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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3359/2021 R.G.
dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 24.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3359/2021 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Luciana Zeccardo (c.f. - indirizzo pec: C.F._1
presso il cui studio, in Avellino, alla Rampa Email_1
Macello n. 18, è elettivamente domiciliata APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di CP_1 C.F._2
procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio De Palma (c.f. ) - C.F._3
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via Di Email_2
Meo n. 2, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_2 alle liti in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli (c.f.
- indirizzo pec: con sede in C.F._4 Email_3
Napoli, alla via Diaz n. 11, presso cui è elett.te domiciliata.
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione, ex art. 615 I comma, c.p.c., innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Avellino. L'opposizione aveva ad oggetto l'estratto del ruolo n. 904/2014, emesso dall' e la cartella esattoriale n. Parte_1
10220140005146861000, dallo stesso portata, dell'importo di euro 1037,55, relativa al mancato pagamento di sanzione amministrativa per violazione dell'art.
2. L. 386/90
(assegno in difetto di provvista) alla . Controparte_2
A sostegno della domanda, l'opponente, dopo aver precisato di essere venuta conoscenza dell'esistenza della suindicata cartella di pagamento solo casualmente in data 19.06.2020 attraverso la richiesta dell'estratto di ruolo relativo alla sua posizione debitoria, deduceva l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto della , CP_2
Ente impositore, alla riscossione del credito di cui alla suindicata cartella. Assumeva, a tal fine, che, nell'estratto, si dava atto della notificazione della cartella di pagamento nel
2014, e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale. Eccepiva, poi, l'omessa notifica della cartella, l'erronea applicazione degli interessi e, comunque, la loro mancata specifica indicazione, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7,
pag. 2/6 comma 2, L. 212/200 e della legge 241/90 (attesa l'illegittimità delle maggiorazioni irrogate e la mancata indicazione dei Responsabili del procedimento).
L'opponente chiedeva, dunque, l'annullamento del ruolo esattoriale, della cartella e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli stessi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
, la quale deduceva di aver ritualmente notificato la cartella di pagamento in
[...] data 30.06.2014. Eccepiva, poi: l'inammissibilità dell'opposizione e dell'eccezione di prescrizione, per tardività; - la propria carenza di legittimazione passiva;
- la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, la , la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Con la sentenza n. 448/21, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, dichiarando l'estinzione, per prescrizione, del credito iscritto al ruolo. Il Giudice di
Pace ordinava la cancellazione dal ruolo della cartella e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione e dell'eccezione di prescrizione, nonché per l'errata decisione sull'eccezione di prescrizione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite entrambe le parti appellate. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_1
artt. 339 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione Controparte_2 per carenza di interesse ad agire dell'opponente.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
pag. 3/6 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.06.2025. Poi, attesa la mancata comunicazione del verbale di udienza, è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza odierna per la decisione.
L'appello è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Invero, le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione rientrano tra i
“motivi limitati” di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., avendo l'appellante dedotto la violazione di norme sul procedimento, ovvero di regole sostanziali del giudizio
(prescrizione), che hanno influito sul processo logico-decisionale del Giudice di primo grado.
Va, poi, rilevato, che l'atto di appello è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio: è possibile evincere, con sufficiente chiarezza, sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante, sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata. Inoltre, sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., dagli atti di causa, non sono emersi elementi di fatto tali da indurre il Tribunale a riscontrare, sulla base di un giudizio meramente prognostico, la manifesta infondatezza dell'appello, così da escludere ogni ragionevole possibilità di accoglimento dello stesso.
Passando all'esame del merito, va rilevato, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione ed in applicazione del criterio cd. della ragione più liquida, che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierna appellata è inammissibile. CP_1
In punto di fatto, occorre osservare che l'impugnazione ha ad oggetto il c.d. estratto di ruolo.
Orbene, il legislatore, con l'art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973
(intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis,
pag. 4/6 successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, D.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 110/2024).
E' stato stabilito che " l'estratto di ruolo non è impugnabile. "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" (Cassazione civile sez. trib., 23/01/2025, n.1663).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato i seguenti principi: l'art.
3-bis del D.L. 21/10/2021, n. 146, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie), si applica ai anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis ,D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica, che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (Cass. Sez. Unite, 06/09/2022, n. 26283;
Cass. sent. n. 6269/2025; Cass. sent. 12459/2024).
pag. 5/6 In ordine ai giudizi non tributari, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione di pagamento, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione qualora contesti il diritto di agire esecutivamente, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque, prodromico all'esecuzione. In mancanza di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella per difetto di interesse ad agire.
In sostanza, la disposizione sopravvenuta suindicata non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, ma, perché tali ricorsi siano ammissibili occorre che i ricorrenti dimostrino la sussistenza del “pregiudizio”, che costituisce una condizione dell'azione.
Orbene, nel caso di specie, tale condizione manca. L'azione fatta valere è priva del necessario interesse ad agire, non rilevandosi alcuno specifico pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale. L'esecuzione, invero, non risulta essere iniziata (cfr. Cass. n. 29552/2023).
In definitiva, l'opposizione proposta da va dichiarata CP_1
inammissibile.
La sentenza appellata deve essere revocata.
La novità dell'intervento normativo e giurisprudenziale integra i gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta da CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3359/2021 R.G.
dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 24.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3359/2021 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Luciana Zeccardo (c.f. - indirizzo pec: C.F._1
presso il cui studio, in Avellino, alla Rampa Email_1
Macello n. 18, è elettivamente domiciliata APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di CP_1 C.F._2
procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio De Palma (c.f. ) - C.F._3
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via Di Email_2
Meo n. 2, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_2 alle liti in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli (c.f.
- indirizzo pec: con sede in C.F._4 Email_3
Napoli, alla via Diaz n. 11, presso cui è elett.te domiciliata.
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione, ex art. 615 I comma, c.p.c., innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Avellino. L'opposizione aveva ad oggetto l'estratto del ruolo n. 904/2014, emesso dall' e la cartella esattoriale n. Parte_1
10220140005146861000, dallo stesso portata, dell'importo di euro 1037,55, relativa al mancato pagamento di sanzione amministrativa per violazione dell'art.
2. L. 386/90
(assegno in difetto di provvista) alla . Controparte_2
A sostegno della domanda, l'opponente, dopo aver precisato di essere venuta conoscenza dell'esistenza della suindicata cartella di pagamento solo casualmente in data 19.06.2020 attraverso la richiesta dell'estratto di ruolo relativo alla sua posizione debitoria, deduceva l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto della , CP_2
Ente impositore, alla riscossione del credito di cui alla suindicata cartella. Assumeva, a tal fine, che, nell'estratto, si dava atto della notificazione della cartella di pagamento nel
2014, e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale. Eccepiva, poi, l'omessa notifica della cartella, l'erronea applicazione degli interessi e, comunque, la loro mancata specifica indicazione, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7,
pag. 2/6 comma 2, L. 212/200 e della legge 241/90 (attesa l'illegittimità delle maggiorazioni irrogate e la mancata indicazione dei Responsabili del procedimento).
L'opponente chiedeva, dunque, l'annullamento del ruolo esattoriale, della cartella e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli stessi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
, la quale deduceva di aver ritualmente notificato la cartella di pagamento in
[...] data 30.06.2014. Eccepiva, poi: l'inammissibilità dell'opposizione e dell'eccezione di prescrizione, per tardività; - la propria carenza di legittimazione passiva;
- la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, la , la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Con la sentenza n. 448/21, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, dichiarando l'estinzione, per prescrizione, del credito iscritto al ruolo. Il Giudice di
Pace ordinava la cancellazione dal ruolo della cartella e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione e dell'eccezione di prescrizione, nonché per l'errata decisione sull'eccezione di prescrizione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite entrambe le parti appellate. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_1
artt. 339 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione Controparte_2 per carenza di interesse ad agire dell'opponente.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
pag. 3/6 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.06.2025. Poi, attesa la mancata comunicazione del verbale di udienza, è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza odierna per la decisione.
L'appello è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Invero, le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione rientrano tra i
“motivi limitati” di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., avendo l'appellante dedotto la violazione di norme sul procedimento, ovvero di regole sostanziali del giudizio
(prescrizione), che hanno influito sul processo logico-decisionale del Giudice di primo grado.
Va, poi, rilevato, che l'atto di appello è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio: è possibile evincere, con sufficiente chiarezza, sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante, sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata. Inoltre, sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., dagli atti di causa, non sono emersi elementi di fatto tali da indurre il Tribunale a riscontrare, sulla base di un giudizio meramente prognostico, la manifesta infondatezza dell'appello, così da escludere ogni ragionevole possibilità di accoglimento dello stesso.
Passando all'esame del merito, va rilevato, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione ed in applicazione del criterio cd. della ragione più liquida, che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierna appellata è inammissibile. CP_1
In punto di fatto, occorre osservare che l'impugnazione ha ad oggetto il c.d. estratto di ruolo.
Orbene, il legislatore, con l'art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973
(intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis,
pag. 4/6 successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, D.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 110/2024).
E' stato stabilito che " l'estratto di ruolo non è impugnabile. "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" (Cassazione civile sez. trib., 23/01/2025, n.1663).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato i seguenti principi: l'art.
3-bis del D.L. 21/10/2021, n. 146, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie), si applica ai anche ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis ,D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica, che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (Cass. Sez. Unite, 06/09/2022, n. 26283;
Cass. sent. n. 6269/2025; Cass. sent. 12459/2024).
pag. 5/6 In ordine ai giudizi non tributari, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione di pagamento, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione qualora contesti il diritto di agire esecutivamente, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque, prodromico all'esecuzione. In mancanza di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella per difetto di interesse ad agire.
In sostanza, la disposizione sopravvenuta suindicata non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, ma, perché tali ricorsi siano ammissibili occorre che i ricorrenti dimostrino la sussistenza del “pregiudizio”, che costituisce una condizione dell'azione.
Orbene, nel caso di specie, tale condizione manca. L'azione fatta valere è priva del necessario interesse ad agire, non rilevandosi alcuno specifico pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale. L'esecuzione, invero, non risulta essere iniziata (cfr. Cass. n. 29552/2023).
In definitiva, l'opposizione proposta da va dichiarata CP_1
inammissibile.
La sentenza appellata deve essere revocata.
La novità dell'intervento normativo e giurisprudenziale integra i gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta da CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6