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35185 del 26/04/2016 Ud., dep.
22/08/2016, Rv. 267744 - 01), dovendosi escludere che costituisca rischio specifico “quello derivante
dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (cfr. Cass. Pen, Sez. 4,
Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 – 01).
Alla luce di quanto precede, il committente non può ritenersi esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, condizione ravvisabile “con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine” (cfr. sentenza Corte di appello di Firenze n.
509/2019 del 04/12/2019, pronunciatasi in materia di responsabilità del committente in fattispecie simile alla nostra).
Invero, una volta venuti a conoscenza dei lavori che si rendevano necessari, gravava su e CP_1
l'obbligo di assicurarsi che essi fossero affidati a un'impresa in possesso dei requisiti CP_2
per l'esecuzione, assumendo rilevanza, in tal senso, la loro conoscenza dello stato dei luoghi
(negata, come subito si dirà, dai convenuti), che imponeva l'adozione di particolari misure
13 protettive, e che avrebbe imposto loro di informarsi sull'identità del soggetto che avrebbe dovuto eseguire i lavori di riparazione, al fine di porre in essere tutti i controlli legislativamente imposti.
Quanto dagli stessi dichiarato in sede di interrogatorio in merito alla non conoscenza dello stato del capannone non vale a escludere la responsabilità dei committenti/proprietari: invero,
quand'anche ciò fosse ritenuto veritiero (cosa che non è, non essendo state allegate circostanze o prove in tal senso), sarebbe da ascriversi a una loro negligenza, non certo a una causa di esonero della responsabilità.
Del pari irrilevante, una volta appurata la loro conoscenza dello stato dei luoghi e del danno al capannone, è la presenza o meno di e sul cantiere. CP_1 CP_2
Pertanto, deve ritenersi la responsabilità dei convenuti per non avere verificato che l'impresa che avrebbe eseguito i lavori rispettasse le condizioni minime di sicurezza per prevenire il rischio di cadute dall'alto, in modo da negare, in caso diverso, l'accesso al bene di loro proprietà.
Devono infatti essere disattese le doglianze dei convenuti circa la sussistenza di un rischio elettivo in capo al lavoratore, per le ragioni di cui al precedente paragrafo, così come prive di pregio sono le argomentazioni svolte in punto di sostanziale equiparabilità di a un lavoratore Parte_3
autonomo.
Invero, in presenza di una formalizzazione del rapporto di lavoro, non può invocarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa di HI (ossia, Cass., Sez. Lav., sentenza, 13.05.2024, n. 13023, rv. 671197-01, p. 14 delle note depositate il 10 dicembre 2024), che si riferisce all'ipotesi in cui il vincolo di subordinazione non sussista e non siano stati dimostrati gli indici che rendevano il lavoratore autonomo equiparabile a quello subordinato, ipotesi diversa
(opposta) rispetto a quella in esame.
Né può sostenersi - come vorrebbero i convenuti - che il rapporto di lavoro subordinato CP_2
fosse in realtà “simulato”, valorizzandosi la sostanziale autonomia dei due soci Pt_3
costituendo questa una modalità di atteggiarsi del rapporto connaturata alla qualifica rivestita.
Del pari, deve escludersi un diverso grado di responsabilità del committente rispetto ai datori di lavoro: non solo perché la difesa dei fratelli si è limitata ad affermarla senza anche offrirne la CP_2
prova positiva, ma anche perché la gravità delle omissioni poste in essere dai medesimi ha contribuito, al pari di quelle della società, al verificarsi dell'evento dannoso.
14 Sulla quantificazione delle somme dovute dai resistenti a Pt_1
Per comprendere le ragioni del decidere sul punto, occorre evidenziare che nessuna valida censura è stata mossa dai resistenti alla quantificazione del credito operata dall' Pt_1
Il regresso, infatti, ha ad oggetto quanto effettivamente pagato dall' in conseguenza Pt_1
dell'infortunio, per cui grava sulla parte interessata contestare che l'istituto assicurativo abbia effettivamente corrisposto la rendita nella misura indicata, tenuto conto, al fine di assolvere al requisito della specificità della contestazione, che gli attestati del Direttore della sede che ha erogato le somme “sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi,
che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”(così, tra le tante,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020, Rv. 658145 - 01).
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa della società e di
[...]
mentre e si sono limitati a sollevare censure prive del richiamato CP_3 CP_1 CP_2
carattere (si veda p. 13 memoria di costituzione: “Tanto chiarito, i Sigg.ri e CP_2 CP_1
contestano ulteriormente: - che l' abbia corrisposto o riconosciuto alcunché al Sig. ; - Pt_1 Parte_3
esistenza, consistenza e corretto calcolo delle prestazioni che -tutte- si leggono nel doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo, quivi espressamente contestandosi che tale attestazione rechi la sottoscrizione della dirigente o di altro dirigente dell'ente e protestandosi che possa essere ammessa a conferma Persona_3
del contenuto di tale attestato la testimonianza di tale il cui eventuale incarico dirigenziale Tes_3
presso l' di alla data del documento che si va criticando è quivi pur contestato”). Pt_1 Pt_1
Del pari, i responsabili non hanno contestato – come era loro onere - che la liquidazione di Pt_1
fosse superiore al danno civilistico (che costituisce il limite del credito vantato da ), Pt_1
trattandosi di una vera e propria eccezione, soggetta ai limiti di allegazione prova, gravanti sulla parte che intenda farla valere: “l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve provare la Pt_1
responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la
eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo” (così, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023, Rv. 668769 - 02).
15 È stata comunque disposta CTU medico legale, le cui risultanze confermano che vi è piena capienza nell'ammontare del danno civilistico (come evidenziato da nelle note conclusive: Pt_1
pp. 42-49).
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa di compensatio lucri cum CP_2
damno, dovendosi osservare come, anche nel caso in cui l'assicurazione privata dell'infortunato avesse corrisposto somme per l'evento dannoso a non potrebbero giammai Parte_3
ridurre quelle dovute all'istituto a titolo di regresso per l'indennizzo corrisposto al danneggiato.
Tale eccezione, infatti, può essere proposta per paralizzare l'azione esperita dall'infortunato nei confronti dei responsabili, al fine di evitare al beneficiario delle somme risarcitorie un'ingiustificata locupletazione, certamente non ravvisabile in capo a . Pt_1
In conclusione, i resistenti devono essere condannati, in soldo tra di loro, a corrispondere a Pt_1
la somma di 568.356,87 euro, di cui all'attestazione di costo aggiornata al 21 ottobre 2024
(prodotta unitamente alle note conclusive dell'11 dicembre 2024), da maggiorarsi di interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della capitalizzazione.
Sulla liquidazione delle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza e applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, i resistenti devono essere condannati, in solido tra di loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna (scaglione di riferimento: da
520.001 a 1.000.000 euro), aumentate del 30% per il numero delle parti resistenti aventi la medesima posizione processuale, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico solidale dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
16 2) Condanna dei resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di del costo Pt_1
dell'infortunio occorso a pari a 568.356,87 euro (così quantificato al 21.10.2024) Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della capitalizzazione;
3) Condanna altresì le parti resistenti, in solido tra di loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 31.969,60 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
4) Pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
5) Riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 27 marzo 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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