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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1802 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
c.f. , nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1
novembre 1975 e residente in [...], int. 66, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Demestri, (c.f.
), elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), C.F._2
via Umberto I, n. 612 presso lo studio dell'avv. Carlo Demestri, il quale ha chiesto che le comunicazioni siano effettuate al fax n. 090.62920630 e/o a mezzo pec: PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata Messina l'8.06.1977 (c.f. ), CP_1 C.F._3
ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Di Pietro, presso il cui studio in Messina, Corso Cavour, 106 (pec
è elettivamente domiciliata giusta procura Email_2
in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 09.05.2025, premesso Parte_1
che, con sentenza pubblicata il 25.07.2022, era stato pronunciato il divorzio tra l'istante e che con detta sentenza la figlia minore CP_1
, nata il [...], era stata affidata in via esclusiva alla madre ed Per_1
era stato confermato l'obbligo a carico del deducente di corrispondere a un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento CP_1
della figlia, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che, con detta sentenza, era stata altresì confermata l'assegnazione a CP_1
della casa familiare sita a Messina strada Comunale pal. ; che
[...] CP_2
la aveva lasciato detto alloggio per trasferirsi insieme al nuovo CP_1
compagno ed alla figlia in altro immobile, senza comunicare nulla al deducente, in violazione di quanto disposto dall'art. 337 sexies c.p.c.; che la veva promosso pignoramento immobiliare, chiedendo la vendita CP_1
del suddetto immobile a fronte del proprio diritto di credito nei confronti del deducente a titolo di risarcimento danni;
che egli si era nuovamente trasferito dalla Svizzera in Sicilia per potere implementare i propri rapporti con la figlia;
che la figlia era, comunque, divenuta Per_1 Per_1
maggiorenne, sicché non occorreva più provvedere sul suo affidamento;
che erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e la revoca dell'affidamento esclusivo della CP_1
figlia alla madre.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/23.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.09.2025, si costituiva la quale eccepiva la nullità della notifica CP_1
2 del ricorso introduttivo per irregolarità della attestazione di conformità della copia analogica al documento informatico. Rilevava, poi, che lei era stata costretta ad allontanarsi dall'immobile assegnato, all'inizio dell'anno
2024, a causa della sua inagibilità, dovuta a gravi infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale ed in relazione alle quali ella aveva esperito nei confronti del Condominio ben due giudizi, uno ex art. 700 c.p.c,. e, successivamente, a fronte dell'inadempimento del , che non CP_3
aveva eseguito i lavori ordinati con provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., mentre era ancora pendente ulteriore giudizio di risarcimento danni, in quanto le infiltrazioni avevano reso l'immobile non abitabile. Osservava, pertanto, che, avendo lasciato l'immobile per motivi giustificati, mancavano i presupposti per la revoca del provvedimento di assegnazione. Osservava, poi, che la nuova residenza della figlia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era ben nota dal padre, che si era in alcune occasioni recato personalmente nella nuova abitazione per prelevare la figlia. Rilevava, infine, che aveva dovuto pignorare l'immobile oggetto di causa, non avendo il Pt_1
provveduto ad estinguere un debito di circa € 30.000,00 e rilevava, peraltro, che lo stesso non aveva mai corrisposto nulla a titolo di mantenimento.
Quanto alla domanda concernente l'affido della figlia sottolineava che, a seguito della maggiore età della figlia, non poteva essere emesso alcun provvedimento di revoca dell'affidamento esclusivo alla madre, per il venire meno del regime di affidamento concernente solo i figli minori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via istruttoria, l'ammissione di prova per testi.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
01.10.2025, contestava l'eccezione relativa all'asserita Parte_1
irregolarità dell'attestazione di conformità del ricorso notificato ed
3 evidenziava che, comunque, anche un'eventuale nullità della notifica era rimasta sanata dalla costituzione della resistente. Nel merito, rilevava che l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente non era dipesa dalla asserita inagibilità dell'immobile e che, in ogni caso, la on CP_1
aveva mai comunicato al deducente che l'immobile fosse inagibile.
Osservava, in particolare, che, pur presentando l'immobile segni di incuria, la si era trasferita in altro luogo per mancanza di interesse a CP_1
permanervi, tanto che la stessa non aveva esitato a pignorare l'immobile ed a chiederne la vendita al fine di conseguire il recupero del credito da lei vantato. Sottolineava, infine, che le ragioni dell'allontanamento dalla casa familiare assumevano scarso rilievo a fronte di una situazione di fatto che aveva determinato il venire meno dell'esigenza sottesa al provvedimento di assegnazione, vale a idre quella di conservare l'habitat domestico nell'interesse della prole.
All'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza di entrambe le parti, rappresentate in udienza dai rispettivi procuratori. Il Giudice delegato, ritenuto, quindi, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”, essendo soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la
4 revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito e ciò vale anche con specifico riferimento al provvedimento di assegnazione della casa familiare, che è revocabile solo in presenza di circostanze fattuali sopravvenute alla sentenza divorzile
(Cass. civ. 01.03.2005 n. 4291).
Parte ricorrente ha sostenuto che erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla resistente, in quanto quest'ultima se ne era allontanata e la casa aveva, in ogni caso, perduto le caratteristiche di
“casa familiare”. Parte resistente, dal canto suo, pur non contestando di essersi allontanata dall'immobile assegnato all'inizio dell'anno 2024, ha evidenziato che tale circostanza doveva ritenersi irrilevante a fronte delle ragioni di tale allontanamento, costituite dalla sopravvenuta inabitabilità dell'immobile, non dipendente da sua volontà.
Ritiene questo Tribunale che le ragioni poste a base della domanda avanzata dal ricorrente siano fondate ed il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore di vada revocato. CP_1
Si deve premettere che il concetto di “casa familiare” ricomprende quell'insieme di beni, mobili e immobili, finalizzati all'esistenza domestica della comunità familiare ed alla conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare. Si tratta, in particolare,
5 dell'abitazione in cui i coniugi stabiliscono la sede primaria della compagine familiare e, quando i coniugi siano anche genitori, la casa familiare diventa il principale strumento per soddisfare le esigenze dei figli, posto che l'ambiente domestico va considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost.
30.07.2008, n. 30). Rappresentando la casa familiare uno dei principali strumenti attraverso cui si sviluppa la vita della famiglia, il legislatore previsto una precipua regolamentazione, per il caso in cui intervenga la rottura del vincolo coniugale (separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili) o, comunque, la fine della relazione affettiva (famiglia non fondata sul matrimonio), funzionalizzando il godimento della casa familiare alle esigenze della prole di continuità dell'habitat domestico. L'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce, infatti, che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, pertanto, non può essere condizionata dalla ponderazione tra interessi di natura solo
6 economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440).
Ciò posto, i “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti della situazione di fatto che incidono sulla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del godimento della casa familiare ad uno dei genitori, anche se non ne sia proprietario, vale a dire la presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente e la sussistenza di un vincolo funzionale impresso all'abitazione per il soddisfacimento dell'esigenza dei figli a permanere nel quotidiano loro habitat domestico.
Invero, quest'ultimo requisito non è indicato espressamente dalla legge, ma
è agevolmente desumibile dalla circostanza che il legislatore ha fatto riferimento alla nozione di “casa familiare”, che chiaramente indica esclusivamente il luogo ove si è articolata la vita familiare, nonché dalla circostanza che il legislatore, nello stesso art. 337 sexies c.c., ha stabilito che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”; infatti, la ratio di quest'ultima disposizione va rinvenuta nel fatto che, a seguito della stabile permanenza dell'assegnatario presso altra abitazione, si deve presumere che sia venuta meno l'esigenza di assicurare la continuità ambientale del figlio. Va, comunque, sottolineato che lo stabile allontanamento del genitore assegnatario dalla casa familiare non costituisce l'unica ipotesi in cui si deve presumere che l'immobile in questione abbia cessato di svolgere la funzione di “casa familiare” e la giurisprudenza di legittimità ne ha individuate altre, rispondenti alla medesima logica, anche se non espressamente previste dal legislatore,
7 quale, in primo luogo, l'ipotesi in cui sia il figlio e non il genitore a non dimorare più stabilmente nella casa familiare, come chiarito dalla Suprema
Corte sin dalla pronuncia n. 4555/2012, in cui si è sottolineato che, essendo l'assegnazione della casa familiare riconosciuta nell'esclusivo interesse dei figli, il fatto che questi trascorressero largo tempo in una città differente, per ragioni di studio o lavoro, faceva venire meno il fondamento dell'istituto, posto a protezione dei figli a seguito della crisi della famiglia d'origine. La disposizione normativa che ha previsto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in caso di stabile allontanamento dell'assegnatario da detto immobile è, comunque rilevante non solo perché espressione di un principio più ampio, ma anche perché chiarisce che il diritto di abitazione dei figli nella casa coniugale non è autonomo da quello dell'assegnatario e non è, pertanto, immaginabile un provvedimento di assegnazione direttamente ai figli, come evidenziato dalla Suprema Corte con sent. 04.11.2010 n. 22500.
Occorre, infine, sottolineare che, se venga meno la funzione della casa familiare, risultano irrilevanti le ragioni per le quali non sia più possibile assicurare ai figli la continuità dell'habitat domestico, non potendosi comunque far luogo in simili casi ad un provvedimento di assegnazione, anche se il venir meno della funzione della casa familiare sia la conseguenza di eventi estranei alla volontà dell'assegnatario.
Ciò è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce. In particolare, già nella sentenza Cass. civ. 9 settembre
2002 n. 13065, la Suprema Corte, dopo avere premesso che occorre distinguere fra due diverse accezioni dell'espressione "casa familiare", “la prima delle quali connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare”; la seconda che si identifica, invece, nel “centro di aggregazione della
8 famiglia durante la convivenza” (Cass. n. 8667/1992), ossia l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l'insieme organizzato di beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico, l'habitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole, ha osservato che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione, di una "casa coniugale" nella seconda accezione sopra indicata, con la conseguenza che, per attribuire un immobile ad uno dei genitori non è sufficiente che nello stesso si sia svolta, per un certo periodo storicamente concluso, la vita familiare, ma occorre anche che al momento della separazione la casa familiare persista. Analogamente, nella sentenza Cass. civ. 13.02.2006 b.
3030, la Suprema Corte ha rilevato che, rispondendo il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione. In altra pronuncia, concernente una ipotesi di allontanamento dell'assegnatario dalla casa familiare (Cass. civ. 10.05.2013 n. 11218) la Suprema Corte ha affermato che colui che agisce per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa, desumibile dall'allontanamento da detto immobile avente carattere di
9 stabilità, cioè di irreversibilità, precisando, però, che tale situazione è riscontrabile tutte le volte in cui possa escludersi che l'immobile già adibito a casa familiare possa ancora rappresentare l'habitat domestico della prole ed il centro dei suoi affetti ed interessi, ormai spostato in altro luogo.
Orbene, nel caso in esame, è certo che si è CP_1
allontanata dalla casa familiare da circa 22 mesi, sicché non vi è dubbio che tale allontanamento non possa considerarsi “temporaneo”, essendosi protratto ormai per un tempo particolarmente lungo. Peraltro, la circostanza che la bbia inteso trasferirsi stabilmente in altro immobile può CP_1
desumersi anche dal fatto che, nel corso di una procedura esecutiva intercorsa tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile già destinato a casa familiare, la stessa ha chiesto la vendita del bene, iniziativa che si iscrive in un progetto di vita che evidentemente non prevede il ritorno in detta casa.
Inoltre, non può dubitarsi che, in conseguenza della protratta lontananza della figlia da tale immobile, sia già irrimediabilmente venuta Per_1
meno la continuità dell'habitat domestico, posta a base del provvedimento di assegnazione.
A fronte di tale situazione, sostanzialmente non contestata, di per sé idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente si è limitata ad allegare circostanze prive di effettiva rilevanza. In particolare, il fatto che l'immobile non sia abitabile non può certamente giustificare il mantenimento del provvedimento di assegnazione, che non può avere, comunque, ad oggetto un immobile attualmente inidoneo a svolgere la funzione di “casa familiare”, a prescindere dalla individuazione dei responsabili di tale situazione. Il fatto, poi, che la i sia attivata CP_1
nei confronti del per ottenere l'esecuzione degli interventi di CP_3
manutenzione straordinaria necessari per l'eliminazione delle cause delle
10 infiltrazioni che hanno interessato nel corso degli anni l'alloggio in questione, è irrilevante nella misura in cui, ai fini dell'accertamento se un immobile possa continuare a svolgere la funzione di casa familiare, non occorre verificare se sia riscontrabile o meno una colpa dell'assegnatario.
Peraltro, tale deduzione difensiva non è pienamente convincente, poiché la a affermato di essersi allontanata dalla casa familiare solo dopo CP_1
che il aveva provveduto ad eseguire i lavori volti alla Controparte_4
eliminazione delle cause delle infiltrazioni. E' ben vero che l'immobile risultava ormai danneggiato e che, al fine di assicurare l'abitabilità del bene, avrebbero dovuto essere eseguiti dei lavori di ripristino, che formano oggetto di altro giudizio tra la ed il ancora CP_1 Controparte_4
pendente, ma tale questione attiene al profilo risarcitorio, eventualmente sotto la forma del risarcimento in forma specifica, e non incide sulla possibilità per il soggetto danneggiato di effettuare autonomamente le necessarie riparazioni, senza dovere, per tale motivo, trasferirsi altrove, come è, invece, avvenuto.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di revoca dell'assegnazione a della casa familiare sita a Messina CP_1
strada Comunale pal. SIAC va accolta. Non occorre, invece, provvedere sulla domanda di revoca dell'affidamento esclusivo della figlia Per_1
alla madre, atteso che già al momento della presentazione della domanda, la figlia aveva raggiunto la maggiore età, sicché era venuto meno il regime di affidamento concernente solo i figli minori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, individuati nella misura minima in ragione della semplicità della controversia, in
11 complessivi € 106,60 per spese non imponibili ed in complessivi €
2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, revoca l'assegnazione a CP_1
della casa familiare sita a Messina strada Comunale pal. e
[...] CP_2
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 106,60 per spese non imponibili ed in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed €
851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 28/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1802 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
c.f. , nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1
novembre 1975 e residente in [...], int. 66, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Demestri, (c.f.
), elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), C.F._2
via Umberto I, n. 612 presso lo studio dell'avv. Carlo Demestri, il quale ha chiesto che le comunicazioni siano effettuate al fax n. 090.62920630 e/o a mezzo pec: PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata Messina l'8.06.1977 (c.f. ), CP_1 C.F._3
ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Di Pietro, presso il cui studio in Messina, Corso Cavour, 106 (pec
è elettivamente domiciliata giusta procura Email_2
in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 09.05.2025, premesso Parte_1
che, con sentenza pubblicata il 25.07.2022, era stato pronunciato il divorzio tra l'istante e che con detta sentenza la figlia minore CP_1
, nata il [...], era stata affidata in via esclusiva alla madre ed Per_1
era stato confermato l'obbligo a carico del deducente di corrispondere a un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento CP_1
della figlia, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che, con detta sentenza, era stata altresì confermata l'assegnazione a CP_1
della casa familiare sita a Messina strada Comunale pal. ; che
[...] CP_2
la aveva lasciato detto alloggio per trasferirsi insieme al nuovo CP_1
compagno ed alla figlia in altro immobile, senza comunicare nulla al deducente, in violazione di quanto disposto dall'art. 337 sexies c.p.c.; che la veva promosso pignoramento immobiliare, chiedendo la vendita CP_1
del suddetto immobile a fronte del proprio diritto di credito nei confronti del deducente a titolo di risarcimento danni;
che egli si era nuovamente trasferito dalla Svizzera in Sicilia per potere implementare i propri rapporti con la figlia;
che la figlia era, comunque, divenuta Per_1 Per_1
maggiorenne, sicché non occorreva più provvedere sul suo affidamento;
che erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e la revoca dell'affidamento esclusivo della CP_1
figlia alla madre.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/23.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.09.2025, si costituiva la quale eccepiva la nullità della notifica CP_1
2 del ricorso introduttivo per irregolarità della attestazione di conformità della copia analogica al documento informatico. Rilevava, poi, che lei era stata costretta ad allontanarsi dall'immobile assegnato, all'inizio dell'anno
2024, a causa della sua inagibilità, dovuta a gravi infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale ed in relazione alle quali ella aveva esperito nei confronti del Condominio ben due giudizi, uno ex art. 700 c.p.c,. e, successivamente, a fronte dell'inadempimento del , che non CP_3
aveva eseguito i lavori ordinati con provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., mentre era ancora pendente ulteriore giudizio di risarcimento danni, in quanto le infiltrazioni avevano reso l'immobile non abitabile. Osservava, pertanto, che, avendo lasciato l'immobile per motivi giustificati, mancavano i presupposti per la revoca del provvedimento di assegnazione. Osservava, poi, che la nuova residenza della figlia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era ben nota dal padre, che si era in alcune occasioni recato personalmente nella nuova abitazione per prelevare la figlia. Rilevava, infine, che aveva dovuto pignorare l'immobile oggetto di causa, non avendo il Pt_1
provveduto ad estinguere un debito di circa € 30.000,00 e rilevava, peraltro, che lo stesso non aveva mai corrisposto nulla a titolo di mantenimento.
Quanto alla domanda concernente l'affido della figlia sottolineava che, a seguito della maggiore età della figlia, non poteva essere emesso alcun provvedimento di revoca dell'affidamento esclusivo alla madre, per il venire meno del regime di affidamento concernente solo i figli minori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via istruttoria, l'ammissione di prova per testi.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
01.10.2025, contestava l'eccezione relativa all'asserita Parte_1
irregolarità dell'attestazione di conformità del ricorso notificato ed
3 evidenziava che, comunque, anche un'eventuale nullità della notifica era rimasta sanata dalla costituzione della resistente. Nel merito, rilevava che l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente non era dipesa dalla asserita inagibilità dell'immobile e che, in ogni caso, la on CP_1
aveva mai comunicato al deducente che l'immobile fosse inagibile.
Osservava, in particolare, che, pur presentando l'immobile segni di incuria, la si era trasferita in altro luogo per mancanza di interesse a CP_1
permanervi, tanto che la stessa non aveva esitato a pignorare l'immobile ed a chiederne la vendita al fine di conseguire il recupero del credito da lei vantato. Sottolineava, infine, che le ragioni dell'allontanamento dalla casa familiare assumevano scarso rilievo a fronte di una situazione di fatto che aveva determinato il venire meno dell'esigenza sottesa al provvedimento di assegnazione, vale a idre quella di conservare l'habitat domestico nell'interesse della prole.
All'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza di entrambe le parti, rappresentate in udienza dai rispettivi procuratori. Il Giudice delegato, ritenuto, quindi, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”, essendo soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la
4 revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito e ciò vale anche con specifico riferimento al provvedimento di assegnazione della casa familiare, che è revocabile solo in presenza di circostanze fattuali sopravvenute alla sentenza divorzile
(Cass. civ. 01.03.2005 n. 4291).
Parte ricorrente ha sostenuto che erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla resistente, in quanto quest'ultima se ne era allontanata e la casa aveva, in ogni caso, perduto le caratteristiche di
“casa familiare”. Parte resistente, dal canto suo, pur non contestando di essersi allontanata dall'immobile assegnato all'inizio dell'anno 2024, ha evidenziato che tale circostanza doveva ritenersi irrilevante a fronte delle ragioni di tale allontanamento, costituite dalla sopravvenuta inabitabilità dell'immobile, non dipendente da sua volontà.
Ritiene questo Tribunale che le ragioni poste a base della domanda avanzata dal ricorrente siano fondate ed il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore di vada revocato. CP_1
Si deve premettere che il concetto di “casa familiare” ricomprende quell'insieme di beni, mobili e immobili, finalizzati all'esistenza domestica della comunità familiare ed alla conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare. Si tratta, in particolare,
5 dell'abitazione in cui i coniugi stabiliscono la sede primaria della compagine familiare e, quando i coniugi siano anche genitori, la casa familiare diventa il principale strumento per soddisfare le esigenze dei figli, posto che l'ambiente domestico va considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost.
30.07.2008, n. 30). Rappresentando la casa familiare uno dei principali strumenti attraverso cui si sviluppa la vita della famiglia, il legislatore previsto una precipua regolamentazione, per il caso in cui intervenga la rottura del vincolo coniugale (separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili) o, comunque, la fine della relazione affettiva (famiglia non fondata sul matrimonio), funzionalizzando il godimento della casa familiare alle esigenze della prole di continuità dell'habitat domestico. L'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce, infatti, che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, pertanto, non può essere condizionata dalla ponderazione tra interessi di natura solo
6 economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440).
Ciò posto, i “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti della situazione di fatto che incidono sulla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del godimento della casa familiare ad uno dei genitori, anche se non ne sia proprietario, vale a dire la presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente e la sussistenza di un vincolo funzionale impresso all'abitazione per il soddisfacimento dell'esigenza dei figli a permanere nel quotidiano loro habitat domestico.
Invero, quest'ultimo requisito non è indicato espressamente dalla legge, ma
è agevolmente desumibile dalla circostanza che il legislatore ha fatto riferimento alla nozione di “casa familiare”, che chiaramente indica esclusivamente il luogo ove si è articolata la vita familiare, nonché dalla circostanza che il legislatore, nello stesso art. 337 sexies c.c., ha stabilito che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”; infatti, la ratio di quest'ultima disposizione va rinvenuta nel fatto che, a seguito della stabile permanenza dell'assegnatario presso altra abitazione, si deve presumere che sia venuta meno l'esigenza di assicurare la continuità ambientale del figlio. Va, comunque, sottolineato che lo stabile allontanamento del genitore assegnatario dalla casa familiare non costituisce l'unica ipotesi in cui si deve presumere che l'immobile in questione abbia cessato di svolgere la funzione di “casa familiare” e la giurisprudenza di legittimità ne ha individuate altre, rispondenti alla medesima logica, anche se non espressamente previste dal legislatore,
7 quale, in primo luogo, l'ipotesi in cui sia il figlio e non il genitore a non dimorare più stabilmente nella casa familiare, come chiarito dalla Suprema
Corte sin dalla pronuncia n. 4555/2012, in cui si è sottolineato che, essendo l'assegnazione della casa familiare riconosciuta nell'esclusivo interesse dei figli, il fatto che questi trascorressero largo tempo in una città differente, per ragioni di studio o lavoro, faceva venire meno il fondamento dell'istituto, posto a protezione dei figli a seguito della crisi della famiglia d'origine. La disposizione normativa che ha previsto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in caso di stabile allontanamento dell'assegnatario da detto immobile è, comunque rilevante non solo perché espressione di un principio più ampio, ma anche perché chiarisce che il diritto di abitazione dei figli nella casa coniugale non è autonomo da quello dell'assegnatario e non è, pertanto, immaginabile un provvedimento di assegnazione direttamente ai figli, come evidenziato dalla Suprema Corte con sent. 04.11.2010 n. 22500.
Occorre, infine, sottolineare che, se venga meno la funzione della casa familiare, risultano irrilevanti le ragioni per le quali non sia più possibile assicurare ai figli la continuità dell'habitat domestico, non potendosi comunque far luogo in simili casi ad un provvedimento di assegnazione, anche se il venir meno della funzione della casa familiare sia la conseguenza di eventi estranei alla volontà dell'assegnatario.
Ciò è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce. In particolare, già nella sentenza Cass. civ. 9 settembre
2002 n. 13065, la Suprema Corte, dopo avere premesso che occorre distinguere fra due diverse accezioni dell'espressione "casa familiare", “la prima delle quali connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare”; la seconda che si identifica, invece, nel “centro di aggregazione della
8 famiglia durante la convivenza” (Cass. n. 8667/1992), ossia l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l'insieme organizzato di beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico, l'habitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole, ha osservato che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione, di una "casa coniugale" nella seconda accezione sopra indicata, con la conseguenza che, per attribuire un immobile ad uno dei genitori non è sufficiente che nello stesso si sia svolta, per un certo periodo storicamente concluso, la vita familiare, ma occorre anche che al momento della separazione la casa familiare persista. Analogamente, nella sentenza Cass. civ. 13.02.2006 b.
3030, la Suprema Corte ha rilevato che, rispondendo il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione. In altra pronuncia, concernente una ipotesi di allontanamento dell'assegnatario dalla casa familiare (Cass. civ. 10.05.2013 n. 11218) la Suprema Corte ha affermato che colui che agisce per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa, desumibile dall'allontanamento da detto immobile avente carattere di
9 stabilità, cioè di irreversibilità, precisando, però, che tale situazione è riscontrabile tutte le volte in cui possa escludersi che l'immobile già adibito a casa familiare possa ancora rappresentare l'habitat domestico della prole ed il centro dei suoi affetti ed interessi, ormai spostato in altro luogo.
Orbene, nel caso in esame, è certo che si è CP_1
allontanata dalla casa familiare da circa 22 mesi, sicché non vi è dubbio che tale allontanamento non possa considerarsi “temporaneo”, essendosi protratto ormai per un tempo particolarmente lungo. Peraltro, la circostanza che la bbia inteso trasferirsi stabilmente in altro immobile può CP_1
desumersi anche dal fatto che, nel corso di una procedura esecutiva intercorsa tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile già destinato a casa familiare, la stessa ha chiesto la vendita del bene, iniziativa che si iscrive in un progetto di vita che evidentemente non prevede il ritorno in detta casa.
Inoltre, non può dubitarsi che, in conseguenza della protratta lontananza della figlia da tale immobile, sia già irrimediabilmente venuta Per_1
meno la continuità dell'habitat domestico, posta a base del provvedimento di assegnazione.
A fronte di tale situazione, sostanzialmente non contestata, di per sé idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente si è limitata ad allegare circostanze prive di effettiva rilevanza. In particolare, il fatto che l'immobile non sia abitabile non può certamente giustificare il mantenimento del provvedimento di assegnazione, che non può avere, comunque, ad oggetto un immobile attualmente inidoneo a svolgere la funzione di “casa familiare”, a prescindere dalla individuazione dei responsabili di tale situazione. Il fatto, poi, che la i sia attivata CP_1
nei confronti del per ottenere l'esecuzione degli interventi di CP_3
manutenzione straordinaria necessari per l'eliminazione delle cause delle
10 infiltrazioni che hanno interessato nel corso degli anni l'alloggio in questione, è irrilevante nella misura in cui, ai fini dell'accertamento se un immobile possa continuare a svolgere la funzione di casa familiare, non occorre verificare se sia riscontrabile o meno una colpa dell'assegnatario.
Peraltro, tale deduzione difensiva non è pienamente convincente, poiché la a affermato di essersi allontanata dalla casa familiare solo dopo CP_1
che il aveva provveduto ad eseguire i lavori volti alla Controparte_4
eliminazione delle cause delle infiltrazioni. E' ben vero che l'immobile risultava ormai danneggiato e che, al fine di assicurare l'abitabilità del bene, avrebbero dovuto essere eseguiti dei lavori di ripristino, che formano oggetto di altro giudizio tra la ed il ancora CP_1 Controparte_4
pendente, ma tale questione attiene al profilo risarcitorio, eventualmente sotto la forma del risarcimento in forma specifica, e non incide sulla possibilità per il soggetto danneggiato di effettuare autonomamente le necessarie riparazioni, senza dovere, per tale motivo, trasferirsi altrove, come è, invece, avvenuto.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di revoca dell'assegnazione a della casa familiare sita a Messina CP_1
strada Comunale pal. SIAC va accolta. Non occorre, invece, provvedere sulla domanda di revoca dell'affidamento esclusivo della figlia Per_1
alla madre, atteso che già al momento della presentazione della domanda, la figlia aveva raggiunto la maggiore età, sicché era venuto meno il regime di affidamento concernente solo i figli minori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, individuati nella misura minima in ragione della semplicità della controversia, in
11 complessivi € 106,60 per spese non imponibili ed in complessivi €
2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, revoca l'assegnazione a CP_1
della casa familiare sita a Messina strada Comunale pal. e
[...] CP_2
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 106,60 per spese non imponibili ed in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed €
851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 28/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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